Pagine

sabato 25 gennaio 2025

terzo condono rigetto in vincolo paesaggistico anche per recupero volumi esistenti

Con la recente sentenza TAR Lazio n°22728 del 16 dicembre 2024 si è entrati nel merito del rapporto tra il condono della L. 326/2003, i vincoli paesaggistici e le opere abusive che non hanno comportato modifiche esterne.


Il caso trattato, in sintesi, sembra potersi delineare come a seguire: in un edificio la cui legittimità ante abusi si poggia su delle licenze edilizie degli anni settanta e su un condono presentato ai sensi della L. 47/85 la cui concessione in sanatoria fu rilasciata nel 1999, è stata eseguita una serie di opere, prima del 2003, che hanno comportato di fatto il mutamento di destinazione d'uso di un locale "chiuso" (non meglio specificato ma probabilmente legittimato come ambiente non ad uso abitativo, tipo una soffitta o un locale tecnico) in assenza di opere esterne. Il tutto veniva commesso in zona con vincolo paesaggistico già in vigore all'epoca dell'esecuzione delle opere. Per sanare gli abusi commessi, viene depositata richiesta di concessione in sanatoria ai sensi della L. 326/2003 a marzo 2004, dunque prima della pubblicazione della Legge Regionale n°12 del 8 novembre 2004 (a valle della quale fu 

Il tema è delicato perché vi si intrecciano diversi profili:

  1. di fatto, avendo eseguito il recupero di un volume già esistente, non si può dire che vi è stato "aumento di volume" in senso lato, dunque astrattamente potrebbe ritenersi un intervento che non deve essere considerato come tale ma, semmai, come semplice aumento di superficie;
  2. l'abuso comunque va collocato nella tipologia 1 (o 2) il che lo rende a prescindere non procedibile con la L. 326/2003 in quanto la presenza del vincolo paesaggistico fa comunque scattare il divieto di ottenere la sanatoria per le tipologie 1, 2 e 3;
  3. l'intervento edilizio eseguito, agli stretti fini dell'autorizzazione paesaggistica di fatto appare ininfluente, ai sensi del punto A.1 dell'allegato A al DPR 31/17, dunque se si procedesse per vie ordinarie - senza cioè il condono - l'intervento sarebbe eseguibile senza doversi preoccupare della presenza del vincolo paesaggistico.
Dei precedenti profili, il TAR Lazio valorizza esclusivamente il secondo, senza entrare nel merito dei punti 1 e 3 che erano stati evocati da parte ricorrente per difendere la validità dell'istanza di condono. In sostanza, essendo il condono una norma straordinaria e finalizzata a gestire un ambito urbanistico che non può essere gestito secondo le regole ordinarie (anche perché ne è derogatorio) è giusto che vada a seguire delle regole proprie, senza che le leggi ordinarie possano aggiungere clausole di disapplicazione delle specifiche regole.
Tuttavia, almeno il terzo tema appare potenzialmente foriero di interpretazioni sfiziose, perché è come se si potesse affermare - forzando un po' la mano - che in effetti all'interno dei volumi già legittimi non vi sarebbe alcun potere paesaggistico e, quindi, si potrebbe astrattamente ritenere che è come se non vi sia in effetti alcun vincolo paesaggistico.

La sentenza al momento di scrivere il presente post non è stata impugnata ma non è ancora passata in giudicato: vedremo se verrà proposto appello.

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.