martedì 26 dicembre 2017

agibilità a Roma e collaudo statico

è probabile che siate arrivati a questa pagina cercando informazioni su come superare un problema spinoso: se dovete produrre una nuova agibilità su un fabbricato esistente nella capitale, vi sarete imbattuti nella necessità di dover dichiarare qualcosa relativamente alla sicurezza delle strutture portanti, cosa che su un edificio esistente da molti anni può essere un problema. In questo post cercherò di delineare un percorso per poter individuare una possibile soluzione.
Circoscriviamo il caso specifico in cui vi serve la procedura descritta in questo post: dovete fare una nuova agibilità di un fabbricato, o di un immobile posto in un fabbricato (agibilità parziale) e NON AVETE l'agibilità originaria dell'intero edificio. Se avete l'agibilità originaria, quella dovrà valere come atto che certifica che, almeno all'epoca del rilascio, tutto ciò che riguardava la statica dell'edificio è stato realizzato ed adempiuto, e dunque non vi servirà fare nuovi collaudi ora per allora. Questa procedura vi serve anche se il vostro fabbricato dovesse avere un certificato di abitabilità, di quelli rilasciati prima della legge del 1934 sull'agibilità: se avete una abitabilità ante 1934, di fatto non avete una agibilità e quindi dovete seguire quanto qui descritto.

Prima di addentrarci nel discorso, considerate che quanto qui riportato è frutto delle mie ricerche "dirette" presso l'ufficio (sempre con il prezioso aiuto dell'amico e collega Giacomo C.) e, almeno per ora, non vi sono circolari ufficiali sul tema: il tutto quindi potrebbe essere soggetto a repentino stravolgimento con conseguente inefficacia di quanto qui riportato. Fino a nuova comunicazione, quindi, conviene che vi andiate ad informare personalmente presso l'ufficio prima di intraprendere il cammino qui descritto, che è lungo e costoso. Ne consegue anche che non posso assumermi alcuna responsabilità in merito ad eventuali inesattezze qui riportate: nel caso comunque segnalatemi ogni eventuale discostamento, a me interessa che le informazioni che vi trasmetto siano corrette, altrimenti decade lo scopo di questo blog.

Anzitutto occorre fare una distinzione fondamentale riguardo alle strutture: la normativa italiana in passato ha posto grande differenza procedurale tra edifici con caratteristiche strutturali differenti. Il cemento armato fin da subito è stato visto come un elemento pericoloso se mal progettato o mal realizzato, e quindi fin da tempi non sospetti esistono leggi e norme per la progettazione e il collaudo delle strutture relative (più che altro solo del collaudo). Invece le strutture in muratura portante paradossalmente, probabilmente perché ritenute più "difficili" da realizzare male, rimarranno con procedure tutto sommato blande fino agli anni 80: il tutto ovviamente in zone dichiarate non sismiche quale sarà la capitale fino agli anni più recenti. Dunque la prima cosa da fare è individuare la tipologia di struttura con cui è realizzato il fabbricato (in caso di dubbio effettuate dei saggi esplorativi: alcuni edifici anche se presentano tutte le caratteristiche degli edifici in muratura - muri perimetrali "spessi" ed in tufo e muro centrale di spina - in realtà nascondono telai in cemento armato) e, quindi, orientarsi di conseguenza.

Quello che serve per l'agibilità è il collaudo della struttura: inutile, quantomeno a Roma, cercare di convincere gli uffici che ci sono stati dei tempi nel passato in cui non vi era necessità di collaudo, dunque il tema è capire cosa fare oggi se ci troviamo di fronte ad una struttura priva di collaudo. Per fare le cose fatte bene è essenziale fare comunque una ricerca di base per capire se la struttura è collaudata: potrebbero difatti esserci casi in cui la struttura è stata comunque correttamente progettate e collaudata ma poi non si è proceduto al rilascio dell'agibilità. Per le strutture in cemento armato, se antecedenti al 1971 l'ufficio in cui cercare il collaudo è la prefettura (sede di via Ostiense 131/L, ufficio economato, 06/67294652); posteriormente al 1971 la ricerca è da farsi al Genio Civile.

Fatta infruttuosamente la ricerca, bisogna produrre un collaudo ora per allora. Dopo diverso tempo in cui gli uffici si sono arrovellati su come risolvere la questione, il Dipartimento PAU ha stabilito di procedere come descritto qui sotto, consentendo la produzione ed il deposito di un attestato di idoneità statica, nell'attesa che il Genio Civile attivi una procedura specifica per fare questi collaudi postumi, dato che attualmente l'ufficio, accessibile solo attraverso il sistema Open Genio, non consente di trasmettere i collaudi statici se non relativamente a posizioni già aperte.

La procedura è la seguente: per edifici antecedenti al 1971, prima dell'entrata in vigore della legge (che comunque già obbligava alla presenza del progetto e del collaudo, quindi prima è meglio cercare in Prefettura o nel fascicolo di progetto), occorre redigere una attestazione di idoneità statica basata su dati metrici comprovati:


  • per edifici in cemento armato, occorre effettuare delle prove sclerometriche sulle strutture, valutando la resistenza del calcestruzzo, e stabilire per quanto possibile le dimensioni degli elementi strutturali, e quindi produrre un certificato statico in cui il tecnico assevera che la struttura è realizzata rispettando le norme sulla qualità del calcestruzzo in vigore al momento della costruzione;
  • per edifici in muratura portante - in realtà, come detto, nemmeno soggette a progettazione strutturale fino a non molto tempo fa - dovrebbe essere necessaria una verifica della capacità portante delle murature, anche, se utile, con analisi chimiche o meccaniche su campioni prelevati dalla muratura (e in particolare dalle malte di giunzione);
  • per edifici con strutture diverse da quelle di cui sopra - casi davvero rari a Roma - occorre regolarsi seguendo la stessa logica.

La relazione ovviamente deve essere a firma di un tecnico, il quale assumerà su di sè la responsabilità relativa alla bontà della struttura sull'intero fabbricato. Dunque è lui che stabilisce quali prove effettuare per essere sicuro di dichiarare cose verosimili. In ogni caso, direi che il tecnico deve effettuare dei saggi che abbiano una loro invasività: lo sclerometro deve essere utilizzato direttamente sul cemento, togliendo quindi l'intonaco e ogni altro rivestimento, mentre per analizzare le murature occorre fare degli strappi nel rivestimento interno o esterno dell'edificio: questo per dire che le prove e le verifiche non potranno essere in nessun caso ad impatto zero.

Nell'attesa che il genio civile, come detto sopra, attivi un canale specifico per il deposito di queste attestazioni, a Roma si prevede il deposito presso l'ufficio "cemento armato" del Dipartimento P.A.U. anche se la struttura non è in cemento armato.

Una volta depositata questa attestazione, varrà per l'intero edificio anche se stiamo presentando una agibilità parziale. Dunque chi dovrà depositare delle SCIA per agibilità successivamente, potrà sempre far valere il documento redatto la prima volta. Purtroppo, nasceranno sempre delle diatribe economiche relativamente a questo aspetto.

La procedura vista qui sopra vale solo per edifici ante 1971.

Gli edifici invece progettati successivamente all'entrata in vigore dell'obbligo di collaudo (quindi post 1971) non possono non avere il collaudo statico, altrimenti si è di fronte ad una omissione grave peraltro di rilevanza penale: quindi in questo caso ancora più che nei casi generici descritti sopra è anzitutto opportuno effettuare delle ricerche approfondite mediante accesso agli atti presso l'archivio del genio civile, e solo nel caso in cui queste ricerche diano esito negativo, procedere ad un nuovo collaudo. In questo caso, come accennato, il sistema Open Genio non consente di presentare documentazione non inerente a posizioni già aperte, dunque ogni volta bisognerà andare a parlare con i tecnici del Genio per capire come ottemperare all'obbligo, nell'attesa che l'amministrazione preposta attivi un canale apposito. In questa condizione infatti per ora non è possibile depositare l'attestato di cui sopra.

Dato che gli edifici in muratura saranno quasi senza regole fino alla metà degli anni 80 (sempre in zone non sismiche), per questi edifici è possibile - secondo il mio modesto parere, affermazione di cui non mi assumo responsabilità - seguire la procedura dell'attestazione anche per edifici realizzati posteriormente al 1971: comunque non avendo ancora affrontato il caso di specie non posso dirvelo con certezza. in generale, tutto ormai è sotto la responsabilità del tecnico privato, quindi in buona sostanza in caso di "vuoto" normativo è purtroppo ormai legittimo "fare di testa propria": occhio alle responsabilità connesse, però.

Un cenno infine ad alcuni cambiamenti che il Comune ha dovuto recepire con l'introduzione della modulistica unica per la SCIA per agibilità: attualmente, non è più previsto di dover redigere la tabella delle consistenze come nelle precedenti agibilità, e non è neanche previsto più il pagamento dei diritti in base alla cubatura. A mio parere, come conseguenza del fatto che non è più valida la tabella, che indicava le consistenze in vani, non è più necessario redigere l'agibilità in caso di mutamento del numero dei vani, come era prima, ma l'ufficio interpellato espressamente in tal senso per ora pare essere di parere contrario.

34 commenti:

  1. per il modulo agibilità, io faccio riferimento a quello presente in questa pagina: http://www.urbanistica.comune.roma.it/procedure-edil-semplif.html che è il modulo attualmente in vigore per le domande da fare nuove. Sulla documentazione relativa alle domande presentate prima del 222, vale ancora la precedente modulistica. il post parla principalmente della casistica relativa al dover fare una agibilità su immobili che ne siano completamente privi, e dunque dove occorre dichiarare qualcosa relativamente al collaudo delle strutture. La procedura da te descritta è assolutamente valida ma come tu stesso dici, vale per interventi localizzati che per legge non necessitavano di deposito.

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  2. Sinceramente non sto facendo delle scia per agibilità in questo momento dunque potrei essere smentito: la guida che citi era riferita al modulo scia per agibilità che il comune predispose dopo la pubblicazione dello scia 2 a giugno 2016 e che era il vecchio modulo di domanda di agibilità semplicemente rinominato in scia, ma che a mio parere -e su cui posso essere smentito- non vale per il modulo attualmente in vigore, che è il modulo unificato in vigore da giugno 2017, e che non prevede la compilazione della tabella delle consistenze in quanto era una cosa che si era inventata il comune di Roma. Quando dovrò affrontare una agibilità, chiarirò presso l'ufficio.

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  3. Salve architetto, ho letto attentamente sia questo articolo che quello su CILA e Agibilità e mi viene un dubbio che non mi sembra sia già stato trattato nei commenti precedenti. Visto che nel nuovo modulo del Comune di Roma per la SCIA per Agibilità al punto 2 viene solamente chiesto se l'intervento ha o non ha interessato le strutture dell'edificio, nel caso di una banalissima CILA per redistribuzione interna e creazione di un nuovo bagno, non basterebbe semplicemente dichiarare che appunto i lavori non hanno interessato le strutture e si chiude così la storia dell'agibilità della sola unità immobiliare interessata dalla CILA?
    Inoltre nel caso in questione, l'elaborato planimetrico da consegnare richiesto tra la documentazione allegata deve riportare solo la pianta dell'appartamento in questione oppure l'intero edificio con l'individuazione dell'unità oggetto della CILA?

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    1. se l'edificio ab origine ha già una agibilità, ovviamente si può dichiarare nel fare l'agibilità parziale che non si sono toccate le strutture. il post si concentra in particolare sui casi, diffusissimi, in cui appunto si debba fare una agibilità su immobili privi dell'originario collaudo statico o comunque privi dell'agibilità.

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  4. Salve Architetto,
    nel caso di CILA per sola ridistribuzione degli spazi interni di un appartamento facente parte di un edificio già provvisto di agibilità, occorre fare una agibilità parziale? E' necessario allegare il certificato di collaudo statico? Nel caso occorra il certificato di collaudo statico, a chi deve essere richiesto, considerato che l'agibilità dell'edificio è stata ottenuta nel 1979?
    Grazie mille per l'attenzione.
    Saluti

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    1. ne ho parlato negli altri post dedicati all'agibilità: in caso di modifica del numero dei vani è necessario presentare una SCIA per agibilità parziale. Se è presente l'agibilità originaria del fabbricato, non serve allegare la documentazione relativa a tutto l'edificio, ma va sempre verificato se non siano mutate le condizioni di quell'originario certificato.

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  5. innanzi tutto complimenti per l'ottimo ed importante lavoro in questo periodo di grave malessere da burocrazia.
    un particolare : a un certo punto sembra che dici che la legge del 1971 prevedeva l'obbligo del collaudo ma non del progetto (ovviamente prevedeva entrambi ) ma forse leggo male io il senso della frase ?cordiali saluti

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    1. la frase era scritta in modo ambiguo in effetti: l'ho corretta. grazie per la segnalazione. Ovviamente con la legge del 1971 vi è obbligo di progetto e collaudo, solo che vanno cercati in uffici diversi rispetto a progetti ante 1971.

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  6. Nel locale che ho in affitto c'era un bar dal 1970 ora nel fare l'agibilità mi chiedono il collaudo statico . Nonostante le ricerche in prefettura non siamo riusciti a trovarlo , le chiedo visto che gli interventi eseguiti non riguardano opere strutturali posso presentare la scia senza certificato , come si evince dalla modulistica.
    Montemiletto ( Av ).

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  7. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  8. Buonasera Architetto,
    Devo presentare una S.C.I.A per agibilità parziale per un immobile all'interno di un fabbricato ante '39. Per quanto riguarda il collaudo statico, ho visto che sul SIAG risulta un'agibilità relativa per i locali PT e S1 del 1960: è sufficiente questa informazione per considerare Agibile anche il resto del fabbricato, almeno per quanto concerne la statica? E se si, potrei far riferifmento a questa in una relazione tecnica da allegare alla stessa SCIA al posto dell'allegato "Certificato di collaudo statico"?
    Grazie come sempre per il prezioso aiuto.

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    1. farei una visura fascicolo di quella agibilità sperando di capire che cosa è stato prodotto relativamente al collaudo statico. negli anni '60 vi erano procedure diverse da oggi nei riguardi della statica.

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  9. Salve Marco, volevo chiederti se secondo te è necessario prima di chiudere la CILA la presentazione di scia di agibilità parziale per un immobile dove i lavori di ristrutturazione sono consistiti principalmente nel rifacimento dell'impianto elettrico ed idraulico e nella demolizione di alcune spallette di porte senza modificare assolutamente la distribuzione interna dell'immobile, cioè con i bagni, la cucina e le camere che sono rimasti nella stessa posizione iniziale ante Operam come da licenza iniziale del fabbricato. Io penso di no ma volevo chiedere un tuo parere
    Grazie

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    1. in delle indicazioni che attualmente sono state ufficialmente ritirate da Roma Capitale era scritto che laddove le modifiche interne non avessero mutato il numero complessivo dei vani dell'immobile (facendo riferimento non ai vani catastali ma a quelli effettivi utili al precedente calcolo della consistenza nei certificati di agibilità) allora non era necessario aggiornare l'agibilità. Attualmente non vi sono indicazioni ufficiali nel merito. la legge nazionale è molto stringente nel merito e non pare lasciare spazio ad interpretazioni.

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    2. Pensi quindi che per la legge nazionale vada presentata mentre se si seguissero le indicazioni ora ritirate di Roma Capitale non andrebbe fatto ?

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  10. Buongiorno Marco, relativamente alla ricerca del collaudo vorrei che mi confermassi quanto mi hanno riferito telefonicamente in Prefettura e cioè che loro i realtà non hanno un archivio con il deposito dei collaudi ma possono solo risalire all'informazione se il collaudo era stato effettuato; questo perché al tempo (nello specifico anni '50) il collaudatore si limitava a firmare un brogliaccio in cui dichiarava di aver effettuato il collaudo senza consegna della relazione stessa. Ti risulta ?
    In tal caso non vedo molte possibilità di reperire la relazione originale se non si trova allegata al fascicolo agibilità al Dip IX.

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    1. l'art. 4 del RD 2229/39 non è molto interpretabile: in prefettura doveva essere depositato un primo progetto, ma non necessariamente dovevano essere depositate varianti (che dovevano essere però appuntate sull'elaborato in cantiere) dopodiché era necessario depositare il collaudo, a meno che non si trattava di opere eseguite "per conto dello stato" quindi o edifici pubblici o, io interpreto, anche edifici costruiti con le sovvenzioni. Se si ricade in uno di questi casi (tipo edifici delle cooperative degli anni 40/50/60) il collaudo potrebbe legittimamente non essere mai stato depositato in prefettura.

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    2. Ma tu hai mai effettivamente preso visione di copie di progetto o di collaudo in Prefettura, aldilà di quello che prevedeva l'RD 2229/39 ?

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  11. Buongiorno,
    Per una costruzione (1996) di 8 villettine schiera non è mai stata richiesta agibilità , e non è presente il collaudo statico ne RSU ne rispindenza delle opere.Sono stati depositati però presso il genio civile progetti, calcoli , ferri . Si potrebbe richiedere un "Certificato di idoneità statica"che sostituisca il collaudo statico?

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    1. non mi sembra sia possibile, ma, da come descritto, probabilmente non è preclusa la possibilità di effettuare il collaudo a posteriori.

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  12. Un collaudo statico "a posteriori" prevede dei prelievi di cemento o con appositi strumenti si potrebbe evitare?

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    1. non si possono evidentemente fare provini del calcestruzzo su una struttura già realizzata: il collaudo dovrà basarsi quindi solo sulle deformazioni della struttura sotto carico indotto.

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  13. Ho necessità di avere l'agibilità solo per la mia villetta

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  14. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  15. deposito calcoli per opere in cls armato relativo ad un edificio residenziale ( PIANO TERRA, 3 PIANI FUORI TERRA E SOTTOTETTO ) ai sensi della 1086//71 presso genio civile di competenza nel 1982 prima della esecuzione delle opere. Contestuale difformità planovolumetrica durante l' esecuzione delle opere, PERIODO 1982, non conformi al deposito e al titolo rilasciato. ABBIAMO PROVVEDUTO ALLA SANATORIA EDILIZIA-URBANISTICA ma non ad un nuovo deposito Non siamo in possesso di collaudo statico e di conseguenza ai certificato di AGIBILITA' PROCEDURA POS OPERAM

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  16. Salve architetto,
    devo redarre un'agibilità per la comprevendita di un appartamento posto in un condominio in cui non è presente l'agibilità. Da quello che ha scritto proverò a chiedere al Genio Civile se fosse possibile avere copia del collaudo statico della palazzina. Tra le mie mani, però, ho solamente il numero di licenza edilizia rilasciata agli inizi degli anni 2000. Basta questa informazione per permettergli di trovare la documentazione necessaria?
    Un altro problema è quello della certificazione degli impianti non presente: di conseguenza devo far certificare gli impianti presenti nella singola unità oggetto di vendita o devo far certificare l'intero condominio? Quindi devo redarre una agibilità parziale o totale?
    Grazie

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    1. sarebbe importante conoscere il numero di posizione, ma senza poter accedere fisicamente ai libroni attualmente non è possibile. le certificazioni servono per gli impianti del singolo appartamento oggetto di agibilità, e quelle degli impianti condominiali. attenzione a verificare la regolarità urbanistica di tutte le parti comuni del fabbricato.

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  17. Gentile architetto,
    per il fitto di un locale commerciale condominiale la parte proponente ha richiesto l'impegno ad ottenere un certificato di agibilità parziale. L'edificio è del 1925, con una abitabilità originaria emessa dal Governatorato di Roma nel 1930, a quanto si legge, in base al regolamento del 1907.
    Da quanto leggo nel suo articolo questo tipo di agiblità NON varrebbe come agibilità originaria in quanto pre-1934, obbligando quindi in teoria per una nuova agibilità al collaudo statico? Tuttavia in un altro suo post mi pare di ricordare che il regolamento del 1907 (emendamento del 1888) sulla base del quale è stata emessa l'abitabilità dell'edificio prevedesse ancora la conformità al progetto edilizio e quindi delle strutture? Non è proprio possibile far valere il documento del 1930 come agibilità pregressa?

    grazie in anticipo

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    1. se l'edificio e l'appartamento in particolare non hanno subito modifiche dalla originaria costruzione, allora può valere l'abitabilità dell'epoca. Se è stato oggetto di trasformazioni, invece, deve subentrare la norma successiva.

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  18. Buongiorno Marco,
    devo depositare una ScAg relativa ad un progetto di ristrutturazione edilizia che ha previsto un intervento locale strutturale, non soggetto a Collaudo.
    L'edificio è antecedente il 1971 e nel 2018 è stato fatto un collaudo statico di consolidamento dei solai esistenti, murature e altri interventi. Mi domandavo..ai fini della correttezza del deposito può bastare questo collaudo statico senza redigere un attestato di idoneità statica sulla muratura originaria?
    Ti ringrazio tantissimo

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    1. bisogna analizzare il documento e capire se può essere equivalente al collaudo originario, il quale comunque deve esserci.

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.