venerdì 19 luglio 2019

scaldabagni per acqua calda sanitaria e obblighi di efficienza energetica

l'argomento del post di oggi è semplice: quando dobbiamo sostituire o realizzare ex novo un impianto atto a produrre esclusivamente acqua calda sanitaria, riguardo agli obblighi normativi, come dobbiamo regolarci rispetto all'efficienza del generatore e dell'impianto?


la normativa di riferimento, che è sostanzialmente il decreto requisiti minimi del 2015, in verità non entra molto nel merito di questo tipo di impianti, in quanto si limita a specificare che, se l'ACS (acqua calda sanitaria) viene prodotta dallo stesso generatore del riscaldamento (come può essere il caso tipico di un impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a gas, le quali spesso sono sia per riscaldamento che per acqua calda sanitaria), allora il generatore deve rispettare dei ristretti parametri, a seconda dei vari casi: per questo argomento ho scritto quest'altro post più specifico.

Se poi siamo nell'ambito di una nuova costruzione o comunque all'interno del campo di applicazione della legge 28/2011, vi è, a prescindere, l'obbligo di realizzare impianti a servizio dell'edificio tali da coprire una certa quantità di fabbisogno di acqua calda sanitaria esclusivamente da fonte rinnovabile.

Ma se non facciamo nuove costruzioni o se comunque non stiamo facendo nessuna opera riconducibile a quelle soggette agli obblighi previsti dalla legge 28/2011, e quindi molto semplicemente stiamo facendo semplici opere di ristrutturazione interna o, ancora più banalmente stiamo sostituendo un vecchio boiler elettrico senza fare altri interventi, come dobbiamo regolarci riguardo all'efficienza dell'impianto di produzione di ACS?

il decreto requisiti minimi, citato prima, nell'appendice B (specifica per gli interventi di riqualificazione energetica, quelli che si hanno quando si effettuano interventi modesti ma che comunque riguardano un qualunque elemento, componente o impianto che incide sulla prestazione energetica - per la definizione non posso che rimandarvi alla norma stessa ed al post già linkato prima) non parla per niente di sistemi per acqua calda santiaria, facendo intendere che gli stessi non sono oggetto di trattazione; invece nell'appendice A, quella relativa agli interventi più invasivi fino alla nuova costruzione, ne parla ma relativamente ai sistemi che producono contemporaneamente anche calore per riscaldamento.

Nella FAQ di dicembre 2018, punto 2.39, il MISE ha chiarito l'interpretazione riguardo alle caratteristsiche che deve avere un impianto di sola produzione di ACS indicando che, quando i sistemi per acqua calda sanitaria sono autonomi rispetto a quelli di riscaldamento, il requisito che devono rispettare è "solo" quello imposto dal regolamento europeo n°814/2013.

Questo regolamento con l'art. 3 impone dei livelli di efficienza minima (indicati all'allegato II) non impossibili ed anzi raggiungibili anche in alcuni casi con sistemi elettrici a resistenza: i livelli di efficienza sono variabili in base al profilo di carico del prodotto, definizione presente sempre nello stesso regolamento all'allegato III. questo profilo di carico in pratica serve a simulare quanto verrà utilizzata l'acqua calda nell'arco di una giornata tipo, stimando i singoli prelievi nelle varie fasce orarie. Un utilizzo tipico domestico può essere individuato nel profilo medio (M). La scelta del giusto profilo di carico è del cittadino: questi regolamenti infatti nascono anche al fine di orientare le persone verso le scelte a loro più consone.

Generalmente, il produttore dello scaldacqua non vi fornirà il dato esatto dell'efficienza energetica ma è invece obbligato ad esporre, anche sul sito ma soprattutto sulla macchina, la classe energetica dell'apparecchio e altri dati correlati. Questa classe è calcolata, per gli scaldaacqua, secondo quanto impartito dal regolamento europeo n°812/2013, che è di pochi mesi antecedente al regolamento 814. Il regolamento 812, nelle apposite tabelle, stabilisce a quale classe di efficienza energetica appartiene l'apparecchio, in base sia all'efficienza (cioè quantità di energia in ingresso che viene effettivamente tradotta in calore, computando anche la dispersione termica se è un sistema che prevede accumulo) e sia al profilo di carico. All'aumentare della classe di profilo di carico deve corrispondere, secondo il regolamento, una maggiore efficienza del sistema, il che è comprensibile in quanto la legge si fa via via più restrittiva nell'imporre elevate efficienze a quegli impianti che producono maggiore acqua calda e sono quindi di base  destinati ad impieghi nel terziario e nel settore industriale.
estratto della tabella 1.1.b dell'allegato II del regolamento 814: limiti minimi di efficienza.
ho evidenziato i valori dei profili di carico tipici per le unità abitative.
Per le esigenze domestiche, comunque, i profili di carico ideali sono ricompresi tra S e L (evidenziati negli estratti riportati qui sopra e qui sotto), passando ovviamente per M categoria in cui rientrano i comuni scaldabagno elettrici da 80 o 100 litri. In questi casi, incrociando i dati del regolamento 812 e 814, emergerebbe che la classe C è quella minima al di sotto della quale non è possibile andare (si noterà che corrispondono i livelli di efficienza di riferimento per la classe C della tabella I allegato II del regolamento 812 con quelli minimi della tabella 1.1.b allegato II al regolamento 814).
estratto della tabella 1 allegato II del regolamento 812 che fissa i parametri per la classificazione energetica
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