La Legge Regionale 12 del 30 luglio 2025, che ha apportato diverse e significative modifiche al panorama delle norme del Lazio in ambito edilizio ed urbanistico ha anche introdotto delle novità indipendenti, tra cui una semplificazione procedurale per la realizzazione di elementi accessori e pertinenziali delle attività commerciali e di somministrazione.
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Indice dei Contenuti
introduzione e testo della norma
La disposizione è contenuta nell'art. 18 della L. R. 12/2025 composto da un solo comma che così testualmente recita (il testo non può considerarsi avere valore di legge: per tale riferimento si consulti sempre e comunque il Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio):
Art. 18 (Realizzazione di elementi accessori e pertinenziali a strutture per l’esercizio di attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande)
1. La realizzazione di depositi, magazzini, tettoie o altri elementi accessori, funzionali allo svolgimento di attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, all’interno di aree private e pertinenziali alla struttura in cui l’attività è svolta, ove si contenga nel limite del 20 per cento della superficie o del volume dell’edificio principale, è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione o di vendita.
presupposti per applicare la norma
L'innovazione è interessante ma va circoscritta ai suoi specifici presupposti, che sono:
- ovviamente, deve esserci una attività commerciale (intesa come vendita al dettaglio o attività consimili) o di somministrazione di alimenti e bevande, dunque sembrano escludersi tutte le attività che non rientrano strettamente in questa categoria, quali ad esempio estetisti, parrucchieri, uffici, ambulatori ed altro;
- l'immobile in cui si svolge l'attività deve avere delle aree pertinenziali e private e solo all'interno di esse vale la semplificazione;
- l'intervento deve prevedere la realizzazione di manufatti pertinenziali. Sono espressamente citati magazzini, depositi e tettoie, ma anche non meglio definiti "altri elementi accessori" che potrebbero riferirsi a pensiline, gazebo con struttura fissa, pergotende "massicce";
- l'elemento accessorio deve potersi dimostrare essere funzionale all'attività stessa;
- la dimensione dell'accessorio non deve superare il 20% della superficie o del volume (vale il limite che si raggiunge per primo) riferito, però, alla dimensione dell'edificio "di riferimento" che sembra potersi intendere nell'edificio che nel suo complesso ospita l'attività. in caso di locali commerciali posti al piano terra di fabbricati residenziali tale limite diventa estremamente (eccessivamente?) ampio. Oltre tale limite si applica la disciplina edilizia ordinaria.
criticità interpretative
gli indubbi vantaggi
- la realizzazione degli elementi accessori descritti sembra essere comunque sempre ammessa, dunque anche nei casi in cui vi sono regolamenti edilizi o piani regolatori che vietano tali strutture. Naturalmente, la struttura deve comunque rispettare le norme edilizie sulle distanze e sulle altezze, ma anche le norme civilistiche sulle distanze (che sono norme diverse da quelle edilizie) e sulle vedute e senza ombra di dubbio le norme sulla sicurezza sismica. Parimenti non devono essere disattese le norme vincolistiche;
- la realizzazione di questi elementi accessori non può essere intesa come ampliamento della superficie commerciale e/o di somministrazione. Questo probabilmente è il vantaggio più evidente per i gestori, sia in ottica di semplificazione, ma sia soprattutto in ottica di chiarezza nei confronti della Pubblica Amministrazione. Probabilmente questa norma trae ispirazione da alcune sentenze recenti del TAR Lazio su casi similari;
- decade ogni dubbio interpretativo relativo al titolo edilizio da utilizzare per questo tipo di elementi: ridurre gli elementi di incertezza è sempre un fattore positivo.
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