Eccoci ad un nuovo appuntamento con i miei approfondimenti di commento alle norme tecniche di attuazione adottate da Roma Capitale a dicembre 2024 in variante a quelle vigenti ed approvate nel 2008. In questo post parleremo delle modifiche apportate agli articoli 7 ed 8 relativi agli standard urbanistici e alla procedura di monetizzazione.
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rappresentazione stilizzata delle aree a standard urbansitico di parcheggi e verde pubblico immagine generata con l'intelligenza artificiale tramite l'applicativo ideogram.ai su prompt dell'autore |
gli standard urbanistici ed il concetto di monetizzazione
Il piano regolatore di Roma dedica due articoli alla definizione degli standard urbanistici: l'articolo 7 (in calce al post è riportato il testo completo) è dedicato esclusivamente al calcolo della dotazione dei parcheggi mentre il successivo art. 8 (anche di questo in calce al post trovate il testo completo ricostruito) descrive la determinazione degli altri standard urbanistici ovvero le superfici per verde pubblico e per servizi. Gli standard sono l'emanazione diretta della L. 765/67 e del suo ormai leggendario decreto attuativo D.M. 1444/68, e in estrema sostanza si tratta di delle aree che il privato che intende edificare delle nuove costruzioni deve cedere al comune per consentire all'amministrazione di realizzare le infrastrutture necessarie allo stesso fabbricato per garantire livelli di abitabilità e di sostenibilità minimi. Sulle aree cedute il comune deve quindi realizzare parcheggi pubblici, verde pubblico sia attrezzato sia no (decide il Comune in base ai progetti pubblici), edifici di interesse collettivo ad esempio scuole, uffici amministrativi, etc.
Lo standard urbanistico, pur essendo concepito sostanzialmente per le nuove costruzioni e per la realizzazione dei nuovi insediamenti, incide anche in un ambito assolutamente non secondario che è quello degli ampliamenti e dei cambi di destinazione d'uso, ovvero interventi edilizi che possono essere posti in essere in ambienti urbani ormai completamente consolidati dove non è possibile disporre di aree libere da poter cedere al comune per la realizzazione degli standard: per aggirare il problema, nel tempo è andato consolidandosi in varie amministrazioni, compresa Roma, il principio della monetizzazione degli standard non reperibili, ovvero la conversione in vil denaro dell'area virtuale che non può essere ceduta, al fine di consentire al comune di poter fare investimenti di potenziamento ed efficientamento dei servizi pubblici di tutta la città.
modifiche apportate al calcolo degli standard per parcheggi
immagine estratta dal testo della Delibera 169/2024 |
Sostanzialmente non si rinvengono modifiche rispetto allo schema precedente, ma potrebbe accadere che qualche destinazione d'uso possa trovare oggi una collocazione più chiara nelle nuove definizioni e ciò potrebbe comportare un cambiamento nella determinazione delle superfici.
modifiche apportate al calcolo degli standard verde e servizi
modifiche apportate al procedimento della monetizzazione
testo dell'art. 7 di variante
articolo 7 - parcheggi pubblici e privati1. Ai carichi urbanistici relativi alle funzioni di cui all’art.6 comma 1, corrispondono le seguenti dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati, di cui rispettivamente agli articoli 41- quinquies e 41 sexies della Legge 1150/1942:
[vedi immagine riportata sopra con la tabella dei carichi urbanistici]2. I parcheggi privati sono riservati agli abitanti delle unità residenziali o agli addetti delle unità non residenziali, e sono asserviti all’unità edilizia o immobiliare con vincolo di pertinenzialità, istituito con atto d’obbligo notarile registrato e trascritto(*).* (*) Con legge n. 246/2005, art. 12, comma 9, i parcheggi privati non sono gravati da vincoli ertinenziali; di conseguenza la frase “con vincolo di pertinenzialità, istituito con atto d’obbligo notarile registrato e trascritto” è da intendersi non applicabile
3. I parcheggi privati possono essere ricavati all’interno della Superficie fondiaria degli edifici cui sono asserviti, e con priorità nel sottosuolo corrispondente alla Superficie coperta; possono essere altresì ricavati su altre aree private che non facciano parte del lotto, a distanza non superiore a m. 300, misurati come percorso pedonale più breve tra gli accessi del parcheggio e dell’edificio. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989, i parcheggi privati possono essere realizzati su aree comunali, in diritto di superficie o di sottosuolo.
4. Nella Città storica, nella Città consolidata e nella Città da ristrutturare - di cui rispettivamente ai Capi 2°, 3° e 4° del Titolo II - i parcheggi privati possono essere reperiti a una distanza non superiore a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3. Per gli interventi ricadenti all’interno del Municipio I, i parcheggi possono essere reperiti nell’ambito dell’intera Città storica, senza vincolo di distanza, ma con esclusione delle componenti di cui agli articoli 39 e 41; per interventi esterni al Municipio I, i parcheggi non possono essere reperiti all’interno del Municipio I.
5. I parcheggi pubblici sono destinati ai visitatori degli insediamenti residenziali e ai clienti o utenti degli insediamenti non residenziali, nonché a funzioni di relazione locale. Non concorrono allo standard di cui al comma 1 i parcheggi pubblici destinati alle funzioni di scambio intermodale.
6. I parcheggi pubblici sono localizzabili su aree di proprietà pubblica o su aree di proprietà privata vincolata all’uso pubblico, a mezzo di atto d’obbligo notarile registrato e trascritto, ad una distanza non superiore a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3. Salvo diverso avviso del Comune, da formalizzare con atto amministrativo o in sede di specifica convenzione, i parcheggi pubblici, se al servizio delle funzioni non abitative, non sono ceduti al Comune, ma asserviti all’uso pubblico, con la facoltà per il proprietario o gestore di limitarne l’accesso alle ore di esercizio delle attività. È consentito altresì che i parcheggi privati al servizio di funzioni non abitative vengano riservati, in tutto o in parte, ad uso pubblico, fatta salva la dotazione complessiva di parcheggi pubblici e privati come stabilita dal comma 1.
7. I parcheggi non pertinenziali di proprietà privata (autorimesse, autosilo), di cui all’art. 6, comma 1, lett. g), possono concorrere alla dotazione dei parcheggi pubblici di cui al comma 1, solo se vincolati a uso pubblico e a regime di rotazione, stabilito in apposita convenzione o atto d’obbligo; in assenza di tali condizioni, possono concorrere alla dotazione di parcheggi privati di cui al comma 1. I parcheggi non pertinenziali privati possono essere realizzati fuori terra, nei Tessuti esistenti, solo nei casi previsti dalle norme di componente, ovvero nel sottosuolo di aree private, nel rispetto dei vincoli o parametri ecologici previsti dalle norme di componente, e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici, della stabilità geologica, dello strato e dei beni archeologici.
8. I parcheggi pubblici con funzioni di relazione urbana o di scambio intermodale, se previsti dal Piano urbano parcheggi o da Piani attuativi o da Progetti di infrastrutture per la mobilità, possono essere realizzati nel sottosuolo o soprassuolo dell’intero Sistema insediativo o del Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti, nel rispetto dei vincoli o parametri ecologici e morfologici previsti dalle norme di componente, e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici, della stabilità geologica, dello strato e dei beni archeologici. Se localizzati nella Città storica, tali parcheggi sono soggetti alle preclusioni previste dalle specifiche norme di componente.
9. Nei casi di strutture o impianti fissi per attività all’aperto, ai fini del reperimento dei parcheggi pubblici, sono stabilite le seguenti dotazioni minime:
a) per le attività produttive (depositi, discariche, vivai), almeno il 10% della superficie territoriale interessata; b) per le attività commerciali (mercati con plateatico, spiazzi per fiere emercati periodici), almeno il 50% della superficie territoriale interessata, se superiore a 2.500 mq, e almeno il 30% se inferiore a 2.500 mq; c)per le attivitàresidenzialio turistico-ricettive,un posto-auto per ogni unità minima ricettiva (alloggio mobile, posto- tenda, posto-barca, ecc.); d) per le attività sportive, ricreative, di spettacolo, un posto- auto ogni 3 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, fatto salvo quanto previsto in merito dall’art. 87.
9 bis. Parcheggi pubblici per attrezzature sportive esistenti pubbliche
Nel caso di attrezzature sportive esistenti pubbliche ai fini del reperimento dei parcheggi pubblici è possibile utilizzare parcheggi già esistenti entro il raggio di 1.000 mt di percorso pedonale più breve tra gli accessi all’impianto e i parcheggi stessi. La riduzione del calcolo del fabbisogno è subordinata ad uno studio da parte del Dipartimento Sport alle seguenti condizioni:
- il parcheggio non deve già assolvere alla funzione di standard;
- la quota di parcheggi esistenti disponibili per la “rotazione” sia calcolata tenendo conto degli orari e delle giornate di effettivo utilizzo del parcheggio per i differenti usi;
- in caso di parcheggi localizzati su aree di proprietà privata è necessario vincolare con apposito atto d’obbligo notarile registrato e trascritto l’utilizzo per i fini connessi all’attrezzatura sportiva.
10. La dotazione minima di cui al comma 1, relativa ai parcheggi pubblici e privati, si applica all’intera SUL aggiuntiva rispetto alla SUL preesistente, prodotta dagli interventi diretti e indiretti
11. Per la SUL esistente soggetta a cambio di destinazione d’uso sideveconsiderare solo la dotazione differenziale aggiuntiva determinata dalla nuova destinazione rispetto a quella preesistente legittima, dove la dotazione deve essere per intero calcolata sulla base della SUL e delle destinazioni di progetto. [n.d.r. - la formulazione di questo comma appare troncata e la frase non è sintatticamente corretta: probabilmente è saltato un pezzo nella formulazione finale ed il testo del comma verrà riportato in modo compiuto nella versione approvata]12. In caso di interventi diretti che prevedano più cambi di destinazioni d’uso – nel senso di distinte combinazioni tra destinazione originaria e destinazione finale – o che prevedano sia cambi di destinazione d’uso che incremento della SUL preesistente, si procede calcolando la differenza tra la dotazione teorica dell’intera SUL di progetto e la dotazione teorica dell’intera SUL preesistente. Per gli interventi indiretti, il calcolo della dotazione di parcheggi pubblici deve essere effettuato sul complesso degli interventi previsti; il calcolo della dotazione di parcheggi privati deve essere effettuato per singola Unità edilizia. In ogni caso, il calcolo deve essere effettuato distintamente per i parcheggi privati e i parcheggi pubblici: eventuali differenziali di segno opposto tra le due dotazioni teoriche non possono essere compensati.
Reperimento della dotazione di parcheggi pubblici13. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, del DM n. 1444/1968, si stabilisce quanto segue: a) nella Città storica, ad esclusione degli Ambiti di valorizzazione, può essere reperita una dotazione inferiore a quella stabilita dalle precedenti norme, in caso di carenza di aree disponibili o per ragioni di salvaguardia ambientale, storica, archeologica, architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni connesse al regime di traffico; b) negli Ambiti di valorizzazione della Città storica e nella Città consolidata, per le stesse ragioni di cui alla lett. a), può essere reperita una dotazione inferiore rispetto a quella stabilita dalle precedenti norme, ma fino ad una riduzione del 50%; tale dotazione ridotta può essere reperita nelle aree adiacenti o prossime agli ambiti di intervento, ivi comprese quelle destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, anche in deroga alla distanza massima di cui al comma 6; c) nella Città da ristrutturare, gli strumenti di intervento indiretto devono assicurare l’intera dotazione di parcheggi pubblici, e assumere l’obiettivo di ridurre l’eventuale deficit preesistente negli ambiti di riferimento, anche mediante l’utilizzazione di aree adiacenti o prossime agli ambiti di intervento, ivi comprese quelle destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, e anche in deroga alle distanze massime di cui al comma 6; gli interventi diretti, ove consentiti, e con le stesse modalità, devono assicurare almeno il 50% di tale dotazione.
14. In tutti gli ambiti del Sistema insediativo deve essere reperita l’intera dotazione minima di parcheggi pubblici e privati .Per gli “studentati” la dotazione di parcheggi pubblici ovvero privati ad uso pubblico deve essere calcola ridotta della metà o fino all’80% di cui all’art. 7 comma 1, purché localizzati ad una distanza di 1.000 m da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropolitane o da fermate poste neicorridoi riservatialtrasporto pubblico disuperficie dicuiall’art.94 c.12; tale dotazione deve essere garantita per tutto il periodo di esercizio della funzione insediata a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto, nell’eventuale cambio di destinazione d’uso dovrà essere calcolata sul differenziale della riduzione applicata e ceduta all'Amministrazione ovvero monetizzata.
15. Per gli edifici localizzati ad una distanza inferiore a m. 500, misurata come percorso pedonale più breve, da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropolitano o da fermate poste nei “corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie” di cui all’art. 94, comma 12, la dotazione di parcheggi pubblici può essere ridotta agli standard minimi stabiliti da norme statali o regionali. Per gli edifici e le funzioni da localizzare all’interno o in stretta prossimità di tali stazioni o fermate, ove consentito da strumenti di intervento indiretto, i parcheggi pubblici e privati da reperire possono essere destinati a parcheggi di scambio.
16. Le deroghe alla dotazione di standard urbanistici, consentite dai commi 13 e 15, sono subordinate a una “Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica” che, per tali specifiche finalità, deve contenere:
a) una valutazione del fabbisogno effettivo di parcheggi pubblici e privati delle attività da insediare, tenendo conto delle specifiche peculiarità delle stesse e delle fasce orarie di esercizio;
b) un bilancio della domanda effettiva e dell’offerta di aree di sosta nel contesto urbano di riferimento, anche in funzione del sistema di accessibilità, delle modalità di trasporto e del regime di traffico, nonché delle fasce orarie di esercizio delle attività insediate;
c) la programmazione comunale di acquisizione e utilizzazione di aree destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, nel settore urbano di riferimento, desumibile dalla programmazione triennale e annuale dei lavori pubblici e dal programma specifico di cui all’art. 83, comma 6;
d) la considerazione dei caratteri insediativi, funzionali, culturali e ambientali dei luoghi e del contesto d’intervento.
17. La “Verifica di sostenibilità urbanistica”, salvo che non sia già effettuata in sede di Piani di settore relativi alla mobilità e ai parcheggi, correda e integra la progettazione degli interventi indiretti, ai sensi dell’art. 13, comma 11, lett. b), nonché, per le specifiche finalità del presente articolo, la richiesta di titolo abilitativo degli interventi diretti.
18. Sono esentati dalla “Verifica di sostenibilità urbanistica” gli interventi diretti la cui dotazione teorica di parcheggi sia inferiore a 250 mq o la cui dotazione teorica di standard urbanistici, calcolata ai sensi dell’art. 8, sia inferiore a 500 mq.
19. Il reperimento delle aree da destinare a parcheggi pubblici e, più in generale, agli standard urbanistici di cui all’art. 8, nonché la realizzazione delle relative opere, sono a carico dei soggetti titolari degli interventi diretti e degli interventi indiretti di iniziativa privata; per gli interventi indiretti di iniziativa pubblica, lo strumento urbanistico esecutivo individua e distingue le modalità – pubblica o privata – di reperimento e realizzazione degli standard urbanistici, ponendoli a carico dei soggetti titolari degli interventi edilizi o assoggettandoli ad acquisizione e/o realizzazione pubblica.
Monetizzazione dei parcheggi non reperiti
20. La monetizzazione consiste nella corresponsione al Comune di una somma commisurata al valore degli standard urbanistici non reperiti per effetto dell’applicazione delle deroghe consentite ai sensi dei commi 13 e 15. La monetizzazione è autorizzata dal Comune su espressa istanza formulata dai soggetti obbligati al reperimento degli standard urbanistici, in sede di abilitazione degli interventi diretti o di approvazione degli interventi indiretti. La monetizzazione è disciplinata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.73/2010 e s.m.i.
21. abrogato
22. abrogato
23. L’importo della monetizzazione può essere scomputato mediante la diretta realizzazione, nei limiti di legge, di opere pubbliche eccedenti le opere di urbanizzazione e gli standard urbanistici dovuti. I proventi della monetizzazione sono impiegati esclusivamente per l’acquisizione di aree destinate a standard urbanistici, per la realizzazione o adeguamento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per la realizzazione di opere pubbliche funzionali alla riqualificazione del contesto urbano di riferimento e comunque nel Municipio di appartenenza.
testo dell'articolo 8 di variante
Articolo 8 - standard urbanistici1. Per le destinazioni d’uso residenziale, di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), la dotazione minima per servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi pubblici, è stabilita in 22 mq per abitante, calcolati ai sensi dell’art. 3, comma 5. Fatta salva la dotazione minima per parcheggipubblici,come stabilita aisensidell’art. 7, comma 1, la restante parte della dotazione complessiva è indicativamente così ripartita: 6,5 mq per servizi pubblici; 9,5 mq per verde pubblico.
2. Per le destinazioni d’uso non residenziale, di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), c), d) oltre alla dotazione di parcheggi pubblici di cui all’art. 7, comma 1, devono essere riservate aree per il verde pubblico non inferiori a 4 mq/10mq di SUL, con la possibilità di destinarne a parcheggi pubblici una quota non superiore a 2 mq/10mq di SUL.
3. Per le destinazioni d’uso produttive, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c1), c2) e c3) devono essere riservate aree a verde pubblico in misura non inferiore a 2 mq/10mq di SUL.
4. Negli interventi indiretti, come definiti dall’art. 12, comma 3, localizzati all’esterno della Città storica e della Città consolidata, è fatto obbligo di realizzare almeno un asilo nido di 12 posti ogni 400 abitanti e ogni150 addettiprevisti,fattisalviilimitidimensionali stabiliti da norme sovraordinate; sentito il Dipartimento Scuola e il Municipio territorialmente competente, l’asilo nido può essere sostituito con una struttura destinata a servizi pubblici di pari valore economico.
5. Per la dotazione e il reperimento degli standard urbanistici si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, commi10 e seguenti,fermo restando quanto previsto al successivo comma 6.6. Nel caso in cui gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione su edifici esistenti prevedano un aumento del carico urbanistico derivante da incremento volumetrico o da cambio della destinazione d’uso degli immobili, devono prevedere la cessione all’amministrazione di aree per gli standard urbanistici in misura pari alla sola dotazione differenziale. La monetizzazione degli standard può essere consentita, nel rispetto delle condizioni e modalità definite dal relativo regolamento, qualora sia comprovata l’impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici ovvero, qualora l’estensione delle suddette aree sia inferiore a 1.000 mq. In tal caso, l’importo della monetizzazione va calcolato applicando le modalità deliberate dall’organo capitolino competente. Tali somme, se non scomputate dal proponente, sono utilizzate prioritariamente per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche nell’ambito dell’intervento o nel territorio circostante e comunque, fino alla loro utilizzazione, le somme di cui sopra sono vincolate a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale. In luogo della cessione e in alternativa alla monetizzazione la Giunta capitolina può autorizzare la realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici, anche a gestione privata convenzionata comunque rientrante nel patrimonio di Roma Capitale, il cui valore, accertato con specifico computo metrico estimativo, sia pari a quello delle aree che avrebbero dovuto essere cedute. Le eventuali somme derivanti dalla monetizzazione delle opere di compensazione devono essere destinate esclusivamente aiterritori di appartenenza/Municipi, al fine di migliorare e valorizzare le aree interessate. Inoltre, negli interventi diretti e indiretti, come definiti rispettivamente all’art. 12 per la dotazione e il reperimento degli standard urbanistici è possibile, previa valutazione di fattibilità tecnica e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.I. 1444/1968, considerare nel computo della superficie a standard le singole dotazioni - servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi pubblici - ancorché sovrapposte.
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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Pubblicando il tuo commento implicitamente mi autorizzi, laddove lo dovessi considerare assieme alla mia risposta meritevole di condivisione, a condividerlo nella mia mailing list (in forma anonima, naturalmente). Grazie.