domenica 25 maggio 2025

Le tipologie di abuso nei condoni

le tipologie di abuso nei condoni edilizi

In questo post descriverò le tipologie di abuso che sono state per la prima volta definite dalla tabella allegata alla L. 47/85 che ha istituito il primo condono, e che sono rimaste identiche nel secondo condono istituito con L. 724/94. Il terzo e - per ora? - ultimo condono invece ha una tabella sua, leggermente diversa da quella dei primi due condoni.

Questo vuole essere un post un po' tecnico, contenente solo una sintesi e commento delle tipologie di abuso edilizio relative alle leggi sul condono: in altri post potrete trovare una disamina più discorsiva di cosa sono i condoni edilizi, del perché ancora se ne parla, e quali sono le principali criticità (vedi tutti i post con tag "condono" che puoi cliccare in calce a questa pagina). In quest'altro post trovate invece la modulistica originaria.

le tipologie di abuso secondo i primi due condoni

La tabella allegata alla L. 47/85, applicata identica anche per i condoni presentati ai sensi della L. 724/94 riporta le seguenti tipologie (sono omessi i valori economici legati a ciascuna voce, ma potete leggerli scaricando la tabella dal link):

  1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 
  2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori.
  4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso. 
  5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale.
  6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa
  7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 15 della presente legge.
La tipologia 1 è quella che può sanare le difformità più gravi anche in totale deroga alle norme regolamentari urbanistiche; con il secondo condono furono tuttavia introdotti dei limiti dimensionali massimi di ammissibilità (massimo ampliamento del 30% con tetto a 750 mc; nuove costruzioni massimo 750 mc), ma le tipologie di condono rimasero identiche.

Le tipologie 2 e 3 presuppongono una attività di verifica normativa da fare eventualmente anche a posteriori: mentre con la tipologia 1 si può evitare di dover verificare cosa predisponessero le norme urbanistiche dell'epoca, con le altre due tipologie, riferendosi ad opere che dovevano essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o al momento del deposito dell'istanza (tipologia 2) o a quelle vigenti al momento della realizzazione dell'abuso (tipologia 3), e dato che su tale dichiarazione resa dal richiedente si fonda tutta la legittimità dello stesso condono, può essere necessario eseguire ricerche e studi specifici sui vecchi strumenti urbanistici per comprendere se la costruzione abusiva sia davvero conforme alle norme stabilite dalla specifica tipologia. In particolare per la tipologia 3, la verifica può essere tanto più complessa quanto più è remota nel tempo la costruzione stessa.

Se la destinazione dell'immobile oggetto dell'abuso era non residenziale, allora indipendentemente dalla tipologia, si doveva presentare un modulo 47/85 D che ricomprendeva tutte le tipologie. Se, invece, l'immobile era residenziale, si doveva presentare (i link portano tutti allo stesso post specifico della modulistica del condono):

le tipologie di abuso secondo il terzo condono


Come accennato, le tipologie di condono furono modificate con la pubblicazione del D.L. 263/2003 convertito con L. 326/2003, dunque le seguenti tipologie valgono solo per le istanze presentate ai sensi di quest'ultima norma e sono così descritte all'allegato 1 del suddetto decreto:

  1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
  2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
  3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
  4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
  5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
  6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
In sostanza, le tipologie del terzo condono sono uguali a quelle dei primi due, solo che viene omessa la tipologia 3 della prima tabella, quella relativa alla possibilità di dichiarare che le opere da sanare sono conformi alle norme in vigore al momento dell'inizio dei lavori relativi all'abuso. Con tale soppressione, le tipologie che nei primi due condoni sono le 4, 5, 6 e 7 diventano la 3, 4, 5 e 6, con qualche adeguamento circa le definizioni a cui fare riferimento, visto che nel frattempo era stato pubblicato il DPR 380/01 che le aveva assorbite dalla L. 457/78.

Se ci si chiede perché è stata soppressa l'originaria terza tipologia, si può ipotizzare che sia stato fatto perché era una tipologia di fatto assorbita dall'art. 36 del DPR 380/01. in verità non è esattamente così, perché il testo unico nell'articolo citato prevede la verifica della "doppia conformità", cioè l'intervento deve essere conforme alle norme sia al momento della sua realizzazione, sia al momento in cui viene presentata l'istanza: la vecchia tipologia 3 consentiva di presentare la domanda di sanatoria se l'opera rispettava le norme all'epoca dell'inizio dei lavori, che non è la stessa cosa perché non c'è il requisito della verifica della conformità anche alle norme vigenti. Probabilmente si è voluto evitare di dover eseguire verifiche complesse sulla esatta condizione delle norme regolamentari al momento della realizzazione dell'abuso, che è proprio uno degli aspetti più spinosi da verificare quando ci si trova per le mani un immobile che è stato condonato dichiarando questa tipologia: nei fatti, per comprendere se il condono è un titolo consolidato in modo corretto, occorrerebbe verificare che la costruzione rispettava le regole urbanistiche al momento della sua edificazione, momento che può essere anche remoto nel tempo e, quindi, l'operazione di ricostruzione delle norme può essere complesso, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione locale.

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