sabato 7 novembre 2015

certificazione impianti e dichiarazione di conformità: come deve essere fatta

La Dichiarazione di Conformità degli Impianti (DiCo per gli amici) è un documento assai importante ma spesso, e purtroppo, sottovalutato sia dalle imprese e sia soprattutto dai committenti delle opere, che invece dovrebbero essere i più interessati a pretenderle correttamente compilate e dotate degli allegati necessari. Le DiCo sono fondamentali per poter vendere o affittare un immobile, ma sono spesso essenziali anche nelle fasi successive di una ristrutturazione.
brevemente, vediamo cosa è una DiCo. La certificazione degli impianti esiste da diversi anni: fu introdotta infatti con la legge 46/90, più di recente sostituita dal DM 37/08. La DiCo è il documento che attesta che l'impianto è stato realizzato seguendo le norme di riferimento (in genere le norme UNI, CIG e CEI), che è stato eseguito da personale qualificato, e che è adatto all'ambiente in cui è stato realizzato. è una sorta di libretto di circolazione dell'impianto, ed è quindi molto importante: comprereste un auto usata priva del libretto di circolazione o con un libretto redatto in modo parziale?

La DiCo è obbligatoria per gli impianti di nuova realizzazione (vedremo dopo quali impianti) ed ogni impianto realizzato successivamente all'entrata in vigore del DM 37/08 la deve necessariamente avere. Solo per gli impianti realizzati antecedentemente al 2008 ma posteriormente al 1990 è possibile redigere una Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) di cui all'art. 7 comma 6 del DM 37/08, che consiste di fatto in una dichiarazione di conformità postuma in cui il tecnico che la redige verifica che l'impianto rispetta le norme in vigore al momento della realizzazione dello stesso. Dunque in caso di acquisto o vendita di un immobile, verificate la data di esecuzione degli impianti e regolatevi di conseguenza. Se avete degli impianti effettuati posteriormente al 2008 privi della DiCo, di fatto non c'è modo di "sanare" la situazione se non facendo rifare l'impianto da capo o quasi.

Se l'impianto è antecedente al 1990, di fatto non deve essere soggetto a nessuna certificazione: in tal caso, nelle procedure (p.es. nell'agibilità) è sostituito con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario che dichiara che l'impianto è ante 1990.

La DiCo deve essere sottoscritta da chi ha materialmente realizzato l'impianto (l'elettricista, nel caso di impianti elettrici) oppure dal responsabile tecnico dell'impresa, se si tratta di una azienda strutturata con del personale tecnico: va da sè quindi che la certificazione (ad eccezione della DiRi, che di fatto come visto è un'altra cosa) NON può essere firmata da un tecnico esterno, anche se abilitato e qualificato. Cosa diversa è invece il progetto d'impianto (quando è obbligatorio: vedi sotto), che viene realizzato da un tecnico anche esterno alla ditta: la relativa certificazione però la deve firmare sempre la ditta, a cui si allegherà il progetto redatto da altro tecnico.

Per Legge, il committente è obbligato ad appaltare i lavori impiantistici ad imprese qualificate; non vengono individuate altre figure al di fuori del committente per questa responsabilità. Dunque prestate attenzione a chi affidate i lavori, soprattutto a chi presenta preventivi troppo bassi per la parte impiantistica.

Le DiCo devono sempre essere accompagnate da un progetto d'impianto, il quale è sempre obbligatorio. Negli impianti più "semplici" può essere un documento altrettanto semplice, almeno però composto da uno schema planimetrico (per esempio negli impianti elettrici deve prevedere una planimetria almeno con individuazione delle scatole di derivazione e relative zone servite) e una breve descrizione testuale che può ricomprendere anche la descrizione sui materiali utilizzati, che è un altro documento obbligatorio. Se l'impianto ha le caratteristiche descritte all'art. 5 comma 2 del Decreto, allora il progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato e depositato al comune contestualmente all'istanza urbanistica (se necessaria, altrimenti va comunque depositato in comune all'apposito ufficio); se invece non vi rientra, può essere redatto dal responsabile tecnico della stessa impresa installatrice.

Il ministero ha predisposto un modulo-tipo per le dichiarazioni di conformità. L'impresa può anche personalizzarlo, ma è comunque indispensabile che siano contenuti tutti i dati indicati nel modulo allegato al DM 37/08. Esistono in commercio dei prestampati copiativi.

Le DiCo si redigono alla fine dei lavori (a differenza del progetto che, laddove ricada nell'art. 5 comma 2 deve essere fatto sempre prima) e devono sempre e comunque essere consegnate all'ufficio comunale preposto. Per Roma, l'ufficio coincide con il Dipartimento PAU per gli immobili oggetto di permessi di costruire e DIA dipartimentali, mentre per le pratiche di competenza municipale (CILA e SCIA) non vi è un ufficio apposito, ma si depositano comunque presso il PAU se successivamente al titolo edilizio occorre depositare una SCIA per l'Agibilità (SCA). Le DiCo devono essere depositate successivamente al deposito del fine lavori ed entro quindici giorni dalla dalla data effettiva di fine lavori (e NON dal protocollo del fine lavori, che può essere successivo): la responsabilità del deposito della dichiarazione di conformità è dell'impresa esecutrice e del committente. 

Gli impianti che sono soggetti all'obbligo di DiCo sono praticamente tutti, e sono esaustivamente elencati all'art. 1 comma 2 del DM 37/08. Di seguito riporto degli esempi di impianti che sono soggetti a DiCo nelle classiche ristrutturazioni di appartamenti o piccoli locali commerciali. Nell'elenco, è specificato in quali casi si ricade nell'obbligo di dover redigere un progetto da tecnico abilitato e depositato in comune prima dei lavori (ricordo che il progetto, per quanto possa essere semplificato, deve sempre essere redatto ed allegato alla DiCo ma non deve essere depositato prima dei lavori; se si ricade invece nei casi di cui al comma 2 dell'art. 5 il progetto deve necessariamente essere redatto da un tecnico abilitato e deve essere depositato in comune prima dell'inizio dei lavori, oltre poi ad essere allegato anche alla DiCo):
  • impianto elettrico - l'obbligo di progetto redatto da professionista scatta sempre al di sopra dei 6kW di potenza impiegata, oppure in abitazioni con più di 400mq (credo sia corretto considerare la SUL e non il calpestabile, sebbene non sia specificato) o locali commerciali con più di 200mq. Se non si rientra negli obblighi di progetto redatto da professionista, alla DiCo è sufficiente allegare: lo schema di impianto elettrico che può coincidere con il progetto; lo schema del quadro elettrico; la relazione sui materiali utilizzati; un breve testo descrittivo dell'impianto e delle norme di sicurezza applicabili.
  • impianto di trasmissione segnale tv: può essere inserito nella DiCo dell'elettrico. Può essere utile redigere uno schema di impianto a parte in caso di maggiore complessità.
  • impianto di riscaldamento a caldaia - l'obbligo di progetto redatto da professionista scatta qualora l'impianto venga realizzato in un edificio dotato di canna fumaria collettiva ramificata (in genere, i condomini in cui ci sono i riscaldamenti autonomi, dove le caldaie scaricano in canne fumarie collettive) indipendentemente dalla potenza installata. In questi casi l'obbligo di progetto redatto dal professionista sembra scattare anche in caso di semplice sostituzione del generatore di calore esistente. La DiCo è necessaria per qualunque opera che riguardi l'impianto, anche per sola sostituzione del generatore di calore ed anche in caso di assenza di canna fumaria ramificata (in quel caso come detto serve il progetto redatto dal professionista abilitato e depositato in comune). Il progetto in questo caso non è semplice, perché va redatto secondo i dettami della legge 10/91 e smi, ed in particolare in base ai dettami dell'ultimo decreto energetico. Purtroppo ciò significa che l'adempimento della redazione del progetto può avere un costo non irrilevante, poiché il tecnico che lo redige deve comunque rilevare e simulare il comportamento termico dell'intero immobile, anche in caso di lavori molto semplici; il progetto di questo tipo non è l'attestato di prestazione energetica. Leggi anche quanto scrivo nel prossimo punto. Per espressa previsione di norma (art. 284 d.lgs 152/06) alle di.co. degli impianti termici deve essere allegata una specifica e separata dichiarazione relativa al fatto che l'impianto rispetta le regole tecniche delle canne fumarie nonché i limiti di emissione del generatore di calore (art. 285 e 286 del d.lgs. 152/06).
  • impianto di climatizzazione a pompa di calore - l'obbligo di progetto redatto da professionsta qui scatta al di sopra di una potenza di 40.000 frigorie/ora (46,5 kW), che è una potenza ragguardevole che viene raggiunta solo da impianti di grandi dimensioni e molto difficilmente da impianti asserviti a singole unità residenziali o piccole unità commerciali. Anche in questo caso, come per i riscaldamenti a caldaia, il progetto non è affatto semplice, perché prevede la realizzazione di un vero e proprio progetto ai sensi della legge 10/91 e smi. Alcuni ritengono sufficiente realizzare uno schema impianto e una descrizione materiali simile a quella degli altri impianti: io non ho la certezza di come ci si debba comportare, dato che il Decreto dice esplicitamente che i progetti devono "essere redatti conformemente alle norme in vigore" senza specificare norme puntuali o altro.
  • impianto di distribuzione del gas - qui l'obbligo di progetto redatto da professionista scatta al di sopra dei 50kW di potenza termica dei terminali di utilizzo, intesa - secondo me - come somma delle potenze degli elementi che lo utilizzano. in un appartamento quindi andrebbero sommate le potenze della caldaia con quelle dei fuochi della cucina; generalmente non si superano i 50kW ma è bene far fare un calcolo nel caso in cui si abbia una caldaia particolarmente potente.
  • impianto di ventilazione od aerazione dei locali - qui non sono specificate casistiche in cui il progetto vada depositato. Si intende comunque soggetto a DiCo anche il semplice impianto di estrazione meccanica dei bagni ciechi, poiché non ci sono casi di esclusione.
  • impianti idrici di carico e scarico acqua - anche qui non ci sono casi in cui sia obbligatorio il deposito del progetto redatto da professionista abilitato, dunque esiste solo l'obbligo di DiCo. Il progetto da allegare alla DiCo può anche essere un semplice schema delle utenze e dei punti carico/scarico acqua.
Ovviamente la certificazione ed il progetto sono obbligatori anche per altri tipi di impianto, come quelli antincendio e degli ascensori: non li ho riportati nell'elenco di cui sopra perché il post, come quasi tutti quelli del mio blog, sono tarati per le ristrutturazioni dell'esistente. 

Ho riportato le indicazioni di cui sopra in uno schemino, ingrandibile cliccandoci:


In linea di massima mi sembrano corretti gli esempi DiCo riportati su questo sito.

Dunque riassumendo, la DiCo:
  • deve sempre contenere almeno i seguenti allegati: progetto dell'impianto che può coincidere con lo schema d'impianto nei casi non ricompresi nell'art. 5 comma 2. il progetto deve contenere anche delle indicazioni per la sicurezza nell'uso dell'impianto (questo aspetto è più importante in quegli impianti realizzati in luoghi particolari: nelle abitazioni residenziali può secondo me essere omessa o coincidere con un prestampato di regole generali del corretto uso); descrizione dei materiali utilizzati; schema dell'impianto, che nei casi non ricompresi nell'art. 5 comma 2 può coincidere con quelli redatti durante il cantiere dal tecnico, oppure possono anche essere fatti semplicemente a mano; la copia della visura di camera di commercio dell'impresa installatrice, non più vecchia di 6 mesi.
  • deve sempre essere depositata presso l'ufficio preposto del Comune in cui ricade l'immobile oggetto di installazione (tranne i casi in cui non ci sia l'agibilità del fabbricato, ma questo aspetto è controverso secondo me), nonché ovviamente essere consegnata al committente ed al direttore dei lavori, laddove nominato, dopo il deposito. Al committente deve essere consegnata anche la ricevuta dell'avvenuto deposito.
  • deve essere sottoscritta dall'impresa che ha eseguito l'impianto, oppure dal responsabile tecnico della ditta, ma non può essere sottoscritta da un tecnico generico, anche se qualificato, o da una ditta che non ha realizzato l'impianto.
Per Roma, le dichiarazioni di conformità relative ad opere effettuate in base a titoli edilizi acquisiti previo deposito presso il Dipartimento PAU, devono essere depositati presso il PAU; per interventi autorizzati da titoli acquisiti presso i municipi, di fatto non esiste un ufficio in cui depositarli, così come per le attività impiantistiche effettuate in edilizia libera. Se si deve presentare una agibilità, e solo in questo caso, le DiCo vanno depositate presso l'ufficio preposto del Dipartimento PAU. Per ora il deposito dei documenti può avvenire solo in forma cartacea, e lo sportello segue gli orari di apertura al pubblico del Dipartimento (lunedì e giovedì mattina). Occorre presentarsi con una sola copia di tutta la documentazione eccetto per la DiCo, che invece deve essere prodotta in duplice copia. Per il deposito viene richiesta la compilazione di uno specifico modulo di accompagnamento, che vale solo per le DiCo. Per le DiRi c'è un altro modulo, il quale però non è reperibile on-line e deve essere preso direttamente presso l'ufficio.


N.B.: Il post è basato sullo studio della normativa e sull'esperienza personale dell'autore: si declina ogni responsabilità in caso le informazioni qui riportate non fossero veritiere o non più aggiornate.

75 commenti:

  1. Grazie MArco,
    per quanto riguarda la sostituzione del generatore rilevo quanto segue:
    a) nel caso di sostituzione della caldaia, se non cambia la fonte di energia (p.es. da gpl a metano o da metano a biomassa), non è prevista dal DM 26/06/2015 la relazione tecnica di cui all'allegato E del Dlgs 192/05 qualora il rendimento termico utile nominale non sia inferiore a quello tabellare (vedi punto 5.3.1 dell'Allegato 1 del DM26/06/2015);
    b) vige ancora l'art. l’art. 8 del Dlgs 192/05 che recita: "tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di ((installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di)) sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che recita: “impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio”;
    c) il Modulo del Dipartimento SIMU riporta ancora la necessità di deposito della relazione L.10/91 in caso di sostituzione del generatore.

    Per me, vale il DM 26/06/2015, sempre che l'abbia interpretato nel modo giusto: che ne pensi????

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Secondo me, se parliamo esclusivamente di certificazione, questa è sempre dovuta, anche per sostituzione del generatore. Altro discorso sono i casi in cui non è obbligatoria la relazione di cui all'allegato E, la quale comunque va depositata al SIMU solo laddove è richiesto dal DM 37/08 (questo comporta che ci sono diversi casi in cui è obbligatorio redigere la relazione ma non è obbligatorio depositarla). Comunque si, in effetti, nei casi da te citati la relazione non è obbligatoria (ma la certificazione del lavoro svolto, secondo me, invece si).

      Elimina
    2. La 37/08 (e relativo progetto idronico se richiesto), va fatta sempre per gli impianti termici, anche in caso di mera sostituzione. Attenzione a non confondere impianto termico (DM 37/08) e ex legge 10

      Elimina
  2. Buongiorno Architetto. Per la sostituzione di un gruppo frigo da 60kw con un sistema a pompa di calore all'incirca della stessa potenza è necessario il progetto redatto da un tecnico abilitato o bastano soltanto la certificazione di corretta installazione e la DiCo con i vari allegati rilasciati dall'impresa installatrice? Secondo l'impresa il progetto non è necessario in quanto lo schema dell'impianto resta invariato, cambia soltanto il generatore. Ho alcuni dubbi su questo, che ne pensa lei?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. si può seguire il concetto di sostituzione di generatore di calore, secondo me, e quindi seguire le regole relative. il progetto dunque potrebbe non essere necessario, a meno che nella norma non siano inserite delle soglie di potenza al di sopra delle quali serva comunque.

      Elimina
  3. Buongiorno Architetto
    Mi accingo ad eseguire la ristrutturazione di un appartamento posto in un condominio dove (strano ma vero) manca la messa a terra condominiale. Non ho ancora capito se il condominio ha dipendenti o meno (in quel caso scatta l'obbligo di messa a terra degli impianti).
    L'impianto esistente risulta attualmente ADEGUATO alla 37/08 perché dotato di differenziale 30mA. Tuttavia dobbiamo rifarlo completamente (cambia la distribuzione degli spazi interni) e quindi il nuovo impianto deve essere realizzato secondo regola d'arte e quindi secondo le recenti norme UNI e CEI (che se non sbaglio prevedono obbligatoriamente messa a terra).
    Secondo Lei come mi devo comportare? L'impresa non potrà rilasciare D.I.C.O. (la conformità si intende riferita alle norme attuali) e non potrà neanche dichiarare l'impianto adeguato.
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la messa a terra è un requisito essenziale dell'impianto secondo le nuove direttive CEI, e, da quanto io so (ma potrei sbagliarmi) il condominio è obbligato ad avere l'impianto di messa a terra. Se non c'è, in questo caso, va fatto.

      Elimina
  4. Buongiorno Architetto.
    Vorrei capire meglio il ragionamento da lei fatto, riguardo le certificazioni di conformità per impianti gas/elettrico su ristrutturazioni appartamento.
    Quello che vorrei capire bene da lei è, se la certificazione deve essere sempre consegnata al proprietario sia per impianti gas (cucina) riscaldamento e elettrico.
    Le chiedo questo, perché leggendo i suoi interventi ho fatto un pò di confusione tra presentazione progetto e certificazioni di conformità (dico).
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la di.co è una cosa, il progetto un'altra. se l'impianto non supera certi parametri, il progetto può essere semplificato e può essere redatto dallo stesso tecnico che esegue l'impianto, e va allegato alla di.co. Se invece l'impianto supera certi parametri, il progetto va obbligatoriamente redatto da un tecnico esterno alla ditta, va depositato in comune, e va sempre allegato alla di.co.

      Elimina
  5. n°65 famiglie a Ravenna in emergenza. La centrale termica di terzi ha chiuso. Siamo rimasti senza il servizio. Per l'acs siamo dotati di boylers propri e di un sistema di distribuzione calore di proprietà. Nel 2003, circa 400 famiglie via L.10/91 si resero autonomi via caldaia a condensazione(risparmio accertato da Tribunale pari al 53%). Per noi ora ci sono problemi seri (siamo sparsi su 18 palazzine). Il dpr3 marzo2011 n°28 e dpr26.06.15,ci consente di realizzare il Risc. Autonomo senza obbligo di Fer (introduciamo la caldaia a cond.e togliamo il boyler). Il centralizzato per fabbricato è improponibile, poiché la prevalenza dei condomini(400 su 465 sono già autonomi).Il Comune di Ravenna, ci vuole obbligare per ottemperare alla L.reg.967 del 20.07.15 ad introdurre anche un bollitore con pompa di calore per produrre un minimo (18% di acqua sanitaria con FER. Domanda: ma non prevale in questo caso le due leggi nazionali? (solo per nuovi fabbricati e rilevanti ristrutturazioni prevede le fonti Rinn.).

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la legge regionale seppur di poco è posteriore alla pubblicazione del decreto interministeriale, dunque secondo me può essere legittima in quanto le regioni hanno facoltà di estendere gli obblighi normativi.

      Elimina
  6. Buongiorno Marco,
    forse riesci a dipanare questo mio dubbio..
    per impianti di sola produzione di acs per appartamenti, quindi caldaie da 14 o 17 kW, il libretto di caldaia non serve giusto?

    Sul sito del CTI dice: "Le singole unità immobiliari ad uso abitativo o assimilate, riscaldate e/o raffrescate da impianti centralizzati, in cui siano presenti solo apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria (scaldacqua, scaldabagni, boiler) ed eventuali pannelli solari termici ad essi collegati."

    grazie
    Enrico

    RispondiElimina
    Risposte
    1. non ho riferimenti precisi di questa cosa comunque io mi oriento nel non chiedere il libretto di caldaia se c'è sola acs.

      Elimina
  7. Buongiorno Architetto, devo redigere le pratiche per l'agibilità di un appartamento sito in un immobile privo del certificato, l'edificio risale ai primi anni '80. per quanto riguarda le certificazioni degli impianti devo far redigere le DI.RI ma mi hanno detto al Dip. IX che valgono solo per impianti realizzati tra il 1990 e il 2008. Come faccio a far redigere una DI.RI per impianti realizzati nel 1980 e mai modificati?
    grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Sono nella stessa situazione...come si fa per impianti ante 1990 mai modificati, ma conformi ai requisiti minimi previsti dalla 46/90?
      Grazie

      Elimina
    2. non sono un tecnico impiantista, comunque ritengo che nel redigere una di.ri. si debba fare riferimento alle norme in vigore al momento della realizzazione dell'impianto, o successive se impositive anche su impianti esistenti (come quella per l'interruttore magnetotermico differenziale).

      Elimina
  8. Salve Architetto,è possibile far fare lavori su impianto idrico ed elettrico da una ditta non abilitata e poi far certificare gli impianti.da una mia esperienza e dall'interpretazione della legge no.

    RispondiElimina
  9. Buon pomeriggio architetto,
    sto ricoprendo per la prima volta l'incarico di DL in un cantiere di ristrutturazione di un appartamento di 60 mq. Visto che occorrerà rifare impianto elettrico, bagno e cucina, l'impresa dovrà rilasciarmi la DiCo di ogni impianto o una unica? inoltre, il progetto e il suo deposito è a carico dell'impresa?

    Inoltre, se in caso di CILA dichiarassi che ci sarà un'unica impresa, ma in cantiere me ne trovassi due per qualche strano motivo devo comunicare qualcosa al municipio o va bene la notifica preliminare alla ASL?
    Grazie mille

    RispondiElimina
    Risposte
    1. ogni impianto deve avere la sua distinta certificazione, e tutte le certificazioni possono anche essere emesse dalla stessa azienda, se è abilitata su tutti i campi impiantistici. il progetto è obbligatorio solo in alcuni casi, come dico anche in altri post. per le opere non oggetto di permesso di costruire, sostanzialmente non si sa a chi inviare le certificazioni: io nel dubbio le allego al fine lavori. se scattano gli obblighi dell'81/08 non basta la notifica ma va nominato un coordinatore per la sicurezza.

      Elimina
  10. Buongiorno architetto, ho recentemente ristrutturato completamente casa e l'impresa esecutrice mi ha rilasciato le dichairazioni di conformità dell'impianto elettrico e gas, ma non dell'impianto idraulico sostenendo che quest'ultima non sia obbligatoria. Secondo lei è corretto?
    La ringrazio anticipatamente

    RispondiElimina
    Risposte
    1. per l'impianto idraulico non c'è una norma UNI specifica e quindi molti ritengono che non sia soggetto a certificazione. Secondo me invece lo è in quanto impianto indicato (genericamente) nel DM 37/08. alcuni ritengono che si può in alternativa rilasciare un certificato di corretta esecuzione: se rilasciano la vera e propria DiCo è meglio.

      Elimina
  11. Buongiorno Architetto. Le sottopongo un quesito che mi sta facendo uscire di testa. 6 mesi fa acquisto casa.
    Il 20 gennaio sottoscrivo contratto con Enel per la fornitura di luce e gas, trattasi di subentri. La luce è attivata in 1 settimana. Essendo in corso la ristrutturazione dell'alloggio il gas resta in stand by sino a inizio maggio quando ricontatto Enel per chiedere che mandino il tecnico a togliere i piombini al contatore. Da allora inizia una epopea infinita (mi hanno aperto a mia insaputa 4 contratti fantasma di cui 2 subentri e 2 nuove attivazioni con tutto ciò che consegue). L'ultima di oggi: il distributore chiede a Enel il modello i/40.
    Ora, essendo il contatore del gas sempre lo stesso e installato nello stesso luogo e avendo spostato solo la posizione della caldaia (di 1 metro), è davvero necessario presentarlo? Temo gli inevitabili e ulteriori aggravi di tempistiche, consideri che vivo in casa nuova da 1 mese e per lavarmi devo prendere un autobus per arrivare da mio fratello. Grazie

    RispondiElimina
  12. Buongiorno architetto, ho ristrutturato un appartamento inserendo un climatizzatore dual split, la ditta mi ha rilasciato la dichiarazione di conformità. E' sufficiente così o devono obbligatoriamente allegare uno schema dell'impianto e una relazione sui materiali utilizzati? Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. alla di.co. va sempre allegato uno schema impianto, anche fatto a mano va bene. devono rilasciare anche il libretto d'impianto.

      Elimina
  13. salve architetto,
    sto assemblando tutte le di.co per la soc. di costruzioni per cui lavoro da consegnare al committente. per un condominio. per le di.co elettrice e idrico e termico è necessario allegare per oggi appartamento la planimetria del appartamento e la relazione tecnica che descrive gli impianti "as built". io ho le planimetrie dell'intero piano. devo scomporle per appartamento.
    grazie
    gentilissimo

    RispondiElimina
    Risposte
    1. sì, lo schema deve essere collegato alla di.co., dunque se la di.co. riguarda un singolo appartamento, lo schema allegato deve rigaurdare solo il singolo appartamento. A meno che per qualche particolare motivo l'impianto non sia comune (potrebbe esserlo quello TV per esempio o per la climatizzazione centralizzata) dove invece lo schema deve essere generale per tutto il palazzo.

      Elimina
  14. Salve, ma nel caso di un impianto nuovo idrico a seguito di una ristrutturaizone (app. 70mq) cosa è strettamente necessario allegare alla diCO ?
    grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. lo schema dell'impianto, anche molto semplice eventualmente anche fatto a mano, e sempre la visura camerale della ditta esecutrice. l'eventuale caldaia va certificata a parte.

      Elimina
  15. Buongiorno,
    ho eseguito dei lavori di ristrutturazione nel mio appartamento, che devono essere ancora terminati. è stato fatto un nuovo impianto elettrico e sto aspettando dall'elettricista il certificato di conformità elettrica, l'impresario dice che io non potrei vivere in casa prima di avere tale certificato, è vero? oppure posso vivere nell'appartamento ed in seguito avere il certificato di conformità? grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. facendo un discorso molto stringente in effetti l'impianto finché non è certificato non può essere utilizzato.

      Elimina
  16. Buongiorno Arch.
    E' stato realizzato all'interno di un appartamento un nuovo impianto elettrico ma solamente in cucina. Per la restante parte dell'unità immobiliare non è stato richiesto alcun intervento. In questo caso praticamente quali sono le procedure da seguire per la diCO? Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. La dico deve essere limitata alla porzione di impianto realizzata. È buona norma citare la certificazione del la restante parte dell'impianto.

      Elimina
  17. Buongiorno architetto, mi trovo nella condizione di dover presentare una CILA per ripristino della distribuzione interna di un piccolo appartamento. Gli impianti sono antecedenti al 1990 e mai rifatti. Nei lavori di ripristino verranno rimosse la vasca da bagno e il boiler per la prduzione dell'acs, nonchè eliminate alcune prese presenti su 2 tramezzi che saranno abbattuti. Sono nella condizione di dover richiedere le DI.Co. all'impresa? Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. penso si possa classificare come intervento di "manutenzione straordinaria" sull'impianto, quindi se esiste la certificazione del vecchio impianto, l'elettricista dovrà valutare se poter emettere una DiCo parziale solo per l'intervento fatto. Se non fosse disponibile alcuna documentazione, bisognerà prima fare una DiRi per tutto l'impianto e poi la DiCo per la porzione di nuova realizzazione.

      Elimina
    2. Grazie architetto. Mi chiedo però se sia fattibile una DiRi per impianti antecedenti al 1990. Sto affrontando per un altro lavoro (Segnalazione Certificata Agibilità) questa tematica e il tecnico del Dipartimento mi diceva che sono suscettibili di DiRi gli impianti tra il 1990 e il 2008. Quelli precedenti teoricamente andrebbero messi a norma.

      Elimina
  18. Buongiorno Architetto,
    ho appena terminando la ristrutturare del mio appartamento di 75mq. L’impresa esecutrice mi ha presentato le DI.Co. per tutti gli impianti (escluso condizionamento). Queste sono protocollate e ho la visura, ma manca lo schema d’impianto. Posso farmi fare dal DL lo schema o serve la firma/timbro dei tecnici dell’impresa?
    Inoltre ora ho fatto installare l’impianto di condizionamento 1ue e 3ui da ditta diversa da quella che ha predisposto l’impianto di base. Questa mi sta presentando una DI.Co. non protocollata con visura e senza schema né libretto d’impianto in quanto afferma che il libretto di climatizzazione non è obbligatorio in quanto non supera i 10kw di potenza termica utile.
    Come devo comportarmi cosa mi spetta di diritto?
    Tutti questi documenti li dovrò inviare al DL e verranno allegati al fine lavori?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. gli schemi impianto se non riguardano impianti soggetti a progettazione obbligatoria, devono essere vidimati dall'impiantista e non dal direttore lavori. Questi però può formalmente chiedere alle imprese di adempiere all'obbligo normativo, producendoli. Il libretto è sempre obbligatorio; al di sotto dei 12kw non sono obbligatori i controlli periodici di efficienza energetica sugli impianti elettrici.

      Elimina
  19. Buonasera Architetto,
    volevo chiederle se in caso di dismissione dell'impianto centralizzato di un fabbricato e creazione del relativo impianto autonomo per la singola unità immobiliare va richiesta per questa una nuova agibilità.
    La saluto cordialmente
    Anna Maria Bruno

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Tecnicamente si perché vi è variazione delle condizioni che influiscono sul risparmio energetico, ma secondo altre visioni non lo sarebbe.

      Elimina
  20. salve architetto, se durante una ristrutturazione mi sto allacciando all'impianto di riscaldamento centralizzato (non esisteva impianto di riscaldamento nel mio appartamento), l'impianto andrà comunque certificato? a chi a me o al condominio?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Si dovrebbe poter fare una certificazione parziale, ma deve richiamare la dichiarazione generale dell' impianto.

      Elimina
  21. Salve architetto, complimenti per il sito di grande chiarezza e completezza.
    Ho effettuato una manutenzione straordinaria in appartamento condominiale con CILA in Roma e sono stati rifatti tutti gli impianti.
    Con lavori completati al 95% (e relativi pagamenti saldati) la ditta ha interrotto i rapporti, gia non idilliaci, e si rifiuta di consegnare le certificazioni. La direzione lavori mi dice semplicemente che li ha chiesti ma la ditta non ha intenzione di darli. Il cantiere e' formalmente ancora aperto benche siano passati diversi mesi dalla "sparizione" della ditta.
    Si possono ottenere le DiCo in altro modo?
    La DL puo' produrre qualche doumentazione sostitutiva?
    Quali conseguenze derivano dal non avere le DiCo?
    Ci sono sanzioni amministrative per la ditta che li rilascia?
    Posso far chiudere il cantiere?
    Grazie!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. purtroppo la norma non va gran chè a favore di queste situazioni, e l'unica cosa che si può fare è segnalare la ditta alla camera di commercio (che può elevare sanzioni), oltre a intentare una causa civile per rsarcimento danni. non avere le DiCo di fatto significa che gli impianti non sono certificati e che se serve richiedere l'agibilità, questa non può essere rilasciata. il DL non ha molti poteri: può intimare il rilascio dei documenti ma non può estorcerli con la forza, e la norma non consente di poter produrre documenti alternativi. Purtroppo sono situazioni incresciose che si verificano spesso e che la normativa non aiuta proprio a risolvere: servirebbero sanzioni molto più severe per le ditte inadempienti.

      Elimina
  22. Grazie per la risposta, essendo parte di un palazzo, credo che l'agibilita venga ereditata dal condominio di cui fa parte. Pensavo che invece servissero in caso di un eventuale vendita dell'appartamento.

    RispondiElimina
  23. il sistema di riscaldamento è obbligatorio per l'agbilità?il regolamento locale parla di adeguati dispositivi: lo sono solo le caldaie e gli impianti? se una persona sola in una villetta scalda solo i locali in cui risiede occasionalmente, con le stufette elettriche poratili o a combustibili, rischia l'agibilità anche se i muri sono puliti da muffe? del resto, se c'è obbligo di riscaldamento come si fa a dimostrare possesso e uso di stufette portatili non registrate? oppure bisogna comunicare i numeri seriali e la data di acquisto e dismissione al comune per dimostrare di adempiere al riscaldamento? mi hanno garantito da + parti che l'acqua calda non è obbligatoria.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la legge genericamente dice che gli immobili devono essere concepiti in modo tale da poter mantenere una temperatura interna superiore a 18/20°C

      Elimina
  24. Buongiorno Architetto, ho un quesito:
    In caso di CILA in sanatoria per opere interne già realizzate, in assenza di certificati, è possibile far fare - ipotizziamo - una DiRi? e in caso come si accerterebbe la data dell'esecuzione delle opere?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se non interpreto male il DM 37/08, la DiRi è ammissibile solo per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto (e fatti dopo la 46/90); gli impianti successivi non possono non avere la DiCo, e non pare ci sia modo di "sanare" la cosa.

      Elimina
  25. Salve avrei una domanda semplice da porle: secondo la sua esperienza interpretativa sulle norme, le conformità degli impianti di acqua calda sanitaria ad esempio debbono essere separate rispetto a quelle del gas (in caso di rifacimento di entrambi)?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. sarebbe ideale che lo fossero; comunque ai fini delle responsabilità degli installatori dovrebbe essere equivalente.

      Elimina
  26. Buonasera, sto svolgendo una manutenzione straordinaria in un appartamento. A causa della necessità di aprire un varco su una muratura e quindi opera strutturale con protocollo al genio, stiamo redigendo una SCIA. E' obbligatorio allegare il progetto impiantistico contestualmente alla presentazione della pratica edilizia in comune (potenza <6Kw e Sup < di 400mq)? Molte grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. il progetto va allegato all'istanza se l'impianto è soggetto ad obbligo di progetto ai sensi del 37/08

      Elimina
    2. Buonasera, il 37/08 recita:
      "Art.5 - Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice." e poi all'art.11 "Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio."

      Al primo articolo sembra dire che se non si è nel caso di impianti tipo comma 2 (ad es. superficie <400 mq e potenza <6Kw) va comunque presentato ma anche dal responsabile dell'impresa. Non sembra dare una chiara possibilità di non presentarlo. Io parlo di nuovo impianto elettrico, condizionamento e idrico sanitario per un appartamento.

      Sul modulo della SCIA inoltre alla voce "Sicurezza impianti" se si spunta l'opzione "nuovi impianti", poi si deve anche spuntare quella per "allegare progetto".

      In base alla sua esperienza cosa mi consiglierebbe?+
      Molte grazie.

      Elimina
    3. sulla scia si può optare - ma vado a memoria - selezionando "nuovo impianto" ma con opzione "progetto non necessario". Se del caso, questa è la scelta. Il DM 37/08 è abbastanza chiaro, non amo però esprimermi in modo diretto nel rispondere ai commenti, perché le sfumature delle singole situazioni possono essere differenti e, senza conoscerle tutte, potrei dare risposte non coerenti o non corrette. per questo ciascun progettista deve fare le proprie valutazioni, proprio perché conosce il progetto.

      Elimina
  27. Buongiorno Architetto, mi trovo in una situazione abbastanza scomoda, sono in lite con la ditta che mi ha fatto i lavori di ristrutturazione dell'appartamento e prima che mi abbia rilasciato la certificazione per l'impianto elettrico. Come posso fare per averla da un altro tecnico? Leggendo il suo articolo mi sembra che non si possa.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la legge non consente la possibilità che la documentazione sia rilasciata da ditta diversa da quella esecutrice: dovrebbe o far rifare l'impianto da altra ditta, e citare per danni quella che non le ha rilasciato la certificazione, oppure, o in contemporanea, denunciare l'accaduto presso la camera di commercio. Purtroppo la norma non fornisce molte altre "leve" contro questi problemi, peraltro molto diffusi, dove il committente (ed anche il suo tecnico) sono oggettivamente svantaggiati.

      Elimina
  28. Buongiorno architetto, innanzitutto i miei complimenti per l’articolo che ho letto con molto interesse. Mi scuso per il post un po' lungo che sto scrivendo.
    Devo procedere alla chiusura dei lavori (CILA per manutenzione straordinaria) del mio appartamento di cui sono anche DL (sono iscritto all'Albo degli Ingegneri ma, per mia differente attività, è la prima volta che mi approccio alla DL). I lavori hanno interessato essenzialmente un riordino degli spazi interni sia della zona giorno che della zona notte con spostamento di tramezzi e divisori non portanti, la manutenzione degli impianti (in particolare impianto elettrico fatto ex novo e prima installazione di pompe di calore) e poi finiture finali (pittura e pavimentazione).
    La Ditta (a cui devo ancora pagare l’ultimo 33% del pattuito), ha subappaltato gli impianti ad artigiani/imprese abilitate ma questo non penso sia un problema perché ero stato preventivamente messo a conoscenza e il nominativo di tale personale era stato inserito anche nella variante di comunicazione all’ASL.
    Ora, in sede di controlli finali prima della consegna, il rappresentante dell’Impresa mi ha detto che i relativi installatori stanno provvedendo alle dichiarazioni di conformità dell’impianto elettrico (tutto nuovo), del gas (installazione della valvola di intercettazione in cucina) e dei condizionatori/pompe di calore (nuovi). Per contro dice che non verranno emesse certificazioni sull’impianto di riscaldamento e sull’impianto idraulico in quanto, a loro parere, non dovute a norma di legge perché gli interventi effettuati rientrano nel campo di “manutenzioni ordinarie” come definite dall’art.3 del TU dell’edilizia, benché all’interno di una manutenzione straordinaria, e quindi esulano dall’ambito di applicazione del DM 37/08.
    Se sull’impianto di riscaldamento mi può tornare quello che dice la Ditta (è stata fatta una mera sostituzione dei radiatori con caloriferi di mia fornitura dove ho valutato io la potenza da installare e solo un termosifone è stato leggermente spostato), ho dei dubbi sull’impianto idraulico in quanto, seppur limitatamente a solo parte delle tubazioni del bagno e non di tutto l’immobile, queste modificate (i.e. passaggio da cassetta scarico esterna alta del WC a Gerberit incassato a muro). Il resto dei lavori del bagno hanno interessato la sostituzione di sanitari (con relativo sifone e valvole/filtro per il bidet), del lavandino (con relativo sifone e valvole/filtro), delle piastrelle e pavimentazione. Lei cosa ne pensa di quello che afferma la Ditta?
    Io ho avvisato il rappresentante dell'Impresa che comunque pagherò la restante parte dei lavori solo ad ottenimento di tutte le certificazioni. Lui, continuando a sostenere che riscaldamento e bagno non sono dovute, mi ha detto che ha tempo per consegnarle entro 30 giorni dalla fine lavori e pertanto vorrebbe almeno parte della quota subito, lasciando solo il 10% a consegna certificati. Anche su questo chiedo un suo parere.
    Se poi fosse vero ciò che dice la Ditta sugli impianti di riscaldamento e idraulico, potrei io, in quanto inscritto all’Ordine degli Ingegneri, certificare gli impianti se dovesse servire per una vendita/affitto in futuro?
    Infine, mi conferma che non è necessario chiedere nuovamente l’agibilità (già ottenuta nel 2006 dal precedente proprietario) e che non è più obbligatoria la consegne delle varie Di.Co. al Comune?
    Grazie per la disponibilità.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. il DM 37/08 specifica che tutti gli impianti, come definiti all'interno del decreto (art. 1 comma 2), sono sempre soggetti a dichiarazione di conformità. tra questi rientra anche quello idraulico. Il DM non specifica che ci sono impianti che non sono soggetti a dichiarazione di conformità. Per la consegna dei documenti, i comuni si organizzano ciascuno con la propria prassi. a Roma le DiCo vanno protocollate solo laddove si procede ad una nuova agibilità.

      Elimina
  29. Compromesso trascritto nel dicembre 2018 per acquisto di un trivano facente parte di un edificio realizzato nel 1963 rinviando il rogito definitivo al massimo nel dicembre 2019. La venditrice, entro la data del 31 marzo 2019 avrebbe dovuto sanare con CILA lo spostamento di alcuni tramezzi (adempimento rispettato) e consegnare le certificazioni di conformità in originale degli impianti al momento del rogito definitivo. La venditrice aveva effettuato lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica relativi a nuovi pavimenti, impianto elettrico, impianto gas, sostituzione infissi da legno in pvc con vetrocamera, riservandosi il diritto di continuare a usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge. In fase interlocutoria, prima di stipulare il contratto preliminare mi sono state consegnate alcune copie da cui appariva la scritta "Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" relative all'impianto gas e elettrico classificati come nuovi; degli infissi nulla. Vorrei cortesemente sapere: se i lavori citati possono essere classificati tra quelli definiti a edilizia libera oppure se gli impianti tecnologici nuovi e gli infissi di diversa tipologia sono ricompresi nella definizione di manutenzione straordinaria e quindi assoggettati a una qualche procedura burocratica in questo caso assente. 2) se il rifacimento a nuovo di impianto gas e elettrico avrebbe dovuto comportare quanto meno la verifica o la richiesta al comune per una nuova agibilità ai sensi dell'art. 24 del DPR 380 2001 lettera C. 3) Se il certificato dell'impianto gas inerente la sostituzione e lo spostamento del tubo debba riportare anche uno schema per individuarne il tragitto. 4) Se a entrambi i documenti debbano essere allegati i certificati della camera di commercio attestanti l'idoneità dei certificatori. 5) Se gli infissi di nuova generazione installati debbano essere certificati vista la riqualificazione energetica addotta. Grazie degli eventuali chiarimenti. Abitiamo in un mondo in cui si producono regole apparentemente chiarificatrici ma che poi si rivelano essere interpretate a proprio uso e consumo. Cordialità, Saverio Papisca

    RispondiElimina
  30. Buongiorno architetto,
    posseggo una villetta unifamiliare il cui piano terra è ancora catastalmente censito a parte come A/10, perchè il primo proprietario lo usava come uffici.
    La sup tot (casa+uffici) è di 510 mq, e l'impianto elettrico è unico, realizzato prima della 46/90. Ora mi trovo ad unire catastalmente le 2 porzioni di immobile + un C/2 adiacente di 100 mq provvisto di autonomo contatore ed eseguire ristrutturazioni che interessano l'impianto elettrico solo per l'eventuale aggiunta di pannelli fotovoltaici. Riesco ad evitare un costoso progetto di impianto per sup < 400 mq, come da 37/08, lasciando ad es, il contatore nel C/2 ed autocertificando (o facendomi fare una DIRI) sul vecchio impianto da 510 mq ante 46/90, il quale necessita solo di mera sostituzione di alcune prese e frutti?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la norma non indica eventuali soglie di disapplicabilità dell'obbligo di progetto impianto, ma limita questa progettazione alle sole parti modificate o ampliate, anche se, posandosi il tutto su una dichiarazione addirittura ante 46/90, il tutto è reso molto complesso. Comunque secondo me la questione deve essere posta in capo al tecnico che viene scelto per detta progettazione: è lui che deve valutare come muoversi.

      Elimina
  31. Buongiorno architetto, nei prossimi giorni sostituirò un condizionatore installato da oltre 20 anni con una pompa di calore inverter da 12000 BTU. Le chiedo qual è la documentazione che la ditta installatrice dovrà fornirmi oltre al libretto di impianto. Leggevo che è necessaria la DICO, ma ho i seguenti dubbi sui campi e la documentazione da allegare al documento che è mia responsabilità controllare.
    Come tipo impianto immagino che dovranno inserire “altro” indicando che si tratta di una sostituzione, mentre la norma tecnica applicabile dovrebbe essere la UNI EN 378-2:2017.
    Tra gli allegati, mi pare che non serva il progetto ma sia sufficiente uno schema redatto a mano dall’installatore in possesso della certificazione F-Gas.
    Per quanto riguarda la lista dei materiali utilizzati, ritengo che loro dovranno inserire soltanto il climatizzatore (split e motore) acquistato da me perché per gli altri utilizzeranno quelli già esistenti (staffe, tubi gas e condensa e cavo corrente elettrica).
    La ringrazio anticipatamente per una risposta ai miei quesiti
    Paolo

    RispondiElimina
    Risposte
    1. quello che scrive mi sembra tutto corretto ma non ho modo adesso di verificare se è corretto il riferimento alla UNI: è comunque una responsabilità dell'installatore.

      Elimina
    2. Buongiorno architetto, come scritto sopra, ho sostituito un condizionatore installato da oltre 20 anni con una pompa di calore inverter da 12000 BTU. La ditta installatrice a fine lavori mi ha consegnato il libretto di impianto e la DiCo completa di allegati. Le chiedo se in questo caso, cioè per la sola sostituzione del condizionatore, la DiCo vada necessariamente depositata presso lo sportello unico.
      La ringrazio anticipatamente per una risposta.
      Paolo

      Elimina
    3. dipende da come è organizzato il comune: a Roma l'adempimento è richiesto solo se si deve procedere all'agibilità, altre indicazioni non ve ne sono. altri comuni possono essere organizzati diversamente.

      Elimina
    4. Mi trovo nel comune di Guidonia Montecelio, in una palazzina costruita negli anni '70 per la quale già c'è l'agibilità. Per questo motivo chiedo un suo parere circa la necessità/obbligo di presentare la DiCo in qualche ufficio comunale anche per la sola sostituzione di un climatizzatore considerando i tubi di scarico della condensa, la parte elettrica, etc. sono rimasti gli stessi. Come al solito la ringrazio per i consigli che mi potrà dare.
      Buona serata.
      Paolo

      Elimina
    5. deve sentire il suo comune nel merito, alcuni adottano delle procedure personalizzate o delle casistiche specifiche.

      Elimina
    6. La ringrazio per il consiglio.
      Buona giornata
      Paolo

      Elimina
  32. Buongiorno, nel 2000 ho ristrutturato una porzione di casa e ho fatto il camino con relativa canna fumaria e la caldaia per il riscaldamento con tubi passanti nel ambiente sopra al mio che era al grezzo e al catasto risulta come fienile. Ora il proprietario farà la variazione d'uso e diventerà un appartamento e mi chiede di cambiare sia la canna fumaria del camino perchè ovviamente privi di certificazione in quanto antecedenti la normativa, sia i tubi della caldaia perchè non coibentati. Avrei bisogno di sapere se sono obbligata a eseguire questi lavori anche se il camino funziona e ha sempre funzionato benissimo, e per i tubi della caldaia, mi ha spiegato il tecnico che mi ha fatto l'impianto, è sufficiente fare un cassonetto coibentato, e non sostituire i tubi.
    grazie mille
    barbara

    RispondiElimina
  33. Buongiorno devo fare una locazione commerciale (ristorante )io sono il locatore l impianto elettrico e stato rifatto nel 1998 ho il certificato di conformità..ma .i manca il progetto..può andar bene lo stesso solo il certificato di conformità?grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. sinceramente non ricordo cosa prevedeva la legislazione precedente al D.M. 37/2008 riguardo all'obbligo di progetto, comunque suggerisco di far vedere l'impianto da un tecnico specializzato.

      Elimina
  34. Buongiorno Architetto, il SUAP del comune di Ciampino mi chiede la SCA. Nel locale non sono stati fatti lavori edilizi è solo intervenuto un elettricista che ha rilasciato una DiCo per nuovo impianto 'impianto di illuminazione e forza motrice'. In questo caso oltre al deposito della DiCo è prevista anche la SCA? Se si nel campo dove si dichiara la comunicazione o il titolo edilizio che ha legittimato va messo il protocollo del deposito della DiCo? Grazie RUGGERO

    RispondiElimina
    Risposte
    1. gli adempimenti sono distinti ma anche collegati: le dichiarazioni di conformità devono essere depositate ed il relativo deposito deve essere citato nella SCAg. Il titolo edilizio di legittimazione è tutta un'altra cosa, e riguarda la regolarità urbanistica.

      Elimina

Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.