venerdì 3 agosto 2018

SCIA e lavori non iniziati entro un anno

Riguardo al Permesso di Costruire, il termine ultimo per dare inizio ai lavori è di un anno dal rilascio del permesso: questa cosa è normata chiaramente nell'art. 15 comma 2 del DPR 380/01. Se non si iniziano i lavori entro un anno, quindi, il titolo edilizio perde di efficacia e diventa inapplicabile. Ma riguardo alla SCIA, esiste un termine entro cui iniziare i lavori, pena la decadenza della validità dell'istanza?


La domanda è assolutamente legittima perché la SCIA è normata in degli articoli completamente diversi rispetto a quelli del permesso di costruire, e ci si chiede quindi cosa può succedere se i lavori non iniziano trascorso un anno dal deposito dell'istanza.

La norma nazionale indica che i lavori non possono avere inizio prima di 30 giorni dal deposito, ma, come detto, non dà indicazione di quanto tempo può trascorrere prima che inizino effettivamente. Nella modulistica unificata, peraltro, è indicata la possibilità o di indicare che i lavori inizieranno non prima di trenta giorni, oppure di trasmettere successivamente all'amministrazione la comunicazione di inizio lavori, ovviamente sempre dopo i trenta giorni dal protocollo.

Il non indicare un termine di inizio lavori, però, può essere oggettivamente un problema perché non può passare un termine indefinito di tempo da quando si è acquisito il titolo a quando si effettuano i lavori, anche perché la normativa si evolve continuamente e non sarebbe corretto poter eseguire dei lavori, sulla base di un titolo magari depositato anni prima, che nel frattempo potrebbero essere diventati non più autorizzabili.

è probabilmente sulla base di questi principi che la giustizia amministrativa si è espressa nel corso del tempo, in modo peraltro pacifico, riconoscendo che il termine di un anno per l'inizio dei lavori deve essere esteso anche alla DIA e quindi anche alla SCIA che è il titolo che ne ha ereditato le potenzialità urbanistiche. Si può citare tra tutte la sentenza TAR Lombardia sez. 2 n°201/2016 che chiaramente indica questo concetto. Va detto che al momento di scrivere questo post (agosto 2018) ancora non è stata emessa la sentenza del secondo grado di giudizio, la quale prima o poi arriverà, essendo stato proposto appello. Il Consiglio di Stato quindi potrebbe ribaltare questa interpretazione, anche se è difficile.

Il concetto di cui sopra è estensibile anche al termine ultimo per completare i lavori, che è di tre anni dal momento dell'acquisizione del titolo (e quindi non dalla data di effettivo inizio dei lavori).

Altra domanda che ci si può legittimamente fare, è se il fatto di aver presentato una variante sostanziale alla SCIA fa "resettare" il termine: a parere di chi scrive no, perché ciò consentirebbe di poter prorogare indefinitivamente un titolo edilizio presentando delle varianti di modesta entità. Sul tema comunque è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n°4704/2017 sez. 4 nella quale al punto 9.1.4 così si legge:
Il mero rilascio di un permesso in variante all’originario permesso per costruire non fa decorrere, dunque, un nuovo termine di avvio e di conclusione dei lavori, il quale va sempre determinato con riferimento al titolo edilizio originario, con ogni conseguenza in ordine alla sua decadenza.
e non mi pare ci sia molto da aggiungere. 

13 commenti:

  1. Gentile Architetto,
    se però vi sono nulla osta, pareri o autorizzazioni da acquisire (NO sovrintendenza, genio civile, etc), il termine dei tre anni per il completamento dei lavori può essere calcolato dalla data effettiva di acquisizione dell'ultimo parere utile alla realizzazione dei lavori?
    Grazie

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    1. in questo caso si parla di SCIA condizionata o di istanza depositata dopo l'acquisizione delle altre autorizzazioni. nel primo caso, ovviamente il termine decorre dall'acquisizione dell'ultima autorizzazione richiesta; nel secondo caso, invece, dato che le autorizzazioni sarebbero già state acquisite, il termine scatta sempre dalla protocollazione o dopo i successivi trenta giorni se si parla di SCIA alternativa.

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  2. Buongiorno architetto,

    vorrei chiederti un chiarimento su quanto letto in questo post. Quando scrivi "Il concetto di cui sopra è estensibile anche al termine ultimo per completare i lavori, che è di tre anni dal momento dell'acquisizione del titolo (e quindi non dalla data di effettivo inizio dei lavori)", a che norma fai riferimento?
    Perché se, come dici in precedenza, si estendono alla SCIA e alla DIA i termini applicabili al Pdc, nell'art.15 comma 2 del DPR380 si legge che "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori."
    Dall'inizio dei lavori dunque, non dal rilascio/acquisizione del titolo. Puoi chiarirmi questo aspetto? Grazie mille

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    1. la norma non specifica in SCIA come funziona ma, sulla base della sentenza citata, si può ricostruire questa indicazione che ho scritto. Può però variare il caso se nella SCIA viene dichiarato che si inizia dopo 30gg oppure se si fa una successiva apposita comunicazione di inizio lavori.

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    2. Ciao Marco, il link della sentenza non funziona più. Riprendo però questo tuo post perchè mi trovo proprio in questo caso: piano casa di fine maggio 2017, comunicazione inizio lavori di inizio maggio 2018 e ora - prima di inizio maggio 2021 - il Cliente vorrebbe chiedere la proroga di 3 anni come da DL76/2020.

      Se valesse la data di inizio lavori, siamo ancora in tempo, mentre se valesse quella di protocollo della DIA Piano Casa, non si può richiedere alcuna proroga perchè ormai passati i tre anni.

      Tu come la vedi'?

      Un caro saluto e grazie!

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    3. la normativa è, tanto per cambiare, lacunosa: il pdc ha espressamente durata di tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; l'art. 23, che disciplina la SCIA alternativa, parla di validità complessiva di tre anni, quindi si intenderebbe dal momento del deposito (?); l'art. 22, che disciplina la SCIA ordinaria, sul discorso termini di efficacia non dice nulla, così pure per la CILA.

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    4. Che paese meraviglioso. Però a volte questa vaghezza normativa può tornare utile.

      Un caro saluto e grazie! Tommaso

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  3. Buonasera Architetto,
    ho appena presentato una scia condizionata per la costruzione di una piscina interrata.
    La condizione era l'autorizzazione in zona sismica da parte del Genio Civile,assenso che è arrivato, con esito positivo, prima del tempo dei 30 gg dal protocollo della scia.

    Vado alla domanda:
    Avendo già ottenuto l'autorizzazione sismica, posso iniziare i lavori decorsi i 30 gg dal protocollo della scia?
    cioè subito,oppure
    devo attendere che il SUE mi invii la comunicazione* di ricezione dell'atto di assenso?
    *cito la nota del modulo scia apc
    "... Il titolare dichiara di
    essere a conoscenza che l’intervento oggetto della segnalazione può essere iniziato dopo la *comunicazione* da parte del Comune dell’avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso."

    Nel caso non ottenessi questa comunicazione,sono obbligato a rispettarla,cioè attendendo?

    la ringrazio per la cortesia concessami.
    archipiero

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    1. la scia condizionata a mio parere prevede che il municipio si esprima, ma in effetti non ho mai approfondito così bene questo tema, che è interessante.

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    2. non è chiara la norma però!
      eh sì perchè, nel caso di scia condizionata, art 19bis,dalla 241/90 sm ,cita:
      "...l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato."
      In cui il "subordinato" è relativo al rilascio degli atti e non alla comunicazione dell'avvenuto rilascio.(di cui sono edotto in quanto destinatario dell'atto di assenso).
      Forse sbaglio ad interpretare?

      #vassapè

      grazie architetto,per l'accoglienza e
      per questa occasione di riflessione.

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    3. aggiornamento sull'inizio lavori scia condizionata.

      Ho posto la domanda all'ut del municipio che mi risponde che ricevuto l'atto di assenso posso iniziare i lavori.


      provo un'intrepretazione:

      Nella scia condizionata la condizione è subordinata a l'assenso necessario dell'ente, mentre la comunicazione dello stesso è accessoria.

      Decorsi i 30gg durante i quali il comune può interrompere il procedimento,si possono iniziare i lavori (per silenzio assenso) a condizione che sia arrivato il parere favorevole.

      Letta così l'inizio è subordinato al parere favorevole e non alla sua comunicazione.
      E non potrebbe essere diversamente*, altrimenti l'ok del comune dovrebbe essere espresso (contraddicendo il s/a).

      Grazie,buona giornata.

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    4. l'inizio lavori, da come dice la 241, pare in effetti subordinato al rilascio degli atti e non alla comunicazione del comune, ma questa comunicazione è comunque prevista dalla norma e mi sembra di poter leggere che anche questa sia necessaria affinché si possa iniziare i lavori. Ciò in linea generale contraddice la struttura della Segnalazione Certificata, in effetti.

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