venerdì 23 settembre 2016

FAQ ministero sviluppo economico su applicazione nuovo decreto requisiti minimi 2015

testo aggiornato a marzo 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, assieme all'ENEA, hanno pubblicato tre documenti, uno di ottobre 2015 ed uno di agosto 2016, in cui rispondono ad alcune domande tipiche sull'intepretazione del decreto requisiti minimi 2015, che è il nuovo standard per la progettazione energetica e per la redazione degli APE.
il documento di ottobre 2015 contiene delle risposte a quesiti di tipo sia generico che tecnico. Posto che la letttura è interessante per l'intero documento, estrapolo alcuni passaggi che possono essere maggiormente rilevanti per chi, come me, applica questo decreto principalmente alla ristrutturazione dell'esistente:
  • punto 8, si conferma che per gli immobili residenziali non va considerato, nel progetto legge 10, l'apporto dei sistemi di illuminazione nè quelli di trasporto;
  • punto 9, in casi ambigui in cui uno stesso immobile abbia più destinazioni d'uso (catastalmente ciò è impossibile, ma urbanisticamente possono esserci dei casi limite. un caso tipico è un appartamento in cui una zona sia stata riservata ad uso ufficio privato) l'immobile va trattato come se fosse tutto della destinazione prevalente.
il documento di agosto 2016 è l'estensione di quello di ottobre 2015. Come sopra, estrapolo gli argomenti di maggiore spicco per chi si occupa principalmente di interventi sugli edifici esistenti, che in questa seconda edizione sono più numerosi:
  • primi 5 punti: interessanti risposte relativamente a cosa considerare come involucro disperdente;
  • punto 6:  risposta a cosa fare quando scade l'APE dopo i primi 10 anni (o meno, se non avete potuto allegare la documentazione di caldaia): non va rinnovato, ma deve essere rifatto nel momento in cui si ricade in uno dei motivi previsti dalla legge;
  • punto 8: utilissima risposta in merito ai casi di cambio di destinazione d'uso, in cui si conferma la linea che io ho sempre tenuto finora (per fortuna!): il cambio d'uso va trattato sempre in considerazione degli interventi da dover realizzare e non in relazione al cambio d'uso in sè per sè: dunque nel caso in cui nel fare un cambio d'uso non si deve intervenire sugli elementi disperdenti, non è richiesto nessun adeguamento; viceversa se sono previsti interventi, occorre adeguarsi relativamente al tipo di interventi da farsi e seguendo la procedura come se fosse una normale ristrutturazione e non necessariamente un cambio d'uso. Se il cambio d'uso comporta la trasformazione di un ambiente che in origine non era riscaldato (per esempio una soffitta, recuperata all'uso abitativo), allora bisogna valutare l'intervento in funzione dell'ampliamento, se inferiore o superiore al 15% (nella terza serie di faq, di cui trovate il link in calce, è specificato che il 15% si deve riferire alla porzione di volume servito dallo stesso impianto: se si tratta di impianti autonomi, il 15% afferisce alla singola unità immobiliare; se si tratta di impianto centralizzato, va considerato il volume dell'interno fabbricato. Va da se che se il recupero è fatto da locali che sono già riscaldati (la legge tecnica non mi risulta vieti espressamente di riscaldare locali non abitabili, fatta salva qualche norma locale), di fatto può non doversi fare nessun adempimento.
  • punto 11: nel caso di ampliamento inferiore al 15%, per capire in quale tipologia di intervento si ricade bisogna computare la percentuale di superficie disperdente che l'immobile avrà in più rispetto al volume originario ante ampliamento.
  • punto 12: caso specifico di coesecuzione sia di ampliamento e sia di riqualificazione energetica del volume originario. Non mi convince in questo caso la risposta del ministero: come faccio a distinguere le due porzioni di immobile? entrambe avranno una specie di "parete fantasma" coincidente con il punto in cui comincia l'ampliamento, dunque saranno sempre sballati i valori del rapporto S/V.
  • punto 13: il conteggio delle superfici disperdenti (per calcolare il "livello" di intervento) va fatto relativamente all'intero fabbricato e quindi alla somma delle superfici disperdenti di tutto l'edificio considerando tutte le unità immobiliari. La risposta del ministero non prende in considerazione la tipologia di impianto di riscaldamento (se centralizzato o autonomo), quindi ritengo consideri irrilevante la cosa. Pertanto, la riqualificazione anche di tutte le superfici disperdenti verso l'esterno in un singolo appartamento di un condominio difficilmente supererà la soglia del 25%, a meno di condomini molto piccoli o situazioni particolari, e quindi molto probabilmente si rientrerà quasi sempre nella semplice riqualificazione energetica.
  • punto 14: viene fornita una definizione abbasatanza chiara di cosa si intende per ristrutturazione dell'impianto termico: avviene nel caso di sostituzione di tutti i sottosistemi (e questo era ovvio), e nel caso di sostituzione combinata del sottosistema di generazione (es la caldaia) e sottosistemi di distribuzione e/o di emissione. Con queste parole contorte si vuole dire che NON è ristrutturazione la sola sostituzione del generatore, la sola sostituzione della distribuzione o la sola sostituzione degli apparati di emissione. Non vi ricadrebbe quindi neanche la sostituzione di distribuzione ed emissione, mantenendo il generatore. il punto secondo me rimane controverso.
  • punto 15: importante e condivisibile risposta a come vada considerata la necessità di rispetto del parametro H'T nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, in particolare laddove si interviene su una porzione di involucro in corrispondenza di una singola unità immobiliare (immaginiamo un appartamento in condominio): in questo caso, il MiSe correttamente indica che il parametro va verificato solo sulla porzione di parete corrispondente all'unità immobiliare, e non quindi all'intera facciata (il che precluderebbe in molti casi la possibilità di rispettare il dettame normativo);
  • punto 16: si chiarisce, ma secondo me non ve ne era bisogno, che la deroga "bonus" del 30% ai valori di trasmittanza in caso di isolamento dall'interno o in intercapedine, vale solo per le "riqualificazioni energetiche" e non vale per nessun'altra tipologia di intervento;
  • punto 20: occhio a questa cosa, che io avevo intuito ed è potenzialmente complicata: nel caso di semplice sostituzione infissi (si, anche per mera sostituzione infissi bisogna fare la relazione legge 10: sapevatelo), se gli infissi superano il 25% della superficie disperdente dell'immobile (può avvenire anche nelle comuni abitazioni in condominio), scatta l'obbligo correlato al fatto di appartenenre ad una riqualificazione di secondo livello: vale tuttavia quanto si dirà al punto 35;
  • punto 23: ovvia risposta ma è sempre bene chiarire: nel caso di sostituzione di tubazioni dell'impianto termico non c'è bisogno di adeguare la parete o il solaio in cui passano (ammesso che sia una superficie disperdente);
  • punto 35: in caso di mera sostituzione infissi ricadenti però in ristrutturazione di secondo livello, la relazione legge 10 può essere parziale e limitata alla sola verifica dei parametri richiesti e quindi può non ricomprendere il calcolo di tutte le superfici disperdenti dell'immobile;
  • punto 36: in caso di sola sostituzione infissi cche non superano la soglia del 25% delle superfici disperdenti è possibile evitare di redigere la relazione tecnica, la quale può essere sostituita con la dichiarazione della ditta installatrice. Il ministero però non indica se in tale caso la trasmissione della documentazione al Comune è comunque obbligatoria;
  • punto 39: nel caso di installazione di pompe di calore per il solo servizio di ACS, bisogna considerare comunque i valori di COP e GUE relativi agli impianti di riscaldamento;
  • punto 41: ecco un'altra questione controversa su cui si fa finalmente luce: nel caso in cui occorra rifare l'impermeabilizzazione di un lastrico solare che funge da elemento disperdente bisogna adeguare la trasmittanza termica di tutto l'elemento strutturale? la risposta è: dipende. Se per sostituire l'impermeabilizzazione bisogna togliere la pavimentazione, allora sì; se invece si deve impermeabilizzare lavorando sulla pavimentazione o sull'intradosso, allora no. 
L'ultimo documento in ordine di tempo è di dicembre 2018, pubblicato a metà gennaio 2019. Al solito estraggo i punti che possono più facilmente capitare nelle ristrutturazioni o in generale nell'intervenire sull'esistente, ometto quindi altri punti. In questo terzo documento, molte domande sono incentrate sugli ampliamenti e relativi criteri di applicazione e computazione.
  • punto 2.39: le caldaie o generatori di calore per sola ACS (quindi impianti che producono sola acqua calda sanitaria, distinti quindi dagli impianti di riscaldamento) non devono rispettare prescrizioni particolari, se non il Regolamento Europeo 814/2013;
  • punto 3.4: nel caso di intervento su un volume sottotetto che NON deve diventare abitativo, cioè sulle pareti disperdenti di un volume non riscaldato, non servono fare verifiche. Viene giustamente suggerito di isolare il solaio di calpestìo, se al di sotto vi sono locali riscaldati;
  • punto 3.7: se ci si trova a dover fare un ampliamento superiore al 15%, assimilato alla nuova costruzione per l'applicazione del decreto, non bisogna necessariamente adeguarsi all'obbligo da fonte rinnovabile, a meno che contestualmente non si ricada nei casi in cui il D.Lgs 28/2011 lo preveda espressamente. le procedure, giustamente, rimangono distinte e ciascuna norma va applicata in base alle sue definizioni proprie;
  • punto 3.9: tra le altre, in caso di ampliamento oltre il 15% le verifiche vanno fatte con solo riguardo alla parte ampliata;
  • punto 3.10: la mera sostituzione delle tubazioni di un impianto, senza modifica del generatore e/o dei terminali, non rientra nella definizione di ristrutturazione di impianto in quanto i terminali rimangono quelli;
  • punto 3.13: per il calcolo della soglia del 15% per l'ampliamento bisogna fare riferimento alla porzione di volume che è servita dal medesimo impianto. se parliamo di impianto centralizzato, il 15% va calcolato riguardo al volume gestito dall'impianto condominiale; se si tratta di autonomo, il volume si calcolerà riguardo alla singola unità immobiliare, il che mi sembra assai logico;
  • punto 3.14: nel caso in cui si abbia a che fare con un immobile riscaldato da singoli piccoli impianti per ciascun ambiente (negli anni 70 andavano di moda dei generatori a gas per singolo ambiente), questi impianti vanno tutti considerati per la produzione dell'APE. Il MISE correttamente specifica che non tutti gli impianti di bassa potenza (4-5kw ciascuno) sono soggetti agli obblighi di certificazione impiantistica;

segnalatemi al solito refusi, errori, sviste.

16 commenti:

  1. Tema molto interessante ed esaustivamente trattato.
    In pratica: Se uno non sfrutta detrazioni e l' intervento può ricadere in regime libero gli conviene eseguire senza tanta pubblicità e il giorno che vende l'alloggio far redigere l' attestato alla luce dello stato di fatto risultante.

    Ovviamente in caso di ristrutturazioni organiche in regime di Scia questa semplificazione non è possibile. Mi chiedo se ci sono deroghe per gli edifici vincolati in cui interventi sull' involucro impattano sugli elementi sensibili (Prova a pensare ad una facciata con forature contornate, cornicioni e quant' altro che all' interno coincide con superfici affrescate).

    Bel lavoro comunque!

    P.Q.

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    1. il punto è che l'applicazione del decreto non prevede regimi liberi dentro cui non valgono le regole, ma queste vanno applicate sempre quando occorre intervenire sulle strutture dipendenti.per gli edifici tutelati esistono deroghe.

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  2. Si, ho trovato il documento che riporta le deroghe. Interessante il comma 3 lettera g) che aggancia l' obbligo al periodo di occupazione. In pratica in un edificio adibito ad attività socio-culturali utilizzato saltuariamente io posso prescindere dal raggiungimento dei requisiti. Sto lavorando in questi giorni ad un intervento del genere e credo proprio che utilizzerò la deroga :)

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  3. Attenzione al punto 35... La risposta del MISE prevede che la compilazione parziale sia accettata solo in caso di riqualificazione energetica (per cui vale ovviamente anche quanto scritto al punto 36), ma è escluso il caso di ristrutturazione importante.

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  4. Buongiorno architetto Campagna, volevo sottoporre un quesito riguardante la contabilizzazione del calore.
    Ho fatto le tabelle millesimali di alcuni condomini e progetto di termoregolazione successivo al montaggio delle valvole termostatiche e contabilizzatori.
    Ora alcuni amministratori mi chiedono il deposito della relazione ex legge 10.
    il modello del Comune di Roma prevede alla lettera I) installazione contabilizzazione del calore etc.
    Cosa devo produrre come allegato e se devo consegnare la relazione tecnica che non verifica nulla?
    La ringrazio e la saluto cordialmente.
    architetto Maurizio Milia

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    1. non mi occupo di questa attività nello specifico, comunque nel caso immagino che andrei a produrre la relazione legge 10 che esce fuori dal programma così come calcolata, anche se non c'è nulla di verificato: non è obiettivo dell'intervento quello di aumentare l'efficienza del fabbricato.

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  5. Al punto 36 credo che convenga comunque trasmettere la documentazione nel caso in cui il cliente si voglia avvalere delle detrazioni fiscali... dovrebbe essere godute anche in quel caso se non erro. Lei che dice?

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    1. Io la trasmetto - o suggerisco di trasmetterla - comunque al comune, per non sbagliare.

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    3. Buonasera arch. Campagna,
      in merito al punto 36 la certificazione degli infissi (sostituiti nell'ambito di un intervento in CILA) deve essere inviata al comune a mezzo pec o può essere allegata contestualmente alla fine lavori insieme all'AQE? Nel caso in fattispecie non sono occorsi interventi di ristrutturazione impiantistica per cui non è stata predisposta la relazione della legge 10.
      La ringrazio in anticipo

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    4. la legge non lo specifica, quindi io mi atterrei alla logica della legge 10: andrebbe depositata prima dell'inizio dei relativi lavori (cosa spesso impossibile con gli infissi, perché alcuni produttori rilasciano la certificazione solo dopo aver montato gli infissi e non prima) ma eviterei di allegarla direttamente alla fine lavori.

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  6. Quindi dovrei inviare le certificazioni a mezzo pec al comune, indicando anche i requisiti degli infissi precedenti?
    Per la fine lavori devo comunque redigere l'aqe o per questo intervento non è necessario?
    Grazie di nuovo

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  7. Aggiornamento: sentito questa mattina un tecnico del SIMU il quale mi ha detto che nel modello per la legge 10 non rientra la sostituzione degli infissi. Pertanto, non è necessario presentare al cuna documentazione nè redigere l'AQE...Ci fidiamo?

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    1. darei prevalenza a quello che dice il ministero, comunque per non sbagliare, dato che ormai gli invii sono via PEC, manderei al SIMU le schede tecniche degli infissi.

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    2. Grazie architetto,
      in questo caso devo comunque redigere l'AQE da allegare alla fine lavori?

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    3. un obbligo tira l'altro, a mio parere.

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.