domenica 19 gennaio 2014

IVA al 10% nelle ristrutturazioni

Uno dei temi ricorrenti nelle questioni che incontro su questo blog ma anche nella vita professionale reale è quello dell'agevolazione dell'IVA in edilizia, attualmente ancora pari al 10%. Sento di dover fare un nuovo post specifico solo su questo argomento, dopo aver trattato il tema assieme alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni che rappresentano sempre delle agevolazioni di tipo fiscale, ma di tipologia diversa (l'IVA è una tassa che si versa subito, quando si paga la fattura: quindi un'aliquota iva più bassa significa pagare meno tasse subito; la detrazione fiscale invece consente di detrarre dalle tasse - l'IRPEF - una parte di quello che si è speso per la ristrutturazione, e quindi il vantaggio economico scatta quando si pagano le tasse)
Come spesso accade in questo Paese, la normativa - ancor più se fiscale, chissà perché - è un grande casino, fatta quasi apposta per essere difficilmente comprensibile. Sorvolando su questa questione, su cui potrei scrivere un bestseller in edizione tascabile ma non troppo, vediamo quando, come e perché è possibile usufruire dell'IVA agevolata nelle ristrutturazioni edilizie.

Occorre distinguere i diversi casi:
A - costruzione di nuove case per abitazioni non di lusso;
B - opere di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti;
C - opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti;

caso A. Quando si ricevono delle prestazioni o dei servizi relativi a contratti di appalto per la costruzione di edifici di civile abitazione non di lusso, possiamo ottenere l'IVA al 10%. Non svilupperò questo punto, in quanto il mio blog si rivolge più spesso alle ristrutturazioni. Comunque il riferimento normativo in questo caso è il DPR 633/72, tabella A, parte III, punto 127 undecies.


caso B. L'iva al 10% può essere applicata direttamente e per intero nel caso di opere edilizie di ristrutturazione particolarmente invasivi, come la ristrutturazione edilizia (da non confondersi con la manutenzione straordinaria, che coincide con la "classica" ristrutturazione dell'appartamento), il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione urbanistica (difficilmente questa la applicherà il singolo cittadino): così infatti recita il punto 127 quaterdices sempre del DPR 633/72, tabella A, parte III: l'iva può essere applicata in caso di opere definite all'art. 31 della legge 457/78, che oggi sono descritti invece nell'art. 3 del DPR 380/01, ma escludendo le lettere a e b, che riguardano le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, le quali dunque non possono accedere all'applicazione dell'aliquota agevolata (ma poi, come vedremo nel caso C, una diversa legge ha invece ampliato l'applicabilità dell'iva agevolata anche a queste tipologie, ma con restrizioni importanti).

L'agevolazione si applica solo agli immobili residenziali con caratteristiche non di lusso (quindi sono esclusi gli immobili accatastati A/1 ed A/10 per esempio), e dunque nel caso di ristrutturazione di immobili destinati ad altri usi si applica l'aliquota ordinaria. Generalmente questi sono immobili destinati ad esercizio d'impresa, quindi l'iva sarà deducibile: per questo non è agevolata. Immagino, sebbene non sia specificato, che l'agevolazione è estesa anche alle pertinenze delle abitazioni non di lusso.

In questo caso l'iva può essere ottenuta sia sulla cessione di beni acquistati direttamente dal committente (piastrelle, sanitari, porte, etc) e sia sulle fatture dell'impresa esecutrice. Secondo me in questo caso l'iva agevolata è applicabile anche alle prestazioni rese da professionisti, cosa invece impossibile per il caso C: sul punto tuttavia devo ancora trovare riscontri effettivi.



caso C. La legge 488/1999, la legge finanziaria di quell'anno, all'art. 7 comma 1 lettera b di fatto riprende il caso B ma amplia la possibilità di applicare l'iva agevolata anche alle lettere a e b dell'art.31 della 457/78.

introduce però per le forniture di beni il concetto del bene significativo e la questione relativa al fatto che l'IVA agevolata per questi particolari beni, si applica non sull'intero importo della fattura, ma, scindendo i costi di manodopera da quelli di mera fornitura di materiali, solo sull'importo della manodopera e su una eguale porzione di costo di fornitura: ne deriva che se il costo delle forniture è pari o inferiore al costo della manodopera, l'intera fattura può essere con IVA al 10%, mentre se invece la manodopera è inferiore al costo del bene fornito, allora occorrerà in fattura scindere gli importi che sono ivati con l'aliquota agevolata da quelli che sono ivati invece all'aliquota ordinaria (attualmente il 22%). I beni significativi possono essere ricompresi in un più ampio contratto di appalto per la ristrutturazione dell'immobile, ma si lascia intendere che questi beni significativi andrebbero comunque fatturati a parte. L'elenco dei beni significativi è riportato nel decreto 29 dicembre 1999 e sono, sostanzialmente, i seguenti:

ascensori e montacarichi;
infissi esterni ed interni;
caldaie;
video citofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
sanitari e rubinetterie da bagno;
impianti di sicurezza.

Dunque il discorso è questo: in una ristrutturazione, se non avete nessun bene significativo, non avrete di che preoccuparvi, e potrete pretendere dall'impresa una fattura unica, anche senza distinzione di voci tra manodopera e forniture materiali, tutto ivato al 10%. L'obbligo di distinguere gli importi di fornitura e manodopera è stato eliminato anche per le detrazioni fiscali, quindi a maggior ragione non vi è tale necessità.

Se invece nella vostra ristrutturazione è contemplato uno o più beni significativi, allora sarebbe opportuno che questi vengano fatturati a parte e che vengano soggetti al calcolo differenziato dell'IVA sulla manodopera e sulla fornitura del bene, per determinare se si ha diritto all'iva agevolata su tutto l'importo o solo su parte di esso, come generalmente è per la tipologia di impianti considerati.

La legge finanziaria vale solo per un anno, ma il concetto fu ripreso poi da tutte le finanziare successive, finchè, finalmente, la norma fu resa strutturale, senza quindi necessità di essere votata ogni anno per il rinnovo.
Alcuni ogni tanto si chiedono se, in caso di ristrutturazione prima casa, non si possa applicare l'aliquota addirittura del 4%: la risposta secondo me è fermamente NO. Questa aliquota è applicabile solo all'acquisto di prima casa (acquisto da nuovo dunque, non anche ristrutturazione) purché nuova costruzione, e ciò è sancito sempre nel DPR 633/72 tabella A, parte II, punto 21. Solo un caso è contemplato tra quelli di ristrutturazione ivabili al 4%, ed è quello descritto al punto 41 ter sempre della parte II della tabella A, e si tratta delle opere tese al superamento delle barriere architettoniche.

vi lascio qui qualche link che ho trovato utile per schiarire alcuni concetti che ho poi ripreso in questo post:
http://www.tasse-fisco.com/case/aliquota-iva-10-4-ristrutturazione-casa-abitazione/5980/
http://www3.unisi.it/ammin/uff-ragi/Fisco/DPR633-72.htm
http://www.ediltecnico.it/17330/iva-agevolata-in-edilizia-al-10-nei-lavori-di-ristrutturazione/


121 commenti:

  1. ciao Marco,

    riguardo al caso B.
    l'impresa edile emetta fattura con iva al 10% e questa fattura comprende: la manodopera e i costi per i materiali che usano loro esempio fra tutti il cemento.
    e va bene.
    ma se il committente si fa comprare per esempio le maioliche dall'impresa edile questa il costo della spesa glie la mette nella fattura iva 10%? non credo perché il venditore di maioliche emette la fattura al 22...confermi?

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    1. quella dei materiali tipo i rivestimenti è quella che io chiamo la "Partita di giro" che l'impresa generalmente fa per favorire il cliente e concedergli di risparmiare sull'iva: in questo caso l'ordine dei materiali viene fatto dall'impresa con iva al 22%, ma poi questa rigira i materiali al committente ivati al 10: in questo caso l'impresa si crea un credito d'iva, che potrà usare in compensazione negli F24 con le regole ordinarie. A volte questo credito d'iva può essere un problema per le imprese che sono già in credito d'imposta, e quindi questi soldi possono diventare un problema in quanto non possono essere subito recuperati (ciò avviene in particolare nelle imprese individuali o comunque in quelle molto piccole), e dunque non è raro che l'impresa si rifiuti di effettuare questa partita di giro, o lo faccia dietro compenso, il che però riduce il vantaggio fiscale a favore del committente.

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    2. sei stato chiaro Marco. non so se oggi è più frequente che il privato si faccia comprare i rivestimenti dall'impresa oppure il contrario. io almeno preferirei sceglierli e comprarli direttamente a nome mio:)
      invece volevo chiederti come mai pensi che quando un professionista lavora su una ristrutturazione dove l'impresa esecutrice fattura al 10 anche lui possa fatturare al 10? allora la cosa dovrebbe valere anche per tutte le altri fornitori che invece fatturano al 22. e infine, ammesso che la tua ipotesi trovi riscontro normativo, perché il professionista non potrebbe fatturare al 10 nelle MO e MS?

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    3. Infatti sul fatto che noi possiamo emettere fattura al 10 non ne sono sicuro, ma nella legge non è specificato il contrario. Mentre invece altrove, in un riferimento normativo che però adesso non riesco a citarti, ho letto esplicitamente che nelle MO e MS non siamo autorizzati ad applicare questa aliquota.

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    4. Buongiorno Architetto non mi e' molto chiara la procedura e vorrei che mi chiarisse questi dubbi: devo ristrutturare un appartamento ed ho previsto il rifacimento della pavimentazione; la ditta che segue I lavori mi ha detto di far loro un bonifico per coprire la spesa, poi loro avrebbero saldato e fatto intestare la fattura per il pagamento dei pavimenti a nome loro al 22%. Questi poi faranno I lavori per la demolizione del vecchio e posa del nuovo pavimento. nella fattura totale del lavoro finito quindi comparira' come totale la mano d'opera e il materiale il tutto ivato al 10%. Ma questo cosa vuol dire che io pago due volte il pavimento (una volta al 22% e una volta al 10%)?

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    5. il totale dei lavori che lei paga dovrà essere imponibile fornitura + imponibile manodopera tutto ivato al 10%. l'impresa però dovrà acquistare i materiali con l'iva al 22%, e quindi dovrà praticamente compensare il maggiore esborso: i soldi non vengono persi, ma vengono recuperati con i pagamenti fiscali dell'impresa. Lei deve solo verificare che il totale che le mettono a conto sia appunto derivato dalla somma delle forniture, ivate al 10 e la manodopera, ivata al 10.

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    6. Architetto, la ringrazio moltissimo per la sua risposta. Il problema e' che il pavimento viene gia' pagato effettivamente da me, al 22%, alla ditta che segue i lavori e poi questa ditta fa un bonifico al fornitore del pavimento facendosi intestare la fattura..
      A lavoro finito, io pago alla ditta la fornitura+manodopera il tutto ivato al 10%. Ma in questo modo il pavimento lo pago due volte? Ovvero, una volta di fatto al 22% facendo bonifico alla ditta, ed un'altra volta al 10% a lavoro ultimato?
      Mi scusi ma sono sempre piu' confuso, ho paura di pagare due volte il pavimento

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  2. Gentilissimo Architetto,
    nonostante le sue indicazioni chiarissime e le informazioni che ho cercato di reperire in ogni dove, rimango ancora dubbioso sulla qualificazione di un intervento che andrò ad effettuare su un appartamento.
    L'intervento (per il quale chiederò la detrazione del 50%) prevede, come avviene di solito: spostamento di porte, impianto idrico, elettrico, riscaldamento, infissi interni ed esterni pavimentazione.
    Inoltre, è previsto l'allargamento di entrambi i bagni: non si tratta, forse, di "costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti", quindi di ristrutturazione edilizia e non di manutenzione straordinaria?
    E, se il caso fosse questo, tutti gli altri interventi già elencati rientrerebbero nella suddetta ristrutturazione edilizia (con conseguente iva al 10% per interi importi e non fino a concorrenzadella manodopera)?

    Grazie mille

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    1. le opere descritte rientrano senza ombra di dubbio nella manutenzione straordinaria, così come la definisce l'urbanistica. di recente il fisco sembra essersi adeguato alle definizioni urbanistiche, ma la cosa ancora è riportata solo nelle guide fiscali alle detrazioni. l'iva per le opere sono sempre ivabili al 10%: il discorso della concorrenza alla manodopera va fatta solo ed esclusivamente quando si parla dei beni significativi: per tutti gli altri interventi l'iva si applica sull'intero importo senza necessità di specificare l'importo della manodopera.

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    2. Perfetto, chiarissimo. Approfitto della sua disponibilità per porre un ulteriore quesito: per il rinnovo dell'impianto di riscaldamento (su impianto già esistente e con mantenimento dei caloriferi) e installazione della caldaia a condensazione mi avvarrò probabilmente della detrazione del 65%. Poichè dovrei installare anche dei condizionatori, se scelgo di acquistare i modelli a pompa di calore che producono anche caldo, posso portarli in detrazione?

      Grazie

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    3. No: è specificato che per usufruire della detrazione per le pompe di calore queste devono essere installate dove non c'è già un impianto di riscaldamento con tecnologia differente, o comunque a sostituzione dell'impianto preesistente.

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    4. ma puoi detrarle al 50% nelle spese generali della ristrutturazione, secondo me.

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  3. L'ampliamento dei terrazzi è senz'altro ristrutturazione edilizia, può certificarlo il tecnico progettista.

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  4. Gentile Architetto, grazie intanto per questi suoi post! ;)
    leggendoli insieme alla guida dell'Ag delle Entrate mi sono chiarito un paio di cose sui miei futuri lavori... le chiedevo se poteva confermare le mie supposizioni:

    tipo lavoro: rifacimento pavimenti (parquet) in appartamento

    - detrazione: è una manutenzione -aihme- ordinaria e quindi niente detrazioni

    - iva: acquistando il materiale io (all'estero) al posatore rimarrebbe solo la manodopera.. potrebbe quindi farla al 10%

    grazie!
    Matteo

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    1. si è tutto giusto. Se si vuole usufruire dell'iva agevolata anche sulla fornitura, questa deve essere rifatturata dal posatore in un unica fattura, altrimenti, se acquistato a parte, è ivato con l'aliquota ordinaria.

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  5. Salve,Ho una SCIA aperta e siamo in fase di demolizione, volevo sapere se è possibile acquistare direttamente gli infissi esterni e le porte interne, bypassando la ditta principale affidataria di tutto il resto dei lavori edili ed impianti.
    Dimenticavo,Dovrò poi avere le detrazioni al 50% e al 65% per gli infissi.
    Saluti

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    1. Si certo che è possibile. sugli infissi il fornitore le potrà applicare direttamente l'iva al 10% con la regola per i beni significativi, mentre quello delle porte, se non passa attraverso l'impresa, dovrà applicare l'iva all'aliquota ordinaria. per le detrazioni non ci sono problemi.

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    2. Salve Architetto,
      La ditta fornitrice dei infissi, dovrà consegnarmi il durc ed il pos?
      Saluti

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    3. se la ditta si avvale di istallatori a cottimo, chi deve consegnarmi il durc ed il pos?

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    4. quello che li ha ingaggiati, in teoria, ma potrebbe richiederli direttamente ai cottimisti.

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  6. Salve architetto,
    Trattandosi di manutenzione straordinaria, La ditta fornitrice ed installatrice degli infissi, mi ha detto che fatturerà con iva al 22 alla ditta appaltatrice dei lavori.
    Successivamente, con quale iva la ditta appaltatrice dovrà girarmi il costo degli infissi?
    Non avendo nominato un coordinatore, c'è qualche modo per farmi fatturare direttamente?
    Saluti

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    1. la ditta appaltatrice dovrà rispettare la regola dell'iva al 10% che vale per la fornitura infissi: quindi dovrà farsi specificare dal fornitore degli infissi la quota di manodopera e quella di fornitura materiali e quindi applicare l'iva al 10% solo sul costo della manodopera e su una identica quota di fornitura, mentre la rimanente parte di fornitura va ivata all'aliquota ordinaria. Il fornitore degli infissi può anche fatturare direttamente a lei, in quanto il lavoro degli infissi - anche se non è cosi - può risultare come cantiere a sè stante.

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    2. Salve architetto,
      Posso acquistare io direttamente le porte ovviamente pagando l'iva al 22, e poi usufruire della detrazione del 50%?
      Mica serve il coordinatore?
      Basta solo il durc della ditta?
      Saluti

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    3. si può comprarle direttamente, pagare l'iva ordinaria, e detrarle al 50% (dell'importo IVA compresa). l'agevolazione IVA al 10% e le detrazioni fiscali possono convivere ma non necessariamente.

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  8. Gentile architetto,
    vorrei sostituire le porte interne con altre più grandi e quindi allargare i muri e sostituire i controtelai. Posso usufruire di agevolazioni fiscali e se si, quali? Premetto che i lavori in muratura saranno fatti in economia e quindi da me.
    Inoltre se faccio mettere sul pavimento esistente in ceramica un parquet prefinito, che andrebbe incollato sul pavimento esistente posso usuruire anche in questo caso di agevolazioni?
    Cordiali saluti e grazie per sue risposte.

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  9. Salve avrei il seguente quesito.
    Io sto effettuando lavori di manutenzione straordinaria a fronte di un contratto di appalto complessivo di circa 55 mila euro IVA esclusa. Ho acquistato beni significativi che naturalmente rientrano nelle categorie previste dalla Guida dell'Agenzia agiornata a febbraio 2014 per compessivi 15 mila euro (si soprattutto tratta di infissi e condizionatori a pompa di calore).
    Posso usufruire dell'IVA agevolata del 10% sull'acquisto di tali beni (forniti e fatturati dalla medesima ditta con cui ho tutto il contratto di appalto)? Nella guida si dice che il confronto/calcolo va fatto consdierando il corrispettivo complessivo del contratto di appalto al netto dei beni significativi. Letta così direi quindi che posso (55 - 15 = 40). Il dubbio che ho è se il calcolo deve far riferimento ai costi specifici (inclusi nel contratto di applato) relativi all'installazionde del bene significativo o a tutto il contratto di appalto. Alla lettera direi che questa seconda interpretazione (che prende a confronto il complessivo importo del contratto di appalto) è possibile e quindi mi consente di ottennere l'IVA agevolata su tutti i beni sigificativi.

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    1. Io ho sempre interpretato in questo modo: in contratti complessi nei quali sono presenti beni significativi, questi vanno scorporati dal totale, ed a questi si applica il discorso dell'IVA al 10% solo fino a concorrenza del valore tra manodopera e fornitura: la quota di fornitura che eccede il valore della manodopera va ivato all'aliquota ordinaria. Tolti i beni significativi, tutto il resto può essere ivato al 10%.

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  10. Buongiorno Architetto
    Ho letto con disappunto le note esplicative agenzia entrate a proposito del Bonus Mobili e viene riportato che porte e parquet non possono usufruire della detrazione al 50%. Nel mio caso specifico effettuero' una manutenzione straordinaria con lavori di demolizione e ricostruzione tramezzi, rifacimento parte del tetto, impianti idrici ed elettrici, costruzione di un nuovo bagno e ristrutturazione di quello esistente. Tutte le porte verranno ridimensionate, mi sembra assurdo che si possano detrarre i costi dei sanitari ma non parquet e porte. Abbiamo il fisco piu' contorto d'Europa!!

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    1. gentile elena cardinali buona sera, confermo che la esplicita esclusione di porte e pavimentazione parquet contenuta sia nella guida generale sia nella mini guida bonus mobili http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/DetrRistrEdil36/Bonus+Arredi+DetrRistrEdil36/ ... provando a trovare un senso all'esclusione delle porte devo ammettere che quando penso ad una porta non mi viene d'istinto associarla al concetto di "mobile" ... certo è però che le porte sono elementi essenziali della casa, anche al di là del processo di arredamento. certo concepire le porte come "materiali" potrebbe essere una forzatura. per quanto riguarda il parquet invece la penso come lei...se è detraibile la pavimentazione in ceramica perché non deve esserlo la pavimentazione in parquet?...in ogni caso vale la pena aspettare la risposta dell'arch. campagna che potrà sicuramente renderle più chiara la situazione circa il suo disappunto e interrogativo.

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    2. Il fisco italiano non brilla per logicità: comunque sulle porte, effettivamente non sono ricomprese nella detrazione, mentre il parquet sembra strano anche a me. Certamente la posa in opera deve poter essere ricompresa nella detrazione. Secondo me, facendo passare le forniture attraverso la partita iva dell'impresa diventerebbe legittima la detrazione del tutto, ma è una mia ipotesi.

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  11. Salve Architetto, stiamo ristrutturando la 1^ casa ed abbiamo l'autorizzazione di inizio lavori (scia) per ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione (intervento ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del DPR 380/2001). Le piastrelle ed i sanitari li abbiamo acquistati direttamente noi e ce li vorrebbero fatturare con iva al 22. Il nostro caso non dovrebbe rientrare nella sua ipotesi B) che permette al committente di acquistare direttamente al 10% d'Iva?
    grazie in anticipo per l'eventuale risposta.

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    1. Se si rientra nella ristrutturazione edilizia, il fornitore può emettere l'iva al 10% direttamente al committente.

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  12. grazie mille, sono stato ieri dal fornitore e grazie anche alla sua conferma al mio dubbio sono riuscito ad ottenere una modifica della fattura con iva al 10% per i sanitari, mentre le piastrelle non essendo un bene finito mi viene fatturato al 22%

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  13. Buonasera Architetto Campagna,
    ne approfitto della sua disponibilità per chiederle questa cosa: ho intrapreso un progetto di ristrutturazione con ampliamento. L'ampliamento consiste al primo piano nella realizzazione di un nuovo box con a fianco un bagno/lavanderia e sopra al primo piano la realizzazione di un'altro bagno e di una terrazza. Desideravo capire se questa tipologia di ampliamento rientra nelle opere agevolabili (leggendo la documentazione dell'agenzia delle entrate di febbraio 2014 sembrerebbe di si...) Rimango in attesa di un suo cortese riscontro. Saluti Davide

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  14. Gentile Davide Negri buonasera. In attesa della competente risposta dell’arch. Campagna mi permetto di avanzare alcune osservazioni inerenti il suo caso specifico.
    E’ vero che alla pag. 11 della guida Agenzia Entrate AE agg. Febbraio 2014 viene indicato come esempio di ristrutturazione edilizia RE la “costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti” (in questo è stata presa sicuramente come norma di riferimento l’art. 3 del testo unico per l’edilizia).
    Però subito dopo la guida è abbastanza chiara nel sancire che l’intervento di “ampliamento edificio esistente AMP” per l'AE è concepito come “nuova costruzione NE”. E a tale tipologia d’intervento, almeno fino ad oggi, non è concesso giovare delle detrazioni.
    In ogni modo, in presenza di AMP la guida è anche abbastanza chiara nel dare la possibilità di giovare della detrazione solo per le spese che riguardano l’intervento sulla parte di edificio preesistente (appunto la parte oggetto di RE).
    Anche se a primo impatto può sembrare “scomodo”, è necessario quindi individuare bene la porzione dell’unità immobiliare interessata solo dalla RE e quindi calcolare le spese da effettuare solo su tale porzione.
    È bene inoltre precisare che, secondo quanto scritto alla pag. 6 della guida, ogni pratica di richiesta detrazione irpef può interessare solo un’unità immobiliare residenziale. in questo senso la sua parola "box" può far pensare a un qualcosa di "non residenziale". E comunque se quelli che lei chiama “primo piano” e “sopra al primo piano” al Catasto risultano due unità immobiliari differenti allora devono essere oggetto di richieste distinte.
    Disponibile ad ogni chiarimento e in attesa della risposta dell’arch. Campagna auguro buon fine settimana.

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    1. Buongiorno Sig. Palombi. La ringrazio innanzitutto per la celere risposta e chiedo scusa perchè ho tralasciato informazioni importanti oltre ad aver sbagliato a scrivere... Pertanto preciso che l'intervento viene fatto su un'unica unità immobiliare residenziale: si tratta di una villetta a schiera sviluppata su 3 piani. Il piano terra attualmente è adibito alla zona giorno (cucina e sala e bagno dislocato in una posizione molto "scomoda".... ), il secondo piano alla zona notte (2 camere da letto senza bagno) e il terzo piano è una mansarda abitabile. La realizzazione del nuovo garage verrebbe fatta al piano terra sul fianco dell'abitazione principale e reso pertinenziale ad essa. Dietro al garage sempre al piano terra, per sfruttare tutta la lunghezza dell'abitazione, pensavamo di realizzare un nuovo bagno/lavanderia così da inserirlo in una posizione più comoda per l'intero piano terra quindi accessibile facilmente da tutti. Al primo piano, sopra il garage, pensavamo di realizzare un'altro bagno per la zona notte e sfruttare la superficie restante costruendo una nuova terrazza. Desideravo sapere se tutto questo e detraibile oppure no? Spero questa volta di essere stato più chiaro.. Ringrazio fin da ora per la vostra disponibilità. Saluti

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    2. La realizzazione del garage è agevolata, perché rientra nelle specifiche possibilità di detrazione proprio la realizzazione di parcheggi pertinenziali; così come è agevolabile l'acquisto di box auto di nuova costruzione da rendere pertinenziali ad esistenti immobili residenziali. Per il resto dell'ampliamento, invece, bisogna capire come è stato concepito: se sono spazi individuati come facenti parte del box auto, allora potrebbero essere agevolabili, mentre invece se nell'ampliamento fossero superfici di puro ampliamento residenziale magari con piano casa o altre procedure più o meno speciali, secondo me non sarebbero agevolabili come ha già spiegato Marco Palombi. Uguale discorso per la terrazza: se fa parte della "copertura" del box allora può avere un senso considerarla agevolabile in quanto appartiene alle opere necessarie alla costruzione del box; ma se laterrazza non è posta sopra al box, secondo me non è agevolabile.

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    3. Buongiorno architetto, grazie per la risposta. Penso di aver capito.
      L'unica cosa che non mi è chiara è la seguente: quando la realizzazione di in nuovo bagno in ampliamento di superficie e volume ( come riportato a pagina 11 del documento dell'agenzia delle entrate di febbraio 2014) si può considerare detraibile? Mi può fare un esempio? Grazie

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    4. Gentile Davide Negri buona sera. Grazie per le sue precisazioni che senza dubbio hanno reso più chiaro l’oggetto della sua questione. Per quanto riguarda la risposta positiva sul box auto in AMP a piano terra ci ha pensato l’arch. Campagna a risolvere ogni dubbio.
      Invece, soffermandoci sulla dicitura dell’AMP per bagno che lei rimarca alla pag. 11 della guida devo ammettere che mi sembra a tutti gli effetti un aspetto contraddittorio del modo in cui è stata scritta la guida.
      Secondo me, la frase “costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti” è inserita in un paragrafo di 6 punti il cui unico scopo è quello di dare al cittadino un esempio immediato (sebbene assolutamente sommario e non esaustivo) degli interventi che la legge considera rientranti nella tipologia Ristrutturazione Edilizia; magari per fare in modo che il cittadino possa farsi un’idea appunto sommaria sulla questione, ancora prima di andare a consultare il testo unico per l’edilizia il principale riferimento normativo a livello nazionale per capire in quale tipologia d’intervento ci si sta muovendo.
      Detto questo, secondo me, a livello di Agenzia delle Entrate la dicitura alla stessa pag. 11 “se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione” prevale sulla frase del paragrafo meramente esemplificativo di cui sopra.
      In ogni caso, secondo me l’esempio di un AMP per bagno che può rientrare nella detrazione secondo quanto giustamente affermato dall’arch. Campagna può essere quando il bagno è comunicante solo con il box auto, e non con altre parti dell’unità immobiliare. La mia è un’ipotesi. In attesa della risposta dell’Architetto auguro a entrambi buona serata.

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    5. le indicazioni, in parte contrastanti, riportate a pagina 11 della guida secondo me sono da intendersi in questo senso: l'ampliamento è sempre configurabile come "nuova costruzione" (benché secondo il Dipartimento, invece, fino al 10% della SUL si parla sempre di RE e non di NC) e pertanto la detrazione spetta per le opere effettuate all'interno della cubatura preesistente, escludendo quindi quello che viene fatto all'esterno come "ampliamento". Il secondo periodo infatti contraddice le indicazioni fornite nella finestrella evidenziata in celeste, ma mi sembra più logico, appunto, quello che è scritto nella seconda parte, benché in teoria, entro il 10% di ampliamento, secondo le norme urbanistiche, non si tratterebbe di NC (ma le norme urbanistiche e le interpretazioni fiscali non coicidono, e dato che se si va in contenzioso chi valuta è la commissione tributaria, secondo me è più logico seguire l'interpretazione del fisco).

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    6. non avevo letto l'intervento di Marco Palombi, che sostanzialmente arriva alle mie stesse conclusioni ;-)

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  15. gentilissimo architetto, sto effettuando una ristrutturazione edilizia e intendo usufruire delle detrazioni con iva agevolata del 10%, mi chiedevo posso farmi fare la fattura dal tecnico che mi sta seguendo la pratica in comune con l'iva al 10% ansi che del 22%??

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    1. No, i tecnici sono esplicitamente esclusi dalla possibilità di emettere fatture con IVA agevolata.

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    2. grazie per la tempestività

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  16. Buongiorno,
    vorrei rifare gli infissi in un'abitazione che è dotata di finestre molto vecchie. E' possibile usufruire SIA dell' iva al 10% su una parte del valore (manodopera ecc.), SIA delle detrazioni fiscali del 65% ? o per poter usufruire delle detrazioni al 65% devo pagare l' iva al 22%?
    grazie mille!
    Arianna

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    1. come ho scritto nel post (o forse in quell'altro sulle detrazioni fiscali) IVA agevolata e detrazioni per risparmio energetico sono due distinte agevolazioni, le quali possono entrambe essere applicate per il medesimo lavoro. dunque si, puoi chiedere l'iva al 10% (solo su manodopera e concorrenza del medesimo valore sulla fornitura) e la detrazione del 65%, pagando con bonifico parlante mi raccomando.

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  17. Buongiorno.che normativa seguo per una ristrutturazione con contestuale cambio d uso?
    Il comune può contest armi qualcosa?perche?la normativa iva non é una normativa di derivazione comunitaria applicabile a tutto il territorio italiano?perche il comune mi contesta applicabilità al 10?grazie

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    1. l'iva al 10% si applica solo per ristrutturazioni in ambito residenziale: forse si sta procedendo alla ristrutturazione di un'altra destinazione d'uso? comunque non è il Comune che dovrebbe contestare l'applicazione dell'IVA, ma piuttosto l'Agenzia delle Entrate.

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  18. Cambio d uso.....da produttivo ad abitativo.
    .grazie

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    1. in teoria se il post-operam è abitativo secondo me è applicabile l'iva al 10%, anche se non credo che l'agenzia delle entrate abbia mai chiarito il caso nello specifico.

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  19. Buongiorno architetto
    sto effettuando dei lavori nella mia abitazione in manutenzione straordinaria con regolare autorizzazione comunale.
    Ho appaltato i lavori a una ditta la quale sta eseguendo i lavori edili.
    Ora mi appresto a cambiare le finestre ed a installare nuove grate, recinzioni e cancello in ferro.
    Vorrei acquistare io gli infissi e farli montare alla ditta principale, onde evitare il coordinatore, (la ditta principale non vuole acquistare gli infissi), le chiedo in questo caso se acquisto io, che iva devo farmi applicare 22% o 10%.
    e per le grade e la cancellata posso acquistare io, e che iva applicare?
    Grazie

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    1. le grate e la cancellata possono essere interamente ivate al 10%. per gli infissi secondo me se si acquista la sola fornitura occorre pagare l'iva al 22%.

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  20. Buongiorno architetto,

    sto ristrutturando un appartamento e ho rifatto l'impianto di riscaldamento a pavimento, demolendo tutti i vecchi pavimenti per passare con i tubi. Poserò un parquet in legno massiccio incollato, per cui mi sembra di capire che potrò richiedere alla ditta fornitrice e posatrice ( che è la stessa ) un fattura con iva agevolata al 10% e poi portare tutto in detrazione in quanto il parquet in legno è incollato e posato per coprire i pavimenti vecchi e demoliti. Ho capito bene?
    Sono in possesso di regolare SCIA per ristrutturazione completa di un appartamento non di lusso.

    La ringrazio e buona giornata

    Enrico

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    1. se c'è una scia per una ristrutturazione completa allora non ci sono problemi. se il lavoro fosse stato invece solo quello del pavimento avrei avuto qualche dubbio.

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  21. Buonasera architetto. Mi trovo in una situazione piuttosto complicata e finora non sono riuscita ad ottenere risposte convincenti. Sono proprietaria di un immobile (una villa indipendente) già costruita e dotata di abitabilità. Ho ottenuto dall'ufficio tecnico del mio comune il permesso di costruire (non scia nè dia) per demolire alcuni volumi pericolanti e ricostruirli seguendo una differente pianta (quindi con sagoma differente da quella originale). Secondo le informazioni che ho ricavato dai vari portali potrei usufruire dell'iva agevolata a 4%. Mi conferma questo dato? Vorrei inoltre sapere se, utilizzando l'iva agevolata (al 4% o al 10%) posso ugualmente usufruire delle detrazioni al 50%. Quindi le chiedo se un'agevolazione esclude automaticamente l'altra. La ringrazio per la disponibilità.

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    1. le agevolazioni sono cumulabili, perché in realtà sono cose diverse. Dovrebbe poter usufruire dell'iva al 4%, ma sul punto non ho mai approfondito molto perché è un contesto di applicazione abbastanza ristretto. Sulle dem-ric dovrebbe comunque applicarsi la detrazione, ma la norma è in continua evoluzione ed ancora devo studiarmi la guida fiscale di ultima emanazione.

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    2. Buona sera,
      da quello che leggo online l’iva agevolata al 4% è applicabile a lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria e per interventi che mirano ad abbattere barriere architettoniche.
      Secondo me il caso della sig.ra Nardulli (demolizione ricostruzione di volumi pericolanti) può rientrare nella manutenzione straordinaria concepita dall’agenzia delle entrate perché anche nella guida aggiornata a settembre c’è scritto “Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici…” . certo maggiore è la complessità dell’intervento e maggiori possono essere le interpretazioni che gli si possono dare. Mi viene un esempio: se demolendo e ricostruendo si modifica la facciata dell’immobile per l’agenzia delle entrate siamo in ristrutturazione edilizia e allora non è applicabile l’va al 4%.

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  22. Buonasera architetto,
    sto effettuando lavori di manutenzione straordinaria per i quali ho presentato una CIL, i lavori prevedono rifacimento degli impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento), abbattimento di pareti, allargamento vano porte, sostituzione degli infissi esterni ed interni, posa di parquet incollato, ecc..
    Purtroppo mi sono accorto che il direttore dei Lavori non ha inviato la notifica preliminare alla ASL, l’impresa che esegue i lavori per adesso é unica ed è quella che è indicata nella CIL, in base all’art. 90 comma 3 del DL n.81/2008 la notifica alla ASL è necessaria se vi sono più imprese esecutrici , anche non in contemporanea, presenti sul cantiere.
    Poiché avevo programmato di acquistare io direttamente gli infissi ed il parquet e la messa in opera sarebbe stata effettuata dalle due ditte che vendono questi beni, per rimediare all’errore del DL (omessa notifica alla ASL) ho deciso che il parquet verrà acquistato e messo in opera dalla stessa impresa che sta effettuando i lavori, e gli infissi e le porte saranno acquistate da me (con IVA al 22%) con fattura che prevede solo la fornitura mentre la messa in opera sarà affidata sempre alla stessa ditta che sta eseguendo i lavori , questo per far si che sia una sola impresa (quella indicata nella CIL) ad eseguire i lavori.
    Le chiedo cortesemente di farmi sapere se questa soluzione mi garantisce il rispetto dell’art. 90 comma 3 per evitare di perdere il diritto alle detrazioni fiscali, o mi consiglia di fare altrimenti
    Grazie
    Salvo

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    1. Se in cantiere è prevista una sola impresa non c'è errore del DL: la notifica non era obbligatoria. La notifica può essere inviata anche in corso d'opera, qualora il cantiere durante i lavori dovesse ricadere nelle previsioni normative. Se il posatore del parquet fosse iscritto in camera di commercio come lavoratore autonomo allora non si porrebbe il problema. gli infissi possono comunque risultare come un cantiere a sè stante, effettuato da una diversa impresa: in questo caso converrebbe che gli infissi siano lavorati e fatturati in un momento diverso dal cantiere edile. Altrimenti si, facendo fare tutto all'impresa intestataria, non si ricade negli obblighi dell'81/08. Comunque ripeto: il coordinatore può essere nominato anche in corso d'opera, lo prevede la stessa legge.

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  23. Grazie della risposta,
    approfitto della sua disponibilità per un ulteriore chiarimento: sul capitolato dei lavori consegnato come allegato alla CIL non erano riportate voci come posa parquet, messa in opera di infissi e porte, questo non potrebbe essere contestato successivamente perché configurava un cantiere che prevedeva più imprese? Cioè, chi stabilisce e controlla se la notifica preliminare andava fatta? Ma la cosa più importante: ai fini della detrazione fiscale come fa l’Agenzia delle Entrate a stabilire se era necessaria la comunicazione preventiva alla ASL? Lo desume dalle fatture dove eventualmente per alcuni beni è riportata anche la voce posa in opera fatta da imprese diverse da quella intestataria?
    Inoltre, cortesemente, può spiegarmi perché se il posatore del parquet fosse iscritto in camera di commercio come lavoratore autonomo allora non si porrebbe il problema?
    E nel qual caso, come dovrei procedere al calcolo dell’IVA diffrenziata se l’acquisto del parquet viene effettuato presso un negozio che fornisce e mette in opera? Anche avvalendosi di lavoratori autonomi? La fattura sarebbe sempre unica?
    Mi scusi delle tante domande ma le risposte potrebbero essere di aiuto anche ad altri utenti che potrebbereo incorrere nello stesso problema.
    Grazie
    Salvo

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    1. In parte le risposte alle sue domande le trova già nel testo e anche nelle risposte in questo post e negli altri di carattere fiscale. comunque nella pratica edilizia si specificano in modo estremamente sintetico le opere che sono soggette ad autorizzazione (come p.e. spostamento tramezzi) omettendo quelle che sarebbero di manutenzione ordinaria, come sostituzione porte e rifacimento pavimenti. Altrimenti alle rpatiche sarebbe necessario allegare il capitolato d'appalto, che non è nè richiesto nè richiedibile dalla pubblica amministrazione. L'agenzia delle entrate di fatto non ha nè modo nè competenza per stabilire se la notifica andava inviata: l'unico ente competente è la ASL. Diciamo che a posteriori, per quello che mi sembra di aver capito, è molto difficile dimostrare la violazione della norma. Il fatto che se si ha un lavoratore autonomo non conta come "impresa" è una deduzione logica derivata dal fatto che la norma parla di "imprese" e non genericamente di "soggetti iscritti in camera di commercio con qualunque qualifica".probabilmente è una carenza normativa, ma di fatto può essere interpretato così.
      L'iva può essere comunque esigita al 10% qualora si appalti ad un unica impresa sia la fornitura che la posa in opera.

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  24. Ciao.Io ho bisogno di sapere le normativa iva per la costruzione di una cabina enel asservita ad abitazioni/non abitazioni(dopo sarà passata ad enel) e si sta compiendo una ristrutturazione di tali abitazioni.

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    1. Non mi sembra che la normativa specifichi un caso del genere, comunque la norma di riferimento, come è scritto nel testo del post, è il DPR 633/72.

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  25. Gentilissimo Architetto, in seguito ad interventi di ristrutturazione privata, che comprendono anche demolizione di muri e spostamento di muri, predisposizione impianto aria condizionata,r ifacimenti di impianti abbiamo deciso, dovendo rifare per forza il pavimento, di mettere un parquet prefinito in tutta la casa, compreso il bagno.
    In questo caso, possiamo gedere della detrazione del 50% per il parquet?
    La ringrazio molto della sua attenzione e disponibiltà.
    A.Consiglio

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    1. si è possibile detrarre anche il parquet rientrando nel caso degli interventi più invasivi.

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    2. Grazie mille per la sua disponibilità.
      Buon lavoro!
      Annarita

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  26. Buongiorno,
    provo a chiedere un chiarimento a Lei.
    Devo rifare il bagno (precisamente: manutenzione all'impianto idraulico, sostituzione sanitari/doccia, piastrelle etc.), rifacimento caldane ed inoltre vogliamo isolare internamente una parete (entro i 10cm di spessore per ridurre un pò i rumori) che confina con la camera da letto del vicino e realizzazione di un piccolo muro d'appoggio per i sanitari sospesi.
    Le mie domande sono:
    - E' da considerarsi solo manutenzione straordinaria o una vera e propria ristrutturazione edilizia (quindi serve scia)?
    - E' necessario apportare modifiche alla piantina della casa o non serve?

    spero possa rispondere anche a me, Grazie!

    Cordiali Saluti

    Cinzia

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    1. se non vengono toccate le tramezzature esistenti, le opere descritte rientrano secondo me nella definizione di manutenzione ordinaria. L'applicazione della controfodera isolante pure si può a mio avviso considerare alla stregua dell'arredo, quindi sempre manutenzione ordinaria, ma su questo aspetto in dettaglio si potrebbero trovare indicazioni diverse, in quanto in effetti si andrebbe a ridurre la superficie utile della stanza. comunque secondo me il linea di massima non servono pratiche per le opere descritte.

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  27. Buongiorno,
    le chiedo anch’io un parere circa la mia situazione. Il geometra il 31/07/2015 ha presentato la CILA per interventi di manutenzione straordinaria (rifacimento impianto termico – riscaldamento a pavimento tramite radiante, idraulico, elettrico, rifacimento bagno, demolizione muro, rifacimento pavimenti, sostituzione di un infisso esterno e porte interne) . Nel Mude vengo indicata io come proprietaria, il geometra come professionista accreditato e il muratore come soggetto coinvolto “impresa lavori”.
    Di seguito le scrivo l’applicazione iva che mi è stata applicata dai fornitori e la relativa detrazione, può dirmi, gentilmente, se è corretto? Pur avendo letto l’informativa dell’agenzia delle entrate (agg. gennaio 2015), chiesto parere al geometra, parlato con i fornitori....ognuno ha la propria teoria, diversa e ambigua e io mi ritrovo in dubbio in quanto vorrei solo applicare la legge per non incorrere in possibili sanzioni a riguardo:
    Lavori di muratura (demolizioni, creazione di intonaci, chiusura tracce, creazione sottofondo, posa piastrelle rivestimento bagno ecc…) – fattura il soggetto indicato come impresa lavori – // iva al 10% - detrazione al 50%;
    Rifacimento impianto termico – fattura un soggetto diverso da quello indicato come impresa lavori – (posa nuova caldaia a condensazione e radiante in tutta la casa per riscaldamento a pavimento) // iva al 10% - detrazione al 65% risparmio energetico;
    Rifacimento impianto idraulico e gas – fattura un soggetto diverso da quello indicato come impresa lavori // iva al 10% - detrazione al 50%;
    Rifacimento impianto elettrico – fattura un soggetto diverso da quello indicato come impresa lavori // iva al 10% - detrazione al 50%;
    Lavori in cartongesso e decorazione di tutto l’appartamento – fattura un soggetto diverso da quello indicato come impresa lavori // iva al 10% - detrazione al 50%;
    Prestazione professionale relativa all’attività effettuata dal geometra // iva al 22% - detrazione al 50%;
    Acquisto sanitari e arredo bagno - fattura un soggetto diverso da quello indicato come impresa lavori // iva al 22% - detrazione al 50%;
    Acquisto termo-arredo - fattura un soggetto diverso da quello indicato come impresa lavori // iva al 22% - detrazione al 50%;
    Acquisto parquet e posa - fattura un soggetto diverso da quello indicato come impresa lavori,fattura un’azienda iscritta alla camera di commercio di Torino // iva al 10% - detrazione al 50%;
    Acquisto piastrelle per rivestimento bagno - fattura un soggetto diverso da quello indicato come impresa lavori // iva al 22% - detrazione al 50%;
    Acquisto infisso esterno e posa - fattura un soggetto diverso da quello indicato come impresa lavori // iva al 10% per la posa e iva al 10% per la quota di serramento che corrisponde al valore della posa – la restante parte al 22% - detrazione al 65% risparmio energetico;
    Acquisto porte interne e posa - fattura un soggetto diverso da quello indicato come impresa lavori // iva al 22 % - detrazione al 50% ;
    Acquisto cucina e elettrodomestici - iva al 22 % - detrazione al 50% fino ad un valore massimo di € 10.000.
    Ovviamente tutti i pagamenti sono stati fatti tramite bonifico bancario, selezionando la voce corrispondente alla detrazione applicata.
    Le sarei davvero grata se potesse darmi un riscontro. Per ora ho effettuato solo acconti e sarei ancora in tempo, qualora dovessero esserci degli errori, per la ri-emissione delle fatture.
    Grazie.
    Emanuela

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    1. Secondo me che non detto legge, mi sembra tutto giusto, come iva e detrazioni. Un solo appunto: la detrazione del 65% applicata all'impianto termico deve essere corredata da calcoli energetici che dimostrano che, con il nuovo impianto, c'è un risparmio energetico, e rifacendo il solo impianto senza toccare le coibentazioni non vedo come si possano raggiungere i parametri richiesti dalla norma. altrimenti si doveva detrarre al 50% anche questo. La sola caldaia può andare al 65% se raggiunge i requisiti richiesti.
      Con tutte queste diverse imprese avrà inviato la notifica preliminare, nominato un coordinatore della sicurezza e fattogli redigere il piano di sicurezza e coordinamento; altrimenti tutte le detrazioni sono a rischio in caso di controlli.

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    2. Buonasera architetto, la devo ringraziare molto perchè i suoi consigli sono stati preziosi ed ho fatto tutto il necessario per la sicurezza in cantiere.
      Grazie.
      Emanuela

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  28. Buonasera Architetto,
    devo sostituire gli infissi della mia abitazione (è seconda casa).
    E' possibile farmi fatturare dalla ditta rivenditrice degli infissi stessi che curerà anche al rimozione dei vecchi infissi l'importo della manodera ed una quota equivalente degli infissi con IVA al 10% e la restante parte con IVA al 22%?
    Se si, quali documenti (dichiarazioni, CIA, ecc.) devo produrre perchè ciò avvenga? Quali documenti deve produrre la ditta?

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    1. la ditta può e deve fatturare i nuovi infissi con le regole IVA prescritte, quindi 10% sulla fornitura solo fino a concorrenza del valore della manodopera. Lo smaltimento vecchi infissi andrebbe tenuto a parte e può essere ivato al 10, ma non ne sarei certo. la sostituzione infissi con altri identici agli originali non prevede procedure edilizie; se si sostituiscono con altri tipologicamente diversi dagli originali allora serve la SCIA.

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  29. buon giorno architetto
    sto effettuando dei lavori di manutenzione straordinaria, rientrano tra quelli previsti all’art. 7, comma 1 lettera b) della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche e proroghe;
    ho delle fattura da far intestare a me e non alla ditta
    se ho fatture intestate a me e non alla ditta che iva devo farmi applicare?

    fattura per acquisto di sanitari e rubinetteria,
    fattura caldaia
    fattura per prodotti per impianto a pavimento
    fattura per materiale impianto elettrico.
    mi spetta o non mi spetta l'iva agevolata?
    leggendo un po' di post sopra direi di no, ma visto che i cavilli sono tanti, chiedo conferma.
    grazie rachele

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    Risposte
    1. le sole forniture materiali devono essere ivate con aliquota ordinaria; solo le opere che sono una somma di fornitura materiali e manodopera, o che sono solo manodopera, possono essere ivate al 10%, fatti salvi i "beni significativi" che invece vanno ivati con le regole specifiche (10% su manodopera e su un eguale importo di fornitura; eccedenza della fornitura ivata con aliquota ordinaria). Dunque se le fatture sopra indicate sono solo fornitura secondo me vanno ivate al 22%: se vuole la certezza dovrebbe interpellare l'agenzia delle entrate.

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  30. Buonasera architetto,
    sono di nuovo a scriverle perchè i lavori di ristrutturazione straordinaria per la mia casa si sono allungati oltre misura, comunque, le ricordo che non ho fatto la notifica preliminare alla ASL in quanto tutti i lavori sono stati effettuati da una unica impresa, non ho ancora ufficializzato la data di chiusura del cantiere tramite il direttore dei lavori, ma nel frattempo ho comprato e fatto installare i condizionatori da installatori autorizzati della Daikin che mi hanno rilasciato fattura per la fornitura ed installazioni dei suddetti condizionatori, la mia domanda è la seguente, poiché non ho ancora chiuso il cantiere che di fatto è restato inattivo per diversi mesi ma i lavori sono praticamente terminati, la fornitura e l'installazione dei condizionatori potrebbe configurarsi come una seconda ditta/impresa che esegue lavori anche se non contemporaneamente alla prima? Era più opportuno fatturare questi beni dopo la chiusura del cantiere ed aprire un secondo cantiere? Posso portare comunque in detrazione l'importo pagato per i condizionatori? Tra l'altro questi condizionatori non sono stati ancora tutti montati perché mancano delle macchine, quindi mi ritrovo con una fattura di acconto fatta più di 20 giorni fa, e potrei saldare il residuo con una fattura con data posteriore, anche se di poco, alla chiusura del cantiere.
    Mi scuso er le tante domande ma sono preoccupato di commettere un errore che potrebbe invalidare il diritto alle detrazioni.
    grazie per la sua disponibilità
    salvo

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    Risposte
    1. purtroppo la legge sulla sicurezza nei cantieri mobili, che è stata scritta con poca attenzione, non ha elementi per escludere il suo caso da quelli che prevederebbero la nomina del coordinatore e l'invio, quindi, della notifica preliminare. Le opere sono detraibili perché all'interno di una più ampia ristrutturazione; se le avesse effettuate dopo il cantiere, sarebbero stati detraibili solo se in sostituzione di un impianto di riscaldamento o se installati in un immobile privo di tale impianto.

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  31. Scusi Archietto. Io deposito a breve una DIA per ristrutturare casa: faccio il riscaldamento a pavimento rifacendo il massetto e aggiungendo un'isolante, elimino parte di alcuni muri semi portanti, apro un paio di porte (una interna e due che danno all'esterno), rifaccio il bagno, faccio un paio di controsoffitti isolati e alcune contropareti in parte dell'abitazione. Rifaccio impianto elettrico (elettrizzo anche il cancello e il basculante del garage che appartiene alla volumetria di ampliamento di cui sotto) e idraulico. Dipingo le pareti. Mettono una canna fumaria per il pellet. Cambio le porte esistenti interne ed esterna (questa blindata). In ultima sfrutto il piano casa e aggiungo 40mq. Cambio i serramenti e metto le persiane elettriche con domotica. Faccio fare degli scivoli e dei getti per la mia disabilità in giardino e una gettata dove porre una pompeiana (praticamente sopraelevo il giardino rifacendolo). Ovviamente tutto certificato dall'ingegnere. E' il piano terra di una vecchia bifamiliare.

    Le ditte coinvolte sono:

    - ditta individuale o società edile (quella riportata in DIA)
    - ditta individuale per l'elettrico
    - ditta individuale per riscaldamento e idraulica
    - ditta che mi vende e installa gli infissi e le persiane elettriche con domotica
    - io acquisto parquet, sanitari, piastrelle e porte blindate e porta tagliafuoco (una blindata e la tagliafuoco sono una per una nuova porta esterna e la tagliafuoco per una porta facente parte dell'ampiamento) in internet.

    Faccio una manutenzione ordinaria-straordinaria o una ristrutturazione (al di là che nella DIA l'ingegnere scrive ristrutturazione edilizia)? O alcune spese sono relative ad una ristrutturazione e altre a manutenzione ordinaria/straordinaria, tipo:

    1) ampliamento, taglio dei muri semiportanti, gettate in giardino con relativo rifacimento e apertura nuovi fori sono ristrutturazione e vanno al 10% compreso il materiale che eventualmente compro io (come le porte e il basculante e pure l'elettrificazione di questo);

    2) dipintura, massetto, impianto idraulico ed elettrico e opere per i bagni al 10%, ma se compro qualcosa come i sanitari o il videocitofono in internet pago il 22%

    3) i serramenti e le persiane elettriche ricadono nella manutenzione ordinaria per cui beni significativi con la regola 10/22%. Se mi compro una porta blindata in internet per l'entrata principale seppur l'entrata verrà riveduta nella grandezza pago cmq il 22%?

    4) iva al 4% sulle maniglie ed eventuali ausili per disabili

    Nel secondo caso della ristrutturazione l'iva è tutta al 10% compreso gli acquisti che faccio io o no?

    Sempre nel secondo caso di ristrutturazione ho bisogno di un solo interlocutore o anche come nel mio caso se le ditte sono più d'una va bene lo stesso (ovviamente c'è il piano della sicurezza)?

    Per quanto riguarda invece la detraibilità 50 o 65% a parte l'ampliamento (non va a sostituire una demolizione ma è ex novo e si attacca alla casa) è tutto detraibile (secondo lavorazione ovviamente)

    Grazie del chiarimento.

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    Risposte
    1. Sulla questione dell'IVA applicabile ai disabili, certamente si applica direttamente agli ausili, non saprei se anche a parte del resto. Per quanto riguarda il discorso in generale, l'agenzia delle entrate non mi risulta abbia mai fatto distinzione opera per opera all'interno della stessa ristrutturazione, dunque se per qualche motivo c'è una lavorazione che rientra nella ristrutturazione edilizia, allora l'intero appalto può seguire le regole di questa tipologia di lavorazione, anche se di per sè sarebbe classificabile come altro. Difatti, nelle comuni ristrutturazioni di appartamenti, che ricadono nella manutenzione straordinaria, sono ricomprendibili anche le spese relative a quelle opere, come le tinteggiature, che, a sè stanti, non sarebbero incentivabili. Per le finestre, l'IVA si sapplica sempre col meccanismo dei beni significativi, il resto tutto al 10%, secondo me compresi i materiali che acquisterà lei direttamente. Se vuole essere sicuro di questo aspetto, chieda all'agenzia delle entrate direttamente o al commercialista.

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  32. Buona sera,
    per lavori di manutenzione straordinaria affidati ad una unica impresa non ho dovuto fare la notifica alla Asl. Ora però è sorta l'esigenza di sostituire le porte interne che verranno fornite e posate da un'altra ditta e saranno pronte quando i lavori saranno terminati e quindi non ci sarà interferenza:è comunque necessario fare la notifica?
    Se viene comunicata la fine dei lavori prima che vengano posate le porte, le relative spese possono essere agevolate come conseguenza dell'intervento di manutenzione straordinaria?

    Grazie.

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    Risposte
    1. teoricamente, chiudendo la pratica edilizia e sostituendo le porte successivamente, non si ha aggravio di imprese sul cantiere (fatto salvo eventuali altri situazioni), ma la sostituzione porte "esce" dalla manutenzione straordinaria e dunque non sarebbe più incentivabile al 50%.

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  33. La ringrazio, perciò negli interventi precedenti in cui si diceva di chiudere un cantiere e successivamente aprirne un altro ci si riferiva alla chiusura della pratica edilizia ? In alternativa,sarebbe possibile acquistare le porte (con iva 22%) prima della conclusione dei lavori e installarle in seguito?
    Grazie

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    Risposte
    1. non saprei dirle ma suggerisco di non forzare troppo la mano.

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  34. Buongiorno,
    ho una concessione edilizia per ampliamento di quella che diventerà la mia prima casa, con costruzione anche di garage e locale tecnico pertinenziali. Per quanto riguarda i lavori posso usufruire dell'iva agevolata del 4%. Posso far rientrare la costruzione del garage e del locale tecnico nelle ristrutturazioni edilizie pagando l'iva al 10%?
    grazie

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    Risposte
    1. nel suo caso immagino di sì, perché si devono intendere come pertinenze dell'abitazione e non come destinazioni non abitative. chieda conferma all'agenzia delle entrate.

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  35. L'ampliamento non riguarda solo le pertinenze ma anche porzione abitativa (più del 20% in totale). Comunque chiederò, grazie

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  36. Buongiorno.Ho un dubbio sull'applicazione dell'iva. Nella fornitura e posa in opera di pompeiana in legno che andrà ancorata in adiacenza ad una seconda casa, l'iva da applicare è del 10% ?

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  37. Ho un sms dell'agenzia delle entrate, secondo cui pavimenti (di qualunque tipo) e porte possono essere portati in detrazione al 50% "nell'ambito e in conseguenza di un piu' vasto intervento di ristrutturazione" (cit.).
    Il quesito è: in questo caso il parquet si può acquistare con iva al 10% (come sostiene un mio negoziante) o al 22% (come si legge su vari siti)?
    Grazie.
    Francesco

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    Risposte
    1. se è correlato ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria secondo me l'iva è sempre al 22%; nel caso di ristrutturazione edilizia invece il fornitore potrebbe applicare l'iva agevolata direttamente al committente.

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  38. Buonasera,
    volevo chiederle un'informazione che non mi è chiara.
    Il mio cliente sta facendo lavori di manutenzione straordinaria in un appartamento di sua proprietà. E' stato comprato dal papà e regalato a lui, che è disoccupato.
    Anche i lavori di manutenzione verranno pagati dal papà, mentre la CILA è stata fatta a nome del figlio, che è il proprietario.
    Per questo motivo ci hanno detto che non potrebbe usufruire delle detrazioni, non avendo entrate e quindi non dovendo fare la dichiarazione dei redditi.
    Ora però ci è venuto un dubbio. Deve comprare i materiali di rivestimento, i pavimenti, sanitari, infissi, ecc. Nel negozio ci hanno detto che se compra e fattura la ditta direttamente, poi potrebbe fatturare al Committente al 10% insieme alla manodopera.
    Ma quando abbiamo parlato con la ditta, ci hanno detto che non potendo usufruire della detrazione per manutenzione straordinaria, loro non potevano fare questa agevolazione dell'iva.
    A me non è chiara questa cosa, perché pensavo che dal momento in cui la ditta fa fattura dei lavori al committente, anche se poi lui non potrà avere le detrazioni, potrebbe comunque fatturare tutto al 10%. Oppure sono legate le due cose, cioè le detrazioni per manutenzione straordinaria e questa agevolazione del 10% dell'iva su alcune forniture che compra direttamente la Ditta?
    E poi per ultimo, che lei sappia, quest'agevolazione dell'iva sulle forniture è "un favore" che la ditta può farti o meno, oppure dovrebbe fartelo sempre?
    Grazie mille. Il suo blog è sempre molto utile.

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    1. l'iva agevolata si può applicare indipendentemente dalle detrazioni fiscali: sono due cose distinte, infatti. comunque sul discorso del giro della ditta, trovi le indicazioni in questo stesso post.

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  39. Gentilissimo Architetto,

    il mio geometra ha presentato domanda di CILA per i seguenti lavori da effettuare nel mio appartamento:

    - demolizione tramezza
    - rimessa a norma impianto elettrico
    - rifacimento bagno
    - sostituizioni infissi
    -sostituzione porte
    - sostituzione caldaia
    - installazione condizionatore ( non esistente)
    - posa nuovo pavimento in laminato

    Nella CILA è stata indicata l'impresa EDILE che eseguirà le demolizioni, però poi ci saranno altre ditte che entreranno nel cantiere ( alla fine dei lavori dei lavori eseguiti dai muratori) per l'installazione delle finestre, delle porte, del pavimento, del condizionatore e della caldaia. E' obbligatorio redigere il piano sicurezza del cantiere anche se i lavori verranno eseguiti successivamente all'impresa principale? Se le fatture riportassero una data successiva alla chiusura del cantiere ci sarebbero problemi per le detrazioni fiscali?
    Sinceramente ho avuto opinioni molto diverse in merito alla mia situazione. La mia paura è quella di perdere le detrazioni al 65% per le finestre e la caldaia e quelle al 50% per condizionatore e pavimento in laminato.

    La ringrazio moltissimo per la disponibilità e la precisione.


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    1. la legge è chiara: in caso di più imprese, si ricade negli obblighi relativi alla sicurezza. l'unico modo di evitare l'obbligo, è che in cantiere figuri al massimo una impresa e poi solo lavoratori autonomi non registrati come impresa. Se gli infissi sono diversi dagli originali il titolo è la SCIA.

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  40. La ringrazio molto. Quindi se si procedesse indicando una sola impresa si potrebbe incorrere in una eventuale perdita delle detrazioni fiscali?

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    1. se non si rispettano i dettami de d.lgs 81/08 quando vi si ricade si possono perdere le detrazioni in caso di controlli

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  41. Altra domanda, se cambio il colore degli infissi ma ho le controfinestre ricado sempre nella scia o basta la cila?

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    1. non saprei come interpretare la questione. tendenzialmente potrebbe considerarsi che ricadano in CILA, perché elementi interni; dall'altro lato però se si tratta di doppe finestre, l'infisso vero e proprio si deve intendere come composto da entrambe le finestre, e quindi da quest'altro punto di vista si ricadrebbe invece in scia.

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  42. È stato davvero molto gentile e preciso.
    Secondo lei per l'installazione del condizionatore ( attualmente non esistente) è possibile fare una CIL quando viene chiusa la Cila?

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    1. se non c'è vincolo paesaggistico, la posa del condizionatore attualmente può essere fatta senza presentare nulla, ho scritto un post apposito che si chiama "condizionatori ed autorizzazioni"

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  43. La ringrazio ancora.
    Ultima domanda: se sono comproprietaria dell'immobile al 50% con il mio ragazzo e ci facciamo cointestare le fatture poi possiamo pagare la cifra della fattura dividendola in due bonifici intestati ad ogni proprietario? Banca Intesa allo sportello non inserisce due codici fiscali in un singolo bonifico ( forse è possibile farlo online).
    Grazie ancora per la grande disponibilità.

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  44. Buonasera Archietetto,

    la guida è fantastica, la cosa che non mi è, però, chiara è questa:

    ho ingaggiato la ditta X per effettuare i lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria nel mio appartamento. Sono escluse le forniture di alcune cose tipo Pavimenti, Sanitari, Caldaia...

    Se volessi comprare in autonomia queste cose, e l'azienda Y che me le vende mi facesse anche la posa, potrei usufruire dell'iva al 10% (con i criteri specificati) nonostante sia diversa dalla ditta principale specificata in CILA?

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    1. se fa anche la posa sì, anche l'altra impresa può emettere iva al 10%. la contemporaneità delle imprese in cantiere non è tanto un problema fiscale quanto di obblighi normativi relativi alla sicurezza, ne ho parlato negli altri post specifici sulle procedure edilizie.

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  45. Salve architetto, io ho presentato la comunicazione CILA al comune indicando una sola ditta appaltatrice che utilizzerà meno di 200 uomini al giorno. Di conseguenza nella ristrutturazione del mio appartamento (manutenzione straordinaria) ho ingaggiato una ditta edile che oltre ai lavori di muratura si occuperà di impianto idrico, elettrico e di riscaldamento chiamando in subappalto altre ditte specializzate con cui collabora. Alla fine dei lavori, io avrò un unica fattura da parte della ditta edile comprendente di tutto. Ma non mi è chiaro la questione iva. In questo caso le subappaltatrici fattureranno al 22 alla.ditta edile e quest'ultima fatturerà a me al 10 (pagando così 2 volte l'iva che non dovrebbe essere previsto) o vige il principio del reverse charge in ambito edilizio?

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    1. le ditte subappaltatrici dovranno fatturare al 22 a quella principale, ma per questa non dovrebbe essere un problema perché se la potrà detrarre: dunque è solo un problema di cumulo di credito fiscale (che per alcuni può in effetti essere un problema serio).

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  46. Buongiorno Architetto. Approfitto di questo vecchio post per porle un quesito in merito. Ho presentato il mese scorso una SCIA per un appartamento. La motivazione della presentazione di una SICA è stata la presenza nel progetto di un soppalco/ripostiglio.
    Mi chiedo ora se i clienti, trovando in Restauro e Risanamento conservativo, possono acquistare con IVA al 10% direttamente dai negozianti beni come corpi illuminanti, finestre e macchine interne ed esterne per il condizionamento.
    La ringrazio per l'attenzione che vorrà dedicarmi.
    Saluti.

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    1. la categoria che può dare accesso all'iva diretta è la ristrutturazione edilizia, da come si è sempre interpretato.

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    2. Le riporto un estratto dell'ultima guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate:
      "Iva agevolata per lavori di restauro,
      risanamento conservativo e ristrutturazione
      Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data
      di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del
      10%.
      Si tratta, in particolare:
      A.
      delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla
      realizzazione degli interventi di restauro
      risanamento conservativo ristrutturazione
      B.
      dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di
      ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico
      delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr
      6 giugno 2001, n. 380.
      L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria
      individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
      L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori
      sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue."

      A mio avviso è chiaramente indicata anche la categoria Restauro e Risanamento Conservativo.
      Che ne pensa?

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    3. se è così scritto sulla guida, allora secondo me si può fare.

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  47. Salve, una domanda.

    Devo aprire una CILA per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (intero impianto autonomo di riscaldamento comprensivo di caldaia, tubi e termosifoni, rifacimento bagni, levare 2 tramezzi).

    Da quello che ho capito (sentendo ad esempio Leroy Merlin) per avere l'Iva al 10% sull'acquisto da parte dell'impresa di "qualsiasi" tipo di materiale o bene ("significativo" e non) dovrei fare la SCIA o la DIA. Che però non mi sembrano indicate al tipo di intervento che devo fare io.

    Dicono che con la CILA l'Iva agevolata si può avere solo se il venditore è anche quello che fa la posa, ad esempio, di una caldaia o anche di un singolo termosifone.

    Volevo sapere: tutto ciò corrisponde a verità?

    E inoltre, se così fosse, non usufruendo di alcun beneficio di Iva agevolata su materiali e beni facendoli comprare dalla ditta che mi fa i lavori, cosa succede se alcuni beni (es.: caldaia, sanitari, etc, etc...) li compro direttamente io e li fornisco alla ditta?

    Ovvero, nelle tipiche tre fatture di "Inizio lavori, Sal e Fine Lavori", che tipo di Iva dovrebbe usare la ditta stessa nei miei confronti sul costo, quindi, della sola manodopera (+ materie prime per i lavori, stucco, vernice, etc etc...) non dovendo fare distinzioni tra beni significativi e loro posa? Quella del 10% o del 22%?

    Grazie in anticipo per la pazienza che avrà nel leggere e nel rispondere a questa domanda.

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    1. l'iva al 10% può essere emessa, nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria, solo dalle imprese che realizzano fisicamente l'opera o gli impianti. All'interno delle fatture delle imprese possono essere specificati anche i materiali acquistati, ed applicare su tutto l'iva agevolata, ad eccezione dei beni significativi dove l'iva agevolata si applica solo fino a concorrenza tra valore delle forniture e manodopera. Ciò significa che il rivenditore di rivestimenti o di componenti di impianto (leroy merlin per esempio) può emettere solo iva al 22. Se però ad acquistare i beni è l'impresa e non lei, l'impresa può rigirare in fattura il prezzo del bene ivandolo al 10%. in questo caso però quel 12% di iva di differenza va nel credito tasse dell'impresa, la quale se già è a credito d'imposta, può non vedere mai il recupero di quei soldi, o vederselo posticipato nel tempo. questo è come l'ho capito io.

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    2. Salve Architetto, grazie mille per la sua risposta. Vedrò se è percorribile l'ipotesi da lei avanzata sul 10% in fattura e il 12% in recupero tasse per l'impresa. Grazie ancora.

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  48. Salve srchitetto. Sto ristrutturando il mio appartamento. Ho comprato io il parquet pagando iva al 22. Il posatore che è un soggetto diverso da chi me lo ha venduto che iva richiede?

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  49. Salve. Io ho capito bene il discorso dell Iva al 22 per per il materiale e il 10 al cliente. Il mio dubbio è che quando il cliente mi effettua il bonifico a me non arriva l intero importo della fattura. Per cui mi chiedo faccio un esempio:
    Compro materiale per 3000 euro +Iva al 22 totalr3 3660. Al cliente emetto dattura al 10% per cui 3000+300 per un totale di 3300 euro.quando il cliente mi fa il bonifico non arrivano 3300 ma circa 3000. Per cui la domanda è... anticipo 360 euro di iva che poi scarico ma anche i 300 euro che non arrivò nel bonifico...

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.