Molto spesso i miei clienti mi accusano di non aver fornito loro adeguata assistenza "fiscale" sulle procedure necessarie per le detrazioni: purtroppo le norme fiscali non sono semplici, non le vogliono fare semplici, ed in pochi hanno il tempo per mettersi a studiarle e a seguirle. Non aiuta anche il fatto che c'è molta disinformazione sul tema, e molti personaggi anche del settore edile hanno una idea spesso sbagliata delle procedure. Tuttavia per non sbagliare sulle detrazioni fiscali basta seguire alcune regolette di base, che descriverò qui di seguito, come promemoria per tutti quanti.
Gli argomenti sono stati da me già ampiamente trattati, questo post vuole essere, se vogliamo, una sorta di promemoria, da cui appunto il titolo.
Per approfondire l'argomento vi rimando a questi altri miei post, ed alla relativa discussione che spesso ha portato all'evoluzione ulteriore nonché all'approfondimento dei vari aspetti:
detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia
si può ottenere su tutte le spese sostenute per ristrutturare un immobile, purché sia destinato ad abitazione (dunque esclusi negozi, uffici, opifici, box se non sono pertinenziali all'appartamento). Le spese detraibili sono quelle ricomprese in interventi definiti di "manutenzione straordinaria": purtroppo non è chiara l'esatta definizione di queste opere (il fisco ha una sua interpretazione, l'urbanistica un altra), comunque diciamo che è ormai acclarato che possono essere portate in detrazione le seguenti opere, anche se se ne esegue una sola di queste: rifacimento impianto elettrico, idrico, di distribuzione gas, termico; rifacimento massetti e pavimentazione, soprattutto se necessari per il rifacimento impianti; demolizione e ricostruzione pareti per modificare l'assetto planimetrico dell'appartamento; risanare o sostituire parti anche strutturali dell'appartamento. Altre opere possono rientrare nella detrazione ma solo e soltanto se ricomprese in una o più delle opere precedentemente descritte, e sono: rasatura e tinteggiatura pareti; sola sostituzione di rivestimenti; realizzazione controsoffitti in cartongesso. Non è generalmente ricomprendibile nella detrazione tutto ciò che è considerabile "fornitura esterna", quindi porte, lampade, accessori, anche se qui la definizione è assai labile. Le norme fiscali su questi temi non sono affatto chiare, quindi suggerisco ad ognuno di leggersi i riferimenti dell'agenzia delle entrate e di farsi una propria opinione in merito: io non mi assumo responsabilità per quello che ho qui riportato :-)
il 50% si applica sulle spese effettuate fino al 31 dicembre 2014 e per un massimo di 96.000 euro IVA compresa (l'iva può essere emessa al 10%, seguendone le relative regole). Dopo questa data, la detrazione scenderà al 40% nel 2015 e poi al 36% nel 2016, anno in cui tornerà al tetto dei 48.000 euro. La detrazione è pari ad 1/10 del 50% delle somme portate in detrazione, per dieci annualità a partire da quella in cui la spesa è effettuata.
per non perdere il beneficio a questa detrazione occorre:
- rispettare tutte le leggi in vigore nell'edilizia e negli impianti (dunque far eseguire gli impianti da personale qualificato che faccia il progetto e rilasci la certificazione, ma anche depositare la CILA/SCIA e ogni altro adempimento procedurale necessario. Le spese per le prestazioni professionali correlate sono sempre ammesse in detrazione. Se il cantiere lo richiede (presenza di più di una impresa nello stesso cantiere), occorre anche nominare un coordinatore per la sicurezza e far effettuare un piano operativo di sicurezza, che prevede anche la notifica preliminare alla ASL di competenza.
- effettuare bonifici "parlanti" specifici per la detrazione per la ristrutturazione, e conservare la relaiva ricevuta. L'operatore di sportello della vostra banca non avrà difficoltà a guidarvi nella corretta procedura.
- per questa detrazione non è richiesta alcuna notifica da inviare all'agenzia delle entrate in caso in cui le opere proseguano per più di un anno fiscale.
detrazione fiscale del 65% per opere di riqualificazione energetica
Si può ottenere solo su specifiche operazioni che portano ad un vantaggio energetico per l'immobile. può riguardare la sostituzione degli infissi (solo se vengono sostituiti infissi esistenti con altri con prestazioni migliori, che rispettino specifici parametri), l'aumento della trasmittanza termica di pareti opache verso l'esterno con opere edili di cappotto interno o esterno, o anche il completo rifacimento della parete opaca; l'installazione di sistemi di riscaldamento ad elevata efficienza (sia a gas - caldaia a condensazione; sia elettrico); un insieme sistematico di opere che aumenta la prestazione energetica complessiva dell'immobile.
a differenza della detrazione fiscale per la ristrutturazione, quella per la riqualificazione energetica può essere ottenuta anche su immobili non residenziali, come chiarisce la
circolare n°11/E del 21 maggio 2014 a pag. 31 e successive.
[update del 28 mag 2014]
per questi interventi può essere richiesta l'IVA al 10% ma attenzione ai "beni significativi" come gli infissi: su questi l'aliquota si applica fino alla concorrenza del valore della manodopera e su una eguale porzione di costo della fornitura, mentre il resto della fornitura va ivata all'aliquota ordinaria (esempio: se spendete 6.000 euro per gli infissi di cui 1.500 sono la manodopera per il montaggio e 4.500 euro è il costo della fornitura, l'iva al 10% può essere applicata solo su 3.000 euro - ovvero sull'importo della manodopera e su un pari importo della quota della fornitura - mentre sui restanti 3.000 euro si applica l'aliquota ordinaria).
generalmente, ma non necessariamente, le opere che si possono portare in detrazione al 65% possono all'occorrenza rientrare anche nel 50% (ovviamente, o l'una o l'altra: non è possibile detrarre due volte lo stesso importo): questa scelta la dovete fare nel momento in cui effettuate il bonifico.
per non perdere il beneficio a questa detrazione occorre:
- rispettare tutte le leggi che possono riguardare l'argomento, come per le detrazioni per le ristrutturazioni. considerate, per esempio, che per sostituire gli infissi con dei nuovi aventi caratteristiche diverse dagli originali serve una SCIA, e che per sostituire l'impianto termico dell'appartamento occorre far eseguire un progetto ed effettuare delle importanti scelte tecniche a monte che non sono solo il tipo di caldaia.
- effettuare bonifici "parlanti" specifici per la detrazione per la ristrutturazione, e conservare la relaiva ricevuta. L'operatore di sportello della vostra banca non avrà difficoltà a guidarvi nella corretta procedura.
- se le opere proseguono per più di un anno fiscale (anche se avete versato solo un acconto nell'anno precedente) a differenza della detrazione per ristrutturazione occorre inviare, entro il 30 marzo dell'anno successivo, una apposita comunicazione all'agenzia delle entrate. Se non viene inviata questa comunicazione, non si perde il beneficio ma verrà elevata una sanzione di importo generalmente pari a 300 euro.
- inviare all'ENEA la comunicazione riguardante il tipo di opere effettuate, da inviarsi entro 90 giorni dalla data di fine lavori (in mancanza di altri elementi utili, fa fede la data di emissione della fattura di saldo) esclusivamente per via telematica al sito che di anno in anno viene predisposto. Se nella detrazione avete solo sostituito gli infissi o installato dei pannelli solari, allora la compilazione del modello è davvero banale e fatta appositamente per essere compilata dall'utente, senza l'assistenza di un tecnico. Se invece gli interventi sono stati altri, allora occorre che sia compilato da un tecnico.
- aggiornare o far compilare l'Attestato di Prestazione Energetica per l'immobile a fine lavori. Da questo obbligo sono esonerati quelli che hanno sostituito gli infissi o installato dei pannelli solari.
ciao Marco, come mai quando scrivi "Le spese detraibili sono quelle ricomprese in interventi definiti di "manutenzione straordinaria"" ometti la ristrutturazione edilizia RE? è chiaro che oggi la RE è molto meno frequente, però mi chiedevo se ti sono capitati interventi più pesanti ai quali è stata negata la possibilità di detrazione. comunque una cosa è chiara, gli ampliamenti non giovano di detrazione perché li concepiscono come nuova costruzione (l'urbanistica fa lo stesso per il calcolo delle sanzioni degli abusi edilizi).
RispondiEliminaCiao Marco,
Eliminasi anche le RE sono ammesse in detrazione, ma dato che ricomprendono un insieme molto vasto di interventi, tra cui ampliamenti ed altre modifiche che non sarebbero detraibili, secondo me è più chiaro parlare di "manutenzione straordinaria".
e in questo settore delle detrazioni fiscali veramente di chiarezza si ha estremo bisogno.
EliminaCiao Marco,
RispondiEliminaogni volta che mi capita di cercare risposte a quesiti inerenti la complessa materia delle detrazioni, capito sul tuo blog :-)
Complimenti per il lavoro che fai e che aiuta anche noi altri.
Volevo sottoporti un quesito: ti posto un link in cui vi è un parere dell'agenzia delle entrate rispetto ad un quesito posto relativamente a come considerare un pavimento flottante se bene finito o meno. Ma la mia domanda è un'altra. Leggendo la tipologia di lavori oggetto della richiesta di parere ero convinto si trattasse di interventi di manutenzione straordinaria, ma sia l'istante che l'agenzia delle entrate al contrario sostengono si tratti di interventi di ristrutturazione edilizia. Secondo te come si può spiegare questa interpretazione?
Grazie fin d'ora
Marco
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2012/giugno+2012+risoluzioni/risoluzione+71+del+25+06+2012/Ris+71e+del+25+06+12.pdf
il problema è sempre nella dualità di interpretazione tra la normativa fiscale e quella urbanistica. Il nostro legislatore è famoso per fare leggi contraddittorie: capita così che le norme fiscali, appunto, stabiliscono una classificazione di opere edilizie diverse dalla classificazione urbanistica. Appare così che le opere che descrivi per il fisco sono "ristrutturazione edilizia" e per l'urbanistica invece "manutenzione straordinaria", dunque nell'interpretazione della circolare non vedo nulla di strano.
Eliminali paghiamo anche profumatamente e riteniamo pure che siano degli "specialisti", i nostri politici, per poi vedergli produrre orrori di questo tipo.
Grazie per la risposta. In effetti era la conclusione alla quale ero giunto io e che ho risposto ad un cliente che mi voleva per forza fare presentare richiesta di una ristrutturazione edilizia invece che di manutenzione straordinaria come invece era, per risparmiare sull'IVA e mi aveva portato questo parere come prova a suo carico.
Eliminasalve Marco,
RispondiEliminain attesa della risposta dell'arch. Campagna mi permetto di entrare nel merito del caso da te segnalato. leggo che si parla di “demolizione dei muri, la loro ricostruzione in altra parte interna e il taglio della pavimentazione esistente per il passaggio dei nuovi impianti.” E a questo si aggiunge: “applicazione di materiale coibente alle pareti esterne, installazione di nuovi infissi esterni isolanti, realizzazione di impianto di riscaldamento con pannelli solari e caldaia a biomassa, parziale ridistribuzione dei volumi interni all'appartamento e alla messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento.”
In effetti leggendo sia l’art. 3.1 lettera b) del TU edilizia, sia il paragrafo 2.2 della circolare PAU n. 19137/2012, e anche leggendo la pag. 10 della guida alle detrazioni dell’Agenzia delle Entrate aggiornamento Feb2014 anche a me viene istintivo dire Manutenzione Straordinaria.
però leggendo meglio c'è da aggiungere una cosa: la circolare PAU esclude chiaramente dalla MS l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. nel caso in questione "pannelli solari e caldaia a biomassa". tale specifica esclusione invece non è contemplata dall'Agenzia delle Entrate anzi l'AE contempla nella MS un sommario "interventi finalizzati al risparmio energetico" quindi tutto insomma.
EliminaGrazie per la risposta. Mi sono perso nel labirinto normativo :-)
Eliminaprego Marco;) comunque poi mi sono reso conto di aver tirato in ballo la circolare esplicativa di uno dei dipartimenti del comune di Roma (abitudine) quando invece nel caso d'esempio dell'Agenzia delle Entrate non è specificato il comune di intervento.
Eliminain ogni caso si...è un labirinto dove tenere in mano il filo è sempre più complicato.
fino ad oggi non conoscevo l'esistenza del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico istituito con Legge 10/2013 presso il Ministero dell'Ambiente. bene questo comitato recentemente ha deliberato che le "coperture a verde", ad esempio trasformazione di lastrici solari in giardini pensili, devono essere incluse nelle opere che giovano della detrazione fiscale a scopo di riqualificazione energetica. questo perché si va a incidere sulla prestazione energetica dell'edificio.
RispondiEliminaammesso e non concesso che l'Agenzia delle Entrate includa espressamente anche questo intervento nei suoi elenchi, per l'urbanistica-edilizia un lastrico solare che diventa giardino pensile è MS o RE?
parlando di Roma la nota circolare PAU pag. 16 lascia intendere che sia RE (..."modifica delle coperture esistenti che prevedano soluzioni strutturali o architettoniche diverse"...) + "realizzazioni di spazi accessori di pertinenza alle unità immobiliari, se non utilizzati come abitazioni/per lavoro e tali da non aumentare SUL, e serre solari, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico".
Marco secondo te vi sarebbe connesso anche un Cambio di Destinazione d'Uso?
il giardino pensile secondo me va in RE, è più congruo con il tipo di intervento. Il cambio d'uso invece non ce lo vedo: rimane sempre spazio a servizio che non incide sulla SUL e quindi sul carico urbanistico. L'agenzia delle entrate semplicemente dice che sono detraibili le spese che producono un incremento dell'efficienza energetica dell'unità immobiliare: se dunque con i sistemi di calcolo previsti nel DM 59/09 il giardino pensile può portare beneficio energetico, non possono non ammetterlo in detrazione. Certamente non possono consentire la detrazione dell'opera punto e basta, perché sempre a determinati parametri tocca giungere per rientrare nella detrazione, come se fosse una qualunque parete opaca. così è come la vedo io, aspettiamo conferme o smentite dall'ade.
Eliminabeh siccome a pronunciarsi è stato un organo del ministero dell'ambiente credo che presto o tardi notizie dall'ade arriveranno:)
EliminaSalve, è possibile portare in detrazione, all'interno di un intervento di ristrutturazione comprendente abbattimento di tramezzi, allargamento e rinnovo dei bagni, rifacimento infissi e impiantistica, le spese relative alla creazione di controsoffitti (normali, non coibentati) in cartongesso? E per quanto riguarda la tinteggiatura?
RispondiEliminaGrazie mille
in una ristrutturazione con spostamento tramezzi è possibile far rientrare le spese del controsoffitto e delle tinteggiature, secondo la più ricorrente interpretazione.
Eliminacome manutenzione straordinaria o ristruturazione edilizia? Grazie in anticipo
Eliminasi intendeva manutenzione straordinaria, vista la descrizione data delle opere.
EliminaBuongiorno a lei, buongiorno Marco,
RispondiEliminanell’ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione edilizia (lo stesso principio vale per la manutenzione straordinaria), la risposta alla sua domanda è SI.
In ogni caso, i controsoffitti in cartongesso e la tinteggiatura sono stati oggetto di specifica menzione in senso positivo da parte dell’Arch. Campagna all’interno del post di cui alla presente pagina pubblicato in data 2 maggio.
tre novità che ho appreso oggi con la circolare 11/E/2014 dell'AdE.
RispondiElimina1. si amplia la possibilità di usufruire della detrazione irpef per interventi di riqualificazione energetica (detto ecobonus) agli immobili strumentali, usati per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa (invece il bonus sulle ristrutturazioni rimane valido solo per i residenziali prima casa).
2. Per realizzare lavori di ristrutturazione nei piccoli condomìni, è necessario che il condominio richieda il codice fiscale anche se non è stato nominato un amministratore.
3. Il bonus mobili può essere concesso anche in presenza di interventi di efficientamento energetico classificabili come manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali (è soprattutto il caso di lavori sugli impianti tecnologici).
la guida aggiornata a maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate.
Eliminahttp://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Ristrutturazioni+edilizie+le+agevolazioni+fiscali/Guida_ristrutturazioni_maggio.2014.pdf
Buongiorno,
RispondiEliminanell'ottica di sfruttare il più possibile le agevolazioni fiscale per le ristrutturazioni, e avendo la necessità di una nuova abitazione, avevo pensato di demolire tutto il rustico della casa di mia mamma in campagna e farci una casetta per me.
Il "rustico" è formato da un garage + cantina+ lavanderia + portico al piano terra e da un fienile a primo piano.
Vorrei capire se nel rispetto del volume esistente posso ampliare la superficie al piano terra così da costruire la casa tutto su un piano (quindi andare leggermente fuori sedime e del tutto fuori sagoma esistente?).
Il cambio di destinazione d'uso è consentito?
Ripeto, tutto questo viene fatto nell'ottica di sfruttare al meglio le agevolazioni fiscali.
Ringrazio anticipatamente.
buona sera Sig. Negri. in attesa della risposta dell'arch. Campagna mi permetto di scriverle la mia opinione sul questione da lei posta.
RispondiEliminaPer quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso la guida alle ristrutturazioni agg. Maggio 2014 non si pronuncia esplicitamente però dato che le detrazioni sono possibili solo per immobili residenziali si può dedurre che il cambio di destinazione d’uso da “altra destinazione” a “residenziale” sia visto con favore. Resta il fatto che tale cambiamento deve essere conforme alla disciplina urbanistica-edilizia del comune in cui si ricade, perché l’Agenzia delle Entrate accetta solo interventi legittimi. E a proposito di legittimità sempre in sede comunale…ulteriore condizione di partenza deve essere la legittimità dell’immobile così com’è oggi.
Purtroppo il discorso prende una piega ambigua per quanto riguarda la demolizione-ricostruzione.
Alla pagina 11 paragrafo ristrutturazione edilizia la guida è esplicita nel prevedere la possibilità di detrazione fiscale per interventi che “possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.” Saremmo nel suo caso senza dubbio.
Però tra gli esempi connessi si cita la “demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile”. Il termine “fedele” lascia pensare che non ci sia spazio per ampliamenti di sedime e variazioni di sagoma.
Ed inoltre alla stessa pagina è scritto che la demolizione e ricostruzione con ampliamento non è ammessa in detrazione perché concepita come nuova costruzione. Ora sarebbe utile capire se per “ampliamento” l’Agenzia intende solo ampliamento di volume (non sarebbe il suo caso) oppure anche ampliamento di sedime.
Secondo me è probabile che per l’Agenzia delle Entrate la sua ipotesi d’intervento così come la descrive venga considerata “ampliamento”, quindi non soggetta a possibilità di detrazione fiscale.
Buonasera, il vincolo della sagoma non esiste più (D.L. 69/2013) ed inoltre nell'interrogazione parlamentare di gennaio 2014 il sottosegretario del Ministero dell’Economia, Pier Paolo Baretta, in risposta ad una interrogazione in Commissione Finanze alla Camera ha confermato la possibilità di inquadrare un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione anche in caso di lieve spostamento rispetto all’area di sedime originaria.
RispondiEliminaE' chiaro che lo spostamento non equivale a ampliamento...
Ma allora che tipo di intervento mi consigliate per avere diritto alle agevolazioni fiscali?
Ringrazio anticipatamente.
Gentile Sig. Negri, la ringrazio per i riferimenti normativi molto utili.
EliminaTuttavia credo sia opportuno avanzare delle precisazioni. E’ vero che il famoso Decreto del Fare del 2013 ha apportato modifiche al Testo Unico per l’edilizia. Ma questo non significa che tali modifiche siano state automaticamente recepite dall’Agenzia delle Entrate che ragiona ed opera sulla base dei propri provvedimenti.
Lo stesso arch. Campagna nei primi commenti a questo post si è espresso in merito al “problema della dualità di interpretazione tra la normativa fiscale e quella urbanistica. Il nostro legislatore è famoso per fare leggi contraddittorie: capita così che le norme fiscali, appunto, stabiliscono una classificazione di opere edilizie diverse dalla classificazione urbanistica”.
Non a caso infatti la guida più aggiornata dell’Agenzia sulle ristrutturazioni è di Maggio 2014 (molti mesi dopo l’entrata in vigore del Decreto del Fare) e al suo interno non vi è traccia di specificazioni e chiarimenti per quanto riguarda i casi d’intervento come quello che ipotizza lei. Purtroppo anche alla luce dell’interrogazione parlamentare da lei segnalata del Gennaio 2014, nell’ambito della quale si parla di “spostamento sedime” e non di “ampliamento sedime”. E lei Sig. Negri non ipotizza un mero spostamento ma un ampliamento di sedime.
Per come la vedo io ad oggi per essere conformi alla guida dell’Agenzia e stare tranquilli sarebbe meglio orientarsi sulla “demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile”… quindi stessi metri cubi stessa sagoma e stesso sedime rispetto al manufatto odierno. Ovviamente con tutte le dovute differenze progettuali e stilistiche che differenziano un’abitazione da un garage+lavanderia+fienile.
Come già scritto sopra, la fattibilità dell’intervento deve essere verificata in sede comunale (si tratta di Roma o altro?). L’Agenzia delle Entrate viene sempre dopo.
Buona giornata.
secondo me di base la dem-ric è agevolabile, purché appunto non ci sia grande "differenza" di posizione e sagoma rispetto all'originale. io inserirei solo questa causale per la detrazione, e quindi manterrei l'eventuale ampliamento (da verificare la fattibilità urbanistica con discorso a parte) da parte o proprio in una differente istanza urbanistica. Comunque il tetto di spesa per detrazioni è sempre 96.000 euro ed ad occhio e croce penso che già questi coprano le spese per la demolizione e ricostruzione. Può essere utile, prima di procedere in questo senso, chiedere un interpello scritto all'agenzia delle entrate (via email per esempio), così che in caso di contenzioso futuro si può usare già una loro risposta.
EliminaPer essere certi di rientrare nelle detrazioni si potrebbe ristrutturare, anche pesantemente, il rustico invece di demolirlo.
Vi ringrazio innanzitutto per le risposte molto utili e preziose!
EliminaSono andato dal tecnico del mio comune che mi "liquidato" dandomi un malloppo di carte e dicendomi di recarmi da una persona qualificata per effettuare i conteggi!?! Bah... non capisco, ma sorvoliamo!!! Inoltre mi ha rassicurato sul fatto che sul lotto di mia mamma possiamo intervenire senza problemi e che però occorre frazionare le unità abitative perchè "inserendo una seconda cucina...".
Ma io mi chiedo è obbligatorio il frazionamento? (e conseguente donazione tramite atto notarile per evitare che mia mamma si intesti una seconda casa...)
Altro dubbio che mi è venuto... Il porticato (aperto solo su un lato) nell'ottica di non demolire il rustico, si può chiudere in modo da usufruire della superficie per farci altre camere oppure è considerato un ampliamento di volume e quindi non detraibile?
Ringrazio anticipatamente
la chiusura del porticato sarebbe un aumento di cubatura, dunque non agevolabile.
Eliminala questione delle due cucine è annosa, comunque quasi tutti sono allineati nel dire che un immobile non può avere più di una cucina, altrimenti si presuppone il doppio uso e, quindi, necessiterebbe di un frazionamento. Si può evitare il frazionamento indicando solo una delle due cucine: purtroppo non c'è altro modo.
Grazie ancora per la cortese disponibilità! Per il porticato: potrebbe essere corretto prima chiuderlo (entro il 2014 senza detrazione) e successivamente (nel 2015) ristrutturare tutto il rustico (compreso il "porticato chiuso") godendo delle agevolazioni su tutto l'intervento?
EliminaBuonasera ad entrambi. prego Sig. Negri non c’è di che.
EliminaDunque il tecnico del comune le ha lasciato intendere che è ammesso l’ampliamento di cubatura sul lotto in questione. E’ già un primo passo positivo, facendo salvi tutti i necessari approfondimenti.
Per il 2015 la percentuale per il calcolo delle detrazioni scende al 40% mentre rimane invariato il limite di spesa per il calcolo delle detrazioni pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Se tutte le spese della ristrutturazione pesante rientrano nei 96.000 bene, altrimenti qualcosa rimane fuori. In ogni caso messa in questo modo la fattibilità comincia ad intravedersi.
In realtà chiedevo se sarebbe corretto e ammissibile prima chiudere il porticato con un intervento ad hoc senza agevolazioni e successivamente un ulteriore intervento per la ristrutturazione complessiva del rustico (compreso il porticato chiuso precedentemente) interamente agevolabile? Grazie
EliminaBuongiorno sig. Negri…secondo me…
Elimina1. anno 2014 chiusura del portico (ampliamento di volume) pratica in comune è fattibile, salvo necessari approfondimenti tecnici perché non si può dare un giudizio definitivo solo sulla base di un colloquio informale presso il comune.
2. anno 2015 ristrutturazione pesante di tutto il manufatto pratica in comune e pratica alle Entrate è fattibile. Per la pratica in comune resta sempre la necessità di approfondimenti tecnici, per la pratica alle Entrate oggi non si può dare un giudizio preciso sulla questione “interamente agevolabile” perché non si ha una stima, anche approssimativa, dei costi che la ristrutturazione pesante potrebbe comportare.
Rimango anche io in attesa del parere dell’arch. Campagna che potrà appoggiare il mio ottimismo oppure smentirlo.
mi sembra una strada un po fantasiosa: si consideri che per poter dichiarare il "fine lavori" delle opere di ampliamento, occorre che siano completati tutti gli impianti, tutti i pavimenti e tutte le rifiniture, perché l'immobile deve essere "abitabile".
EliminaA me sinceramente non sembra una strada "fantasiosa"... forse non ci siamo "capiti"!! la chiusura del portico non è finalizzata inizialmente ad un uso abitativo (ad esempio potrebbe essere catalogato come deposito). Successivamente quando si farà l'intervento di ristrutturazione pesante verrà cambiata la destinazione d'uso a tutto il rustico, compreso anche il portico precedentemente chiuso.
EliminaBuonasera Marco,
RispondiEliminaavrei bisogno di un parere....devo decidere se ristrutturare un bagno (rifacimento completo impianto idrico-sanitario, massetto,rivestimenti, pavimentazione e sanitari ecc...) oppure ritrutturare la cucina (rifacimento impianto idrico sanitario, quindi attacchi di carico e scarico acqua, rivestimenti e pavimentazione). Volevo sapere se entrambi i casi rientravano nel piano di detrazione fiscale del 50%, perche dovrei acquistare anche i mobili, lavatrice, sostituire gli infissi (con le caratteristiche specifiche per rientrare nel piano di detrazione fiscale del 65%), avvolgibili, caldaia per riscaldamento autonomo.
Se ho capito bene, visto che non ci sono tramezzi da spostare o abbattere, basta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al comune di Roma. Inoltre vorrei sapere se bisogna farsi rilasciare le certificazioni per ogni lavoro eseguito e se la ditta di ristrutturazione è obbligata a farlo senza costi aggiuntivi (alcune ditte di ristrutturazione mi hanno detto che le certificazioni sono a pagamento ed escluse dal preventivo).
Grazie per l'aiuto.
per i lavori che intende fare è sufficiente una CIL al munincipio/comune, senza atto di notorietà. Le opere sono detraibili, ma limitatamente a quegli interventi strettamente indispensabili al rinnovo degli impianti. Da come è stata scritta la norma, io ho capito che il bonus mobili è agganciabile solo alle ristrutturazioni con spostamento tramezzi, ma a persone che hanno chiamato il call-center dell'AdE sono state date risposte diverse quindi sul punto non mi pronuncio.
EliminaLe imprese devono rilasciare per legge la certificazione, ma è meglio chiedere se è ricompresa nel costo del lavoro.
Buongiorno,
RispondiEliminaso completando un intervento di sostituzione infissi che ricade interamente nel 2014. Se nel 2015 voglio installare un pannello solare, devo fare comunicazione di prosecuzione lavori, dal momento che si tratta di interventi diversi, ognuno ricadente in un singolo anno d'imposta?
Grazie
io farei due dichiarazioni separate, anche perché in effetti sono lavori diversi.
EliminaBuongiorno Architetto:
RispondiEliminaavrei bisogno di alcuni chiarimenti su permessi da presentare, iva da applicare e agevolazioni fiscali (50% ristrutturazione edilizia). Devo rifare completamente il bagno di casa per renderlo più usufruibile ai miei genitori anziani di cui il papà disabile certificato inps, la mamma in corso di valutazione. Il rifacimento riguarderà le tubazioni (casa vecchia di 40 anni fa), la sostituzione di tutti i sanitari (doccia al posto della vasca, lavandino,wc ecc) e quindi anche le piastrelle. Le mie domande:
1)se mi rivolgessi ad una ditta che esegue i lavori chiavi in mano ho bisogno solo della scia?
2) se al contrario mi affidassi ad un'idraulico che mi trova lui sia il muratore che l'elettricista e mi fattura tutto l'idraulico basta la scia oppure ci vuole comunicazione all'asl, nomina direttore lavori. In pratica quante professionisti ci vogliono per far scattare il meccanismo più complicato di comunicazione asl e nomina direttore lavori. Ovviamente il tutto deve essere fatto in maniera corretta affinche poi possa recuperare il 50% con l'agevolazione.
3) che iva posso chiedere? 10% - 4% su disabili
4) Aspetto fiscale. Le fatture possono essere intestate a me per scontare il beneficio del 50%? Il papà disabile certificato ha un reddito basso e quindi non può recuperare niente.
La ringrazio per la risposta che mi vorrà/potrà dare.
Saluti Angelo
la sostituzione sanitari non richiede pratica edilizia. l'iva è al 10% sicuramente, quella al 4% non ho esperienza ma potrebbe essere applicata. il beneficio fiscale può essere usufruito anche dai non proprietari dell'immobile, la casistica è ben rappresentata nella guida fiscale dell'AdE. La presenza di più di una "impresa" fa scattare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/08.
EliminaBuongiorno architetto, mi trovo a dover coibentare con controsoffitto isolante, il soffitto della mia abitazione che si trova all'ultimo piano e ha tetto a falda. mi chiedevo: per tali lavori devo consegnare una pratica edilizia per avere le detrazioni fiscali?
RispondiEliminagrazie della risposta
la pratica edilizia in sè non sarebbe necessaria per questo tipo di lavoro; per gli adempimenti energetici invece sarà necessario redigere un progetto di dispersioni termiche per poter dimostrare il raggiungimento dei parametri richiesti dalla normativa.
EliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminavorrei chiederle un suo parere su questa situazione:
ho aperto una dia per opere di ampliamento per adeguamento igienico tecnologico e di recupero di porticato ai fini abitativi. In particolare l’opera consiste nella chiusura in muratura con porte finestre della zona sotto il terrazzo e chiusura della rampa delle scale esterne che portano al piano superiore con realizzazione di un muro di copertura. Purtroppo sono soggetta ad un vincolo paesaggistico e non posso verandare. Nel progetto di chiusura verrà realizzato un bagno nel sottoscala. Per la parte esistente verrà rivisto tutto l’impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento con sostituzione della caldaia esistente e sistemazione di panelli solari per l’acqua sanitaria. Secondo lei, posso usufruire della detrazione fiscale del 50% anche per la parte nuova? Il mio dubbio è che di fatto vengono chiuse delle zone già esistenti che comportano comunque un aumento del volume della casa.
Ringraziandola per il tempo che riuscirà a dedicarmi, la saluto cordialmente.
l'agenzia delle entrate si è pronunciata sul tema un po di tempo fa ma non ricordo cosa ha sancito: prova a scorrere le ultime circolari o le risposte ai quesiti sul sito dell'AdE.
EliminaProverò a fare qualche ulteriore ricerca visto che prima di porle il mio quesito ho letto parecchi interventi e opinioni ma non sono riuscita a risolvere il mio dubbio. Sull'ADE ho trovato solo risposte generiche che non riconoscono l'ampliamento nelle detrazioni fiscali. Ho ragionato però che, nel mio caso specifico, l'ampliamento è necessario per rendere abitabile la casa visto che l'accesso alla zona notte e bagno è possibile solo tramite scale esterne e scoperte. Inoltre ho letto anche il caso dei volumi tecnici e mi sono detta che forse poteva rientrare il mio caso.
RispondiEliminaLa ringrazio per la sua segnalazione e provo a recuperare la circolare di cui mi parla.
Buona serata
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RispondiEliminaSalve, ho un dubbio sulle detrazioni energetiche (pratica Enea)che non riesco a chiarire, ho sostituito il vecchio impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione e ho sostituito un vecchio condizionatore con una pompa di calore ad alta efficenza che fa sia riscaldamento che raffrescamento.Non ho capito de posso portarli in detrazioni entrambi o se lo potrei fare solo se si trattasse di un sistema ibrido combinato. Puoi aiutarmi a sanare questo dubbio?Grazie 1000
RispondiEliminail condizionatore non si può detrarre al 65% se serve un immobile che ha anche un altro tipo di impianto: deve insomma essere l'unico sistema di riscaldamento per poter essere detraibile. dell'impianto tradizionale, è detraibile la caldaia, ma per tutto l'impianto per ora non so dirti.
Eliminagrazie!
EliminaSalve Marco, vorrei un consiglio, circa la pratica detrazione 65%.
RispondiEliminaIn condominio, in carta della qualità, a Roma.
Precedentemente il proprietario ha ottenuto nullaosta per accorpare abitazione e soffitta, senza cambio destinazione d'uso di quest'ultima. In essa c'era un vecchio condizionatore di provenienza ignota con unità esterna su terrazzo condominiale. Mi si chiede isolamento termico della soffitta, senza alcuna azione su elementi trasparenti, né su impianto e portare l'intervento al 65% (345a).
L'allegato A prevede la descrizione della situazione successiva all'intervento. Che si intende?
La norma prevede che io possa intervenire su una parte dell'edificio, solo sulla soffitta, a patto che essa abbia un impianto di riscaldamento preesistente, almeno mi pare si possa interpretare in questo senso.
Ma l'unità immobiliare è unica: io posso riuscire ad ottenere i valori di miglioramento della coibentazione richiesti per l'ottenimento della detrazione solo considerando quella porzione, no nel caso si debba considerare l'intera u.i. (che inoltre dipende dall'impianto termico condominiale).
A tuo avviso come è corretto procedere? Tutte le parti vanno del modello vanno compilate? L'aqe è obbligatorio produrlo (è ovviamente sull'intera u.i.)?
Grazie
Giovanni
l'aqe è obbligatorio perché c'è una progettazione ai sensi della legge 10. Per l'approccio al progetto, cosi di base direi che ci si può limitare alla parte ampliata, considerando il resto dell'immobile come prestazioni termiche. Sugli impianti non saprei, va visto caso per caso.
EliminaPerdonami, non comprendo: quando dici "considerando il resto dell'immobile come prestazioni termiche". Ad esempio S/V, che serve al calcolo dell' indice di prestazione termica, secondo te, lo calcolo sull'intera abitazione o solo sulla soffitta coibentata? Grazie anche per la prontezza, Marco
RispondiEliminanon saprei così su due piedi, dovrei ricalarmi nella normativa e nel caso specifico. dire comunque a naso che S/V vada calcolcato sull'intero immobile.
Eliminagrazie ancora per la risposta. se così, questo significa che non ha accesso agli incentivi chi cura la coibentazione di una sola parte dell'edificio.
RispondiEliminaBuongiorno, volevo chiederle un parere ho iniziato a ristrutturare un'abitazione (piccola casa da sola) in un paesino di mare, la ristrutturazione è iniziata nel 2015 ho fatto fare una prima tranche di lavori in base alle mie possibilità economiche richiedendo la detrazione al 50%, l'anno scorso e quest'anno ho fatto fare altri piccoli lavori all'esterno e vorrei nel prossimo anno rifare l'intonaco della facciata e i balconi.
RispondiEliminaDalla data della prima pratica al comune non ancora chiusa, mi pare fosse una scia straordinaria, sono passati 3 anni dal prossimo inizia il 4, devo fare la chiusura lavori e far partire un'altra pratica per continuare a utilizzare le detrazioni al 50%?
In questi anni non ho mai inviato nulla all'agenzia riguardo il prolungamento dei lavori dovrei quindi versare 600 euro per regolarizzarmi? E' ancora possibile farlo?
La ringrazio anticipatamente se risponderà ai miei dubbi
la SCIA edilizia può essere prorogata per altri tre anni, facendo una specifica richiesta al comune. Per la sanatoria delle comunicazioni non inviate, deve sentire un commercialista.
Eliminabuongiorno architetto,
RispondiEliminadevo presentare il fine lavori per una CILA.
Pur trattandosi di opere di straordinaria manutenzione (abbiamo rifatto integralmente impianti idrici, gas ed elettrici), non vi sono state opere che hanno modificato la distribuzione planimetrica dell' appartamento e dunque non devo fare variazioni catastali( la pianta catastale resta infatti immutata).
Come devo fare visto che nella schermata del fine lavori è previsto un campo in cui allegare l' avvenuta variazione catastale mentre non esiste un campo in cui allegare una mia dichiarazione in cui attesto che non serve (come avviene ad esempio nel caso del formulario rifiuti e della certificazione energetica)?
grazie, cordiali saluti
in realtà non serviva la CILA... comunque si può anche integrare la pratica con una relazione in cui si descrive quello che è successo e cosa è stato fatto.
Eliminaperchè non serviva la CILA? per quanto di mia conoscenza la CILA serve ogni qualvolta che si eseguano lavori di "straordinaria manutenzione" : il rifacimento integrale di impianti idraulici, gas ed elettrici con relativi adeguamenti alla vigente normativa ed utilizzo di materiali idonei essendo classificabili come straordianria manutenzione necessitano quindi di CILA. Giusto? La questione è fondamentale ai fini ovviamente del recupero fiscale che è ammesso solo per opere di straordinaria manutenzione e quindi ero obbligato a presentare la CILA pena la non detraibilità dei lavori.Che ne pensi? grazie!
RispondiEliminaè straordinaria manutenzione per quanto riguarda l'impianto, ma non riguardo all'intervento edilizio in sè che rimane definito di manutenzione ordinaria e quindi attività libera. Infatti anche ai fini fiscali, secondo me è detraibile solo ed esclusivamente l'intervento di adeguamento impiantistico in se e non eventuali atre opere non strettamente correlate: la questione comunque non è del tutto chiarita.
EliminaBuongiorno,
RispondiEliminaLe chiedo un parere, secondo lei nel caso di un condominio con una pratica di rifacimento tetto con nuovo coibentamento , per quanto riguarda ENEA e 65%, andrà fatta una comunicazione per ogni singolo alloggio del condominio poichè la detrazione verrrrà richiesta dal condominio o un unico invio all'ENEA.
Per l'AQE stesso discorso o basta per gli ultimi condomini confinanti con il tetto?
Saluti
Buonasera Marco, spero di essere nel post giusto: devo seguire e realizzare come DL un isolamento a cappotto per un condominio che si trova a monte spaccato. E' la prima volta che mi confronto con un lavoro simile, e mi chiedo se per legittimare il lavoro sia necessaria una CILA o una SCIA?
RispondiEliminaSempre in relazione a questo lavoro la palazzina ha la tubazione del gas esterna in facciata, con gli stacchi per ogni singola unità abitativa; dovendo realizzare un cappotto dovremo smontare la tubazione e realizzare delle T per distanziare l'impianto del gas dal cappotto che avrà spessore 10 cm; dovremo rifare il progetto, o basta una nuova conformità ?
Ho molti dubbi essendo la prima volta che mi confronto con una situazione del genere.
Grazie
tendenzialmente farei una SCIA, perché bisogna dichiarare che si va in aumento di sagoma ma usufruendo della prevista deroga. per il gas, si potrebbe anche fare in modo che ricada in un cavedio ventilato, lasciando le tubazioni come sono: ritengo che possa in ogni caso necessitare nuova conformità.
EliminaBuonasera Marco, un'informazione: ho il caso di una villetta in cui occorre rifare una porzione del terrazzo rifacendo la coibentazione, il massetto e il mattonellato). ai sensi del glossario dell'edilizia libera l'intervento sembra essere in Edilizia Libera; ai fini delle detrazioni esso sembra ricadere come “Interventi sull’involucro edilizio di edifici”: “strutture opache orizzontali" e quindi andare al 65% salvo il calcolo trasmittanza ante e post, che deve essere congruo con l'allegato E del DM 06/08/2020 e la redazione di APE post (che non deve essere soggetta a confronto con APE ante operam). Per quanto riguarda l'urbanistica sembrerebbe in Edilizia Libera, quindi invierei un comunicazione al'Ufficio Protocollo del Comune e mi limito a verificare che l'immobile sia iscritto al catasto, verificando la congruità della pianta catastale. Ho interpretato secondo te correttamente le varie normative?
RispondiEliminabuonasera, nel caso di una CILA per lavori di manutenzione straordinaria e conseguente richiesta da parte del committente di detrazione IRPEF del 50% è necessario procedere alle dichiarazioni di congruità dei prezzi applicati e all'aumento di massimali assicurativi come per le cessioni del credito per il bonus 110?
RispondiEliminala verifica di congruità è necessaria se il cliente intende cedere il credito (sconto in fattura). per l'assicurazione, dovrebbe essere sufficiente quella ordinaria già obbligatoria, se non ho capito male.
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