martedì 15 ottobre 2024

la CILA tardiva è morta?

Un post breve per condividere con voi un mio pensiero della sera che, se confermato, potrebbe portare a ritenere che la CILA "tardiva" ai sensi dell'art. 6-bis DPR 380/01 non possa più essere utilizzata, in quanto le fattispecie sarebbero assorbite dal 36-bis, il nuovo articolo dedicato all'accertamento di conformità introdotto dal decreto salva-casa.


immagine i.a. generata con Ideogram AI su prompt dell'autore

Partiamo da alcuni punti fermi:

  1. l'art. 36-bis oggi è preposto a gestire le difformità edilizie che ricadono tanto nelle parziali difformità quanto nelle variazioni essenziali, oltre che tutto ciò che è stato eseguito in assenza della SCIA "ordinaria" ai sensi dell'art. 22 DPR 380/01, dunque le uniche opere che non possono essere gestite dall'art. 36-bis rimangono le tolleranze costruttive e tutto ciò che è di competenza dell'art. 36.
  2. la definizione di "parziale difformità" non è esplicitata nel testo unico, ma vi sono sentenze che aiutano a definirla come "tutto ciò che non è né tolleranza costruttiva, né variazione essenziale";
  3. se una difformità rientra nelle tolleranze costruttive, per legge non è soggetta a titoli edilizi,
Dunque potrebbe dedursi che non ci sono altri spazi per istanze in sanatoria se non quelle degli articoli 36 e 36-bis, rendendo di fatto la CILA tardiva non più utilizzabile. Ma può realmente essere così?

Analizziamo altri aspetti:
  1. la CILA tardiva può essere di due tipi: quella presentata mentre le opere sono in corso di svolgimento e quella da presentarsi ad opere eseguite. quella per interventi in corso d'opera continua naturalmente ad esistere, ricorrendone i presupposti (opere già avviate e che rientrano nell'alveo di competenza della CILA);
  2. l'art. 36-bis si applica laddove si riscontrino difformità che sono generate all'interno della validità di un titolo edilizio e che rientrino nelle variazioni essenziali e/o nelle difformità parziali ovvero in caso di opere eseguite in assenza della SCIA
A questo punto si possono tirare le somme: la CILA tardiva rimane come strumento residuale laddove siano stati eseguiti interventi in assenza della CILA, ma lo stesso titolo non può più essere usato nel caso in cui si riscontrino delle opere eseguite in difformità di un titolo edilizio che, prese di per sé, potevano essere autorizzate con una CILA (ad esempio, diversa distribuzione spazi interni, diversa conformazione e materiali degli infissi, diversi dettagli costruttivi non strutturali) in quanto in tali casi occorre o valutare la loro attribuzione alle tolleranze costruttive, ovvero depositare un art. 36-bis.

Come si vede da questo breve post, il salva-casa è andato ad introdurre un nuovo modo di vedere le istanze edilizie in sanatoria: esse non corrispondono più in modo diretto al titolo edilizio che avrebbe dovuto essere usato per autorizzarle, ma vi è una palese scissione di questi concetti. oggi può capitare, per quanto visto, di avere difformità la cui autorizzazione avrebbe previsto una CILA o che fino a prima del salva-casa avremmo gestito con una CILA, ma che oggi devono forzosamente essere gestite dalla SCIA ai sensi dell'art. 36-bis.

Una delle innovazioni più importanti (e, in parte, controverse) del salva-casa è stata difatti quella di introdurre un nuovo modo di scegliere i titoli edilizi in sanatoria, ovvero facendo riferimento non alle definizioni degli interventi edilizi dell'art. 3 ma alle definizioni delle difformità di cui non esiste una definizione ufficiale ma che si possono leggere "tra le righe" degli articoli 31, 32 e 33. Peraltro, attenzione sempre al fatto che le variazioni essenziali variano da regione a regione ed anche questo è un aspetto da tenere in grande considerazione nella scelta del titolo perché uno stesso intervento in regioni diverse può dover essere gestito con procedure differenti.


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