martedì 19 giugno 2012

brevi considerazioni sulle nuove agevolazioni fiscali

pochi giorni fa il consiglio dei ministri ha discusso il Decreto sviluppo, il quale dovrebbe entrare in vigore a brevissimo con il testo non modificato che è possibile scaricare cliccando qui. Volevo fare qualche brevissima considerazione. Prima, un brevissimo preambolo alle nuove detrazioni: la detrazione del 36% viene ampliata fino al 50%, e il tetto massimo di spesa portato da 48.000 euro iva compresa a 96.000; la detrazione sull'efficientamento energetico passa dal 55% in dieci anni al 50% in dieci anni:
  1. se passa così com'è, di fatto verrà equiparata la detrazione fiscale per le opere di ristrutturazione a quella per le opere per la riqualificazione energetica, ovvero il 50% in dieci rate annuali di pari importo (anche se il 50% per opere di riqualificazione energetica scatterebbe dal 1 gennaio 2013). ciò significa che nella ristrutturazione, per esempio, non si avrà più l'incentivo ad installare infissi particolarmente efficienti dal punto di vista termico, perchè lo stesso beneficio fiscale si potrà avere anche con la "normale " detrazione sulle ristrutturazioni.
  2. la limitazione temporale al 30 giugno 2013 è assurda: il governo attuale verrà sostituito ad aprile 2013 con quello che vincerà le prossime elezioni politiche. Il nuovo governo, ammesso che dalle elezioni ne uscirà uno in grado di governare, avrà un mesetto scarso di tempo per prorogare questa disposizione, il che è molto difficile, tanto che il presente governo ci sta ragionando da mesi. Significa quindi che è probabile che da luglio 2013 non esisteranno più nè detrazioni sulle ristrutturazioni nè quelle sull'efficientamento energetico, oppure che si metterà "una toppa" all'italiana, facendo una cosa che scontenterà tutti, come al solito. Già una proroga fino a dicembre 2013 sarebbe stata più saggia, oppure già sanno che le elezioni politiche ci saranno molto prima di aprile 2013.
  3. è un peccato che non sia stata riportata nell'ultima stesura una cosa intelligente che c'era in una delle prime stesure: ovvero il fatto che l'agevolazione per l'efficientamento energetico si poteva applicare anche al miglioramento energetico di singole superfici opache verticali od orizziontali, evitando quindi il costoso meccanismo attuale che prevede la necessità di aumentare l'efficienza energetica dell'unità immobiliare nel suo complesso. Il meccanismo attuale ha degli elevati costi progettuali che, seppure detraibili anch'essi, fanno lievitare di molto il costo complessivo dell'intervento, e scoraggia il miglioramento energetico mirato di piccole superfici, tipo magari una parete cieca esposta a nord o il soffitto di una stanza che, confinando con un balcone, la fa raffreddare o riscaldare più delle altre. Certo, ora questi interventi potranno beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni portata al 50%, ma per fare questo bisognerà per forza fare queste opere all'interno di una più ampia ristrutturazione dell'unità immobiliare.
  4. [corollaio della considerazione 1] di fatto, ora attingerà al beneficio fiscale sull'efficientamento energetico solo chi "sforerà" il tetto dei 96.000 euro per la ristrutturazione: essendo infatti perfettamente uguali i due benefici fiscali (50% delle spese in 10 rate annuali di pari importo), chi dovrà sostituire gli infissi o anche montare un pannello solare (sempre nell'ambito di una più ampia ristrutturazione, condizione indispensabile per poter attingere alla detrazione sulle ristrutturazioni) se complessivamente rientra nell'importo di 96.000 euro farà tutto con una sola detrazione fiscale, con lo svantaggio che non sarà necessario installare pannelli solari con certe caratteristiche nè finestre con un certo valore di trasmittanza termica (rimane, sempre, il limite minimo di trasmittanza che deve avere un qualunque nuovo infisso, indipendentemente dalla detrazione fiscale). Chi dovrà fare solo opere di efficentamento energetico sarà quindi svantaggiato rispetto a chi potrà fare le stesse opere all'interno di una più ampia ristrutturazione, e questo secondo me è assurdo.
  5. ultima considerazione: nel decreto viene in parte modificato il testo unico dell'edilizia, il dpr 380/01, ribadendo con ancora maggiore forza il fatto che ora è possibile autodichiarare praticamente qualunque cosa (sempre esclusa la regolarità contributiva dell'impresa). è triste considerare che il Comune di Roma abbia finora totalmente ignorato questa disposizione, già presente in altre norme precedenti, che consentirebbe un notevole risparmio di carte e di tempi. è anche vero che con le autodichiarazoni non si fa altro che incrementare le responsabilità del tecnico, sollevando la pubblica amministrazione sempre di più.
 tutto ciò, ammesso che il decreto venga pubblicato in gazzetta esattamente così come si può leggere dal link all'inizio...!

7 commenti:

  1. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  2. Gentile collega, non ho ben chiare le norme che regolano le detrazioni fiscali, mi spiego meglio con degli esempi reali:
    1) ho realizzato una serra bioclimatica in un condominio di Roma, poi ho chiesto all'ENEA cosa avrei dovuto fare per le detrazioni fiscali, loro mi hanno risposto che non erano previste agevolazioni per questo tipo di impianto, mentre sugli schemi dell'Agenzia delle Entrate si può leggere che, se si dimostra il guadagno energetico, si può accedere alle agevolazioni, cosa ne pensi?
    2) Ho realizzato un Piano Casa, avvalendomi di un sistema costruttivo impostato sulla bioedilizia, ho ritenuto possibile fruire del 30% di aumento di superficie, in questo caso è possibile accedere agli sgravi del 50% come ristrutturazione?
    Ti ringrazio fin d'ora.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao, le agevolazioni fiscali sull'efficientamento energetico sono escluse dall'applicabilità in caso di nuove costruzioni e ampliamenti, quindi per il secondo caso ti direi di no - qualcuno mi smentisca se sbaglio.
      In effetti per la serra bioclimatica potrebbero esserci più che agevolazioni, dei veri e propri finanziamenti, ma nel caso vanno chiesti prima di effettuare i lavori. Come agevolazioni per l'efficientamento energetico non ne sono sicuro.

      Elimina
  3. Gentilissimo architetto, avrei da chiederLe una informazione relativa alla presentazione della CILA a Roma con una data inizio lavori anteriore alla comunicazione stessa.
    Il problema si pone in quanto, avendo dovuto iniziare i lavori in urgenza, presenterò la CILA per lavori in corso d'opera ma non mi sembra ci sia un campo all'interno della CILA stessa in cui indicare la dataeffettiva di inizio dei lavori; la questione è: dovendo effettuare un bonifico perm un anticipo alla ditta esecutrice PRIMA della presentazione della CILA, ciò costituisce un problema ai fini di un eventuale controllo successivo sulla legittimità del bonus? è possibile risolvere la situazione:
    1- formalizzando e conservando la dichiarazione sostitutiva di inizio lavori di cui parla l'Agenzia delle Entrate se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo (visto che la CILA NON dovrebbe essere un titolo abilitativo ma una semplice comunicazione?)
    2- inserendo la data effettiva nella relazione tecnica tra le note del progettista?
    La ringrazio sentitamente per la Sua gentilezza.
    Cristian

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la CILA in corso d'opera non obbliga all'indicazione della data effettiva di inizio lavori, comunque può inserirla nelle note del progettista, oppure scrivere una dichiarazione in carta libera con la data di inizio lavori da allegare alla pratica.

      Elimina
  4. Buonasera architetto, sono una collega e mi pongo alcune domande sulla detrazione IRPEF del 50%: capisco bene che come per i SUPER BONUS anche in questo caso sia necessaria una certificazione del professionista sulla congruità dei costi?
    se si mi chiedo: dato che muratore, elettricista, idraulico non applicano prezziari ufficiali ma seguono il 'mercato' su quali basi si può certificarne la congruità?
    grazie
    Giovanna

    RispondiElimina
    Risposte
    1. nelle opere che non sono riconducibili al superbonus l'obbligo di verifica di congruità va fatta solo se il cliente intende cedere il credito. In questa fase in cui tutti navighiamo a vista, consiglio di impostare i capitolati per i nuovi lavori direttamente facendoli con il prezzario dei, e chiedendo quindi alle imprese solo di indicare lo sconto (o la maggiorazione) che intende applicare.

      Elimina

Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.