In verità, il discorso da fare è ancora più ampio. Come ben descritto in questo ottimo testo sul sito di Lexambiente, anche prima del 1935 esistevano norme che, magari in modo indiretto, indicavano l'obbligo di licenza edilizia. Una tra queste è la legge 5849/1888 per la tutela dell'igiene e della salute pubblica (è un interesse pubblico primario fin da allora) e successivo (e forse più famoso) regolamento 695/1891 nelle cui istruzioni ministeriali (del 20 giugno del 1896) si parla chiaramente di obbligo di licenza edilizia (articoli 24 e 35) da ottenere solo se il comune si è dotato del piano regolatore di cui alla legge 2359/1865.
Dunque le norme che hanno in passato disciplinato l'obbligo di licenza sono diverse ed afferiscono a scopi diversi: quella del 1888 sottoponeva gli edifici a licenza per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, quella del 1935 per verificare il rispetto della buona regola dell'arte al fine di limitare i crolli in caso di sisma, quella del 1942 invece, per prima, usa lo strumento della licenza al fine più alto di tutti e che ricomprende in un certo senso anche gli altri: l'ordinato sviluppo del territorio in coerenza con la programmazione urbanistica.
- che il comune non si sia dotato precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di un regolamento edilizio che obbligava comunque all'ottenimento della preventiva licenza edificatoria (Roma ha un regolamento edilizio di questo tipo, varato proprio nel 1934, ma anche i regolamenti edilizi precedenti, a partire dal 1872, prevedevano il rilascio di licenze edilizie prima di poter edificare). Se il comune era privo di regolamento al 1942, allora è valido qualunque documento che possa attestare le consistenze dell'immobile ai fini della legittimità, come per esempio la planimetria catstale d'impianto del nuovo catasto edilizio urbano (riformato nel 1939: prima di allora il catasto non prevedeva la necessità di eseguire le planimetrie dei singoli appartamenti).
- se nel comune esisteva un regolamento edilizio, verificare le condizioni per l'applicazione dello stesso: spesso infatti i regolamenti, in particolare quelli dell'epoca, prevedevano sì la licenza, ma magari solo all'interno di alcune zone, per esempio l'abitato più interno (a Roma infatti era così: nelle vecchie edizioni del regolamento la licenza adava chiesta solo se all'interno dell'abitato o entro un certo raggio da esso).
- al di là del regolamento edilizio, è bene verificare anche tempi e modalità di eventuali piani regolatori, i quali potevano richiedere anche loro la licenza edilizia; difficilmente, comunque, esisterà un piano regolatore senza un precedente regolamento edilizio.
in base alle riflessioni ed approfondimenti fatti nei post qui sopra linkati, mi sono fatto l'idea che l'obbligo di licenza edilizia per l'intera estensione del territorio comunale risalga già al regolamento edilizio del 1912, quindi ben prima del 1942. Inoltre, anche i regolamenti edilizi romani precedenti già indicavano un obbligo di licenza, limitato però ad una determinata porzione del territorio.
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RispondiEliminaCiao Marco,
RispondiEliminaho letto con interesse i tuoi post sulla asseverazione di legittimità. Vorrei porti un quesito: devo effettuare delle opere su un appartamento facente parte di fabbricato ottocentesco a Napoli. La planimentria del 39 presenta delle difformità rispetto allo stato dei luoghi, per cui il comune chiede di effettuare prima un'accertamento di conformità. Il RE, però, all'art. 21, recita: "per gli edifici realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge 765 del 1967, non possono essere consentiti gli interventi di cui al comma 1, nel caso in cui le opere di cui si chiede l'esecuzione determinino modifiche di parti dell'edificio abusivamente realizzate (...)"
Dalla lettura di tale periodo mi sembra di comprendere che questo divieto non si applichi agli edifici realizzati prima del 1967, a proposito dei quali il RE non specifica nulla. Secondo te come devo interpretare questa norma? All'ufficio tecnico non hanno saputo darmi spiegazioni e mi hanno risposto che tutte le trasformazioni posteriori al 35 (primo RE di Napoli) devono essere giustificate da un titolo edilizio. Il testo del'art. 21, però, a me sembra non lasciare dubbi: per gli immobili ante 1967 sembrerebbe possibile effettuare lavori anche in presenza di abusi. Tu che ne pensi? Quale sarebbe la ratio di questa norma? Una sorta di "amnistia" per tutto quello che è stato fatto prima del 1967?
è una norma infatti poco logica, in cui si è voluto trasporre a livello urbanistico una dizione che è valida esclusivamente per i trasferimenti immobiliari. Comunque non dice che non puoi sanare, dice che non puoi fare interventi su edifici post 1967 senza prima aver sanato.
EliminaGrazie per la tua risposta.
EliminaConcordo nel ritenere poco logica la norma, visto che è dal 1935 che a Napoli è diventata obbligatoria la licenza.
L'ufficio tecnico, infatti, mi chiede di procedere a un accertamento di conformità, prima di intraprendere nuove opere; nessuno dei tecnici comunali, però, mi ha saputo dire in virtù di quale norma viene fatta tale richiesta, nè mi ha spiegato il senso dell'art. 21 del RE.
A mio avviso, quindi, si tratta di un abuso: per quanto poco logica, la norma esiste ed è ancora vigente, per cui, essendo l'edificio di cui mi occupo precedente al 1967, dovrei poter realizzare le nuove opere senza dovermi preoccupare del pregresso.
Aggiungo anche un altro elemento: non posso escludere che le modifiche che sono state apportate all'appartamento dopo il 1939 fossero state autorizzate dal Comune. Non conosco però il numero di pratica e non sono riuscita a reperirlo negli atti notarili né presso il catasto (fascicolo smarrito!). L'archivio del Comune di Napoli è inaccessibile e non consultabile (neanche dal personale interno), per cui le domande di accesso agli atti ricevono sistematicamente risposta negativa.
Mi sembra quindi davvero vessatorio pretendere dal cittadino che si sobbarchi un accertamento di conformità quando non gli si dà nemmeno la possibilità di verificare la legittimità dell'immobile. Tanto più che un art. del RE esplicitamente esclude l'obbligo della sanatoria per il suo immobile!
Cosa mi consigli? C'è forse una norma nazionale che prevale sui RE e che impone di rendere legittimo qualunque immobile prima di intraprendere nuovi lavori?
è implicito nella lettura dello stesso dettame normativo: non è possibile autorizzare nuove opere su immobili che hanno uno stato non legittimo. Comunque se l'archivio progetti è inaccessibile di fatto non puoi fare la verifica, quindi chiedi l'accesso agli atti, fatti rispondere che l'archivio è inaccessibile,e valuta a quel punto se depositare la pratica dando per buona la legittimità "fino a prova contraria". Ovviamente puoi farlo solo se non sia comunque in qualche modo evidente che ci sono difformità.
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