venerdì 10 maggio 2019

legittimità edifici post 1934 e istanze maturate nel frattempo

Il TAR Lazio entra nel merito di una questione che lo scrivente ha sempre molto a cuore. La questione è quella della conformità edilizia, ed in particolare della sua applicabilità alla complessa realtà della città di Roma. Non solo: un altro tema per me sempre molto importante è quello di capire cosa succede ad un immobile che ha avuto nel tempo passato dei titoli edilizi i quali non sono più annullabili in autotutela in quanto trascorsi i 18 mesi. Una recente sentenza TAR entra nel merito di entrambi questi aspetti, anche se, ovviamente, si dovrà attendere l'eventuale ricorso al Consiglio di Stato.



Cercherò di essere breve.

La sentenza è la n°5690/2019 sez. 2T, nella quale i giudici annullano un provvedimento del Comune (Municipio VII) con il quale vengono annullati a loro volta diversi titoli edilizi, risalenti anche al 2013.

il Municipio annulla una SCIA commerciale del 2017 indicando che la stessa è inefficace in quanto l'immobile sarebbe stato edificato posteriormente al 1934 in assenza di licenza edilizia, già allora prescritta dal Regolamento Edilizio. il TAR non risponde direttamente a questo concetto, ma affronta invece un discorso diverso: dato che, nel tempo, l'immobile è stato oggetto di diversi titoli edilizi (CILA, DIA e SCIA depositate negli anni 2013-2015), e dato che in quelle istanze è stato sempre dichiarata come legittima la preesistenza, allora quelle pratiche, che non sono più annullabili - come difatti il TAR sottolinea, rendendo nullo l'annullamento del comune delle stesse - hanno ormai consolidato nell'immobile una forma di legittimità urbanistica.

Il TAR in sostanza sembra ritenere che se in passato l'immobile ha beneficiato di un qualunque titolo edilizio (fosse anche una semplice istanza comunicativa per opere interne), e questo titolo ormai non è più annullabile per il trascorso dei termini di cui all'art. 21 nonies della L. 241/90, allora la questione della legittimità originaria può ritenersi assorbito, se, contestualmente, in quei precedenti titoli si è comunque affrontato il tema della legittimità originaria (nel caso di specie, era stata fornita una dichiarazione da parte di un tecnico che riteneva, in maniera induttiva, che l'immobile fosse antecedente al 1939)

Personalmente non la vedo così, viste anche le altre pronunce della Giustizia Amministrativa che vanno nel senso di indicare che la conformità edilizia è una condizione che deve mantenersi sempre nel tempo, logicamente partendo dalla originaria edificazione che è il primo gradino della conformità. Si veda in particolare la sentenza CdS n°6661/2018 che ho commentato in questo post.

Vedremo se la sentenza passerà al vaglio del Consiglio di Stato.

estraggo un passaggio della sentenza TAR Lazio:
Ritiene tuttavia il Collegio che non occorra entrare nel merito della correttezza o meno della ricostruzione in fatto effettuata da Roma Capitale, in quanto tra le doglianze prospettate, sia nel ricorso originario che in quello per motivi aggiunti, sono fondate quelle con cui si lamenta il superamento del termine di 18 mesi per l’esercizio dell’autotutela (come previsto dall’art. 21 nonies) e quelle relativa alla lesione dell’affidamento, consolidatosi negli anni.
Ed infatti, in ragione del formarsi dei titoli edilizi di cui alle SCIA, CILA e DIA del 2013, si è consolidata in capo a parte ricorrente una situazione di affidamento circa la legittimità dell’edificazione dell’immobile de quo, sia pure fondata su valutazioni di tipo logico-deduttivo circa la preesistenza dell’immobile al 1939. Infatti, dalla “relazione integrativa sulle preesistenze” allegata all’Attestazione di Agibilità, a firma dell’[omissis], si evinceva che l’immobile è stato accertato dall’UTE nel 1961 e che essendo tale immobile (citato nell’atto notarile di compravendita del 1955) realizzato sul terreno acquistato nel 1928, “è ipotizzabile, in maniera induttiva una edificazione precedente al 1939”.
Sulla base di tali valutazioni, i tutoli edilizi formatisi nel 2013 sono stati ritenuti legittimi.

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.