sabato 11 gennaio 2025

 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore di Roma del 1931

Il presente post contiene, per nota storica, per semplice curiosità ma anche per riferimento, le norme tecniche di attuazione del PRG di Roma del 1931, che rimase in vigore fino all'approvazione di quello successivo, nel dicembre del 1965.

Il testo di seguito riportato è estratto dall'allegato al Regio Decreto Legge 6 luglio 1931 n°981 convertito con L. 24 marzo 1932 n°355. Fonte: www.normattiva.it


stralcio casuale della tavola del PRG del 1931 di Roma



Approvazione del piano regolatore della città di Roma e delle norme per la sua attuazione.

Norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.

Art. 1.

I proprietari degli immobili compresi entro i confini generali del piano regolatore edilizio e di ampliamento nel fare nuove costruzioni, modificare ed ampliare quelle esistenti, dovranno osservare le disposizioni generali relative alla destinazione e all'uso delle costruzioni stesse nelle rispettive zone ad esse destinate secondo la classificazione del piano regolatore.

Dovranno, inoltre, i proprietari suindicati osservare le disposizioni particolari dei vigenti regolamenti governatoriali, edilizio e di igiene, e quei dettami di ornato e di estetica, che verranno di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione governatoriale.

Art. 2 (versione vigente dal 1931 fino al giugno del 1955)

Nelle zone destinate a palazzine le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

a) fronti non maggiori di m. 28 elevabili a m. 38 se con ritiri parziali non inferiori a metri quattro;

b) altezza massima di m. 19 comprendente non più di tre piani oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo;

c) distacco del fabbricato di almeno m. 5,70 da ogni confine interno;

d) soluzione architettonica di tutti i prospetti.

Potranno essere consentite delle sopraelevazioni parziali per una superficie non superiore ai due terzi di quella coperta.


Art. 2 (sostituito integralmente dalla L. 444/1955 e vigente dal 16 giugno 1955 fino alla decadenza del piano)

Nelle zone destinate a palazzine le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

a) fronte non maggiore di m. 28, elevabile a m. 38, se con ritiri parziali non inferiori a m. 4. Il fronte di m. 28 può essere portato sino ad un massimo di m. 30,50, senza ritiro, nel caso in cui la palazzina debba essere costruita fra due strade, e sempre che con la maggiore lunghezza della fronte si possa raggiungere su entrambe le strade il filo stradale;

b) altezza massima di m. 18 dal piano stradale, al di sopra della quale potrà essere consentita la costruzione di un piano attico, di superficie non superiore ai due terzi di quella coperta e di altezza non superiore ai m. 3,70. L'altezza minima degli ambienti di tale piano non potrà essere inferiore ai m. 3.

Per superficie coperta si intende quella della palazzina al piano degli spiccati in elevazione purché contenuto nei limiti regolamentari. Nel computo della superficie dell'attico in rapporto a quella della costruzione debbono essere compresi tutti gli ambienti qualunque ne sia la destinazione, ad eccezione della sola superficie interna del vano scala.

L'altezza massima di m. 18 nel caso di strade in pendenza dovrà essere misurata nella mezzeria del prospetto su strada.

Per i fabbricati che dovranno sorgere su terreni che si trovano in pendenza ed a quota diversa da quella stradale, l'altezza massima - escluso l'attico - sulla fronte stradale, rimarrà fissa a m. 18, semprechè la differenza di quote fra quella stradale e quella del terreno non superi i m. 2. Qualora la differenza di quote superi i m. 2, l'altezza di m. 18 dovrà essere aumentata di un'altezza pari alla differenza di quote diminuita di m. 2, se il terreno è a quota più alta di quella stradale e dovrà essere diminuita della differenza di quote ridotta di m. 2 se il terreno è a quota inferiore alla quota stradale.

Lo stesso criterio compensativo delle altezze verrà adottato nel caso di palazzine fronteggianti due strade a livello diverso, precisandosi che l'altezza di m. 19 verrà misurata sulla facciata a confine della strada a livello più alto.

Nelle palazzine non sono ammessi i locali semisottosuoli per uso abitazione di cui all'art. 38 del vigente regolamento edilizio di Roma, fatta eccezione per l'abitazione del portiere.

Per quota del terreno deve intendersi la quota delle aree libere circostanti alle palazzine, a sistemazione avvenuta del terreno stesso, non tenendo conto, peraltro, di eventuali rampe di accesso a locali sottostanti.

Per i fronti interni delle palazzine e per quelle palazzine da costruirsi nei lotti interni, la disciplina delle altezze dovrà essere regolata da criteri analoghi a quelli per il fronte principale, e cioè, con l'obbligo di rispettare in ogni punto dei prospetti l'inclinata a 5/3 di cui all'art. 19 del vigente regolamento edilizio, ed il rispetto di tale inclinata deve essere assicurato altresì quando la palazzina venga costruita tra lotti non ancora edificati, nonché quando venga a trovarsi a confine di lotti di differente destinazione edilizia (villini, ville, ecc.);

c) distacco del fabbricato di almeno m. 6,50 da ogni confine interno.

Tuttavia, per la durata del vigente piano regolatore approvato con legge 24 marzo 1932, n. 355, il distacco minimo delle palazzine dai confini interni resta stabilito nella misura di m. 5,70 per quelle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ricadano in lottizzazioni già approvate dal Comune oppure in isolati nei quali siano state già iniziato costruzioni a palazzine in base a regolari licenze edilizie, in osservanza delle vecchie norme;

d) soluzioni architettoniche di tutti i prospetti;

e) le costruzioni accessorie saranno consentite soltanto nelle aree dei distacchi non aprentisi su strada, a condizione, comunque, che non abbiano un'altezza superiore ai m. 3,50, rispetto alla quota naturale della proprietà confinante e del piano stradale, e che non coprano una superficie superiore a 1/3 della superficie dei distacchi stessi. Nessun limite viene imposto alla superficie delle costruzioni accessorie, qualora esse risultino completamente interrate rispetto alla quota naturale della proprietà confinante e del piano stradale.


Art. 3.

Nelle zone destinate a villini le costruzioni dovranno essere isolate dalle vie, con distacco dal filo stradale e dai confini non inferiore a m. 4. Dovranno essere composte di non più di due piani oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo, e non potranno coprire una superficie maggiore di mq. 100 più un quinto della superficie totale dell'area sulla quale sorgono.

Potrà essere permessa qualche parziale sopraelevazione quando questa contribuisca al decoro del fabbricato e comunque per uno spazio non superiore ai due terzi della superficie coperta.

Le costruzioni dovranno avere vedute a prospetto su tutte le fronti ed essere circondate da spazio coltivato a giardino, nel quale sarà normalmente permesso di costruire locali accessori e di servizio, costituiti dal solo piano terreno e in giusto rapporto di proporzioni con le misure del fabbricato principale e dell'area riservata a giardino.

Ogni villino non potrà avere una superficie coperta minore di mq. 130.

Art. 4.

Nelle zone destinate a villini signorili dovranno essere osservate le disposizioni dell'articolo precedente; peraltro, l'area coperta non potrà superare un sesto dell'area totale ed il distacco della costruzione, sia dalla strada, che dai confini, non dovrà essere inferiore a metri sei.

Ogni villino non potrà avere una superficie coperta minore di mq. 250, esclusi gli accessori.

Art. 5.

Nelle zone destinate a ville signorili l'area coperta non potrà superare un quindicesimo dell'area totale ed il fabbricato dovrà avere distacchi dalla strada e dai confini delle proprietà adiacenti non minori della sua altezza.

Art. 6.

Nelle zone destinate a parco privato sarà consentita la costruzione a condizione che i fabbricati abbiano carattere di lusso, siano isolati ed abbiano una superficie, indipendentemente da quella occupata per costruzioni accessorie, non superiore ad un ventesimo dell'area totale annessa, con rispetto delle alberature esistenti e delle esigenze ambientali e panoramiche.

Art. 7.

Nelle zone di rispetto è di massima vietata qualsiasi costruzione.

Art. 8.

Nelle zone per costruzioni intensive dovranno essere osservate le disposizioni che il Governatorato ritenga di sancire nel regolamento generale edilizio circa la superficie dei cortili ed i distacchi interposti fra i fabbricati ed a confine di questi.

Art. 9.

Nelle zone destinate ad edificazione di casette a schiera, potrà consentirsi la costruzione di aggruppamenti di non meno sei alloggi popolari, composti in massima di due piani, oltre il seminterrato.

Il rilascio della licenza di costruzione per ogni edificio sarà subordinato alla preventiva approvazione da parte del Governatorato del progetto dell'intero raggruppamento da stabilirsi con criterio unitario, d'accordo fra i vari proprietari delle aree del raggruppamento stesso. Qualora tra i proprietari delle aree non sia possibile raggiungere l'accordo il Governatorato avrà diritto dì subordinare la licenza di costruzione all'esecuzione di un progetto compilato a sua cura.

Art. 10.

Nelle zone destinate a orti-giardino sarà vietata qualunque costruzione che non sia riconosciuta indispensabile per provvedere ai bisogni della coltivazione.

Art. 11.

Nelle zone industriali potrà essere permessa la costruzione di case ad uso di civile abitazione, solo quando ne sia fatta richiesta da proprietari di stabilimenti già sorti o in corso di costruzione e quando ne sia dimostrata la necessità per il migliore rendimento dell'industria in detti stabilimenti esercitata o da esercitare.

Art. 12.

Il vincolo di rifacimento dei prospetti tracciato nel piano importa l'obbligo per i proprietari, in caso di modificazioni al fabbricato, di variare i prospetti stessi secondo un progetto da approvarsi dal Governatorato.

Il Governatorato avrà facoltà di intimare ai proprietari soggetti al vincolo dianzi accennato di procedere al rifacimento entro un termine stabilito, corrispondendo loro in tal caso un contributo pari al presumibile costo dell'opera decurtato della somma corrispondente all'eventuale aumento di valore che dall'esecuzione di essa deriverà al fabbricato.

In caso di rifiuto il Governatorato avrà facoltà di procedere alla espropriazione dell'intero edificio corrispondendo una indennità fissata con le norme di cui al primo comma dell'art. 4 della legge. (quest'ultimo capoverso fu aggiunto nel 1935)


Il testo sopra riportato non è ufficiale: vi si faccia riferimento a proprio rischio e pericolo

La fonte è il portale istituzionale www.normattiva.it

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