Una delle cose con cui il superbonus del 2020 ci ha accompagnato nei cantieri privati è stato il concetto della verifica della congruità della manodopera: è nei fatti un meccanismo di calcolo con cui, noti i dati fondamentali di un cantiere edile e basandosi su dati statistici medi, la cassa edile stima se i versamenti effettuati dalla ditta per quel cantiere appaiono coerenti con quella che dovrebbe essere l'incidenza della manodopera.
la verifica serve, banalmente, a capire se nel cantiere l'impresa può aver impiegato manovalanza pagata in nero e chiedere una integrazione nei pagamenti contributivi nel caso in cui l'esito fosse negativo; l'intento è quello di indurre l'impresa ad adoperare solo manovalanza regolarmente assunta riducendo i vantaggi indotti dall'impiego di lavoratori senza contratto. In questi giorni la questione è ritornata alla ribalta perché nel decreto Coesione 2024 è stata introdotta una modifica normativa che ha fatto sì che questa verifica di congruità sia estesa di fatto a tutti i cantieri edili, sia di edilizia pubblica che privata, entro confini abbastanza stretti per i quali è molto probabile che vi possa rientrare anche un semplice cantiere per ristrutturazione di appartamento.
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il D.L. 2 marzo 2024 n°19, convertito con L. 29 aprile 2024 n°59 all'art. 29 comma 10 stabilisce che, nei cantieri privati, il committente, nel momento in cui deve versare il saldo finale all'impresa esecutrice, deve verificare la congruità della manodopera, chiedendo all'impresa di produrre il relativo documento. La legge, nel rimandare alle condizioni stabilite già dal D.M. 143/2021 (e, in particolare per la questione, alle disposizioni dell'art. 2 comma 3), nei fatti obbliga implicitamente a che tutti i cantieri edili privati che abbiano un importo lavori superiore ai 70.000 euro subiscano tale verifica prima del saldo finale.
L'importo lavori va considerato al netto dell'IVA ma al lordo delle opere anche non prettamente edili. Attenzione anche al concetto secondo cui la congruità deve essere riferita a quelle imprese, che, all'interno del cantiere edile, applicano contratti ai dipendenti che rientrano nel settore edile. tuttavia, in edilizia possono essere interessate anche imprese che, data la loro struttura, applicano contratti di tipo diverso: ad esempio chi fornisce ed installa serramenti o chi fornisce materiali da rivestimento può ritenersi escluso dalla verifica della congruità; tuttavia farei attenzione se queste imprese non operano su commissione diretta del committente ma operano invece in subappalto o in fornitura all'impresa affidataria, perché nel caso invece sarebbero da considerare come subappalti della ditta edile principale.
[attenzione, il testo che segue, in colore blu, è stato superato dal DL 60/2024 commentato nel secondo capoverso successivo]
è importante sottolineare i ruoli e le responsabilità: la verifica è in capo al committente, quindi i tecnici eventualmente incaricati non hanno responsabilità dirette nella faccenda. Tuttavia, se in un cantiere è nominato un direttore lavori, e se la verifica di congruità della ditta è negativa, a questo tecnico viene chiesto di attestare i motivi che egli ritiene congrui per cui pur essendo negativo il calcolo, la situazione è comunque legittima (ad esempio se nel cantiere sono stati affidati importanti porzioni del lavoro a lavoratori autonomi, condizione che in effetti si verifica spesso nelle piccole ristrutturazioni, in cui idraulici ed elettricisti sono spesso iscritti con questa tipologia), il che fa pensare al fatto che questa figura tecnica è implicitamente responsabile di verificare che la ditta impieghi in opera solo manovalanze regolarmente assunte. Dunque il Direttore Lavori in ultima analisi non è esente da responsabilità nel caso in cui la verifica finale fosse negativa e non si riescano a trovare delle giustificazioni valide per dimostrare la legittimità dello scostamento.
Tuttavia, le sanzioni vere e proprie scattano a soglie diverse da quelle indicate nel D.M., in quanto il D.L. 19/2024 indica che la sanzione, che va da 1.000 a 5.000 euro e che viene comminata al committente, si applica solo se il cantiere (privato) supera la soglia dei 500.000 euro, valore ben più elevato dei 70.000 a partire dai quali scatta l'obbligo di effettuare la verifica al momento del saldo. Questo potrebbe apparire illogico, ma a parere di chi scrive non lo è per due motivi: 1. omettere la verifica di congruità può comportare una implicita omessa denuncia di irregolarità, laddove ne ricorrano i presupposti e, quindi, generare comunque problemi non secondari; 2. una verifica non eseguita in cantieri che ne erano soggetti potrebbe comportare, astrattamente, il dover rinunciare ai benefici fiscali eventualmente goduti nei lavori. Quest'ultimo aspetto in verità non è indicato espressamente ma, dato che la norma sul superbonus indica che la verifica di congruità è condizione essenziale per poter fruire del beneficio in questa specifica tipologia di bonus, essendoci uno specifico rimando a questa normativa, si potrebbe ritenere che la questione vada a riverberare sulle agevolazioni fiscali di cui si potrebbe aver goduto durante il cantiere anche se non appartenenti al superbonus. Il collegamento tra le due cose, però, non è scontato e non è esplicitato nella norma, dunque è solo una ipotesi di chi scrive: vedremo se nei prossimi tempi usciranno ulteriori specifiche o approfondimenti di questo aspetto.
[commento introdotto dopo la pubblicazione del DL 60/2024] Tuttavia, quanto detto nel capoverso precedente è stato di fatto superato dal DL 7 maggio 2024 n°60, pubblicato pochissimi giorni dopo le modifiche al DL 19/2024, in quanto è stato modificato il testo dell'art. 29 proprio per rendere coerenti le sanzioni con le disposizioni del DM citato: ecco dunque che a partire dall'8 maggio 2024, giorno di pubblicazione del DL 60, le sanzioni scattano al di sopra dei 70.000 euro di importo lavori. Attenzione però al fatto che il DL 60 introduce un'altra modifica direi sostanziale, in quanto la verifica della congruità spetta al committente solo se non è nominato un direttore lavori perché, da come è adesso scritta la norma, in caso di nomina è questa figura a cui spetta la responsabilità della verifica e la sanzione è comminata allo stesso direttore lavori.
Farei anche attenzione alla doppia correlazione tra verifica di congruità e verifica se il cantiere sia soggetto o meno agli obblighi relativi alla sicurezza d.lgs. 81/2008: mettete il caso in cui una verifica di congruità a fine lavori esca negativa, ma perché la ditta principale ha subappaltato una buona fetta di lavori alla ditta che ha realizzato e fornito in opera i serramenti; in questo caso, il DL potrebbe giustificare il disallineamento dicendo che la ditta dei serramenti, applicando un contratto diverso, può far "sballare i conti" ma, attenzione, in questo caso si sta implicitamente dicendo che il cantiere avrebbe dovuto essere soggetto agli obblighi del d.lgs. 81/2008 in quanto sarebbero state presenti in cantiere due imprese: se il cantiere non è stato oggetto di tali adempimenti, ci si troverebbe ad un bivio imbarazzante, ovvero o dichiarare che non vi è congruità, subendone le conseguenze amministrative, oppure dichiarare implicitamente che non si è adempiuto agli obblighi di sicurezza quando obbligatori, e, quindi, automaticamente decadere dai benefici fiscali eventualmente goduti (e qui invece la questione è chiara, perché la legge espressamente dice che le detrazioni fiscali sono collegate all'aver correttamente adempiuto agli obblighi in tema di sicurezza).
Dunque in sintesi debbo tornare a dispensare sempre i soliti consigli: prima di dare avvio ad un cantiere di ristrutturazione, verificate sempre assieme al vostro tecnico non solo l'adeguatezza di mezzi e di capitali dell'impresa, ma valutate bene anche i relativi preventivi (ed insospettitevi in caso di prezzi troppo bassi) ma, soprattutto, si valuti fin da subito l'eventuale necessità degli obblighi connessi alla sicurezza. Può essere opportuno, da oggi in poi, indicare nei contratti di appalto una specifica clausola relativa alla congruità della manodopera da parte dell'impresa affidataria.
La verifica di congruità è un documento che deve fornire l'impresa e che viene rilasciato dalla Cassa Edile, su richiesta dell'impresa stessa oppure su richiesta del committente. Se l'impresa non è iscritta alla Cassa perché la legge non lo prevede (ad esempio lavoratori autonomi oppure imprese che non hanno dipendenti inquadrati come operai) l'obbligo sussiste comunque: le Casse consentono comunque di accedere per effettuare la sola verifica di congruità, anche se non si è formalmente iscritti.
Ho qui riportato i miei appunti personali di studio della vicenda per il piacere di condividerli con la collettività: pur garantendo di aver applicato la massima diligenza nello studio della vicenda, relativamente a quanto qui sopra riportato non posso assumere alcuna responsabilità.
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