venerdì 2 ottobre 2015

il nuovo decreto sull'applicazione delle prestazioni energetiche negli edifici

Con il nuovo decreto interministeriale (sviluppo economico, dell'ambiente ed altri) del 26 giugno 2015 meglio noto come Decreto Requisiti Minimi si va a sostituire il precedente DPR 59/09, della cui abrogazione, tuttavia, ancora non trovo riscontro nei siti governativi ufficiali (vedi normattiva, che lo dà ancora in vigore: comunque l'art. 16 comma 4 bis del d.lgs. 192/05 parla chiaro e quindi il DPR va considerato come abrogato). Questo nuovo decreto ministeriale non è perfetto, ma senz'altro specifica meglio alcuni ambiti descritti nel DPR e, soprattutto, risulta più chiaro e scritto con un maggiore senso di realtà. In questo post vorrei tratteggiare le novità fondamentali del nuovo decreto visto prioritariamente dall'angolazione della ristrutturazione dell'esistente, che è il mio campo principale di lavoro.
immagine da Pixabay

in blu nel testo: frasi aggiunte il 17 luglio 2020

Attenzione: i decreti emanati lo stesso giorno sono tre diversi: quello di cui si tratta in questo post è quello dal nome "applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". distinguerli anche con un numero non sarebbe stata una cattiva idea. Soprattutto, attenzione a non confondere il decreto di cui trattasi con quello dei nuovi APE, che, sebbene tratti argomenti analoghi, è tutta un'altra cosa.

Nota per il lettore: questo post l'ho scritto praticamente mentre studiavo il decreto, quindi potrete trovare delle frasi non collegate alle altre o argomenti spot poco contestualizzati: prendete l'intero post come un brogliaccio dal quale forse in seguito svilupperò degli altri post specifici dei vari argomenti.

il testo generale del decreto è abbastanza sintetico, in quanto rimanda la trattazione di tutte le prescrizioni tecniche all'allegato 1: questo è il documento che verrà commentato in questo post.

per una completa lettura delle norme del decreto può essere utile confrontarsi con le FAQ che il Ministero stesso ha emanato una prima volta nell'ottobre 2015 ed una seconda volta nell'agosto 2016: ne ho parlato in questo post specifico dove trovate anche i link ai documenti citati.

Come ulteriori allegati, il decreto riporta due appendici: la A contiene i valori dell'edificio di riferimento che vanno tenuti in considerazione quando si realizzano edifici nuovi o in caso di ampliamento; la B invece fa riferimento agli interventi su edifici esistenti.

QUANDO SI APPLICA

vediamo anzitutto quando si devono applicare le regole del decreto, e quindi quando siamo obbligati ad effettuare delle opere di miglioramento energetico su un immobile esistente (punto 1.3 e 1.4):
  1. nelle demolizioni e ricostruzioni, l'intero immobile deve rispettare i requisiti come se fosse nuova costruzione;
  2. negli ampliamenti, se la porzione ampliata supera il 15% del volume dell'edificio occorre rispettare i requisiti come nuova costruzione;
  3. interventi di ristrutturazione che interessano più del 50% delle superfici disperdenti del fabbricato e contestualmente prevedono la riqualificazione dell'impianto termico: bisogna rispettare dei livelli minimi prestazionali sia dell'involucro che dell'impianto. Queste sono definite "ristrutturazioni importanti di primo livello";
  4. interventi di ristrutturazione che interessano più del 25% delle superfici disperdenti, ma, se contestualmente si ristruttura l'impianto, per ricadere in questa casistica non si deve superare il 50% delle componenti disperdenti: può non ricomprendere la ristrutturazione degli impianti termici, e i parametri da rispettare riguardano il singolo elemento su cui si è intervenuto, ma se si interviene solo su una porzione di un elemento, allora il parametro andrà verificato per l'intera parete e non limitatamente alla zona d'intervento. prevede il rispetto del coefficiente globale di scambio termico. Queste sono definite "ristrutturazioni importanti di secondo livello".
  5. interventi di ristrutturazione che interessano meno del 25% delle superfici disperdenti e interventi sugli impianti esistenti: i parametri che si devono rispettare riguardano esclusivamente la porzione oggetto di intervento. Per esempio se si ristruttura dunque il solo impianto termico, non saremo obbligati a dover coibentare le pareti, se non vi dobbiamo intervenire: insomma non è richiesto il raggiungimento di una particolare prestazione termica per l'intero edificio, ovviamente. Anche la sostituzione di un solo infisso esterno ci fa rientrare in questa casistica. dato che la riqualificazione non prevede la verifica del coefficiente globale di scambio termico (H'T), a compensazione viene imposto, rispetto alle ristrutturazioni di primo e secondo livello, un livello prestazionale leggermente più alto.
le componenti disperdenti vanno sempre calcolate compresi i ponti termici, anche nelle riqualificazioni energetiche.

I precedenti punti 1 e 2 equivalgono alle norme per le "nuove costruzioni" (appendice A); i punti 3 e 4 invece alle "ristrutturazioni importainti" (appendice B); il punto 5 alle "riqualificazioni energetiche".

Le percentuali delle superfici disperdenti secondo me si riferiscono all'intero fabbricato e non alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione: ma potreste trovare in giro pareri differenti.

è importante il breve paragrafo relativo alle deroghe (1.4.3): le disposizioni del decreto NON si applicano se dobbiamo intervenire sugli intonaci esterni di un palazzo finché l'intervento non comincia a riguardare più del 10% della superficie (prima non c'erano di fatto superfici al di sotto delle quali non c'era l'obbligo) e, comunque, finché si va a modificare esclusivamente la tinteggiatura esterna, ovviamente non vi è mai l'obbligo. Ciò sicuramente porterà al maggiore impiego e diffusione di tecniche di restauro degli intonaci, piuttosto che alla loro rimozione, poiché appunto oggi al di sopra di una certa superficie di intonaco rimosso occorrerà coibentare la parete, a seconda poi dei vari livelli di cui sopra (se superiore al 25% o al 50% della superficie). Attenzione a prevedere dunque le opere di rimozione intonaci nei capitolati dei condomini.
Ancora riguardo le deroghe, nessuna prescrizione è richiesta in caso di manutenzione ordinaria sugli impianti termici: qui la definizione è troppo poco definita per poter circostanziare le opere. Per esempio, la sostituzione delle tubazioni di distribuzione si intende manutenzione ordinaria o straordinaria? potremmo essere propensi ad intendere come ordinaria quella manutenzione basilare che serve a mantenere in efficienza l'impianto, dunque la sostituzione di condotti ammalorati o la sostituzione delle valvole e detentori. Non tendo a considerare manutenzione ordinaria, a questo punto, il completo rifacimento delle tubazioni dello stesso impianto: spero che ci possano essere delle migliori delucidazioni in seguito.
ultima deroga, importante: nel caso di interventi di cui al punto 5 (anche se poi contraddittoriamente si dice "indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta"), quando si interviene in intercapedine o dall'interno, i valori di trasmittanza sono incrementati del 30%, a tutto vantaggio degli spessori degli isolanti, che possono essere inferiori rispetto alle nuove costruzioni (pensiamo in particolare a quegli interventi in cui si è costretti a coibentare dall'interno, per esempio nelle case con muratura portante o negli interventi su tessuti storici, immobili vincolati o comunque se si è costretti ad intervenire in modo parziale, cioè magari solo su un solo appartamento di un condominio).
Dunque nelle consuete ristrutturazioni di appartamenti o locali commerciali generalmente NON bisogna rispettare nessuna prescrizione particolare riguardo a questa legge, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni (elencati in ordine sparso e senza la pretesa di esaustività):
  • se ci troviamo nel primo appartamento dell'edificio, e sotto abbiamo un locale cantine, il terreno o l'esterno (p.e. nei piani pilotis) e decidiamo di rifare il massetto, stiamo intervenendo su una componente disperdente del fabbricato: in questo caso dunque dovremmo sempre intevenire migliorando la prestazione termica dell'elemento, con il "bonus" del 30% dato dalla deroga. 
  • Nel caso di interventi che prevedano una coibentazione dall'interno (che sia a pavimento o a soffitto) o l'installazione di impianti di riscaldamento a pavimento o pannelli radianti a soffitto, il Decreto prevede una espressa deroga alle altezze minime interne dei locali di cui al decreto sanità del 1975, fino ad un massimo di 10cm (punto 2.3.4). la deroga è applicata direttamente al valore minimo del decreto sanità, dunque i 270 minimi diventano 260: questo significa che in caso di coibentazione, l'altezza, anche se originariamente maggiore dei 270 minimi di legge, può essere comunque portata fino a 260 (ad esempio nell'edilizia degli anni 60/70 si trovano spesso appartamenti con altezze da 280 a 300 cm: in questi casi si potrà comunque raggiungere l'altezza interna di 260, ma sempre solo nell'ottica di un intervento che sia di riqualificazione energetica o di ristrutturazione importante. Non vale dunque in caso di nuove costruzioni, ovviamente;
  • il discorso di cui sopra può valere anche se dobbiamo intervenire sull'ultimo solaio di copertura, sia all'intradosso che all'estradosso, o magari anche solo il rifacimento del massetto di un lastrico solare di proprietà che funge da copertura ad un appartamento sottostante (ovviamente la legge non entra nel merito delle proprietà e delle quote di compartecipazione alle spese).
  • se dobbiamo rifare l'impianto termico, in quanto in ogni caso ricadiamo nel punto 5 di cui sopra.
  • se prevediamo di modificare i vani finestra, intendendo le porzioni opache dei vani finestra (p.e. sparapettamento della finestra, o spostamento del vano), le porzioni che andiamo a toccare dovranno rispettare i parametri di contenimento energetico;
  • in caso di sostituzione del generatore di calore, gli obblighi delle verifiche scattano solo se si cambia il combustibile (punto 2.2.2). Ovviamente, in ogni caso il generatore di calore dovrà eguagliare o superare le efficienze dell'"edificio di riferimento" (appendice A, tabella 8);
  • installazione di nuovi condizionatori, verificare il rispetto dell'efficienza media del sistema.
  • come era anche prima, nel caso di sostituzione infissi, i nuovi devono rispettare determinati parametri di trasmittanza termica, indipendentemente dal fatto se si usufruisce di specifiche detrazioni fiscali.

RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE (punto 5 dell'elenco di prima)

Nelle riqualificazioni, descritte al capitolo 5 dell'Allegato 1, intervenendo sulle componenti disperdenti (pareti, solai o infissi che dividono lo spazio tra interno ed esterno) bisogna rispettare solo dei valori di trasmittanza puntuali dell'elemento che stiamo andando a modificare. Attenzione, perché il decreto prevede che la trasmittanza indicata si debba riferire sempre all'elemento comprensivo dei ponti termici, e non il valore assoluto della sola stratigrafia che ci interessa (anche se nel caso di ristrutturazione, il caso può essere controverso perché se non tocco il ponte termico, lo devo considerare comunque o no, nel caso in cui non sia oggetto di ristrutturazione?).

Interessante l'obbligo (punto 5.2.2) di installare le valvole termostatiche (o altro sistema di regolazione locale) negli ambienti in cui si effettua un qualunque intervento di riqualificazione energetica, nel caso in cui sia presente un impianto centralizzato (è curioso questo obbligo, dato che a breve le valvole termostatiche saranno implicitamente obbligatorie su tutti gli impianti, anche quelli esistenti). Ciò significa, per esempio, che l'installazione delle valvole termostatiche è obbligatoria se si sostituiscono gli infissi in un edificio con riscaldamento centralizzato.

In caso di rifacimento del solo impianto termico (punto 5.3.1.1 dell'allegato 1), anche se autonomo, occorre verificare, per qualunque tipologia di sistema:
  • che l'efficienza media sia superiore a quella indicata nell'appendice A, variabile in base al tipo di sistema;
  • che in ogni ambiente siano installati sistemi di termoregolazione (valvole termostatiche o termostato di zona);
  • l'installazione del sistema di contabilizzazione, nel caso di impianti condominiali;
  • non sembra richiesta la necessità di dover rispettare l'obbligo di realizzazione di impianti da fonte rinnovabile in base al d.lgs. 28/2011 il che ha una sua logica in quanto spesso sarebbe impossibile assolvere all'obbligo
nel caso invece di sola sostituzione del generatore, più o meno come era in precedenza, occorre verificare che l'efficienza generale sia superiore a quella che si ottiene dalla formula 90 + 2 log Pn dove Pn è la potenza nominale del generatore espressa in kW. Non vi è in questo caso l'obbligo di installazione delle valvole termostatiche (e questa è una novità rispetto a prima). Se si sostituisce un impianto a caldaia con uno elettrico, l'impianto dovrà superare i COP imposti al paragrafo 1.3 comma 2 dell'appendice B. Nel caso in cui si vada ad installare un generatore più potente del preesistente di una forbice superiore al 10%, occorre giustificare tale aumento facendo una verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento.

Nel precedente decreto si parlava di quota di energia rinnovabile che doveva essere garantita nel caso di installazione di nuovo impianto termico: qui non vi è traccia di ciò (infatti nel DM 59/09 fu successivamente tolto), ma vi ricordo che è obbligatorio ancora, oltre che per le nuove costruzioni, anche negli interventi di cui al precedente punto 3, ovvero le ristrutturazioni importanti di primo livello.

In questo decreto, l'obbligo di effettuare le verifiche è esteso anche agli impianti di raffrescamento di nuova installazione. In caso di sostituzione di macchine esistenti, solo per macchine di potenza superiore a 12kW occorre verificare il valore di efficienza energetica (COP, valori in genere rispettati da tutte le macchine in commercio che siano di marche note e blasonate). Comunque 12kW sono molti per un condizionatore: i mono e dual split non raggiungono mai queste potenze.

Altra novità di questo decreto, è che gli obblighi di efficienza energetica ora riguardano anche gli impianti di produzione dell'acqua calda sanitaria (punto 5.3.3 dell'allegato 1) - ma, attenzione, ne sono esentati quelli dei singoli appartamenti anche se di nuova installazione - che devono dimostrare una efficienza pari o superiore a quella della già citata tabella 8 dell'appendice A. In questa tabella, "W" dovrebbe indicare appunto la produzione di acqua calda. Va comunque sottolineato che il solo impianto di acqua calda sanitaria è sottratto dalla definizione di "impianto termico" di cui al d.lgs. 192/05 art. 2 comma 1 lett. l-tricies se si opera in singole unità immobiliari ad uso immobiliare "o assimilate" e dunque deve intendersi che sia implicitamente sottratto, se modificato, dagli adempimenti relativi agli "impianti termici". L'esclusione è sopravvissuta alla riscrittura della definizione operata attraverso il DL 48/2020.

è importante specificare che in tutti i casi sopra descritti è obbligatorio redigere un progetto energetico, per quanto in alcuni casi possa essere minimale. Detto progetto non sempre deve essere depositato presso il Comune (del quando ciò vada fatto è descritto nel DM 37/08, e ne ho parlato in quest'altro post) e può essere redatto anche dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice: in ogni caso, deve essere fatto e deve essere consegnato al committente perché fa parte della documentazione legittimante l'installazione. Tale progetto deve seguire le prescrizioni delle UNI TS 11300, che sono norme molto complesse che prevedono l'applicazione di formule anche combinate: pertanto consiglio di effettuare tali progetti solo impiegando software certificati.

Laddove nell'ambito di una riqualificazione energetica sia necessario realizzare cappotti esterni, anche in copertura, si può usufruire della speciale deroga consentita dall'art. 14 comma 7 del d.lgs. 102/2014 che indica che in cambio di una maggiorazione dello spessore degli isolamenti, tale da consentire un valore di trasmittanza inferiore del 10% rispetto ai livelli minimi già prescritti, offre la possibilità di derogare alle distanze minime ed alle altezze massime previste da norme nazionali o regionali o dagli strumenti urbanistici locali, fino a 25cm per le distanze orizzontali e fino a 30cm per le altezze. occorre però comunque rispettare le distanze imposte dal codice civile (generalmente inferiori alle distanze minime tra costruzioni).

Il comma 7 appena citato è stato modificato dall'art. 13 del d.lgs. 73/2020, eliminando il riferimento alle "riqualificazioni energetiche" (che escludevano illogicamente gli interventi di ristrutturazione importante) e sostituendolo con il riferimento ad interventi di "manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia", escludendo quindi la manutenzione ordinaria (ed il risanamento conservativo, non espressamente citato). Dunque adesso la deroga si applica in funzione del tipo di intervento edilizio, e non del tipo di intervento di efficientamento energetico.

Va sottolineato che nella nuova formulazione del comma 7 scompare il riferimento alla dimensione massima consentita dalla deroga, che era di 25cm per le pareti verticali (e quindi per le distanze orizzontali) e 30 cm per le altezze massime. Avendo tolto questo limite dimensionale, ed avendo lasciato genericamente il presupposto di incrementare di almeno il 10% dei "limiti di trasmittanza", si aprono scenari preoccupanti realtivamente agli abusi che possono essere commessi nell'applicazione di tale norma: nessuno potrebbe impedire degli ispessimenti di 50 o 60cm delle murature originarie, giustificando il fatto dell'efficientamento energetico, tali da consentire facilmente un successivo "svuotamento" interno della parete per ottenere un indebito aumento di superficie.

Strano poi il riferimento al solo valore del "limite di trasmittanza" che può riferirsi soltanto alla trasmittanza lineari delle strutture disperdenti, il quale è imposto dal decreto nel caso di riqualificazione energetica ma non è imposto direttamente nel caso di ristrutturazioni importanti (in questi casi occorre raggiungere dei parametri globali minimi, i quali non possono non ottenersi con delle trasmittanze basse degli elementi disperdenti ma non c'è un obbligo tassativo diretto sul singolo elemento, a meno che non ci si riferisca al valore medio delle trasmittanze H't).

Insomma se già la formulazione originaria dei commi 6 e 7 era ambigua (non contemplava le deroghe per le "ristrutturazioni importanti"), con questa nuova formulazione si pongono delle problematiche più trasversali, foriere di interpretazioni varie. Con la soppressione del comma 6 comunque vengono a scomparire le deroghe che potevano essere concesse nel caso di nuova edificazione, a fronte dell'esecuzione di un involucro con prestazioni energetiche superiori.

RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO (punto 4 dell'elenco di prima)

I requisiti per questa categoria di interventi sono definiti al capitolo 4 dell'allegato 1. Sostanzialmente non aggiunge molto ai requisiti per le riqualificazioni energetiche visti qui sopra (si noterà la estrema brevità del capitolo 4), in pratica vi è la sola aggiunta del fatto che occorre verificare il coefficiente globale di scambio termico dell'intera porzione di involucro oggetto di intervento. In pratica, se su un elemento disperdente, per esempio una facciata, si deve intervenire in modo parziale solo su alcune zone, occorre comunque verificare che l'intera facciata, composta quindi sia dalle zone in cui si intervniene e sia dalle porzioni lasciate "originali" che sia verificato questo coefficiente globale, che è sostanzialmente una sorta di "media" tra le trasmittanze dei vari elementi che compongono la stessa facciata. La cosa importante da notare è che il coefficiente globale comprende anche le superfici trasparenti, che generalmente hanno dei valori di trasmittanza molto più alti di quelli dei componenti opachi, e quindi "pesano" molto nella media. Ricadere in questa condizione è abbastanza gravoso, perché le componenti disperdenti di edifici anche di qualche decennio fa hanno delle prestazioni risibili rispetto a quelle richieste, e quindi potrebbe essere necessario sovradimensionare le coibentazioni delle zone di intervento per rientrare nei parametri...insomma mi sembra un incentivo per intervenire comunque sull'intera facciata.

In particolare riguardo a questi interventi la differenza rispetto al vecchio DM 59/09 è notevole, perché prima veniva richiesto, oltre al rispetto delle dispersioni del singolo componente modificato, anche l'indice di prestazione generale dell'edificio, che era impossibile da raggiungere intervenendo appunto solo su una parte delle componenti disperdenti. Ciò sarà senz'altro di giovamento anche ai fini delle detrazioni fiscali, poiché si "semplificano" sia gli interventi che le verifiche necessarie per raggiungere i parametri di legge.


RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO (punto 3 dell'elenco di prima)
In questo caso, descritto al capitolo 3 dell'Allegato 1, praticamente bisoga verificare l'intero edificio come se fosse nuovo.

diventa obbligatorio verificare se entro un chilometro dall'edificio esistano impianti o tubazioni del teleriscaldamento: nel caso, è obbligatorio predisporre l'edificio per potervisi innestare. Inoltre, è obbligatorio predisporre l'edificio in modo che i gestori possano installare dei contatori individuali di nuova generazione che indichino in modo preciso i consumi di ogni unità immobiliare, come indicato all'art. 9 del d.lgs. 102/2014. Se si prevede un impianto centralizzato, dovrà ovviamente essere dotato di contabilizzazione.
L'unica differenza sostanziale rispetto ad una nuova costruzione è che i parametri da rispettare sono quelli dell'appendice B, più permissivi di quelli dell'appendice A, ovviamente (e logicamente).

[il contenuto del paragrafo che segue è superato: leggi più sotto] Non è del tutto chiaro se alle ristrutturazioni importanti di primo o secondo livello si può applicare il principio derogatorio sulle distanze contenuto nei commi 6 e 7 art. 14 del d.lgs. 102/14: il comma 6 parla di "nuove costruzioni" mentre il comma 7 esclusivamente di "riqualificazioni energetiche", lasciando quindi non definiti gli interventi di ristrutturazione importante di primo e secondo livello, ma ciò è comprensibile in quanto il decreto requisiti minimi è successivo al decreto qui citato. la ratio della norma è quella di favorire la realizzazione di cappotti termici eliminando le problematiche connesse alle distanze tra costruzioni, e quindi è logico pensare che la deroga si applichi comunque anche se la definizione di intervento non è esattamente richiamata nella legge. tuttavia come comprenderete non è agevole prendersi la responsabilità dell'interpretazione normativa quindi comunque andrei molto cauto nelle procedure.

Quanto evocato nel precedente paragrafo è stato superato dal d.lgs. 14 luglio 2020 n°73 art. 13 che ha soppresso il comma 6 e modificato il comma 7, togliendo il riferimento alla "riqualificazione energetica", per come già detto nel relativo paragrafo. Deve pertanto dedursi che adesso le deroghe sono pacificamente fruibili anche in caso di ristrutturazione importante di primo o secondo livello

CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO

Nel decreto di cui abbiamo parlato è citato anche il caso specifico del cambio di destinazione d'uso: in particolare, lo vediamo citato nella utile tabella riepilogativa in calce all'allegato 1. Il termine forse sembra utilizzato senza la percezione piena di cosa significhi a livello urbanistico, e mi sembra voglia fare riferimento al caso specifico dei cambi d'uso intesi come recupero di porzioni di edificio originariamente non riscaldati (infatti tra gli esempi riporta i sottotetti, depositi e magazzini), dunque sono propenso a pensare che non riguardi l'intera casistica dei cambi di destinazione d'uso, altrimenti sarebbe in effetti un bel problema. la questione comunque è stata trattata nella terza tranche delle FAQ del Ministero sull'interpretazione del decreto requisiti minimi.

Per una più fluida lettura di quanto detto vi segnalo questa tavola sinottica di riepilogo delle verifiche nei vari casi.


Questo post è il frutto del mio studio del decreto: non rappresenta documentazione ufficiale. Non mi assumo alcuna responsabilità circa l'eventuale non rispondenza al vero di concetti o procedure qui descritti.





34 commenti:

  1. Pare sia stato abolito l'obbligo dell'installazione delle valvole termostatiche nel caso sostituzione del generatore asservito ad impianti autonomi: infatti il capitolo 5.3.1 lettera d) tratta il caso specifico prevedendo la casistica degli impianti centralizzati.

    Inoltre è scomparsa la relazione tecnica prevista dall'art.4 comma 25 del DPR 59/2009.

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    1. Si sembra che sia così, ma solo in caso di sostituzione del generatore di calore. Il DPR 59/09 in teoria avrebbe dovuto essere completamente abrogato dall'entrata in vigore di questo decreto (che è il "vero" decreto attuativo della 192), ma vedo che è ancora "vivo".

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    2. ho modificato il post nel passaggio relativo agli impianti autonomi o sostituzione del generatore, che in effetti non era chiaro. grazie!

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  2. La sostituzione della caldaia, tra l'altro, dovrebbe rientrare tra le opere di manutenzione STRAORDINARIA e quindi soggetta alle disposizioni del D.P.R. 380, art. 6, comma 2, lett. a), che prevede l'inoltro OBBLIGATORIO di una comunicazione di edilizia libera con tanto di asseverazione. Stesso discorso dicasi per gli impianti di climatizzazioni (nuovi o in sostituzione che sia). Se così fosse, si aprirebbe un bel VULNUS su cui potrebbe far perno l'Agenzia delle Entrate per richiedere il recupero di quanto erogato in tutti i casi di sostituzione caldaia che hanno usufruito della detrazione irpef, per i quali non è stata presentata una pratica edilizia.

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    1. le norme edilizie si sovrappongno inevitabilmente a quelle prettamente energetiche, comunque sul punto l'installazione di una caldaia in sostituzione di una preesistente è considerabile manutenzione ordinaria da un punto di vista urbanistico, mentre una nuova installazione più che MS è assimilabile alla RC in quanto influisce sui prospetti. Tuttavia per i condizionatori c'è l'esplicita deroga che al di sotto dei 12kW di potenza nominale vanno forzosamente in MO, come da DPR 380.

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  3. buonasera, dovrei presentare una SCIA in cui è presente un soppalco non praticabile in un corridoio: sarebbe possibile sfruttare la deroga dell'altezza per il risparmio energetico se faccio aggiungere delle lastre termoisolanti al di sotto del piano del soppalco, ottenendo quindi un'altezzza in corridoio di 230 cm?

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    1. se la superficie non è praticabile, l'altezza si può abbassare perché l'ambiente di fatto non è abitabile. comunque in linea di massima la deroga consente di scendere al di sotto delle dimensioni minime imposte.

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    2. grazie, mi scuso perchè non mi ero accorta che il commento fosse anonimo la volta scorsa.
      vorrei fare una precisazione: il soppalco non è praticabile, ovviamente. Io mi riferivo al corridoio al di sotto del soppalco, perchè mi sembrava un po' "tirato per i capelli" sostenere legittimo un corridoio alto 230 cm, ma mi pare di capire che lo posso fare dopo questo decreto, purchè ci sia l'isolamento. corretto?

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    3. lo si può fare solo se la minore altezza è determinata esclusivamente dagli elementi isolanti.

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  4. Finora non mi è mai capitato il caso (sono agli inizi) ma una cosa che non ho capito è, fermo restando l'obbligo di verificare SEMPRE tali requisiti minimi, quando è obbligatorio redigere la relazione ex legge 10 di cui all'altra parte del decreto interministeriale, quando è obbligatorio consegnarla e a soprattutto a chi ? Al dipartimento SIMU prima di consegnare la CILA/SCIA/DIA od all'ufficio tecnico contestualmente alla consegna della stessa (come riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 192?)

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    1. forse alcune risposte puoi trovarle in questo post http://architetticampagna.blogspot.it/2013/01/rifare-limpianto-termico-di-casa.html circa il quando è necessario il deposito al dipartimento in caso di rifacimento impianti termici. Quando invece intervieni sulle superfici disperdenti, il progetto è necessario sempre, salvo il fatto che c'è l'esplicito esonero nel caso di mera sostituzione infissi o installazione pannelli solari. Comunque la consegna al SIMU si fa dopo aver presntato il titolo edilizio, perché al deposito al SIMU devi citare il protocollo della pratica. Gli uffici a roma sono separati perché lo sportello unico è un utopia, e quindi non è possibile presentare le carte tutte assieme presso un unico sportello.

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    2. Grazie mille... Avevo giá letto il post e sugli impianti non avevo dubbi. Dove è riportato l'esplicito esonero per la sostituzione degli infissi ?
      Per quanto riguarda il SIMU il fatto di dover prima presentare all'ufficio tecnico (per ottenere il protocollo) non è per caso un retaggio degli attualmente aboliti comma 1 e 2 dell'art.3 del dlgs 192; in pratica tutti gli interventi che richiedevano la relazione erano quantomeno sottoposti a DIA e c'erano i famosi 30 giorni prima iniziare i lavori. Molti degli interventi che adesso ricadono nel decreto requisiti minimi sono autorizzabili con CILA o SCIA e quindi di fatto uno può iniziare i lavori prima del deposito della relazione... Inoltre se non sbaglio uno dei mille decreti che ha modificato l'art.8 del 192 ha integrato la frase che imponeva l'obbligo di consegna prima degli inizio lavori con "o contestualmente a rilascio del titolo abilitativo". Per cui non avrebbe più senso nei casi di CILA e SCIA consegnare allo sportello unico... Le è per caso capitato un caso analogo dopo l'entrata in vigore del dm 26/06/2015 ?

      Grazie

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    3. dopo giugno mi sono capitate solo DIA, finora, quindi non saprei. se mi capitasse una CILA o una SCIA, immagino che andrei a depositare al SIMU il giorno stesso o quello successivo, subito dopo aver protocollato l'istanza. Sul fatto degli infissi, in effetti deroghe esplicite non mi sembra di trovarne: mi riferivo alle detrazioni fiscali, che esulano dall'obbligo di dover fare l'APE, ma in effetti per il decreto energetico non ne trovo. Comunque generalmente si sta all'interno del 25% delle superfici, e quindi per quello quasi sempre non si fa.

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    4. Che poi ad esempio anche sulla questione degli impianti termici (di cui all'altro post) mentre è perfettamente chiaro quando presentare il progetto degli impianti di cui al DM 37/08, l'art.8 del Dlgs. 192 (cosi come modificato dal decreto legge 63) dice che la relazione va prodotta (e deposita) tranne nel caso in cui si installi pompa di calore inferiore a 15Kw o si sostituisca un generatore con potenza inferiore ai 50 kw)... Non mi pare si escluda in nessun caso la realizzazione di un nuovo impianto (inteso come rete di distribuzione, terminali di emissione e sistemi di regolazione).

      Che dice ??

      Ma qualche fonte ufficiale da consultare ? Se uno va a Via Petroselli qualcuno ti si fila?

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    5. A via petroselli attualmente ci sono degli amministrativi che si occupano di verificare la completezza delle relazioni, ma non entrano nel merito tecnico. comunque si, si può andare a chiedere informazioni.

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  5. Salve architetto Campagna
    Mi ritrovo nella seguente situazione:
    ho un appartamento di 180 mq. che devo suddividere in tre piccoli appartamenti da 60 mq. cadauno.
    Il riscaldamento è centralizzato ed ha già da adesso tre colonne portanti diverse.
    Non cambio gli infissi, non cambio l'involucro esterno, ed i pavimenti l'incollo su quelli esistenti.
    Cambio quello si la maggior parte dei tramezzi e rifaccio tre bagni completi.
    Il Comune di Roma mi chiede la legge 10
    Cosa devo verificare e perché?
    Grazie

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    1. non intervenendo sull'involucro disperdente e non facendo un nuovo impianto, secondo me non è dovuta la legge 10. Provi facendosi fare una dichiarazione in tal senso dal proprio tecnico, da allegare alla CILA.

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  6. Buongiorno Marco,
    in una DIA per accertamento di conformità, intervento sulla parete esterna (sicuramente effettuato in corso d'opera) due infissi hanno misure diverse rispetto al progetto, va applicata l'ex legge 10 e s.m.i.? grazie

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    1. in teoria sì, ma in pratica è di complessa applicazione nelle sanatorie. deve valutare il tecnico caso per caso.

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  8. Salve architetto,
    sto ristrutturando un appartamento al piano terreno. in particolare si tratta di inserire una controparete isolante su tutte le pareti ed isolare il soffitto mediante controsoffittatura, mentre per quanto riguarda il pavimento questo verrà rialzato (grazie alla notevole disponibilità di altezza) con cupolex ed isolante sotto massetto; inoltre vorrei sostituire l' esistente caldaia murale indipendente ormai fatiscente con un piccolo scaldacqua ed affidare il riscaldamento e raffrescamento a due split o al max due termoconvettori.
    Da quanto capito andando ad operare sulla quasi totalità delle superfici disperdenti ricado in ristrutturazioni importanti di primo livello e dovrò adeguarmi ai parametri minimi del dm 2015 (quindi ad esempio trasmittanza minima strutture opache 0,34) oppure ma non ho ancora approfondito ai parametri dell'appendice B esatto? Inoltre cambiando il tipo di impianto termico con quello appena illustrato dovrò inserirlo sempre nella legge 10 ed inviarne il progetto al dipartimento PAU?

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    1. ricade nell'appendice A o B a seconda dell'invasività dell'intervento. L'impianto termico va inserito nella legge 10, il progetto va inviato al dipartimento SIMU e la ricevuta allegata alla pratica edilizia o anche direttamente al fine lavori.

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  9. Buonasera Marco, ho tre quisiti relativi alla procedura di chiusura lavori sul SUET che hai spiegato nel post.
    1) Nella tua descrizione del procedimento per effettuare il fine lavori SUET di una CILA, (PREMESSO CHE HO inviato cila in data 22/06/2016 - e' stata protocollata ma stranamente è rimasta sempre nello stato "scelta esito" - ho NOMINA DI dIRETTORE LAVORI e che ho soltanto spostato 2 tramezzi), scrivi di accedere al SUET alle "RICHIESTE" - selezionare la cila di riferimento e premere "invia comunicazione" che non ritrovo come opzione; trovo invece "apri richiesta" - "invia notifica" - "rimuovi". Premendo invio notifica mi si apre una procedura guidata con menù a tendina di quello che descrivi anche tu. Per invio comunicazione intendevi "Invio Notifica" o non ho capito bene io? Ti ringrazio per chiarimento.
    2) non essendo intervenuta sull'impianto termico ne sugli infissi non devo allegare la dichiarazione degli obblighi progettuali di cui al d.lgs. 192/05 e del decreto requisiti minimi?;
    3) Dove compare invece il menù guidato per allegare variazione catastale e formulario smaltimenti ed eventuali certificazioni impianto elettrico/idraulico.
    Grazie ancora

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    1. 1. la procedura è invia notifica, ma il sito è ancora in evoluzione quindi potrebbero esserci stati recenti aggiornamenti.
      2. puoi dichiarare che il cantiere non è stato soggetto agli obblighi.
      3. devi fare un allegato libero, da caricare dopo aver protocollato.

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  10. Buonasera architetto,

    nel caso di chiusura di vano finestra e trasformazione di portafinestra in finestra (il locale è dotato di 2 finestre e e rapporti aeroilluminanti di quel che resta si verificano), secondo te oltre a rispettare dei limiti di trasmittanza imposta direi dal DM requisiti minimi è necessaria la relazione ex L.10 da depositare presso Dip. SIMU? A quale tabella occorre far riferimento per la trasmittanza della nuova tamponatura e del nuovo infisso?
    Grazie

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    1. ho scritto un post specifico, cmq se la superficie è inferiore al 25% intervieni in una semplice riqualificazione quindi devi rispettare solo la trasmittanza del singolo elemento. la relazione è sempre necessaria a mio parere.

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  11. Buonasera, sono piuttosto indecisa su come comportarmi nel caso di un cambio di destinazione d'uso con intervento di coibentazione dell'involucro (pareti e copertura) e sostituzione di serramenti. L'immobile viene trasformato da magazzino a residenza, al momento è senza riscaldamento e sarà installato un climatizzatore da 12/14000 btu. Possibile che le verifiche siano quelle da "nuova costruzione" o sono io che non ho capito qualcosa? Saluti e grazie. Sara

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    1. nelle faq ministeriali (ci sono dei post appositi proprio di commento alle faq) mi sembra di ricordare che vi sia scritto che il cambio d'uso non comporta necessariamente un ricalcolo dei parametri, quindi calcolerei la tipologia di intervento in funzione della percentuale di superficie disperdente interessata dalla ristrutturazione: se comunque si supera il 50% del totale delle superfici disperdenti del fabbricato, secondo la norma di fatto bisogna rispettare i parametri come se fosse nuova costruzione.

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  12. Gentile architetto, complimenti per il sito ed i consigli, sono una sua collega e nel corso dei lavori assentiti con SCIA, ho dovuto rifare completamente massetto e sottofondo. L'intervento si configura come riqualificazione energetica (solaio su ambienti non riscaldati). E' sufficiente a fine lavori presentare la verifica della trasmittanza del solo massetto, o è necessaria altra documentazione? Grazie mille Laura

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    1. occorre predisporre la relazione legge 10 per progettare il sistema di coibentazione in funzione della tipologia di intervento in cui si ricade (se riqualificazione energetica o altro), e quindi a valle dei lavori produrre l'AQE.

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  13. Buongiorno,
    in occasione di una cila per diversa distribuzione degli spazi interni, sono stati modificati anche impianto idrico sanitario, termoidraulico ed infissi. Andava predisposta anche una relazione tecnica come da Legge 10?
    Secondo lei, l'AQE va allegato all'agibilità o riguardando per il termico la sola sostituzione dei tubi di distribuzione non è soggetta a tale attestazione ma solo alla presentazione dell'APE? Grazie.

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    1. solo in alcuni casi i lavori sull'impianto termico determinano l'obbligo della relazione legge 10, mentre per gli infissi è pacifico che vi rientrano sempre, ma è possibile rendere la relazione in forma estremamente semplificata (secondo le FAQ mise a cui si rimanda) in questo caso, consegnando praticamente solo le certificazioni degli infissi o poco altro.

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.