venerdì 30 giugno 2017

ristrutturazioni e adempimenti energetici

In questo post parlerò di un tema importante ma, quantomeno a Roma, un po' trascurato forse perché poco conosciuto: l'applicazione alle ristrutturazioni degli obblighi derivanti dalla normativa sul contenimento energetico. Questi obblighi, con relativi adempimenti, come si vedrà, scattano anche in condizioni del tutto banali in cui si potrebbe essere portati a pensare che si tratti di ambiti del tutto "liberi", come per esempio il rifacimento dell'impianto termico autonomo della propria abitazione o la sostituzione di una finestra.

Parliamo di quegli interventi che, anche nelle ristrutturazioni, possono necessitare degli adempimenti amministrativi in virtù del d.lgs. 192/05 e del decreto requisiti minimi. Gli adempimenti sono sostanzialmente i seguenti:
  1. redazione della relazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 192/05 e trasmissione al comune (per Roma, è il dipartimento SIMU, che le riceve via PEC fino a 30mb)
  2. a fine lavori, trasmissione di uno specifico certificato di corretta esecuzione (art. 8 c. 2 d.lgs. 192/05) da trasmettere al comune (per Roma è sempre il SIMU)
  3. sempre a fine lavori, produzione dell'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE - da non confondere con l'attestato di prestazione energetica, leggi sotto, anche se è qualcosa di molto simile) da trasmettere al comune (per Roma, va allegato al fine lavori da trasmettere al municipio/dipartimento PAU)
  4. redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), redatto sempre da tecnico esterno che non deve coincidere con i tecnici che hanno assunto ruoli all'interno dell'immobile, che si deve basare sulla documentazione prodotta ai punti precedenti e che va inviato alla Regione (ogni regione ha le sue modalità di acquisizione, per il Lazio vanno inviati via PEC)
Va detto subito che i punti 2 e 3 devono essere sottoscritti dal Direttore Lavori: ma se questo non è nominato, perché le opere non ne prevedono la figura (p.e. nelle manutenzioni ordinarie quali possono essere la sostituzione del generatore di calore, il rifacimento dell'impianto termico, la realizzazione di coibentazioni interne, etc), la legge non specifica se sia obbligatorio o meno il relativo adempimento. Assolvere ai punti 1 e 4, tuttavia, è responsabilità del committente. Per una migliore lettura e interpretazione del decreto requisiti minimi il ministero dello sviluppo economico ha pubblicato per ora due elenchi di FAQ che risultano molto importanti per capire alcuni aspetti poco chiari della norma.

Rimandando gli approfondimenti ai link che vi ho messo sopra, andrei subito al punto: ecco una casistica senza pretesa di esaustività del quando è necessario preoccuparsi degli adempimenti di cui sopra, limitatamente all'ambito delle ristrutturazioni dell'esistente:
  1. installazione o modifica delle componenti di sistemi di riscaldamento, come per esempio intera sostituzione di un impianto di riscaldamento a caldaia anche domestico e unifamiliare, oppure nuovo impianto elettrico (pompa di calore) in sostituzione di quello a gas, con le seguenti eccezioni che derogano all'obbligo di redazione della relazione (ma non del rispetto dei requisiti):
    1. se si installa un sistema elettrico (anche ex novo, la legge non specifica) a pompa di calore la cui potenza nominale (complessiva, se parliamo di più impianti separati) non supera i 15kW (art. 8 d.lgs. 192/05);
    2. se si sostituisce un generatore di calore a gas (caldaia) la cui potenza nominale non è superiore a 50kW (art. 8 d.lgs. 192/05);
    3. le eccezioni sopradette secondo me valgono solo quando si effettuano esclusivamente quei lavori, e non se contestualmente a quelli si effettuano altri interventi che invece necessitano gli adeimpimenti.
  2. intervento di sostituzione degli infissi: qui la normativa non è molto chiara e si deve andare per deduzione: secondo le recenti FAQ ministeriali la relazione legge 10 in questo caso (ammesso che la superficie degli infissi non superi il 25% della superficie totale disperdente dell'immobile) può anche essere sostituita semplicemente dalla produzione delle certificazioni del produttore degli infissi, ma ciò implica quindi che vada comunque spedita al comune avente valore di relazione legge 10 e che ciò vada fatto prima dell'esecuzione dei lavori e non dopo. Dunque implicitamente è anche soggetto ai punti 2 e 3 dell'elenco di prima. Dunque in questo caso gli adempimenti sono sempre obbligatori, ma sono differenziati a seconda se la somma delle superfici degli infissi sia inferiore o superiore al 25% del totale delle superfici disperdenti dell'unità immobiliare;
  3. interventi di coibentazione termica non "spontanei". io distinguo gli interventi "spontanei", cioè fatti perché non necessariamente corre l'obbligo normativo, da quelli "obbligatori" di coibentazione, previsti nei seguenti casi non esaustivi, e che obbligano al raggiungimento di una certa prestazione minima di trasmittanza: 1. quando si deve intervenire pesantemente o rifare completamente le tamponature esterne del fabbricato; 2. quando bisogna rifare il massetto di pavimentazione di immobili che poggiano sul terreno o che comunque confinano verso l'esterno; 3. quando nel rifare gli intonaci esterni di un fabbricato, si deve intervenire rifacendo più del 10% del totale; 4. quando si effettua un frazionamento, e occorre dimostrare che la parete divisoria rispetta il parametro minimo di dispersione; 5. quando si deve rifare l'impermeabilizzazione di un terrazzo o tetto, quando è obbligatorio demolire pavimento e massetto; 6. quando si devono fare interventi per beneficiare degli incentivi sul risparmio energetico, per i quali è ovviamente richiesto il raggiugnimento di un certo valore di trasmittanza; 7. casi riconducibili ai precedenti, in cui sia obbligatorio intervenire nel rifacimento di elementi disperdenti. gli interventi "spontanei", cioè fatti quando NON corre l'obbligo normativo, possono anche avere valori di trasmittanza più alti del minimo normativo. Laddove è obbligatorio il raggiungimento di un certo valore, è obbligatoria anche la relazione legge 10 e relativi adempimenti visti sopra. 
  4. ovviamente, si applica a tutti gli interventi più invasivi come nuova costruzione, ampliamento, recupero dei sottotetti.
  5. in caso di cambio di destinazione d'uso, stando alle FAQ ministeriali, non è obbligatorio l'adeguamento termico dell'involucro, a meno che non sia espressamente previsto dalla norma che si va ad applicare (per esempio il piano casa della regione Lazio, scaduto a Maggio 2017, prevedeva espressamente che i volumi recuperati o ampliati dovessero rispettare la normativa in vigore sul contenimento energetico);
Ovviamente quanto detto sopra dovrà poi seguire le procedure di legge: per esempio c'è differenza nella complessità della relazione (e delle opere) se si interviene sulle superfici disperdenti per più o meno del 25% oppure se si fanno ampliamenti per più o meno del limite indicato. La Legge difatti prevede diversi livelli di complessità a seconda del tipo di intervento.

In applicazione del d.lgs. 192/05 la relazione redatta ai sensi della L. 10/91 deve essere trasmessa al comune in tutti quei casi in cui si va ad installare o modificare un impianto termico. Solo in alcuni casi specifici, come per esempio la sola sostituzione del generatore di calore (con potenza superiore a 50kW, perché come visto al di sotto di tale potenza c'è l'esonero), la relazione può essere sintetica e limitata alle sole verifiche di base richieste per l'intervento, ma è comunque previsto l'invio della documentazione al comune.

Nel corso della mia esperienza professionale mi sono imbattuto in fabbricati costruiti dopo la pubblicazione della legge 10/91 ma senza che si sia adempiuto all'obbligo della trasmissione della relazione: ragionando con altri colleghi e con avvocati, sono giunto alla conclusione - che potrebbe essere smentita da successiva giurisprudenza - che l'assenza di questo adempimento non rende nullo il titolo edilizio, ma rende invece nulla l'eventuale agibilità, per la quale è obbligatorio dichiarare che si è adempiuto anche a questo obbligo. La legge non specifica se la relazione può essere fatta "in sanatoria" oppure no: nel dubbio tendenzialmente sarebbe da pensare di no, ma se non è esplicitato di fatto non è neanche escluso, e comunque se si vuole ottenere l'agibilità di edifici che non hanno avuto la loro legge 10, senza sanatoria non sarebbero agibili: non è plausibile obbligare alla completa demolizione del fabbricato solo per l'assenza di un pur importante adempimento. In linea di massima a Roma è tendenzialmente possibile ragionare in termini di sanatoria.

Per Roma gli adempimenti suddetti si espletano presso il Dipartimento SIMU e presso l'ufficio che è competente per la pratica edilizia (municipio o dipartimento a seconda del titolo). Presso il SIMU, esclusivamente via PEC, vanno trasmessi la relazione legge 10 e il certificato di corretta esecuzione a fine lavori, mentre presso l'ufficio tecnico competente l'attestato di qualificazione energetica da allegare al fine lavori; l'APE come visto andrà inviato alla Regione.

Giova ricordare che quando si modificano o realizzano nuovi impianti, è essenziale che l'installatore produca la Dichiarazione di Conformità, la quale è obbligatoria per qualunque tipo di impianto e per qualunque tipo di intervento su impianti preesistenti (che non siano opere di semplice riparazione o manutenzione ordinaria), e che nel caso di installazione di macchinari (condizionatori, caldaie, etc) è obbligatoria la redazione del libretto d'impianto: sia la DiCo che il libretto devono essere prodotti e sottoscritti dalla ditta installatrice, e consegnati al committente.

Una ultima nota riguardo specificatamente agli interventi di frazionamento: la norma (allegato 1, punto 3.3.5) indica che le pareti di separazione, ma anche gli elementi di divisione orizzontale, che dividono unità immobiliari differenti, devono avere un valore di trasmittanza non superiore a 0,8 W/mqK. La stessa norma indica che tale limite si applica alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di primo livello, ma anche espressamente ai casi in cui è prevista la "realizzazione di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari". Questa norma deve far nascere una specifica attenzione nei casi in cui si opera non solo in assoluto con un frazionamento immobiliare, in cui la parete divisoria deve rispettare la trasmittanza indicata (oltre poi anche alla prestazione acustica), ma in ogni caso in cui viene demolita e ricostruita una parete divisoria tra unità immobiliari, anche se la stessa venisse riposizionata nella esatta posizione originaria. Vi è poi il caso particolare dei frazionamenti "in orizzontale": pensiamo ad esempio ad un villino unifamiliare a due livelli, in cui si decide di creare due unità immobiliari, una al piano terra ed una al primo. In tal caso non vi sono "pareti" divisorie ma vi è un "soffitto" che diventa "divisorio" ma prima non lo era; da un lato, si dovrebbe tendere a ritenere che anche in questo caso il solaio deve essere adeguato alle norme sul contenimento energetico, ad esempio realizzando un controsoffitto isolante dal lato inferiore e/o interponendo nel massetto del piano superiore degli strati isolanti (probabilmente utili anche ai fini acustici), tuttavia il tenore letterale della norma sembrerebbe invece escluderlo, laddove si stia operando un intervento che riguarda esclusivamente il frazionamento urbanistico, in quanto solo nel caso di "nuova costruzione" e "ristrutturazione di primo livello" e non rientrando nel caso specifico di "realizzazione di pareti interne" si dovrebbe rispettare il parametro anche per le strutture orizzontali. Il vincolo acustico invece sarebbe comunque operante, ma un solaio in laterocemento generalmente già di suo ha un buon livello in assoluto di isolamento (grazie alla massa), ma occhio sempre alla trasmissione diretta del calpestio che si può gestire adeguatamente solo in caso di inserimento di un materassino isolante posto all'interno della stratigrafia tra la pavimentazione e il solaio sottostante. Attenzione però alla casistica inversa: laddove si stia operando una ristrutturazione di primo livello, occorrerà intervenire anche internamente sui singoli solai e pareti di separazione tra unità immobiliari: in caso di impossibilità (pensiamo alla realizzazione di un cappotto termico esterno in un condominio, dove non si prevedono opere interne), suggerisco di relazionare adeguatamente sulla impossibilità materiale di intervento.

77 commenti:

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  2. Ci sono un paio di questioni che meriterebbero un approfondimento anche in virtù della nuova modulistica per i titoli abilitativi approvata recentemente dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma.


    Fermo restando l'obbligo del rispetto dei requisiti minimi indipendentemente dagli adempimenti burocratici, vorrei osservare:

    - QUESTIONE APE:

    L'obbligo di redazione decorre chiaramente per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante (1° o 2° livello) [art.6 c.1 Dlgs.192], nonché nei casi di compravendita, trasferimento di immobili, locazione. In tutti gli altri casi, almeno che l'intervento di riqualificazione o ristrutturazioni non modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare [art.6 c.5 Dlgs.192] non va redatto. Quindi se l'immobile non ne è già dotato le normali manutenzioni straordinarie che rientrano nella fattispecie della riqualificazione energetica non sono soggette ad APE.

    - QUESTIONE RELAZIONE E AQE: Sono ancora in dubbio sul fatto che sia obbligatorio produrre la relazione "ex legge 10" nel caso di riqualificazione energetica associata ad interventi di manutenzione straordinaria. Fermo restando che la relazione andrebbe prodotta nei casi di riqualificazione energetica (vedi i nuovi modelli da DM 26/06/2015) nessun ufficio tecnico municipale (ne ora il SUET) si è mai preoccupato di richiederlo come allegato obbligatorio. Inoltre ora la nuova modulistica unificata, nel caso di SCIA prevede chiaramente un quadro dedicato ai "consumi energetici" con l'obbligo di allegare la relazione nei casi previsti, ma nel caso di CILA nulla è richiesto in tal senso. Stessa cosa dicasi dell'AQE, che segue la relazione tecnica (anche se in questo caso il SUET lo prevederebbe come allegato nel fine lavori).

    Non vedo dunque perché dovremmo noi inseguire la pubblica amministrazione in adempimenti burocratici che la stessa è lenta a recepire e che nessuno paga se non diventa un obbligo tangibile (cioè finchè non diventa uno di quegli allegati obbligatori senza il quale ti bloccano il procedimento).

    Per cui allo stato di fatto a parere del sottoscritto per gli interventi che ricadono in CILA, pur annoverandosi tra le "riqualificazioni energetiche", non andrebbe prodotto nulla. Ne tantomeno andrebbe prodotto qualcosa in caso di manutenzione ordinaria.

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    1. la legge è abbastanza chiara nel necessitarlo, e la legge è legge, anche se viene ignorata dalla modulistica.

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  3. Buongiorno Marco,
    ho molti dubbi su come comportarmi e su cosa redigere..
    In una palazzina con impianto di riscaldamento condominiale, dobbiamo iniziare dei lavori di manutenzione straordinaria in un appartamento, molto semplici in realtà, ma ci dobbiamo staccare dall'impianto e metterlo autonomo, inserendo quindi una caldaia x riscaldamento e acs. Siamo anche in presenza di un vincolo paesaggistico, quindi la caldaia andrà all'interno, non potendo in teoria esser messa fuori..
    Potresti chiarirmi come muovermi per cortesia, ho una gran confusione..
    Grazie!!

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    1. per il distacco dal centralizzato serve la relazione di mancanza di pregiudizio all'impianto comune; per la caldaia, se è interna non ci sono problemi, ma possono essercene per la canna fumaria. verifica le esenzioni introdotte dal DPR 31/17. c'è un post apposito.

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    2. Grazie Marco, in effetti leggendo il DPR, essendoci le condizioni nel mio caso ed anche uno spazio pertinenziale esterno, siamo al piano terra, potrei metterla anche fuori la caldaia... per quando riguarda la canna fumaria devo verificare bene.
      Quindi non dovrò produrre un AQE a fine lavori?

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    3. Ragionando in termini di "la legge è legge" come dice giustamente Marco, la questione sarebbe questa:

      L'intervento di distacco dall'impianto centralizzato, ai sensi dell' DLgs 192/05 All.A comma 43 (che riporto sotto) sembrerebbe configurarsi come intervento di "Ristrutturazione di impianto"...

      "43. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;"

      Per cui almeno che non si voglia giocare sulla definizione di "risistemazione impiantistica" (magari nel caso di impianto più o meno già predisposto al distacco) si cade nel caso della Riqualificazione Energetica che prevederebbe Relazione + AQE + tutto quello che prevede l'art.8 della 192.

      L'APE invece non serve, a mio parere, almeno che l'immobile non ne fosse già dotato.. allora si, va aggiornato (è chiaro che nell'ipotesi, fatto l'AQE stampare l'APE non costa nulla di più che definire qualche intervento migliorativo)...

      Questa sarebbe l'interpretazione "letterale" della legge...

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    4. grazie Valerio condivido la visione e quindi vado a confermare la necessità della relazione + AQE. Sull'APE però io ritengo che sia comunque necessario, perché secondo la legge è obbligatorio aggiornarlo ogni qualvolta cambino le condizioni sulla base del quale è calcolato.

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  4. Buongiorno Marco,
    grazie come sempre per fare un quadro definito dei labirinti normativi. Mi rimangono comunque dei dubbi su questo tema:
    - la relazione L10 va presentata all'inizio o alla fine dei lavori? Perché per la nuova costruzione dice prima dell'inizio lavori, ma nel D Lgs 192/2005 (art8) dice che va presentata "contestualmente alla dichiarazione di fine lavori". (Il mio caso è una ristrutturazione di primo livello).
    - Ci sono numerosi Software (non gratutiti) per redigerla, ma non è fattibile riuscire a farla da soli? cioè compilandola e caolcolando a mano? Se invece dovesse esserci solo il Software, quale mi consigli? Stessa cosa per l'AQE?
    - La dichiarazione di Conformità invece va redatta dall'installatore o deve farla il tecnico progettista? Mentre la dichiarazione di Rispondenza, da allegare sempre alla relazione, allora che cos'è?
    Grazie ancora

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    1. mi accorgo solo ora di questo messaggio. nelle ristrutturazioni in genere la legge 10 si presenta alla fine; nelle nuove costruzioni andrebbe depositata all'inizio ma a Roma viene spesso depositata sempre verso la fine. Per essere certi di rispettare la norma UNI è fondalmentale utilizzare un software certificato. Io uso Blumatica Energy, ma ce ne sono tanti altrettanto validi. la dichiarazione di confomrità per legge deve essere fatta dall'esecutore dell'impianto. la DIRI è un altra cosa, si fa per gli impianti esistenti privi di certificazione.

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  5. Salve, una domanda: se con una CILA viene sostituito il vecchio scaldabagno con una nuova caldaia (messa in altra posizione)semplicemente per l'acqua calda calda sanitaria, poichè l'impianto di riscaldamento rimane condominiale,è necessario secondo lei fare l'AQE? Ora la fine lavori della CILA presso il SUET prevede che venga messo e in caso contrario che venga redatta una certificazione della non necessarietà dello stesso, ma in realtà certificare che l'intervento della sostituzione della nuova caldaia non rientri nella categoria che necessita l'AQE ho paura sia un passo falso! (e se oltre alla caldaia avessi installato anche un impianto di condizionamento?ci sarebbe differenza?)GRAZIE MILLE, lei ci salverà tutti dalle grinfie della burocrazia!

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    1. la sola sostituzione di sistema per acqua calda non mi risulta faccia scattare gli obblighi. I condizionatori se sotto i 15kW non sono soggetti a mio parere.

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  6. Salve,
    è necessario allegare alla fine lavori sul SUET l'AQE per la sola sostituzione dei termosifoni di un appartamento con impianto condominiale (tra l'altro nemmeno dichiarata esplicitamente nella CILA - "manutenzione straordinaria per diversa distribuzione di spazi interni, rifacimento e messa a norma di impianti elettrico ed idrico
    sanitario") ?

    In questi casi il direttore lavori deve certificare che non è necessaria?

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    1. se è stata sola sostituzione termosifoni, dovrebbe rientrare nelle attività di manutenzione ordinaria non soggette a legge 10 (se ne è parlato comunque nei post specifici sulle FAQ ministeriali al decreto requisiti minimi). nel caso il DL dichiara che non è necessaria.

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    2. Si solo cambio termosifoni (oltre agli altri interventi della CILA ovviamente).

      Cerco subito gli altri post,
      Grazie mille per il prezioso aiuto!

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    3. Ma per la chiusura della CILA serve comunque l'APE? Anche nei casi in cui non serve l'AQE?
      Può redigerla lo stesso DL?

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    4. l'APE serve in quasi tutti i casi in cui è necessario anche l'AQE (possono esserci casi di esplicita esclusione), comunque non può farlo il DL per evidente conflitto indicato nella legge, e non è un adempimento che deve essere effettuato a mio parere all'interno della pratica edilizia. è quindi un adempimento cui deve provvedere il committente.

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    5. Come scritto in un post più in basso in questa pagina, io non sono proprio di questo avviso e cerco conferma in merito. Il DL e/o il progettista architettonico di lavori di manutenzione straordinaria (parlo quindi di edificio esistente che ha subito lavori in CILA o in SCIA) perché dovrebbero essere in conflitto di interessi nel firmare il relativo APE? Il DPR 75 del 2013 scrive a tal proposito che chi redige l'APE non deve avere coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado. Nel mio caso: ho eseguito i lavori come DL e progettista, ma gli infissi sono stati comprati da terzi con cui non ho rapporti di alcun tipo, il committente non mi è parente e se affitta l'appartamento e ci ricava dei soldi....a me che me ne viene? Niente...quindi non capisco perché no posso firmargli l'APE. Se la legge avesse visto in tal caso un conflitto di interessi non avrebbe fatto distinzione tra i due casi nuova costruzione/edificio esistente: per le nuove costruzioni la legge spiega chiaramente che DL e Progettista non possono firmare l'APE,mentre non li cita per edifici esistenti. Che ne pensi?

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  7. salve,
    un dubbio: il cambio degli infissi incide sull'obbligo di redazione dell'AQE per il Direttore Lavori?
    grazie

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    1. se ne è parlato da qualche parte: secondo me ad una lettura molto stretta del dettame normativo sì, perché l'installazione infissi non è elencata tra quelle esentate dal dover redigere la relazione legge 10 e quindi i relativi adempimenti tra cui l'AQE.

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    2. ma non avendo presentato la relazione legge 10 in anticipo rispetto ai lavori di sostituzione degli infissi.. devo semplicemente presentare l'AQE con la fine lavori tramite SUET oppure no?

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    3. per come ho capito io che funziona, l'aqe va con la relazione legge 10: se la relazione c'è, allora è necessario anche l'aqe, altrimenti no. Comunque finché non viene dato il fine lavori, per me si fa sempre in tempo a mandare la relazione legge 10, anche se teoricamente andrebbe fatta prima.

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    4. cioè il mio cliente ha cambiato gli infissi durante la ristrutturazione, ma l'intervento non era previsto dal progetto.. a conclusione della ristrutturazione.. cioè a fine lavori sono obbligato come direttore dei lavori a redigere l'AQE per via del fatto che l'efficienza energetica è migliorata o basta allegare alla fine lavori con la certificazione del produttore dell’infisso. Omettendo tutto il resto, compresa la dichiarazione di esenzione dall'obbligo di presentazione non si incorrerebbe nella sanzione da 1000 a 6000€?

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    5. grazie architetto.. per la disponibilità e la sua competenza

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    6. la questione della responsabilità diretta può essere oggetto di lunghe riflessioni nel caso di specie, comunque in linea di principio, per come la vedo io, se gli infissi sono stati cambiati all'interno del cantiere di cui si è direttore lavori, automaticamente si diventa anche responsabili dei relativi adempimenti. comunque ancora non c'è un danno: basta fare una relazione legge 10 al volo (che, per inciso, secondo le FAQ del ministero può ridursi alla sola presentazione delle certificazioni del produttore o cose simili - c'è un post specifico che si chiama appunto FAQ ministero decreto requisiti minimi), mandarla al SIMU, e quindi poco dopo fare il fine lavori con il relativo AQE.

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  8. Gentilissimo Marco, approfittando ancora della tua disponibilità e competenza vorrei chiederti se sai come procedere (a livello burocratico) per la realizzazione di un cappotto termico esterno solo su di una parete di un appartamento. La situazione è: appartamento all'ultimo piano di un condominio, parete esposta a nord da isolare (quindi non tutto l'involucro) e che affaccia su lastrico condominiale (l'amministratore ha dato l'ok). Secondo me rientra in edilizia libera (non ci saranno altri interventi esclusa tinteggiatura interna della parete), il cliente ovviamente vuole la detrazione del 65%, quindi va fatta la pratica all'enea (calcolo trasmittanza) e, mi pare di capire, anche l'APE (a firma di altro tecnico?) ti risulta?

    Ricapitolando: la pratica enea si può fare senza cila/scia? a fine lavori va fatto l'APE? (o altra pratica?)

    ti ringrazio anticipatamente, lavorare in questa città è ormai assurdo!

    saluti

    gabriele

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    1. va fatta anche la legge 10 e quindi anche l'AQE, oltre che l'APE dopo la fine dei lavori. dovrebbe rientrare in attività libera, mi pare che è stato specificatamente inserito nell'elenco opere libere.

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  9. Grazie Marco per tutte le tue delucidazioni. Per evitare di fare errori vorrei un chiarimento: devo chiudere una ristrutturazione e riguardo alla certificazione energetica è stata cambiata la caldaia fatta la predisposizione per l'autonomo, ma per ora l'appartamento rimane collegato all'impianto centralizzato. devo produrla? Grazie

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    1. non saprei. se l'impianto non è in funzione direi di no: semmai andrà prodotta quando si deciderà di metterlo in funzione.

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  10. Buongiorno Architetto, devo presentare una scia per cambio d'uso da commerciale a residenziale e fusione con abitazione adiacente. Nella ristrutturazione si cambieranno tutti gli infissi, che però hanno una sup < al 25% della sup. disperdente, e si rifarà completamente l'impianto idrico e termico con sostituzione dell'attuale caldaia con una a condensazione. In questo caso si deve fare la relazione ex legge 10? Eventualmente il tipo di intervento ricade in riqualificazione energetica?
    grazie

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    1. Per gli infissi la legge non prevede alcuna esenzione alla relazione legge 10. Mi sembra possa rientrare tutto in riqualificazione.

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  11. Salve Marco,per un appartamento di cui ho seguito manutenzione straordinaria (scia) anche come DL oltre che come progettista, mi è stato richiesto APE perché il proprietario deve affittarlo. Da come leggo nel tuo post non posso firmarlo io? Perché? Nel Lazioè stato istituitoun elenco certificatori?

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    1. Mi spiego meglio, rispetto alla questione imparzialità del certificatore, il DPR 75 del 2013 all'art 3 cita:

      Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti
      abilitati alla certificazione energetica degli edifici
      1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
      a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione,l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche'
      rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;
      b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente
      fino al quarto grado.

      La norma non dice espressamente che progettista e Dl nelcaso di ristrutturazione di edificio esitente non possano firmare il relativo APE, quindi non so come comportarmi in merito. Firmo io o è meglio passare il lavoro a qualche collega?

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    2. è meglio passare il lavoro ad altro collega, finché non si chiarisce la vicenda. Comunque a mio parere se nella ristrutturazione non sono stati modificati impianti termici, astrattamente potresti firmare tu, ma non andrei a stuzzicare l'interpretazione normativa.

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  12. Intanto complimenti...Una domanda: Nella realizzazione di un cappotto - o latro tipo di coibentazioni -, se non si richiedono detrazioni fiscali, non c'è un obbligo di rispetto dei limiti della trasmittanza? Anche se si supera il 25% della superficie?

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    1. al di là delle detrazioni fiscali, il DM requisiti minimi prescrive sempre valori minimi di trasmittanza da raggiungere, in funzione poi anche dell'estensione dell'intervento.

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  13. Cambio di destinazione d'uso da negozio a civile abitazione senza opere, se non ripresa di intonaci e verniciatura. Il negozio era già parte di una abitazione esistente con il riscaldamento dell'abitazione stessa e non viene modificato. Cosa si fà ?

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    Risposte
    1. essendoci cambio di funzione generale, si va in SCIA alternativa o PdC.

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  14. Buongiorno architetto
    Dovrei fare il Dl di una cila per fare il fine lavori in un ppartamento.E stato fatto un distacco dall'impianto centralizzato con caldaia autonoma di 24 Kw e inserite dei pannelli isolanti su pareti che danno sul esterno .Presumo che il propietario doveva chiedere l'autorizzazione prima di distaccarsi?ma non la ha fatto. Visto che ancora non e stato redatto il fine lavori sta in tempo a chiedere l'autorizzazione al condominio ? deve presentare una dichiarazione di mancanza di pregiudizio o basta produrre per il fine lavori sia la legge 10 che l AQE? Grazie

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    1. gli adempimenti legge 10 a mio parere sono necessari, ma si dovrebbe essere ancora in tempo. per quanto riguarda il condominio, è necessario comunicare la cosa all'amministratore, perché la legge prevede che debba essere prodotta una relazione in cui un tecnico dimostra l'assenza di perdita di efficienza dell'impianto condominiale.

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    2. se il proprietario non produce una relazione da consegnare all'amministratore e io come Dl che devo consegnare per il fine lavori legge 10 e aqe lo posso fare senza relazione che dimostra l'assenza di efficenza dell'impianto.O comunque sono correlati che se non ce questa relazione non posso procedere al fine lavori? GRazie mille per il servizio di consulenza che mette a disposizione in maniera gratuita e di aiuto

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    3. o si procede al fine lavori dichiarando in qualche modo che non c'è stato coinvolgimento degli impianti (anche se mi sembra di capire che non è proprio così) oppure si affronta la questione come detto sopra prima di fare il fine lavori.

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    4. Effettivamente l'impianto e stato modificato quindi ci vorra' l'aque .Sa se la relazione della legge 10 occorre farla solo dell appartamento e non vado a considerare nei calcoli tutto l'edificio .GRazie ancora per le delucidazioni

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    5. se l'impianto è autonomo, la relazione legge 10, salvo casi particolari da verificare, riguarda solo l'unità immobiliare.

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  15. SALVE MARCO,
    MI PERMETTO DI COMMENTARE IN QUANTO MI TROVO A CHIUDERE UNA CILA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN APPARTAMENTO, CHE, TRA LE ALTRE COSE, HANNO COMPORTATO:
    - INSTALLAZIONE DI TRE CONDIZIONATORI PER IL RAFFRESCAMENTO;
    - INSTALLAZIONE DI UNO SCALDA ACQUA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA;
    - SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PREESISTENTI CON NUOVI A TAGLIO TERMICO.
    A QUESTO PUNTO L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESUMO VADA PRESENTATO, ME LO CONFERMI?
    E' POSSIBILE, A TUO AVVISO, REDIGERLO CON DOCET O HAI UN ALTRO SOFTWARE GRATUITO DA SUGGERIRMI?
    SONO UNA NOVELLINA PER QUANTO RIGUARDA QUESTO GENERE DI COSE E, NONOSTANTE ABBIA LETTO DI TUTTO DI PIù MI RESTANO MOLTI DUBBI IN PROPOSITO...
    GRAZIE
    ANNALISA

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    1. l'obbligo sarebbe solo per gli infissi perché scaldaacqua e condizionatori sono da considerarsi esentati a mio avviso. non credo che con docet si possano fare gli AQE, non lo uso e non so dirti. Devi comunque allegare la documentazione delle finestre, e dovresti inviarla come se fosse una relazione legge 10, quindi prima di fare l'aqe e fine lavori.

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    2. Buongiorno Marco, non mi torna una cosa. La norma prevede che in caso di riqualificazione energetica i requisiti energetici minimi richiesti si applicano esclusivamente ai singoli elementi che vengono sostituiti e non all'intera unità immobiliare. In tal caso perchè dover redarre l'AQE, che invece verifica i requisiti dell'unità immobiliare nella sua interezza?

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    3. l'AQE da quel che ho capito io è una sorta di certificato di collaudo degli interventi di efficientamento: non è quindi richiesto che l'AQE verifichi la rispondenza dell'immobile come se fosse nuovo, ma serve, diciamo così, forse più a fini statistici che altro.

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  16. Buongiorno, chiedo:
    Sono il tecnico che ha presentato la sanatoria senza opere. Ora devo fare SCIA di agibilita' ed è richiesta l'AQE. Non sono stato direttore dei lavori del progetto iniziale, chi sottoscrive l'AQE, va comunque redatta? In alternativa per l'agibilità si può produrre solo l'APE?

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    1. l'aqe serve se ci sono stati interventi che avrebbero dovuto essere soggetti alla relazione legge 10.

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  17. Buongiorno Marco. ho un caso di manutenzione straordinaria in cui è stata sostituita una caldaia normale a condensazione al di s0tto di una potenza nominale di 35 kw ed è stata installata una macchina pompa di calore con potenza sotto i 15 kw da quello che ritengo sono esente dall'obbligo di trasmissione della legeg 10 e quindi anche dell AQE corretto?
    altro caso sempre in manutenzione straordinaria solo sostituzione di un infisso e aggiunta di pompe di calore sotto i 15 kw all'impiano esistente di riscaldamneto- anche in questo caso sono esente dall'obbligo ?

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    1. nel post ho riportato che caldaie e pompe di calore entro determinati limiti di potenza non rientrano nell'obbligo. Rileggerei il dettame normativo in caso di dubbi.

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  18. Buongiorno,
    mi trovo a dover dare il fine lavori urbanistico per una palazzina residenziale di nuova costruzione, è necessario allegare anche un AQE?Oppure dato che è stata presentata la relazione ex legge 10/91 e poi verranno fatti gli ape non è necessaria?grazie

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    1. l'AQE, se non ho male interpretato la norma, è sempre necessario in presenza di relazione ex legge 10.

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  19. Buongiorno. L'ampliamento di 30 mq ai sensi del piano casa di una unità abitativa esistente - parte di un blocco funzionale di 151 mq composto da tre unità abitative - è assoggettata agli obblighi del d lgs 28/2011? l'intervento ha comportato demolizione totale, consolidamento solaio e realizzazione dei nuovi volumi e nuova copertura (con smaltimento amianto della copertura antecedente). Leggendo tra le FAQ del MISE mi pare che la ristrutturazione in questione non sia soggetta a tali obblighi. Ai fini della copertura del fabbisogno energetico l'installazione di condizionatori e relative pompe di calore rientra nel computo delle rinnovabili? A quali condizioni? Grazie

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    1. gli obblighi del 28/11 si applicano nei casi specifici previsti dalla normativa stessa: o in caso di nuova costruzione, o in caso di ristrutturazione rilevante. la demolizione e ricostruzione è considerato intervento di ristrutturazione rilevante. anche un ampliamento potrebbe essere considerato nuova costruzione se si leggono le procedure secondo il dpr 380/01, ma è anche vero che il 28/11 fornisce delle definizioni proprie nelle quali non è contemplato l'"ampliamento" e non va rimandi al 380.

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  20. Egregio Architetto, dalla lettura del D.lgs 192/05, all’art. 17 "Clausola di cedevolezza" il legislatore specifica che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto a legiferare in materia; la Regione Lazio con L.R. 6/2008 ha provveduto a legiferare in materia di “architettura sostenibile e bioedilizia”; all’art. 1 c. 1 vengono esplicitati finalità e oggetto di tale legge, tra le quali “l’adozione e la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie dell’architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche”;la L.R. 6/2008 agli artt. 4, 5 e 7 esplicita il campo di applicazione agli interventi di “ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all ’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001”, pertanto ritengo che gli adempimenti previsti dal Dlgs 192/05 nella Regione Lazio siano da applicarsi solo per interventi di RE o NE, e non anche per quelli di MO MS RC.

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    1. per come la vedo io, in linea generale le regioni non hanno facoltà di disporre norme che limitano l'applicabilità delle norme sovraordinate: al più, possono ampliarla. la LR 6/08 a mio modo di vedere è sbagliata sotto più punti di vista, e l'ho sempre interpretata come una norma che si affianca al d.lgs. 192/05, e che peraltro in alcuni punti è pure implicitamente superata dal d.lgs. 28/11. inoltre, il d.lgs. 192/05 ed il decreto attuativo non fanno riferimento agli interventi edilizi così come codificati dal 380 ma a qualunque intervento che possa modificare il comportamento energetico di un edificio, indipendentemente da come questo si colloca nelle definizioni.

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  21. Buongiorno Architetto, la ringrazio infinitamente per il suo lavoro.
    Nel mio caso specifico ho presentato una scia per frazionamento ed accorpamento di una stanza da un appartamento ad un altro, contestualmente all'apertura di una parete finestrata di circa 9mq ed alla chiusura di una porta finestra. Le superfici delle finestre modificate sono inferiori al 25% dell'involucro disperdente delgli appartamenti, ma ovviamente cambiano i prospetti dell'edificio.
    L'intervento non ha interessato la sostituzione delle caldaie, ma soltanto piccole modifiche per lo spostamento dei termosifoni interessati.
    In questo caso secondo lei sono soggetta alla presentazione dell'AQE per la consegna della fine lavori?

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    1. se si è al di sotto del 25% rimane comunque una riqualificazione energetica, avendo modificato gli elementi di dispersione verso l'esterno. dunque se non capisco male siete soggetti ad AQE ed anche a relazione ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 192/05.

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  22. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  23. Buongiorno architetto, volevo chiederle se a suo avviso anche l'installazione di un solo nuovo infisso - qual'è il mio caso - senza modifica dei rimanenti , all'interno di lavori di ristrutturazione edilizia leggera (SCIA) che prevedono appunto la realizzazione di una finestra in più richieda la relazione legge 10 e quindi i relativi adempimenti tra cui l'AQE. Grazie

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    1. non mi risulta ci siano livelli minimi di intervento che consentono di escludere l'obbligo.

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  24. Buonasera Marco, ho letto i vari posts e vorrei fare una domanda: SCIA appartmamento con installazione condizionatori inferiori 15kw, sostituzione radiatori interni (impianto centralizzato) e sostituzione infissi con nuovi migliore rendimento termico. superficie infissi inferiore al 25% della superficie disperdente. Scia ancora aperta e nessuna relazione art 10 presentata a suo tempo. Secondo te va ricade negli obblighi invio relazione e AQE? penso solo la questione infissi possa essere rilevante.... grazie

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    1. in sostanza sì, ci vai solo per gli infissi.

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    2. ti ringrazio Marco ed in bocca al lupo per l'elezioni dell'ordine. tornando alla mia questione penso quindi di mandare la documentazione del produttore degli infissi via pec al simu e poi fare l AQE allegandola alla chiusura lavori. ti confermeresti se ho capito bene? grazie ancora

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    3. ho un solo dubbio: è vero che i cdz sotto i 15kw sono esentati dalla legge 10, ma se comunque la devi fare per un altro intervento, forse ti "tiri dietro" anche quelli e quindi diventa una vera legge 10 e non te la potresti cavare solo con i certificati degli infissi. ma forse sono troppo pignolo io.

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    4. Buongiorno Marco, sto inviando la certificazione degli infissi al SIMU. Devo far riferimento a qualcosa nell'oggetto della pec ,oltre al numero cila ed indirizzo, oppure è sufficiente quello? grazie per la tua disponibilità

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    5. secondo me va comunque compilato il modulo per l'invio: in quello ci sono i riferimenti che a loro servono per l'archiviazione.

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  25. Buonasera Architetto
    Volevo un suo parere circa l'obbligatorietà di presentare AQE per fine lavori rigardante una CILA (appartamento residenziale 80 mq circa) che ha previsto la sostituzione degli infissi(inferiore al 25% della sup. disperdente), sostituzione della caldaia(senza cambio di combustibile) con una a condensazione sotto i 50 Kw, sostituzione dei radiatori a parete con pavimento radiante, installazione di condizionatori sotto i 15 kW. Essendo DL i proprietari mi chiedono di redigere AQE non avendo gli stessi presentato un progetto ex legge 10. Secondo il suo parere va redatto l'AQE? Altra domanda, è obbligo del DL redigere l?AQE oppure lo può fare un altro tecnico e poi il DL lo allega alla fine lavori? io ho il dubbio per ciò che riguarda il pavimento radiante perchè per gli altri interventi credo che non ci siano gli obblighi. Ringrazio anticipatamente per la sua risposta.
    Cordiali saluti

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    1. l'AQE in sé è adempimento del DL, ma la legge 10 sarebbe un obbligo a carico del committente. Comunque suggerisco di fare una relazione legge 10 ed inviarla prima di chiudere la CILA, quindi redigere AQE e chiudere tutto. così dovreste stare a posto, anche se la legge 10 andrebbe inviata prima di eseguire le opere, ma in questo paese la perfezione non è per nessuno.

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    2. Grazie per la chiarezza della risposta. La saluto e gli faccio gli auguri per la candidatura all'OAR.

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  26. Buonasera Architetto,
    volendo coibentare un sottotetto non praticabile, che a quanto mi risulta viene definito intercapedine dalla legge regione toscana, sono soggetta alla presentazione della relazione ex L.10 alla presentazione della pratica? oppure a Fine lavori?
    Grazie

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    1. direi di sì, in quanto intervento che incide sulla prestazione energetica dell'edificio e non rientrando tra gli interventi espressamente esclusi dalla legge.

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  27. Buonasera Architetto, sto ristrutturando un appartamento a Roma con una CILA nel quale verranno sostituiti tutti gli impianti compreso quello termico, con la sostituzione della caldaia con una ibrida e un cappotto su una piccola parte di tetto e muro perimetrale. Va comunque depositata in Comune la legge 10 o si rientra nell'esonero? Il cliente dovrà presentare la documentazione per l'ecobonus al 65% per la riqualificazione energetica

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    1. non mi sembra essere un intervento che può rientrare nei casi di esonero

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.