In questi giorni è maturato un compleanno significativo, quello dei cento anni dalla pubblicazione della Legge 11 giugno 1922 n°778, la prima norma sulla tutela del paesaggio.
Questo blog ha molto a cuore le norme vincolistiche: da un lato, le trovo un modo per far sì che il nostro paese possa essere consegnato alle generazioni future nello stato di bellezza in cui ci è stato consegnato da chi ci ha preceduto; dall'altro, da buon tecnico quale cerco di essere, i vincoli rappresentano una insidia tecnica ma anche una opportunità, che va conosciuta anche per autodifesa.
Oggi un post estremamente breve per celebrare, a distanza di qualche giorno, questo compleanno importante: l'ideatore della prima norma a tutela del Paesaggio pare essere stato nientemeno che Benedetto Croce, il quale già negli anni dieci del novecento professava il concetto secondo cui il paesaggio non è natura ma storia, e, in quanto tale, meritevole di essere tutelato come se fosse un bene culturale.
Seguendo questa ottica, difatti, la legge 778/22 in effetti ricalca una modalità di tutela molto simile a quella dei beni culturali che, all'epoca, era già regolamentata dalla legge 364/1909: le notifiche dell'interesse pubblico venivano inviate ai proprietari delle aree (e non, come oggi, in Gazzetta o nei PTP) e le modifiche, così genericamente e vastamente definite, dovevano essere preventivamente autorizzate dal ministero (ruolo oggi demandato alle regioni).
Già la successiva legge 1497/1939, che abrogherà questa prima del 1922, modificherà l'approccio per la tutela del paesaggio rendendolo più simile a come è oggi e scandendo una modalità di autorizzazione e gestione differenziata rispetto a quella dei beni culturali, come è giusto che sia data comunque l'oggettiva differente natura dei beni e la differente modalità di godimento da parte della collettività.
Dato il fatto che si tratta di una legge breve composta da soli 7 articoli, ho riversato il testo originario qui appresso, la cui fonte è normattiva.it
Auguri dunque alle norme sul paesaggio per questi primi cento anni!
LEGGE 11 giugno 1922 , n. 778
Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico. (022U0778)
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la
cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa
della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con
la storia civile e letteraria.
Sono protette altresi' dalla presente legge le bellezze
panoramiche.
Art. 2
Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non
possono essere distrutte ne' alterate senza il consenso del Ministero
dell'istruzione pubblica.
Il Ministero dell'istruzione pubblica ha facolta' di procedere, in
via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione del
notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai possessori o
detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui e' parola nel
precedente articolo. Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del
ministro stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei
registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a
qualsiasi titolo.
I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli
immobili i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione, sono
tenuti a presentare preventivamente alla competente Sovraintendenza
dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative
agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal
Ministero dell'istruzione pubblica, il quale provvede, sentito il
parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichita' e belle
arti.
Contro la dichiarazione ministeriale e' ammesso il ricorso al
Governo del Re che decide, sentita la Giunta del Consiglio superiore
per le antichita' e belle arti e il Consiglio di Stato, salvo il
ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato ed il ricorso in via
straordinaria al Re.
Art. 3
Anche indipendentemente dalla preventiva notificazione della
dichiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente articolo,
il Ministero della istruzione pubblica ha facolta' di ordinare la
sospensione dei lavori iniziati su gli immobili soggetti alla
presente legge.
Entro il termine di un mese il Ministero della istruzione pubblica
dovra' procedere alla notificazione della dichiarazione di cui
all'art. 2.
Trascorso questo termine senza che il Ministero abbia provveduto
alla notificazione, l'ordine di sospensione si considera revocato.
Nel caso di non avvenuta preventiva notificazione di cui all'art.
2, se la sospensione non e' revocata, e' riservata agli aventi
diritto l'azione per indennita' limitata al rimborso delle spese.
Art. 4
Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle
disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni,
ricostruzioni ed attuazioni di piani regolatori possono essere
prescritte dall'autorita' governativa le distanze, le misure e le
altre norme necessarie, affinche' le nuove opere non danneggino lo
aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze
panoramiche contemplate nell'art. 1°.
L'autorita' governativa potra' altresi' prescrivere opere di tutela
strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze
naturali.
Art. 5
E' vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli e di altri
mezzi di pubblicita', i quali danneggino l'aspetto e lo stato di
pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche di cui
nell'art. 1º.
Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di
pubblicita' affissi anteriormente alla presente legge.
Il Ministero dell'istruzione pubblica, a mezzo del prefetto o
sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi
di pubblicita', dei quali e' vietata l'affissione a norma del
presente articolo.
Art. 6
Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini di cui negli
articoli 2º, 3° e 5° della presente legge, e' punito con l'ammenda da
L. 300 a L. 1000.
Indipendentemente all'azione penale, il Ministero dell'istruzione
pubblica con ordinanza motivata puo' ordinare la demolizione delle
opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri
mezzi di pubblicita' indebitamente affissi o mantenuti.
Trascorsi quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza in via
amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la
rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicita'
indebitamente affissi o mantenuti e' eseguita d'ufficio, a carico del
proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di esso
contro i responsabili della trasgressione.
La nota delle spese relativa e' resa esecutoria con ordinanza del
Ministero dell'istruzione, e rimessa all'esattore competente che ne
fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte prediali.
Art. 7
Gli ispettori onorari, le Commissioni provinciali previste
nell'articolo 47 della legge 27 giugno 1907, n. 386, gli uffici
comunali e provinciali, gli uffici di dipartimenti forestali e del
Genio civile e gli uffici tecnici di finanza devono segnalare alle
Sopraintendenze dei monumenti e al Ministero dell'istruzione pubblica
le opere progettate o iniziate, nonche' l'affissione dei cartelli ed
altri mezzi di pubblicita' che contravverranno alle disposizioni
della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1922.
VITTORIO EMANUELE
Facta - Anile.
Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
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