[inizio paragrafi aggiunti il 05 maggio 2016] Nell'aprile del 2013 è stata emanata una circolare esplicativa con cui si determina la procedura per il calcolo di questo contributo: la circolare è esattamente del 18 aprile 2013 e porta il protocollo numero 41487 del Dipartimento PAU. La circolare, da leggere con attenzione nel caso in cui vi troviate a dover computare questo contributo, prevede una procedura di calcolo un po'lunga ma tutto sommato non complessa: si tratta di determinare il "valore di trasformazione" del bene e, a quel valore, assoggettare una tassa forfetaria del 66,6% (riducibile al 60% a discrezione dell'amministrazione per favorire la qualità dei progetti).
Detto valore si determinerà calcolando anzitutto il valore del bene, determinato con i valori OMI e, per gli immobili esistenti, calcolando il valore medio tra il "minimo" e "massimo" relativo ad immobili in stato di conservazione "ottimo" (purtroppo nell'OMI troveremo quasi esclusivamente valori dello stato di conservazione "normale": valutate voi come affrontare ciò). Dal valore del bene così calcolato, si dovrà sottrarre il costo di costruzione, il quale sarà determinato sulla base di specifici prezziari; se si sta effettuando una ristrutturazione edilizia, però, occorrerà effettuare invece un computo metrico sulla base del prezzario ufficiale regione lazio, computando le opere per la trasformazione. Al costo di costruzione sarà necessario aggiungere altri costi, tutti dettagliati nella circolare, nella quale vengono specificate anche le percentuali ritenute congrue. Alla fine si arriverà a dover fare una semplice sottrazione, tra il valore OMI inizialmente determinato ed il costo di trasformazione.
In questa procedura, nel caso di intervento su edifici esistenti, seguendo pedissequamente questa procedura si può arrivare ad un paradosso: nelle ristrutturazioni la circolare prevede di redigere un computo metrico, ma se si va ad effettuare un cambio d'uso in un immobile che non necessita di grandi stravolgimenti (pensiamo al CdU da ufficio ad abitazione, per esempio) difficilmente si arriverà a computi metrici con valori elevati e, quindi, si corre il rischio che il valore da sottrarre sia poca cosa rispetto al valore OMI e, dunque, si va ad aumentare quella forbice sulla quale si calcola il contributo straordinario. Dato che, come detto, il contributo è pari al 60% di questa differenza, se questa differenza è rimarchevole - arrivando paradossalmente ad essere anche non coerente con la realtà - , sarà notevole anche il contributo da pagare. [fine paragrafi aggiunti il 05 maggio]
[paragrafo aggiunto in data 27/02/2013] Andando a leggere le NTA del PRG per un cliente mi sono effettivamente accorto che detto contributo straordinario può essere applicato anche agli interventi diretti, ma solo in alcuni casi. Per esempio, all'art.45 comma 6 delle N.T.A. di PRG vigente - stiamo parlando delle norme specifiche per i tessuti della città consolidata - il cambio d'uso verso "abitazioni singole" è soggetto al contributo straordinario di cui all'art. 20 (attenzione: questo passaggio è stato dichiarato illegittimo, leggete quest'altro post). Ma non gli altri cambi d'uso: quindi per esempio in questo caso specifico si dovrebbe applicare detto contributo. A questo punto ho fatto una ricerca mirata su tutte le NTA ed ho estrapolato tutti gli interventi soggetti a questo ulteriore balzello:
- art.25 comma 11: interventi che prevedono aumento di SUL nella città storica (alcune componenti lo prevedono per specifici casi), nell'ambito di interventi di RE, DR e AMP, per la quota che supera la metà delle percentuali degli incentivi descritti all'art. 21 (credo a prescindere se l'intervento sia fatto sfruttando gli incentivi); sull'intera SUL ottenuta mediante interventi di NE1, oppure alla SUL di pertinenza privata negli interventi di NE2.
- art. 36 comma 12: gli ampliamenti e i cambi d'uso effettuati negli edifici e complessi speciali individuati nelle tavole scala 1:500 (dovrebbe essere la carta per la qualità);
- art. 45 comma 6: cambio d'uso verso abitazioni singole nei tessuti della città consolidata (questo comma è stato ritenuto illegittimo da una sentenza del Consiglio di Stato e quindi, a parer mio, in questo caso il contributo straordinario non si può applicare);
- art. 46 comma 3 lettera f: nuova edificazione nella città consolidata, tessuto T1 a sostituzione di edifici distrutti o demoliti da eventi imprevisti;
- art. 48 comma 3 lettera f: nuova edificazione in situazioni particolari nella città consolidata, tessuto T3;
- art. 49 comma 2: ampliamenti in edifici non vincolati ricadenti nei tessuti "verde privato" (qui si pone un dilemma: se l'ampliamento viene autorizzato con piano casa, si debbono pagare due contributi straordinari, uno in virutù delle NTA del PRG ed un secondo in virtù della legge sul piano casa? e se sì, il con. straord. di cui al piano casa, che è in percentuale sugli oneri calcolati, si calcola sugli oneri "base" o su quelli incrementati dal contrib. straord. di cui alle NTA? fateci sapere);
- art. 50 comma 5 lett. c: ampliamenti e nuove edificazioni negli ambiti per i progetti integrati della città consolidata (ma non solo)
- art. 52 commi 8, 10 ed 11: nuove edificazioni nei tessuti della città da ristrutturare in specifici contesti e per specifiche destinazioni d'uso;
- art. 53 commi 11 e 14: nuove edificazioni e cambi d'uso in specifici contesti negli ambiti per programmi integrati nella città da ristrutturare;
- art. 60 comma 4: nuove edificazioni negli ambiti per i progetti integrati della città della trasformazione nel caso in cui si opti per il raddoppio della cubatura edificabile;
- art. 70 comma 4 lettera i: è possibile prevedere l'applicazione del contributo straordinario nella redazione dei programmi integrati di iniziativa pubblica nei parchi agricoli. più in generale, le nuove edificazioni in questo tessuto sono sempre soggette al contributo straordinario (art. 70 comma 7);
il caso più frequente in cui può capitare di dover applicare questo contributo straordinario è effettivamente l'art. 45 comma 6. gli altri casi mi sembrano tutti meno ricorrenti (quantomeno per la mia esperienza professionale).
Attendo sempre contributi da colleghi che hanno avuto a che fare con questo balzello.
[fine paragrafo aggiunto in data 27/02/2013]
Sto cercando di calcolare il valore del contributo straordinario in base alla recente circolare del 18 aprile 2013, che parla di valore di trasformazione VT= Vmt - Costi
RispondiEliminaVmt è il valore di trasformazione dell'immobile e i Costi sono tutti riportati nella circolare, il mio caso è un cambio di destinazione da artigianale a residenziale, con demolizione e ricostruzione ora se analizzi la delibera si arriva ad un punto dove è tutto chiaro calcolo VT, poi dice questo che non mi è per niente chiaro:
La base imponibile rispetto alla quale applicare il contributo straordinario nella misura percentuale stabilita è dunque, pari alla differenza tra due valori di trasformazione VT1-VT2
Il valore VT1 è quello che calcolo tramite la delibera ma sul valore VT2 dice:
Il valore VT2 è calcolato con le modalità descritte nella presente circolare, ipotizzando la trasformazione del medesimo immobile sulla base delle previsioni urbanistiche previgenti, ossia la realizzazione delle categorie di intervento e delle quantità edilizie (SUL) per le quali, in base al P.R.G. vigente, il contributo straordinario non è dovuto.
VT2 come si calcola secondo te? prova a studiarti la circolare e fammi sapere
Dunque, il pasaggio non è di semplice interpretazione in effetti, ma a me sembra di poterlo interpretare come ti dico. Premettiamo che parliamo del caso specifico in cui si interviene su edifici esistenti, nei quali si stanno facendo appunto opere invasive dal punto di vista urbanistico: il contributo straordinario, in base a come è stato inventato, serve a "tassare" il fatto che il nuovo PRG è più permissivo del vecchio. Dunque se non interpreto male, VT2 va calcolato cercando di capire con il vecchio PRG, quello del 1962, se e come era possibile effettuare la medesima operazione (raffinati...!) oppure, se ciò non è possibile, devi calcolare VT2 in pratica come costo di ristrutturazione (o di ricostruzione) dell'immobile nell'ipotesi di ridargli la stessa destinazione che aveva in origine, il che mi lascia pensare, in questo caso, che VT1 - VT2 alla fine coincide matematicamente con il valore di trasformazione, ma che, prima di validarlo, occorre verificare cosa era possibile fare con il vecchio piano e, se era possibile fare qualcosa, allora VT2 va determinato in base a quelle vecchie regole. Diciamo comunque che non è proprio limpido quello che è scritto.
Eliminase VT1-VT2 coincide con il valore di trasformazione allora per valore di trasformazione cosa intendi e come si calcola secondo te?
RispondiEliminail valore a computo metrico delle opere necessarie alla trasformazione, ovvero il computo metrico per realizzare l'immobile così come se fosse da ricostruire nella medesima destinazione, da sottrarre al computo metrico per ricorstruire l'immobile nella destinazione finale.
EliminaSe considero VT1 dato dal costo al mq del capannone e lo considero sui 600 Euro/mq che moltiplicato per la sup del capannone mi da:
RispondiElimina600 x 604= 362.400,00 Euro e poi considero VT2 dato dal costo di costruzione di quello che si realizzerà, quindi:
815,50 mq di superficie residenziale che moltiplicata per il costo di costruzione 367,65 Euro/mq ho:
815,50 x 367,65= 299.818,57
quindi VT1-VT2= 362.400,00-299.818,57= 62.581,43 e questo potrebbe essere il contributo straordinario?
potrebbe, ma se usi il costo di costruzione medio devi usare i parametri ufficiali, e non so se esiste anche per i capannoni, così come esiste per le costruzioni residenziali. Per questo pensavo ad un vero e proprio computo metrico che quantifichi TUTTA la nuova costruzione, prima per una destinazione, poi per l'altra.
Eliminaoggi girovagando sul sito del Dip. PAU ho letto sulla pagina web "Relazione di sintesi sullo stato di attuazione dei provvedimenti - Maggio 2014" che il Comune ha approvato il Regolamento per la Determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione.
RispondiEliminapurtroppo dalla suddetta pagina non si capisce quando questo fatto sia avvenuto perché non sono trascritti i riferimenti degli atti, potrebbe essere avvenuto nel 2014 o nel 2013 o anche prima. Marco in questo post, che a quanto scrivi è in fase di completa ristesura, si parla della circolare PAU del 18.04.2013. al seguente link di agenzia giornalistica (http://www.asca.it/newsregioni-Roma__Caudo__si__a_regolamento_contributi_recupero_Cava_Pace-1363712-.html) viene data la notizia che in data 12.02.2014 la Giunta capitolina "ha dato il via libera a due delibere proposte dall'Assessore all'Urbanistica Giovanni Caudo con le quali si procede all'approvazione del regolamento per la determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione previsto dal Piano regolatore generale e l'adozione del piano esecutivo per il recupero urbanistico del nucleo edilizio ex abusivo di Cava Pace." tu hai notizie più certe su questo Regolamento? ne hai preso visione?
il contributo straordinario si applica solo in alcuni rari contesti, comunque c'è una circolare dipratimentale del 2013 che ne stabilisce la procedura per gli interventi diretti (dovrei averlo riportato nel mio post specifico sul contributo straordinario di qualche tempo fa). Per ogni intervento di iniziativa pubblica, invece, il contributo straordinario lo calcola il dipartimento e lo richiede per delibera.
Eliminaquindi la notizia che ti ho linkato del 12 febbraio scorso in cui si parla di un Regolamento va interpreta come a dire "niente di nuovo sotto il sole"?
EliminaSecondo voi il contributo straordinario della legge Piano Casa è dovuto se sono esente dal pagamento del contributo di costruzione? In quanto l'ampliamento è minore del 20% su edificio unifamiliare.
RispondiEliminaGrazie!
Buongiorno arch. Campagna, grazie per le delucidazioni che dà.
RispondiEliminaVolevo chiederle se per una sanatoria di un ampliamento a Roma si deve pagare il contributo straordinario di costruzione oppure no, visto che per la sanatoria c'è l'oblazione e si pagano anche oneri di costruzione e oneri urbanizzazione primaria.
La mia paura è che il cliente paga in anticipo il tutto senza la certezza che la domanda venga accolta.
Essendo un ufficio paga solo gli oneri di urbanizzazione primaria perchè gli oneri di urbanizzazione secondaria non riguardano gli uffici.
EliminaGrazie ancora
VG
il contributo si applica alla casistica indicata nel post: se l'intervento vi rientra, è dovuto, altrimenti no.
EliminaBuonasera Marco.
RispondiEliminasto effettuando un ampliamento tramite piano casa, ovvero ricavare un bagno in un sotto negozio (urbanisticamente cantina). il municipio oltre alla up ed al 7% del cme mi richiede un contributo da calcolarsi con la formula up + cc x 50%. non trovo tale procedura in alcuna circolare pero'... inoltre nella voce up cosa devo mettere? il totale degli oneri di urb calcolati? parliamo di circa 4000€. ti sarò' grata se vorrai aiutarmi. un saluto
dipende da quale articolo si sta applicando, il riferimento è nella lr 21/09
EliminaBuonasera Arch.Campagna,
RispondiEliminacomplimenti per il blog, molto utile davvero.
le volevo chiedere un'informazione in merito ad un cambio di destinazione d'uso da categoria commerciale a residenziale in città storica senza aumento di SUL, intervento classificato come RE pesante (art.10 dpr 380), in base ad art.25 NTA non essendoci aumento di SUL non mi risulta soggetto a Contributo Straordinario.Cosa ne pensa?grazie
in città storica c'è contributo straordinario solo in caso di perequazione, non in caso di semplice cambio d'uso. comunque i cambi d'uso non sono più RE ma ormai appartengono alla loro categoria specifica mutamento di destinazione d'uso.
Eliminagent.mo Marco, purtroppo il link alla circolare del 18 aprile 2013 pare non mi funzioni: le risulta che sia raggiungibile anche da altro indirizzo?
RispondiEliminaDa inizio mese c è un problema col sito del dipartimento
EliminaSalve Marco, per un cambio d'uso da ufficio ad abitazione senza opere perchè già attrezzato di cucina, il costo di costruzione (non essendoci un computo metrico) da sottrarre al valore medio per calcolare il valore di trasformazione, qual è? prendo quello dell'istat (430 euro/mq). se ho capito bene tutte le percentuali delle altre cose da sottrarre vanno calcolate in percentuale sul costo di costruzione tranne il profitto che è sul valore di mercato...ho capito bene? grazie in anticipo.
RispondiEliminail contributo sul costo di costruzione è relativo alle opere eventualmente necessarie per il cambio d'uso. per il resto, urbanizzazioni e monetizzazioni standard, bisogna fare grosso modo la differenza tra post operam ed ante operam. Ci sono post più specifici su questo argomento: il presente post riguarda un ambito particolare dell'onerosità della procedura.
Eliminagrazie Marco, ma ho appena scoperto che il cambio uso da A10 ad A2 in città consolidata non è consentito! E' ancora così o è cambiato qualcosa?
Eliminac'è un post apposito di qualche tempo fa, proprio puntato su questo tema: c'è stata una sentenza specifica, ma il comune non si è mai formalmente adeguato. cautelativamente, a mio parere non è possibile procedere se non alle condizioni indicate nel PRG.
EliminaBuona sera, è possibile avere maggiori informazioni riguardo il calcolo del contributo straordinario (art.20 NTA) relativo a piccoli interventi quali apertura porte/finestre verso l'esterno? il 66,6% va applicato sul costo di costruzione dell'opera da realizzare,o sulla differenza tra il costo di costruzione dell'opera da realizzare sottraendo i costi di trasformazione? Grazie anticipatamente
RispondiEliminaquale articolo stai applicando che ti si chiede il contributo per questo tipo di opere?
Eliminabuongiorno,
RispondiEliminaper un cambio d'uso senza opere da commerciale a servizi alle persone, va calcolato?
grazie mille
immobile in ricadente in città storica e in carta della qualità!
Eliminabuonasera architetto per un cambio di destinazione d'uso con la L.R n.7/17 art 6 da commerciale a residenziale ( piano particolareggiato valle della piscina) va calcolato il contributo straordinario? grazie per la collaborazione buon lavoro
RispondiEliminain calce al post avevo già linkato il riferimento ad un recente parere dPAU proprio sul tema nello specifico: http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/atti/pareri/2023/parere-196582-2023.pdf
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