Era attesa ed alla fine è stata pubblicata, la delibera (dell'Assemblea Capitolina n°316 del 15 dicembre 2025) con la quale Roma Capitale ha stabilito di dare attuazione (in senso restrittivo) alle disposizioni della rigenerazione urbana della Regione Lazio, ovvero la L.R. 7/2017 così come - profondamente - innovata dalla L.R. 12/2025. commentiamola insieme in questo post.
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La delibera è la risposta del comune di Roma alla chiamata della Regione, che, con la legge n°12 di luglio 2025 nel modificare gli articoli della rigenerazione urbana ha inserito delle tempistiche che i comuni avrebbero dovuto perentoriamente rispettare per eventualmente circoscrivere, vietare o dare invece attuazione alle disposizioni speciali.
Indice dei Contenuti
il contesto normativo
La legge regionale sulla rigenerazione urbana consente, con procedure anche in parte derogatorie della strumentazione urbanistica, l'esecuzione di interventi su edifici esistenti. La finalità della legge è proprio quella di dare strumenti per migliorare la qualità urbana ed edilizia, e per fare ciò consente premialità di superficie e/o cubatura anche in deroga alla strumentazione urbanistica (cioè le norme comunali che stabiliscono se e quanto si può costruire, e dove); per contro, essa può essere attuata solo per specifiche e ben delineate finalità ed in presenza di specifici presupposti, in assenza dei quali la norma non è applicabile. è dunque una norma che consente trasformazioni in deroga solo se sussiste la reale esigenza di dover migliorare la qualità urbana.
La città di Roma ha senz'altro bisogno di essere rigenerata e, sebbene il piano regolatore vigente possieda delle interessanti potenzialità, nei fatti sono partiti solo pochi e circostanziati progetti di riqualificazione. Sebbene vi sia questa necessità obiettiva, il comune ha deciso di limitare fortemente la possibilità di attuare la rigenerazione regionale, probabilmente perché l'intenzione è quella di mantenere le redini della rigenerazione, indirizzandola come programmazione urbanistica comunale e limitando per contro gli interventi privati.
Dunque per entrare nel merito, la delibera sulla rigenerazione urbana di Roma Capitale prende di petto tre articoli della L.R. 7/2017 ed in particolare il 4 (mutamento di destinazione d'uso), 5 (interventi di efficientamento sismico ed energetico con premialità) e 6 (interventi diretti di ristrutturazione edilizia anche con demoricostruzione, con premialità).
La delibera 319 si limita dunque ad intervenire su quegli articoli che prevedevano una scadenza specifica, trascorsa la quale i comuni avrebbero perso la possibilità di interpretare la norma. Dunque altri articoli della legge, che diventano attivi solo dopo delibere comunali ma senza che vi siano date perentorie per l'emanazione delle stesse, rimangono attualmente inibiti (ad esempio gli articoli 3 e 3-bis).
art. 4 - mutamenti d'uso in deroga
La delibera riguardo all'art. 4 della L.R 7/17 prevede di:
escludere l'applicazione dell'art. 4 L.R. 7/2017
art. 5 miglioramento energetico
Riguardo all'articolo 5 della L.R. 7/2017 la delibera di Roma Capitale prevede di
limitare, nelle porzioni di territorio urbanizzato, l’applicazione dell’art. 5 dellaLegge Regione Lazio come di seguito specificato:a) nella Zona omogenea ‘‘A”, così come definita all’art. 107 delle NTA, non sonoconsentiti ampliamenti della volumetria o della superficie lorda esistente degliedifici;b) nei beni inseriti nell’elaborato “Carta per la Qualità” del PRG vigentel’assentibilità dell’intervento è subordinata al parere della “CPV” CommissionePermanente per la valutazione degli interventi riferiti a immobili individuati inCarta per la Qualità di cui al punto 7)
- nella zona territoriale omogenea di tipo A (che a Roma coincide con la città storica, ad esclusione degli ambiti di valorizzazione che sono zona B) l'intervento è ammesso senza premialità, cioè senza ampliamenti né di SUL né di Vft. in pratica, non serve a nulla. L'unica possibile attuazione potrebbe derivare dal recupero di locali accessori, i quali però devono già sviluppare SUL all'origine per non incorrere nel divieto.
- Se ci si trova negli edifici individuati in carta per la qualità, è necessario acquisire il parere della commissione permanente di valutazione (CPV) che sarà presto istituita e che sarà qualcosa di simile a quella che fu istituita per il piano casa.
art. 6 interventi diretti
consentire, nelle porzioni di territorio urbanizzato, l’applicazione dell’art. 6 della Legge 7/2017 tesa a qualificare la città esistente con le esclusioni ed i limiti di seguito indicati:a) la ristrutturazione edilizia in assenza di demolizione e ricostruzione è consentita con premialità massima pari al 10% della SUL, e senza aumento del VFT, come definito all’art. 4, comma 4, delle NTA del PRG;b) fermo restando quanto disposto al successivo punto b.1) la demolizione ericostruzione del singolo edificio è consentita con premialità massima pari al20% della SUL o della volumetria esistente, e comunque tale da non determinareun aumento del VFT, come definito all’art. 4, comma 4, delle NTA del PRG, superiore al 20% di quello demo-ricostruito, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali sono consentite premialità volumetriche fino a un massimo del 10% della superficie coperta, ad eccezione degli incrementi volumetrici necessari all’aumento della sola altezza oltre i 5 metri di altezza di ogni interpiano, ove su tale volumetria non sia prevista la presenza costante diaddetti, nel rispetto dell’altezza max prevista dal Piano;b.1) la demolizione e ricostruzione del singolo edificio, ricadente in Zona omogenea “A” così come definita all’art. 107 delle NTA, è consentita esclusivamente in assenza di premialità della SUL o della volumetria esistente, e quindi tale da non determinare un aumento del VFT;c) gli interventi di cui alle lettere a), b) e b.1), ove riguardanti beni inseriti nell’elaborato “Carta per la Qualità” del PRG vigente sono subordinati al parere della “CPV” Commissione Permanente per la valutazione degli interventi riferiti a immobili individuati in Carta per la Qualità di cui al punto 7);d) è esclusa l’applicazione dell’art. 6, comma 1 quinquies, della Legge RegioneLazio;e) è limitata l’applicazione dell’art. 6, comma 2, della Legge Regione Lazio come di seguito specificato: nei Servizi pubblici gli interventi di cui alle lettere a), b) e b.1) sono assentibili solo per destinazioni assimilabili a quelle previste dagliarticoli 84 e 85 delle NTA vigenti; nei Tessuti a prevalente destinazione per attività della Città da Ristrutturare gli interventi di cui alle lettere a), b) e b.1)sono assentibili solo per le destinazioni funzionali indicate per la relativa componente residenziale e l’esclusione di funzioni a Cu/a, con il limite del 10% per la destinazione residenziale;
- gli ampliamenti consentiti senza demolizione hanno premialità del 10% invece che del 20% ma, soprattutto, l'intervento non può aumentare il Vft, volume fuori terra che, ai sensi delle vigenti NTA, si ottiene con il prodotto della SUL per l'altezza. Sostanzialmente, salvo casi di particolari form geometriche dell'edificio, significa che l'ampliamento può essere eseguito all'interno dello stesso volume edificato, senza cioè aumentarne la sagoma. Ad esempio, in un immobile che ha delle altezze interne importanti, sarà possibile realizzare un solaio intermedio che aumenta la superficie, ma non saranno ammesse sopraelevazioni o aggiunte laterali. Interventi di questo tipo comunque non sono vietati nel piano regolatore vigente, se non in determinati tessuti nei quali oggi si potrebbe valutare l'applicabilità di questa norma. In sostanza, Roma in questo modo depotenzia significativamente l'impatto innovativo della norma riportandola nei fatti quasi completamente entro i perimetri del piano regolatore;
- gli interventi di demoricostruzione possono beneficiare di una premialità del 20% invece che del 40% (cioè, come era prima) e tale limite deve valere sia riguardo alla SUL che riguardo al VFT. Anche in questo caso il limite della VfT appare estremamente vincolante ma trattandosi di demolizione e ricostruzione, qui il margine di trasformazione è più dinamico.
- Se attuato in zona omogenea di tipo A (vedi commento all'art. 5) è ammesso senza premialità. in questo caso, a differenza dell'art. 5 che perde completamente di interesse, l'art. 6 rimane interessante perché si può accedere al sistema derogatorio dei mutamenti d'uso ammessi dall'art. 6, dunque in parte consentendo di recuperare l'annullamento dell'art. 4 (questo aspetto sarà commentato meglio più appresso);
- viene inibita la possibilità di applicare il comma 1-quinquies che consente il recupero dei volumi e locali accessori. Se detti locali sono interrati o seminterrati, rimane da valutare l'art. 25 della L.R. 12/2025 che non prevede delibere né attuative né limitative.
- vengono dettate prescrizioni specifiche per i mutamenti d'uso nel caso si applichi l'art. 6 nei tessuti della città da ristrutturare a prevalente destinazione produttiva (che sono ambiti che il comune dovrebbe ripensare, in quanto altre zone "bloccate") e nei servizi pubblici.
l'art. 6 "salva" l'annullamento dell'art. 4?
la delibera in commento, tornando a consentire l'attuazione dell'art. 6 comma 1, sblocca anche l'applicabilità del comma 2, che disciplina la possibilità di eseguire mutamenti di destinazione d'uso contestualmente all'intervento anche solo di ristrutturazione edilizia. Senza questa delibera, sarebbe rimasto operativo il solo comma 1-sexies ovvero il comma "di salvaguardia" operativo in caso in cui i comuni non avessero deliberato.
Il comma 2 contiene delle disposizioni sostanzialmente simili a quelle della precedente versione dell'art. 6, dunque nulla di radicalmente innovativo e cioè la possibilità di una leggera deroga agli strumenti urbanistici consentendo di andare verso destinazioni diverse da quelle originarie e legittime, purché l'uso futuro sia comunque previsto dal piano regolatore nell'area. Lo strumento derogatorio dunque non sta nel fatto che si può cambiare l'uso liberamente (come avrebbe consentito l'art. 4) ma nel fatto che le destinazioni possono essere scelte indipendentemente dalle eventuali modalità attuative previste nel prg ed in deroga alle percentuali di distribuzione delle destinazioni nell'intervento: per questo motivo nella delibera viene puntualizzato che nei tessuti della città da ristrutturare a prevalente destinazione produttiva, il residenziale rimane vincolato alla percentuale del 10%, altrimenti l'art. 6 avrebbe consentito di derogare ai limiti imposti e consentire di stravolgere dei tessuti a vocazione produttiva (anche qui, tuttavia, vi sono zone in cui gli usi produttivi sono ormai scomparsi ma è rimasto il vincolo urbanistico, creando non pochi problemi di rigenerazione).
il ritorno della CPV - Commissione permanente di valutazione
il vincolo della monetizzazione
dare mandato agli uffici di procedere alla verifica della richiesta di monetizzazione degli standard non reperiti in analogia con le procedure previste per gli interventi realizzabili secondo le prescrizioni delle NTA del PRG vigente, ai sensi della Deliberazione 73/2010 e s.m.i.,;
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