pochi giorni fa è uscita una circolare AdE che ha chiarito alcuni punti che sono interessanti, benché marginali, dal punto di vista delle ristrutturazioni edilizie: niente di sconvolgente, in verità, ma qualche piccolo ulteriore tassello in quel grande puzzle che sono le opere ammesse in detrazione (e, se si, in quale).
la circolare è la
numero 3/E del 02 marzo 2016 ed è generica sulle spese ammesse in detrazione, anche non solamente nelle ristrutturazioni edilizie: dato che questo blog si è sempre concentrato sugli interventi edilizi e relativa burocrazia, estrapolerò quelli di nostro interesse.
Al punto 1.5 si parla di bonus mobili, e, in particolare, viene chiesto se vi ci possa accedere anche se le opere svolte sull'immoble sono una banale sostituzione di caldaia. Ricordiamo rapidamente che il bonus mobili è applicabile solo in caso in cui si svolgano nell'appartamento anche opere almeno di manutenzione straordinaria: dunque la domanda è se anche la sola sostituzione di una caldaia può essere considerata un'opera di tale tenore e, quindi, possa "accendere" la possibilità di apporvi sopra la detrazione per il bonus mobili. L'AdE risponde affermativamente a questa domanda, citando una precedente circolare del 1998 in cui era specificato che la sostituzione di componenti essenziali di un impianto siano classificabili tendenzialmente come manutenzione straordinaria. Il tenore di questa risposta va un po in contrasto con quelle che erano state le ultime circolari, nelle quali l'AdE aveva teso a fare sue le definizioni di interventi edilizi che sono contenute nel DPR 380/01: però secondo il testo unico dell'edilizia, in verità, una semplice sostituzione caldaia si configura generalmente come opera di manutenzione ordinaria, poiché non va a mutare l'aspetto esterno di un edificio: l'art. 123 del TUE citato parla infatti di impianti industriali. Comunque, ormai quello che è scritto sulle circolari non è opinabile dall'Agenzia e, pertanto, è inutile disquisire oltre.
Al punto successivo, 1.6, si parla di possibilità di detrarre le spese per la sostituzione di una vasca con un box doccia al fine di abbattere le barriere architettoniche: qui l'AdE risponde in modo negativo con tutta una lunga ed interessante disquisizione che è inutile riportare qui con ulteriori commenti. Interessante comunque il concetto che viene ribadito riguardo a cosa debba intendersi per opera di "finitura" che, come tale, se sostituita si configura come manutenzione ordinaria (e quindi non incentivabile direttamente): secondo la circolare infatti anche alle vasche e alle docce sarebbe estesa tale definizione.
Al punto 1.8 si parla di possibilità di cumulo della deduzione del 19% delle spese effettuate su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e detrazione fiscale del 50%: l'agenzia risponde affermativamente, in quanto i due incentivi sono cumulabili. Ricordando che ogni opera, anche la più banale, effettuata su immobili vincolati è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione ministeriale (che opera sul territorio attraverso le Sovrintendenze), la possibilità di cumulo degli incentivi è in effetti interessante, soprattutto su soggetti che hanno un IRPEF elevato (il 19% infatti è una deduzione sul reddito, cioè si sottrae al reddito complessivo per calcolare le tasse, mentre il 50% è uno "sconto" applicato sulle effettive tasse da pagare: chi è negli scaglioni più elevati quindi trarrà complessivamente un beneficio importante).
Molte altre risposte sono relative a domande sulla possibilità, recentemente introdotta, di deduzione dal reddito del 20% delle spese effettuate per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare all'affitto.
Gentile architetto, le scrivo per chiederle un chiarimento sul Bonus Mobili.
RispondiEliminaPer poter usufruire di questo bonus nel mio caso all'interno di un rifacimento completo di un bagno (sanitari, mattonelle, impianto idraulico, una parte dell'elettrico etc.) questo deve riestrare all'interno di un intervento di manutenzione straordinaria. In realtà anche se il testo unico lo fa rientrare all'interno di questa categoria molti municipi di Roma non accettano la CILA per un semplice rifacimento di un bagno anche se questo comprende un rifacimento e una messa a norma degli impianti. Come dobbiamo comportarci? e soprattutto cosa dobbiamo dire ai nostri clienti? un cordiale saluto
secondo me sarebbe opportuno sottoporre un quesito specifico all'agenzia delle entrate, comunque la logica potrebbe seguire quella di questa circolare e, quindi, dato che il rifacimento completo di un bagno (completo per dire totale: impianti, rivestimenti, sanitari) per l'agenzia è sempre stato ritenuta una manutenzione straordinaria, è legittimo pensare che anche in questo caso il disocrso sia estensibile. Dato però che ultimamente l'agenzia ha sempre teso a specificare che le definizioni di interventi edilizi dovevano essere le stesse del testo unico dell'edilizia, con questo concetto si andrebbe in parte a contraddire e per questo, appunto, sarebbe opportuno in terpello specifico. Nel caso, comunicatemi l'esito.
EliminaCertamente!
Eliminagrazie per la risposta!
Gentile architetto, le scrivo per sottoporle un caso un po' particolare. Mi sono rivolto ad un suo collega nell'ottobre scorso per la ristrutturazione di un appartamento di mia proprietà. I lavori, coinvolgendo solo opere di edilizia, sono stati affidati interamente ad una impresa e quindi non hanno necessitato di Notifica preliminare. Tuttavia mi sono affidato per l'arredamento al mobilificio di mio fratello che ha prodotto regolare fattura (addebitandomi la sola fornitura) e che me li ha montati nei week-end e nei ritagli di tempo. Secondo lei posso accedere al bonus mobili? Il fatto di non aver notificato la presenza effettiva di un'altra impresa in cantiere fa decadere per intero il diritto alla detrazione anche se si tratta solo di mobili? La ringrazio per il tempo che vorrà dedicarmi.
RispondiEliminail montaggio mobili può ritenersi una sorta di cantiere a parte, quindi secondo me può usufruire della detrazione.
EliminaBuongiono Architetto, le chiedo un consiglio riguardo alla circolare in oggetto.
RispondiEliminaDovrei eseguire dei lavori di rifacimento di un bagno sostituendo la vasca da bagno con una doccia, predisporre l'impianto per il carico e scarico dell'acqua per la lavatrice che attualmente non è previsto, spostamento del bidet e conseguente ripiastrellatura di tutto il bagno. I sanitari sono in buone condizioni quindi non dovrebbe essere necessaria la sostituzione.
Il punto è che vorrei rientrare nelle agevolazioni di ristrutturazione come "manutenzione straordinaria" e conseguentemente rientrare anche nel "bonus mobili". Il comune di San Donà di Piave, dove si trova l'immobile, mi indica che per rientrare nella "manutenzione straordinaria", i lavori sopra descritti devono essere autorizzati da una CILA che deve essere presentata da un tecnico abilitato.
Premesso che i lavori potrebbero essere fatti anche senza nessuna abilitazione da parte del comune (se mi sbaglio mi corregga pure), il mio dubbio è se spendere i soldi per presentare la CILA e per il tecnico che rediga anche il piano di sicurezza, per poi avere esito negativo per le detrazioni da parte dell'AdE come spiegato nella circolare in oggetto.
Anticipatamente la ringrazio per il tempo che vorrà dedicarmi e buona giornata.
la questione è stata discussa in altri post, una risposta chiara e definitiva non c'è, comunque sembra che il completo rifacimento di un bagno possa rientrare nelle detrazioni. comunque l'agenzia delle entrate sembra aver finalmente fatte sue le definizioni di interventi edilizi delle leggi statali: prima non era così e c'era più confusione.
EliminaGentile Arch. complimenti per disponibilità e chiarezza,
RispondiEliminaho una domanda:
Ci sono detrazioni per le nuove costruzioni in classe A e B progettate con criteri antisismici?
Ho letto solo della detrazione pari al 50% dell'iva (sempre in dieci anni) per edifici in classi A e B, ma nulla riguardo all'importo totale di costruzione, e nulla riguardo alla realizzazione antisismica.
Inoltre, l'iva sulle nuove costruzioni, è al 4% se prima casa, ed al 22% o al 10% se seconda?
Grazie mille
l'iva sulle nuove costruzioni è 4% per costruzione in proprio per prima casa, altrimenti è sempre 10%. Sul resto, non ho seguito da vicino la questione quindi preferisco non rispondere.
EliminaBuongiorno, per accedere alle detrazioni fiscali del 50% con intervento di rifacimento del bagno e tinteggiatura ambienti al comune di Roma non posso presentare una CILA per manutenzione straordinaria... come posso ovviare questo problema e permettere ai miei clienti di ottenere comunque le detrazioni?
RispondiEliminaGrazie
Gentile architetto,
RispondiEliminaHo eseguito dei lavori di ristrutturazione soggetti a CILA effettuati da un unica impresa senza, quindi, obbligo di notifica preliminare all Asl. Ora i lavori sono stati ultimati ma non é stata ancora comunicata ufficialmente la fine lavori. L azienda da cui ho acquistato l arredamento dovrebbe venire a consegnare e montare i mobili. Con la CILA ancora aperta ci potrebbero essere problemi? L impresa che monta i mobili potrebbe rendere necessaria la notifica premuninare all Asl? Grazie mille e complimenti per il blog.
le norme non sono così specifiche comunque per evitare interpretazioni avverse suggerisco di chiudere prima i lavori.
EliminaGentile architetto.
Eliminacome è possibile un'interpretazione se chi vende mobili non è affatto una impresa esecutrice e non ha nessun legame con la notifica preliminare?
Il D.Lgs. n. 106/2009 ha introdotto, all'articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008, la nuova lettera i-bis), che definisce l’impresa esecutrice: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.