venerdì 22 luglio 2022

i cento anni della tutela del Paesaggio in Italia

In questi giorni è maturato un compleanno significativo, quello dei cento anni dalla pubblicazione della Legge 11 giugno 1922 n°778, la prima norma sulla tutela del paesaggio.

immagine di libero utilizzo da Pixabay


Questo blog ha molto a cuore le norme vincolistiche: da un lato, le trovo un modo per far sì che il nostro paese possa essere consegnato alle generazioni future nello stato di bellezza in cui ci è stato consegnato da chi ci ha preceduto; dall'altro, da buon tecnico quale cerco di essere, i vincoli rappresentano una insidia tecnica ma anche una opportunità, che va conosciuta anche per autodifesa.

Oggi un post estremamente breve per celebrare, a distanza di qualche giorno, questo compleanno importante: l'ideatore della prima norma a tutela del Paesaggio pare essere stato nientemeno che Benedetto Croce, il quale già negli anni dieci del novecento professava il concetto secondo cui il paesaggio non è natura ma storia, e, in quanto tale, meritevole di essere tutelato come se fosse un bene culturale.

Seguendo questa ottica, difatti, la legge 778/22 in effetti ricalca una modalità di tutela molto simile a quella dei beni culturali che, all'epoca, era già regolamentata dalla legge 364/1909: le notifiche dell'interesse pubblico venivano inviate ai proprietari delle aree (e non, come oggi, in Gazzetta o nei PTP) e le modifiche, così genericamente e vastamente definite, dovevano essere preventivamente autorizzate dal ministero (ruolo oggi demandato alle regioni).

Già la successiva legge 1497/1939, che abrogherà questa prima del 1922, modificherà l'approccio per la tutela del paesaggio rendendolo più simile a come è oggi e scandendo una modalità di autorizzazione e gestione differenziata rispetto a quella dei beni culturali, come è giusto che sia data comunque l'oggettiva differente natura dei beni e la differente modalità di godimento da parte della collettività.

Dato il fatto che si tratta di una legge breve composta da soli 7 articoli, ho riversato il testo originario qui appresso, la cui fonte è normattiva.it

Auguri dunque alle norme sul paesaggio per questi primi cento anni!



LEGGE 11 giugno 1922 , n. 778

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico. (022U0778)


VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 

 Art. 1 
 Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. Sono protette altresi' dalla presente legge le bellezze panoramiche.

Art. 2 
 Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte ne' alterate senza il consenso del Ministero dell'istruzione pubblica. Il Ministero dell'istruzione pubblica ha facolta' di procedere, in via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui e' parola nel precedente articolo. Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del ministro stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo. I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione, sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Sovraintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero dell'istruzione pubblica, il quale provvede, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti. Contro la dichiarazione ministeriale e' ammesso il ricorso al Governo del Re che decide, sentita la Giunta del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti e il Consiglio di Stato, salvo il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato ed il ricorso in via straordinaria al Re.

Art. 3 
 Anche indipendentemente dalla preventiva notificazione della dichiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente articolo, il Ministero della istruzione pubblica ha facolta' di ordinare la sospensione dei lavori iniziati su gli immobili soggetti alla presente legge. Entro il termine di un mese il Ministero della istruzione pubblica dovra' procedere alla notificazione della dichiarazione di cui all'art. 2. Trascorso questo termine senza che il Ministero abbia provveduto alla notificazione, l'ordine di sospensione si considera revocato. Nel caso di non avvenuta preventiva notificazione di cui all'art. 2, se la sospensione non e' revocata, e' riservata agli aventi diritto l'azione per indennita' limitata al rimborso delle spese.

Art. 4 
 Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazioni di piani regolatori possono essere prescritte dall'autorita' governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinche' le nuove opere non danneggino lo aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'art. 1°. L'autorita' governativa potra' altresi' prescrivere opere di tutela strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze naturali.

Art. 5 
 E' vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli e di altri mezzi di pubblicita', i quali danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche di cui nell'art. 1º. Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di pubblicita' affissi anteriormente alla presente legge. Il Ministero dell'istruzione pubblica, a mezzo del prefetto o sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicita', dei quali e' vietata l'affissione a norma del presente articolo.

Art. 6 
 Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini di cui negli articoli 2º, 3° e 5° della presente legge, e' punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1000. Indipendentemente all'azione penale, il Ministero dell'istruzione pubblica con ordinanza motivata puo' ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicita' indebitamente affissi o mantenuti. Trascorsi quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicita' indebitamente affissi o mantenuti e' eseguita d'ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di esso contro i responsabili della trasgressione. La nota delle spese relativa e' resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione, e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

Art. 7 
 Gli ispettori onorari, le Commissioni provinciali previste nell'articolo 47 della legge 27 giugno 1907, n. 386, gli uffici comunali e provinciali, gli uffici di dipartimenti forestali e del Genio civile e gli uffici tecnici di finanza devono segnalare alle Sopraintendenze dei monumenti e al Ministero dell'istruzione pubblica le opere progettate o iniziate, nonche' l'affissione dei cartelli ed altri mezzi di pubblicita' che contravverranno alle disposizioni della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addi' 11 giugno 1922. 
 VITTORIO EMANUELE 
 Facta - Anile. 
 Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.

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