Il nuovo schema riepilogativo recepisce tutte le più recenti modifiche normative, come per esempio le nuove competenze della CILA relativamente a fusioni e frazionamenti e cambi d'uso negli immobili adibiti ad esercizio d'impresa.
Una novità abbastanza di rilievo, introdotta nella normativa nazionale di recente e già recepita dallo schema riepilogativo, è che adesso le pompe di calore aria/aria di potenza inferiore a 12kW nominali (cioè la maggior parte degli impianti di climatizzazione "a split"), sono stati inseriti nelle opere di manutenzione ordinaria per le quali non è necessario alcun titolo edilizio. Ciò ovviamente vale solo ed esclusivamente nelle zone senza vincoli nè architettonici (come tutto il centro di Roma) o paesaggistici.
[edit 01 maggio 2015: aggiornato il link al documento]
Salve Architetto,
RispondiEliminami complimento per il blog, poichè rappresenta un faro nella jungla degli interventi edilizia e normative ad esso collegate.
Ho bisogno di una breve consulenza riguardo interventi edili per rifacimento cucina.
In pratica gli interventi da realizzare sarebbero di M.O. per pavimenti rivestimenti tinteggiatura e adeguamento impianti.
E anche di M.S. come demolizione e ricostruzione colonna riempita in siporex (costruzione originale) dove si andranno a guadagnare 5cm., demolizione parziale tramezzo non portante per inserimento controtelaio a scomparsa per porta scorrevole (esistente già porta classica, il vano rimarrebbe nella posizione originale di costruzione), e nuova installazione impianto gas con allaccio a bussolotto posto all'esterno sul balcone, per futuro allaccio caldaia (l'abitazione privata è dotata di riscaldamento ad aria con motore di pompaggio, e nessun altro impianto riscaldamento-acqua calda).
Ovviamente l'appartamento è a Roma. Zona periferica, non mi risultano vincoli di alcun genere.
Alla luce di quanto sopra riportato, gli interventi di M.S. sopra descritti, sono soggetti a comunicazione preventiva (CILA,SCIA,CILA,CIL,DIA, ecc.)?
La ringrazio per la cortese attenzione.
Cordiali saluti
E.
la sostituzione di un vano porta tra battente e scorrevole può non considerarsi manutenzione straordinaria, ma diciamo che non c'è letteratura in tal senso. L'unica opera che andrebbe in CILA sarebbe la riduzione della muratura attorno al vano tecnico, ma io direi che anche questa la si possa interpretare in attività completamente libera.
EliminaLa ringrazio molto per la celerità della risposta.
EliminaQuindi l'aumento anche di soli 5cm della superficie calpestabile non comporterebbe comunicazioni preventive?
La cosa che mi preoccupa è anche che, seguendo l'interpretazione del vademecum del Comune di Roma per le attività edili, l'installazione di un nuovo impianto gas per la caldaia (nessuna caldaia è già presente in appartamento e comunque sarà solo una predisposizione), possa essere soggetto a SCIA (CAPITOLO D.3.I) anche se poi riguarda il capito del RISANAMENTO CONSERVATIVO. L'intervento sopra specificato di rifacimento cucina non mi pare proprio possa rientrarci in questa casistica.
La ringrazio ancora per la gentilezza.
Cordiali saluti
E.
Ah si non avevo letto bene il passaggio in cui indicava la caldaia: in questo caso si, l'installazione della caldaia richiede la SCIA, se è una caldaia di quelle da esterno. Invece le caldaie da incasso a muro, quelle che vanno "a scomparsa" nel muro esterno, sono spesso considerate anche quelle attività libera, anche se qui si va un po ad interpretazione.
EliminaLa ringrazio molto per la disponibilità e la competenza.
EliminaCordiali saluti
E.
Buona sera Architetto, sono un collega iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Palermo e la interpello perchè un mio cliente, nel suo appartamento ricadente nel Municipio IV di Roma, vuole sostituire la caldaia esterna esistente e alcuni condizionatori desueti. Vuole inoltre usufruire degli sgravi fiscali pari al 50% delle spese da sostenere per i lavori edili. Considerando che tale intervento rientra nelle categorie di lavori che usufruiscono di tali sgravi e necessitano di un titolo abilitativo presso l'Ente (in questo caso l'ufficio tecnico del comune di Roma), cosa dovrei redigere? C.I.L., C.I.L.A. o S.C.I.A.? La ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà darmi,
RispondiEliminaDistinti saluti,
Arch. Giuseppe Di Stefano
se la caldaia preesistente e i condizionatori sono autorizzati, non è necessaria alcuna pratica. Se invece non lo fossero, i condizionatori oggi possono ricadere in attività libera, a seconda della potenza, mentre per la caldaia servirebbe la SCIA ma bisogna chiedere al municipio se ritengono legittima quella preesistente anche in assenza di titolo. Ovviamente, il tutto fatti salvi eventuali vincoli paesaggistici o di altra natura.
EliminaLa ringrazio per i suoi chiarimenti, ho trovato il suo "Diario di un architetto" molto utile e ben fatto. Sarebbe utile uno strumento del genere anche per il Comune di Palermo. :-)
Eliminabasta trovare qualcuno di buona volontà: io non sono (purtroppo o per fortuna?) a stipendio del Comune ;)
EliminaGentilissimo architetto,
RispondiEliminale scrivo per sottoporle una tematica a mio avviso apparentemente semplice ma alquanto dibattuta. La problematica è inerente alla ripartizione delle quote tra usufruttuario e nudo proprietario.
Un cliente mi ha chiesto un parere sui lavori condominiali che si dovranno effettuare sulla sua palazzina, per sapere se dovrà essere lui a farsi carico delle spese oppure no.
Trattasi di demolizioni di pavimentazioni di balconi e lastrici con rifacimento di massetto, isolante e posa di nuova pavimentazione.
Nello specchietto non è presente una voce "rifacimento di pavimentazioni esterne", pertanto, a suo avviso, questi lavori fanno parte degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria?
La ringrazio anticipatamente
chiara
se i rivestimenti vengono sostituiti con altri identici, si può parlare di manutenzione ordinaria; altrimenti è straordinaria e va in SCIA.
EliminaBuongiorno caro arch. Campagna. Il link alla pagina del Comune di Roma è "svampato".... Mi sa dire se c'è un perché normativo o solamente hanno cambiato qualcosa di informatico??? Grazie
RispondiEliminanon lo so con esattezza: da un lato potrebbe essere andato perso nella migrazione verso il nuovo portale, ma più probabilmente è stato abbandonato perché non più aggiornato agli ultimissimi sviluppi normativi.
EliminaSalve architetto, volevo capire se secondo lei l'installazione di un parapetto perimetrale su latrico solare comporta o meno la modifica del prospetto e pertanto ricade in SCIA
RispondiEliminaGrazie
è un intervento al limite dell'interpretazione: a mio parere il solo parapetto in sè può classificarsi anche come risanamento conservativo, ma se lo si considera variazione di prospetto, che è "superiore", sicuramente non si sbaglia. Se invece parliamo di linee vita il discorso cambia. Attenzione che se i parapetti vengono realizzati perché il lastrico passa dall'essere una superficie inaccessibile ad una invece accessibile, vi è il mutamento d'uso e conseguentemente il titolo edilizio va chiesto più per l'atto di trasformazione in sè che non della realizzazione del parapetto, che diventa un intervento secondario e consequenziale.
Elimina