giovedì 31 gennaio 2013

rifare l'impianto termico di casa: obblighi e procedure

Come da titolo, ci occuperemo del capire e di sviscereare la procedura amministrativa necessaria in caso di completo rifacimento dell'impianto termico della nostra abitazione. Per non rendere il discorso un testo eccessivamente ampio, circoscriveremo il caso in cui si debba rifare da capo l'impianto termico (sostituzione caldaia, sostituzione tubazioni di distribuzione, rinnovo sistemi di controllo) di una singola abitazione o appartamento, esplorando poi qualche semplice variante (p.e. solo sostituzione caldaia).
nota: questo post è stato completamente riscritto alla luce della pubblicazione del nuovo decreto attuativo della L 192/05. Comunque molti dei contenuti del vecchio testo rimangono validi e, pertanto, le procedure descritte rispetto a prima non subiscono grandi variazioni. [04 ottobre 2015]

Anzitutto, parliamo di obbligatorietà, di deposito del progetto, di competenze. Vediamo subito cosa occorre fare in generale:
  • è obbligatorio redigere un progetto impiantistico, che può essere anche semplice per certi versi
  • è necessario che questo progetto rispetti le direttive tecniche specifiche del nuovo decreto interministeriale del 26/06/2015 che ha sostituito il precedente 59/09
  • NON è richiesto il deposito del progetto presso gli uffici comunali (salvo il verificarsi di alcune condizioni, e salvo diverse indicazioni del singolo Comune)
  • NON è necessario depositare alcuna pratica urbanistica presso il comune/municipio di competenza (a meno che il rifacimento dell'impianto non avvenga contestualmente ad altri lavori che invece necessitano il deposito di una pratica amministrativa; si consideri comunque che l'installazione in facciata di una caldaia nuova è soggetto a SCIA) ma è facoltativo l'invio di una CIL in carta semplice
Come troppo spesso accade, ci sono diverse norme, decreti ministeriali, leggi e postille varie che rendono la materia incomprensibilmente complessa. Le norme stesse sono contraddittorie ed addirittura alcune negano o dicono il contrario di quello che dicono altre: cerchiamo di capirci qualcosa.
Abbiamo, nel nostro caso, sostanzialmente due riferimenti normativi: il DM 37/08 (che ha sostituito la "46/90", la norma sulla certificazione degli impianti) ed il già citato nuovo decreto interministeriale, che è una delle ultime emanazioni del lungo filone normativo che ha origine dalla legge 10/91, la prima legge abbastanza strutturata sul contenimento energetico. Questo decreto è l'ulimo aggiornamento di quello attuativo della legge 192/05.
Le due norme si occupano di ambiti diversi, ma, inevitabilmente, si sovrappongono. Il DM 37/08 è una norma più che altro operativa, e sancisce i casi in cui è necessario depositare il progetto impiantistico presso il Comune e quando invece no. Fermo restando che l'obbligo di redazione del progetto è SEMPRE presente: solo che in molti casi va solo consegnato al committente e non anche depositato al Comune. il decreto interministeriale invece si occupa delle verifiche tecniche e dei calcoli che devono essere contenuti nel progetto (mentre il DM parla genericamente di progetto di disposizione degli elementi d'impianto, il decreto interministeriale sancisce che il dimensionamento degli elementi deve derivare da calcoli precisi e le scelte tecniche devono essere opportunamente dimostrate o comunque spiegate).

Dunque consultando il DM 37/08 andremo a capire se l'impianto che andremo a realizzare/modificare nel nostro cantiere sia o meno soggetto a deposito presso il Comune (nel caso, il deposito deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti e, in caso di ristrutturazioni, generalmente andrebbe depositato assieme alla CILA/SCIA/DIA) - fermo restando che il DM si occupa di TUTTI gli impianti dell'edificio, mentre invece noi qui ci stiamo occupando del solo impianto termico: per questo parliamo anche del decreto interministeriale che si occupa nello specifico di impianti termici e di contenimento energetico negli edifici.
Per quanto riguarda gli impianti termici con caldaia, il DM 37/08 parla chiaramente del fatto che l'obbligo di progetto (da parte di tecnico qualificato) scatta nel momento in cui abbiamo impianti con "canne fumarie collettive ramificate", mentre il decreto interministeriale non specifica nessuna particolare soglia o caratteristica in presenza della quale o al di sotto della quale non sia obbligatorio il progetto (dunque sia il DM che il decreto interministeriale sanciscono l'obbligatorietà del progetto, sempre e comunque). Dunque per il DM 37/08 il progetto va realizzato da un tecnico qualificato solo se l'impianto ha una canna fumaria collettiva (impianti condominiali oppure impianti composti da singole caldaie ma convogliantisi in un unica canna fumaria), mentre per il decreto interministeriale il progetto va redatto sempre e comunque, e conformemente alle direttive in esso contenute. Il concetto insomma è che il progetto va redatto sempre, solo che nei casi esclusi dal DM 37/08 può essere fatto anche dal responsabile tecnico dell'impresa esecutrice (ovvero non necessariamente un tecnico qualificato), mentre negli altri casi deve essere apposto il timbro di un tecnico specializzato e depositato presso il Comune. il decreto interministeriale non si pronuncia riguardo a chi è abilitato all'esecuzione di progetti termici. La distinzione che finora abbiamo visto tra "progetto redatto da tecnico qualificato" e "progetto redatto da tecnico interno dell'impresa" coincide anche con il fatto se il progetto vada depositato presso lo "sportello unico" oppure no. Ciò è indicato al comma 6 dell'art. 5 del DM 37/08: gli impianti di cui al comma 2 dello stesso articolo (appunto, i termici con "canne fumarie ramificate" o quelli di condizionamento con più di 40.000 frigorie per esempio) devono anche essere depositati. Gli altri, quindi, no. Ma vanno comunque redatti (in conformità alle specifiche tecniche del DPR 59/09) e tenuti agli atti del committente.

è bene puntualizzare che al di là dell'obbligo di progetto, il DM stabilisce che comunque a conclusione dei lavori deve essere emessa dall'installatore la dichiarazione di conformità dell'impianto, la quale va sempre spedita anche allo sportello unico del comune in cui sono stati fatti i lavori (per Roma lo sportello di riferimento è presso il dipartimento PAU, ma solo per i lavori soggetti alle pratiche di competenza di questo ufficio). Ai sensi dell'art. 284 del d.lgs. 152/2006 nella Di.Co. deve essere espressamente presente una dichiarazione relativa al corretto smaltimento dei fumi.

La relazione tecnica da allegare al progetto deve essere redatta sulla falsariga di quella di cui all'allegato E del d.lgs. 192/05 e comunque è preferibile compilarla con un software appositamente concepito allo scopo. il DOCET non è indicato per questo tipo di attività, in quanto è adatto solo ed esclusivamente alla redazione degli APE, che pur riguardando lo stesso argomento, sono tutta un'altra cosa.

Se stiamo installando un impianto termico ex novo, e dunque non abbiamo la possibilità di effettuare uno scarico "a parete" o comunque non fino al tetto, occorre progettare, olte all'impianto in sè, anche la canna fumaria di evacuazione fumi, che va dimenensionata in base alle norme UNI in vigore (attualmente è la UNI 7129:2008) nonché le norme generali indicate all'allegato IX parte V del D.Lgs 152/06. Nell'allegato sono presenti alcune regole di base, tra cui quella che impone che lo scarico fumi deve avvenire ad una quota di un metro al di sopra della copertura del fabbricato o di altri elementi distanti meno di 10 metri, e che se vi sono aperture di locali abitabili poste a distanza compresa tra 10 e 50 metri, la bocca di evacuazione deve essere posta al di sopra della parte superiore dell'apertura (occhio a eventuali ex locali lavatoi abusivamente convertiti in abitazione). Attenzione: le regole della normativa possono essere più restrittive della norma UNI (p.e. la regola dei 10 metri nella UNI non c'è) ma ciò non vuol dire che lo scarico fumi non debba rispettare entrambe le disposizioni. Le disposizioni dell'allegato espressamente non valgono per le caldaie a condensazione.

Ok, dopo aver infarinato per bene l'argomento, passiamo al caso specifico: dobbiamo rifare l'impianto termico autonomo del nostro appartamento (o di quello del nostro cliente), il che comprende la sostituzione della caldaia, il rifacimento delle linee di distribuzione e della centralina, la fornitura e posa di nuovi corpi radianti, la programmazione di sistemi per la termoregolazione.
In base ai dettami del decreto interministeriale queste sono le caratteristiche che il nuovo impianto dovrà necessariamente avere:
  • un rendimento di caldaia pari o superiore a (90+2logPn) dove logPn è il logaritmo in base 10 della potenza nominale del generatore di calore, espresso in kW. Se abbiamo una normale caldaia da 24kW, il logaritmo in base 10 di 24 è 1,38 per cui il rendimento deve essere pari o superiore a 90 + 2*1,38 = 92,76%.
  • una efficienza media superiore al corrispondente valore della tabella 8 dell'appendice A del decreto
  • valutare e progettare eventuali sistemi schermanti per proteggere le superfici vetrate dall'irraggiamento solare estivo (quindi, implicherebbe che si installino degli elementi esterni al fabbricato, cosa ovviamente non sempre possibile: da qui si evince che chi ha scritto la legge non ha ben presente l'ambito in cui essa va ad inserirsi, perché in una ristrutturazione quasi mai è possibile o conveniente fare modifiche all'esterno). Si può omettere questa parte se si hanno vetrate i cui vetri hanno un fattore solare minore o uguale a 0,5: un vetrocamera normale difficilmente è inferiore a 0,75, mentre un vetro basso-emissivo ha un valore inferiore ma quasi sempre superiore a 0,5. Solo i vetri che hanno anche il trattamento selettivo hanno sempre un valore inferiore a 0,5: potete consultare sul punto questa interessante tabella. Diciamo, comunque, che in caso dei comuni appartamenti è sufficiente che la finestra sia protetta da una persiana o da una tapparella per poter dichiarare l'esistenza di un "sistema schermante": dunque il discorso sui vetri vale nel momento in cui ho delle finestre effettivamente non protette da nulla.
  • ogni locale o "zona termica uniforme" deve avere sistemi per la regolazione locale dell'energia immessa, per evitare sovrariscaldamenti da apporti esterni di energia (p.e. il sole, se batte su una facciata del nostro appartamento in una data ora, fornirà una certa quantità di energia per il riscaldamento: se non ho sistemi di recolazione nel singolo ambiente, il termosifone continuerà ad andare come negli altri ambienti di casa, consumando di più). In genere si rispetta questo dettame semplicemente installando le valvole termostatiche sui radiatori: tuttavia potrebbero anche esserci sistemi più complessi che rendono inutili queste valvole, ma la regolazione deve sempre essere regolata per ogni singolo vano riscaldato. Da qui si capisce che nel rifacimento di un impianto esistente i nuovi termosifoni devono sempre avere le valvole termostatiche (salvo, appunto, l'esistenza di sistemi di regolazione più raffinati e complessi).
  • l'immobile in cui è rinnovato l'impianto termico deve essere fornito di un impianto a fonti di energia rinnovabile per coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di acqua calda sanitaria.Questo punto, che era contenuto nel comma 22 dell'art. 4 del DPR 59/09 è stato abrogato dall'art. 11 comma 5 del D.lgs. 28/2011 il quale decreto ha spostato l'obblgatorietà di tale dotazine nelle nuove costruzioni e nelle "ristrutturazioni rilevanti" - n.b.: il Comune di Roma, per esempio, fece una delibera per attuare questo obbligo ma si parla comunque di "unità edilizia", cioè interi fabbricati (ma anche ville isolate) e non di "unità immobiliare", dunque l'obbligo c'è nelle ristrutturazioni ingegrali degli impianti condominiali, per esempio. Tecnicamente, il decreto requisiti minimi ha implicitamente abrogato il DPR 59/09 anche se ciò non risulta ufficialmente.
ho omesso alcune prescrizioni di legge che nelle ristrutturazioni degli appartamenti non si verificano mai (p.e. in caso di impianti con potenza superiore a 100kW si deve fare una diagnosi energetica, e cose del genere), comunque ci si rende conto che i punti più difficili da affrontare sono il secondo e l'ultimo: l'obbligo dei sistemi schermanti esterni, sebbene derivi da considerazioni sacrosante sul risparmio energetico, lasciano un po a bocca aperta pensando alla riqualificazione di un appartamento in un condominio, nei quali notoriamente gli interventi esterni sono mal visti e difficili da far digerire. Tuttavia il comma (il n°20, art.4) che descrive questo obbligo rimane molto sul vago, e per "sistema schermante" dell'irraggiamento solare si può considerare anche la persiana, la tapparella o magari una tenda solare esterna, una piccola pensilina o magari l'aggetto di un balcone al piano di sopra, insomma sistemi o elementi che magari sono già presenti nell'appartamento.

calcolo del rendimento medio stagionale: approfondimento ed esempi 

(NB: tutto il successivo testo è stato superato in un certo qual modo dal nuovo decreto interministeriale, in quanto ora si parla di efficienza media del sistema. Aggiornerò il testo appena ho tempo di approfondire, per ora lascio il vecchio testo modificando il colore in grigio).

Forse conviene spendere due parole in più per il calcolo di cui al primo punto del capitolo precedente (visto che è un qualcosa da rispettare comunque, sia se si sostituisce la caldaia, sia se si rifà da capo l'impianto), e questo sia per aiutare i colleghi tecnici e sia per consentire a chi non è tecnico ma deve essere committente di questi lavori di muoversi meglio per comprendere i vari concetti: sebbene possa sembrare complesso, in realtà esiste una procedura semplificata per ricavare il rendimento medio stagionale, indicato all'allegato G del "decreto edifici" che è un decreto ministeriale congiunto del min. finanze e dello sviluppo economico. Se preferite, a questo link trovate soltanto l'allegato G.

dunque la formula è: ng = ne + nrg + nd + ngn.

I primi tre, ne (rendimento emissione), nrg (rendimento di regolazione), nd (rendimento di distribuzione) si possono ricavare applicando le tabelle riportate nella nota dello stesso allegato G e sono di facile lettura. Notiamo subito una cosa: sono tutti valori che oscillano tra 0,92 e 0,96 e, quindi, moltiplicati tra loro tutti e tre possono offrire un campo di risultati che vanno da 0,795 (0,92x0,94x0,92) a 0,885 (0,96x0,96x0,96). Tuttavia qui stiamo parlando di impianti autonomi nello specifico, ed essi hanno sempre un valore di 0,96 riguardo al rendimento di distribuzione (il che mi sembra logico: la caldaia è sempre posta all'interno dell'unità immobiliare o comunque ad essa molto vicino, ed il circuito di riscaldamento viaggia all'interno dell'appartamento stesso, senza quindi disperdere il calore al di fuori e senza avere tratti esterni o comuni come spesso capita negli impianti condominiali), quindi alla fine l'oscillazione di questi tre valori è ancora minore e va da 0,830 (0,92x0,94x0,96) a 0,885.

La determinazione di ngn è un po più intricata. bisogna anzitutto cercare di inquadrare la tipologia di caldaia che abbiamo (o che dobbiamo installare): le "tipo B" sono tutte le caldaie a tiraggio naturale (prelevano l'aria dall'ambiente in cui sono installate, e gettano i fumi all'esterno), le "tipo C" sono tutte quelle a tiraggio forzato (o a camera stagna, sono quelle che hanno due tubazioni collegate all'esterno, una per l'immissione ed una per l'espulsione dell'aria: spesso si installano tubi coassiali in cui la mandata e l'uscita convivono in due tubi concentrici ma che esternamente sembrano uno solo). Spesso le caldaie che si installano negli appartamenti per gli impianti autonomi appartengono a queste due categorie, oppure a quella delle caldaie a condensazione.  Una volta capito il tipo di caldaia possiamo già individuarne il moltiplicatore di base (0,90 per le "tipo B"; 0,93 per le "tipo C" ed addirittura 1,01 per le condensazione). Per ciascuna di queste tipologie possono poi influire alcuni parametri correttivi (al ribasso) del valore, i coefficienti F. Facendo riferimento sempre alla nota dell'allegato G vediamo che F1 va considerato quando stiamo installando una caldaia che ha una potenza superiore a quanto effettivamente richiesto dalla nostra abitazione (una 24kW può servire anche appartamenti di 150mq quindi è un dato che spesso va applicato); F2 va considerato se la caldaia è installata all'esterno (e direi anche se è messa in nicchia all'esterno); F3 se il camino è più alto di 10m; F4 va applicato se la temperatura media di caldaia nel progetto supera i 65° (non so di più, non chiedetemi); F5 va applicato se la caldaia ha un bruciatore monostadio, ovvero se può essere solo o acceso o spento. generalmente le caldaie moderne sono almeno bistadio se non modulanti; F6 è da applicarsi (credo) quando abbiamo un presunto ritorno di acqua in caldaia con temperatura molto bassa: ciò può accadere quando abbiamo progettato un impianto un po al limite della capacità della caldaia, e comunque è un valore che si considera solo se si ha una caldaia a condensazione.

Dunque riprendiamo l'esempio iniziale, quello con una caldaia di potenza di 24kW: il rendimento medio stagionale minimo è di 0,791 (79,1%). Ipotizziamo di avere: radiatori come elementi per l'emissione (0,94 da tabella); regolazione on-off (tipo le valvole termostatiche grosso modo: 0,94); impianto autonomo (0,96); un generatore a camera aperta (0,90 di base tabellare) e di applicare tutti i valori F riduttivi (nel caso, F1, F2 ed F4) ottenendo quindi 0,76 come valore per il rendimento di generazione. sviluppiamo il calcolo:

ng = 0,94 x 0,94 x 0,96 x 0,76 = 0,644 =64,4%

abbiamo ottenuto un valore lontanissimo dal minimo normativo imposto. Che fare? ammesso che non possiamo modificare gli altri valori, ma solo quello relativo al generatore di calore, proviamo a capire cosa poter fare. I tre valori "fissi" nel nostro caso danno 0,848 (0,94x0,94x0,96), dunque per stare al di sopra di 0,791 dobbiamo avere una caldaia che abbia un rendimento di generazione almeno pari a 0,93 (dato da 0,791/0,848). Ci si rende subito conto che le opzioni a nostra disposizione sono davvero poche: possiamo installare una caldaia a camera stagna (che ha appunto 0,93) ma solo se siamo nelle condizioni di poter evitare l'applicazione di anche uno solo dei fattori correttivi, altrimenti "sballeremmo". In alternativa possiamo installare una caldaia a condensazione, che ha un valore molto alto di partenza (1,01): in questo caso anche se applicassimo tutti i fattori di riduzione (anche se l'F5 difficilmente l'applicheremo perché le caldaie a consensazione quasi mai sono monostadio) otterremmo un valore di 0,94 che è per noi sufficiente:

ng = 0,94 x 0,94 x 0,96 x (1,01-0,01-0,03-0,03)= 0.7974 = 79,7%

Ovviamente questo è l'esempio con il metodo semplificato usato per il calcolo della certificazione energetica (che tuttavia può essere usato - io penso: ditemi se sbaglio - al fine delle dichiarazioni nei progetti di cui stiamo parlando): un tecnico specializzato saprà certamente determinare tale valore in modo più preciso e puntuale, anche perché nel calcolo non semplificato entrano in gioco le valutazioni sulle effettive coibentazioni dei vari condotti che possono far diventare - per esempio - competitivo in termini di dispersione energetica un impianto condominiale rispetto ad uno autonomo senza coibentazioni, mentre invece nel calcolo semplificato non vi è possibilità di inserire particolari elementi che aumentano l'efficienza d'impianto. Comunque i valori tabellari dell'allegato G sono pessimistici rispetto agli stessi valori delle tabelle (più complesse e più ampie) della norma UNI di riferimento da usare nel calcolo "completo", quindi secondo me se con il metodo semplificato si ottiene un valore superiore al minimo normativo si può stare ragionevolmente sicuri che il valore calcolato in modo preciso sarà più elevato di quanto ottenuto, e quindi il vincolo normativo di fatto è comunque rispettato. Abbiamo poi visto che con il calcolo semplificato i valori sono un po risicati rispetto alle richieste normative: è probabile che con un progetto completo si possa stare più "comodamente" all'interno dei valori, magari anche scegliendo caldaie meno costose di quelle a condensazione. Ricordo che, in base a come abbiamo visto più sopra in questo stesso post, nel nostro caso il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice: spesso questa coincide con l'artigiano idraulico che installa fisicamente la caldaia, il quale potrebbe entrare in difficoltà già con il calcolo semplificato (anzi molto spesso - lo dico per esperienza diretta - nemmeno si ha la consapevolezza di questi obblighi normativi). Vi consiglio di interpellareil vostro idraulico di fiducia prima di fargli fare il lavoro e parlare con lui del progetto e dei vari vincoli normativi che lo sovrastano: potrebbe infatti non essere sconveniente far fare comunque il progetto completo ad un tecnico esterno qualificato.

le canne fumarie

il rifacimento dell'impianto termico autonomo non può prescindere dal dover affrontare il problema della canna fumaria: questa, in base al DPR 412/93 art. 5 comma 9 e seguenti, è sempre obbligatoria, fatto salvo una serie di situazioni in cui è possibile derogare.

Anzitutto, si può derogare se si sostituisce una caldaia preesistente (ammesso che sia stata legittimamente installata successivamente al 31 agosto 2013) che abbia scarico a parete: in questo caso è obbligatorio che la nuova caldaia abbia un'efficienza superiore a quella indicata nel DPR 59/09 art. 4 comma 6 lett. a e cioè al valore di 90+log Pn che abbiamo già visto sopra. Non c'è obbligo che la caldaia sia a condensazione, in questo caso. Rimane però il fatto che se il fabbricato è dotato già di sistemi per il convogliamento dei fumi, occorre prima di tutto valutare se questi non siano comunque utilizzabili e, in caso, occorrerà dimostrare che non sono idonei (magari perché progettati male, ma NON in caso di deterioramento, perché ovviamente se ne dovrà prevedere il recupero e dunque la possibilità di scarico a parete sarà comunque preclusa).

Secondo caso di deroga, è una fattispecie molto generica: cioè di fatto è data facoltà al tecnico di dimostrare, previa relazione tecnica asseverata, l'impossibilità di raggiungere il tetto per realizzare una canna fumaria come sarebbe obbligatoria. Difficilmente è davvero impossibile realizzare una canna fumaria: comunque, in quei rari casi, è possibile derogare facendolo dichiarare ad un tecnico.

Altro caso di deroga, se stiamo realizzando un nuovo impianto (e non dunque in sostituzione di una caldaia preesistente), dunque per esempio nel caso di distacco da un impianto centralizzato ma anche nel caso in cui si stia realizzando una nuova costruzione e per qualche motivo non si vuole o non è possibile realizzare la canna fumaria, l'unica via è quella di installare un sistema ibrido compatto, composto da una caldaia a condensazione ed una pompa di calore elettrica ad alta efficienza che sono coordinati e controllati da una centralina che ottimizza il lavoro dell'una e dell'altra macchina. in più, la caldaia a condensazione deve avere delle emissioni di azoto rientranti nel limite di 70 mg/KWh. Parliamo di sistemi ingombranti e costosi.

Si può ancora derogare nel caso in cui si abbia a che fare con immobili vincolati: l'ambito di tutela, come specifica la stessa legge (sempre DPR 412/93 art. 5 comma 9) può essere nazionale, regionale o comunale. Dunque nel caso di Roma, che si è dotata di una sorta di regime vincolistico locale individuato nella "Carta per la Qualità", facente parte del nuovo PRG, è possibile derogare alle indicazioni del DPR se la Sovrintendenza Capitolina, organo preposto alla gestione di questo "vincolo", ritiene che la canna fumaria sia incompatibile con la tutela del bene con cui avete a che fare. In questi casi, è possibile derogare ma solo e soltanto installando una caldaia a condensazione, con rendimenti ed emissioni di azoto come già indicato sopra.

Sempre per quanto riguarda Roma e relativamente agli immobili vincolati, è da segnalare che la Sovrintendenza Statale (che è tutrice del vincolo che ricade su tutto il centro storico all'interno delle mura aureliane) ha trasmesso al municipio I - centro storico - questa nota in cui chiarisce che la realizzazione di canne fumarie è SEMPRE INCOMPATIBILE con i criteri di tutela del centro storico, pertanto è sempre preclusa la possibilità di autorizzare un elemento impiantistico del genere (a meno di non sfruttare precedenti canne fumarie o cavedi tecnici preesistenti, ovviamente).

Vale la pena ricordare che per realizzare la canna fumaria non è sempre necessario l'assenso dell'assemblea condominiale: essa infatti serve solo se la conduttura è da realizzarsi in una delle facciate principali del fabbricato, dove per forza di cose va a modificare l'estetica della facciata, che è un qualcosa che compete all'assemblea. Comunque - mi risulta - è sufficiente l'assenzo della maggioranza dei presenti all'assemblea. In facciate secondarie o nelle chiostrine non è necessario l'assenso del condominio, ma è sempre doveroso rispettare la distanza minima di 75cm da qualunque apertura di facciata, altrimenti si incorre nella violazione del codice civile e non si può non rimuovere a proprie spese quanto realizzato.



Io non sono un progettista termotecnico e non mi voglio sostituire al loro prezioso lavoro: cerco soltanto di dare dei riferimenti a chi si trova nella condizione di dover interpretare norme e cavilli che, come sempre, sono disarmanti di primo acchitto. Se siete dei tecnici specializzati ed avete letto in questo post delle grosse corbellerie per favore comunicatemele, anche pubblicamente con i commenti se volete: l'obiettivo di questo blog non è dimostrare l'infallibilità/onniscenza di chi scrive (!) ma di fornire alla comunità dei riferimenti affidabili e per quanto possibile completi.

184 commenti:

  1. Un paio di anni fa' mi capitò di informarmi per una richiesta di canna fumaria per un ristorante situato in Primo Municipio, alla Soprintendenza mi dissero che all'interno delle mura aureliane non danno più autorizzazioni sia su facciate che nei cortili. In pratica mi è stato detto che non è possibile chiedere nuove autorizzazzioni in qualunque luogo vengano posizionate. Per loro il problema è sulla copertura, in quanto le canne fumarie devono sovrastare la copertura del fabbricato.
    Saluti a tutti

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    1. ciao giovanni, grazie del tuo contributo. sul sito del primo municipio è proprio linkata una circolare della sovrintendenza su questo punto nello specifico https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/avvisocannefumarie.pdf ma non avevo colto che si trattava del fatto che necessariamente il comignolo debba superare la sommità del fabbricato. in realtà la norma UNI per la progettazione delle canne fumarie non necessariamente prevede il superamento del colmo più alto dei tetti (ma per un ristorante credo di si), quindi in virtù di ciò potrebbe pure a volte essere autorizzata: penso però sia proprio un problema di modifica dei prospetti, ma sulle chiostrine interne mi fa un po ridere il concetto (ho delle foto di cortili interni in pieno tessuto medievale che fanno a gara con le favelas brasiliane...). grazie ancora!

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  2. Buonasera architetto,
    complimenti inanzitutto per il blog; avrei una delucidazione da chiederle in merito ad una CILA che mi appresterò a presentare per una ristrutturazione di un appartamento nel IX municipio.
    Tale appartamento è sito al 2 piano di un condominio, e il progetto prevede lo spostamento dei termosifoni senza toccare le colonne dell'impianto condominiale) e l'installazione di una nuova caldaia per l'acqua calda sanitaria. Per quello che mi è sembrato d capire leggendo il DM 37/08 tale intervento non comporta il deposito del progetto impianti, in quanto non rientra nei casi previsti dall'art. 5. Può cnfermarmelo oppure ho capito male? la rignrazio per la disponibilità.

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    1. CIao Michele, si hai interpretato bene: per i lavori che devi fare non vi è l'obbligo di deposito del progetto.

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  3. Salve,
    Chiedo il vostro aiuto!!
    Devo installare un impianto di riscaldamento ex novo in un appartamento in edificio condominiale. L'impianto autonomo sara' a caldaia classica o a condensazione da 24kw. Ho acquistato l'appartamento di recente e l'impianto di riscaldamento nn c'e' mai stato. A quali obblighi incorro in merito al dlgs 192/2005?...o altri decreti??
    Grazie

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    1. Salve,
      le norme sono ancora, recentissimamente, cambiate rispetto a quando ho scritto il post. Devo ancora studiare le modifiche, comunque ora sembra assodato che TUTTI gli impianti di nuova installazione debbano avere la canna fumaria fino al tetto dell'edificio, o comunque devono imboccarsi in una canna fumaria collettiva preesistente. Per quanto riguarda gli obblighi relativi all'efficienza energetica, rimane più o meno confermato quello che scrivo nel post, quindi occorre predisporre il controllo climatico dei singoli ambienti (anche con semplici valvole termostatiche), predisporre sistemi di ombreggiamento per limitare l'irraggiamento estivo, e installare un impianto da fonte rinnovabile che copra almeno il 50% del fabbrisogno di acqua calda sanitaria.
      Non appena ho un attimo di respiro mi studio le modifiche ed aggiorno il post.

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  4. Grazie mille, attendo allora novelle..
    Aggiungo al precedente mess che ogni condomino ha un suo impianto autonomo e quindi niente centralizzazione. Leggevo che per le caldaie a condensazione si puo' installare l'emissione a parete. Per l'impianto da fonte rinnovabile non ci sono solo obblighi a partire dal 31 maggio 2012 e per nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti?...
    Vi chiedo ancora cortesemente...e' necessario redigere il progetto dell'impianto e/o certificazione energetica?
    Grazie.

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    1. IN teoria, in questo preciso momento è possibile installare caldaie a condensazione senza fare canna fumaria, basta che le stesse siano in classe A.
      il progetto d'impianto va sempre fatto, ma se non si ricade nei casi descritti nel post, non vi è l'obbligo del deposito presso il comune e può essere eseguito dallo stesso installatore.
      La certificazione energetica non serve, ma anche qui la normativa è cambiata da pochi giorni e me la devo ancora studiare bene.

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  5. Egregio,
    ho chiesto all'installatore di fornirmi uno schema funzionale d'impianto firmato e mi ha detto che può farlo essendo responsabile tecnico d'impresa. Va consegnato con la SCIA?? nell'asseverazione il tecnico mi dice che c'è una specifica voce del DPR 37/2008 che lo prevede!!
    attendo novelle in merito alla certificazione energetica.
    Saluti.

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    1. Il progetto impiantistico va allegato alla SCIA solo se è obbligatorio consegnarlo al comune. se si rientra nei casi in cui non è obbligatorio il deposito, allora non è neanche obbligatorio allegarlo alla pratica edilizia. COme scrivo nel post, il progetto degli impianti termici è obbligatorio solo se ci sono canne fumarie collettive ramificate, quindi nel tuo caso non dovrebbe essere obbligatorio e quindi non c'è bisogno di allegarlo alla SCIA. Non mi sono ancora studiato le norme (mi si è accumulato del lavoro che non riesco a smaltire), ma penso di poterti confermare che non serva farla.

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  6. capisco...io mi riferivo a questo articolo del Dpr 37/2008:
    Art. 7 comma 2
    Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
    ...parla dei casi non contenuti nell'art.5 e quindi anche in assenza di canne fumarie ramificate...che ne pensi?...cmq il tecnico d'impresa lo fa...e lo allego!!...grazie anche per la risposta sulla certificazione...se hai aggiornamenti ti ringrazio in anticipo!!

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    1. Il progetto dell'impianto, se è nelle sfere di competenza del responsabile tecnic dell'impresa (quindi art. 7 comma 2 che citi) allora NON va spedito al Comune, ma solo consegnato al committente a fine lavori.

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  7. Risposte
    1. In merito a quella legge ed al suo decreto attuativo (il DPR 59/09) bisogna rispettare le indicazioni normative che sono quelle che ho indicato nel post (rendimento medio stagionale superiore ad un certo valore; valutazione di sistemi schermanti esterni; regolazione locale della temperatura praticamente per ciascun ambiente; copertura del fabbisogno di ACS per almeno il 50% con fonti rinnovabili).

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  8. ma sempre per nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti?...leggevo che l'entrata degli obblighi è per le suddette categorie a partire da marzo 2011!!...non ho trovato nulla per impianti in edifici già esistenti!!
    saluti

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    1. La norma si applica ad ogni rinnovamento integrale dell'impianto. se uno ha un impianto autonomo, se si sostituisce sia la caldaia che le tubazioni, di fatto è un rifacimento integrale dell'impianto.

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  9. il mio caso è installazione ex novo con caldaia a condensazione a gas, valvole termostatiche, etc.....sono a norma?

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    1. teoricamente si, perché le caldaie a condensazione di ultima generazione hanno quasi sempre un valore talmente alto che il rendimento medio stagionale è spesso automaticamente verificato. Ti rimangono due obblighi normativi da rispettare: coprire il 50% di acqua calda sanitaria con energia da fonti rinnovabili e valutare elementi schermanti per limitare l'irraggiamento estivo. Qualche collega più spigliato potrebbe dire che già le tapparelle sono dei sistemi di ombreggiamento, ma in realtà la legge fa riferimento a sistemi che possano ombreggiare l'intera facciata, e non solo le finestre: comunque qui entriamo in un discorso un po complesso che forse sul rifacimento dell'impianto in un singolo appartamento non vanno neanche a controllare. Per l'acqua calda sanitaria, o si installa un pannello solare, o si monta uno scaldabagno a pompa di calore per almeno uno dei bagni.

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  10. la vedo dura per le due installazioni extra, anche perchè l'appartamento è condomininale...non c'è qualche excamotage per bypassare la cosa??

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  11. leggevo anche nella nota esplicativa del DPR 59/09 da te indicata che per nuova installazione di impianto fotovoltaico sarebbe necessaria una diagnosi energetica...alias certificazione???...sto nguajat!!..O.o....:)

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    1. Beh tutto il progetto dovrebbe essere accompagnato da una relazione tecnica nella quale si può disquisire sul perché e sul percome il rispetto di alcuni parametri sia impossibile, oppure sia già rispettato in virtù di alcune caratteristiche del fabbricato stesso. La diagnosi energetica (ovvero il vero e proprio calcolo in base alla legge 10 e smi) in realtà non è richiesta nei parametri di calcolo, anche perché sarebbe pretestuoso richiederlo per edifici esistenti di cui non si può conoscere con esattezza la composizione dell'involucro: io la salterei a piè pari.

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  13. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  14. ..leggevo anche che le acque derivanti dalla caldaia a condensazione dovrebbero essere trattate...vale anche per una caldaia classica ma di classe A?

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  15. ...sto impallando..:)...ricapitolando un pò...per la mia richiesta di manutenzione straordinaria gli interventi principali sono l'installazione dell'impianto di riscaldamento ex-novo(caldaia a condensazione o classica ma cmq non meno di classe A), lo spostamento di un tramezzo interno, la sostituzione degli infissi/serramenti e forse l'installazione di un pannello solare termico. Forse potrei ragionare sulle caratteristiche dei vari interventi per rispettare la norma. Suggerimenti in merito??...ti sarei grato per qualche indicazione sui parametri specifici da rispettare (ho afferrato quello sul rendimento della caldaia ma non quelli su schermature e pannello solaretermico!!)...la relazione tecnica va stilata secondo l'allegato alla 192/05??
    GRAZIE.

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    1. La relazione va fatta sulla base dell'allegato alla 192, si. Sulle schermature esterne, semplicemente mi limiterei a dichiarare che non si possono fare perché impatterebbero sull'estetica del fabbricato o cose del genere.

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  16. ...rispettare un fattore solare <=0.5 per le superfici vetrate kissa quanto mi viene a costare:((!!!

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  17. ...ammazza la relazione da allegato è complicata un bel pò!!!...ho capito...non c'è via di scampo!!!

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    1. Ho fatto un Po di ordine::
      L'impianto nn ha canne ramificate..indi...basta lo schema funzionale con relazione tecnica del responsabile d'impresa da dare al committente e nn consegnare al comune..il committente dovrà' prevedere pannello solare termico ,schermate e termoregolazione. Ora dovendo consegnare io una scia per tutti i lavori nn devo redigere la relazione tecnica per limpianto che sta al responsabile d'impresa ma solo indicare nella mia relazione ciò' che verrà' fatto..vado bene?

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  18. ..piccola domanda..:)..e se il responsabile d'impresa non fa nessuna relazione tecnica ma solo lo schema funzionale??...in cosa si incorre??...anche perchè dovrebbe consegnarla al committente a fine lavori con lo schema funzionale e non al comune...

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    1. considera che il DM37/08 e la legge 192/05 sono due cose diverse, e i relativi obblighi sono distinti. QUindi è vero che per il DM37 non devi depositare nulla al comune, ma la 192 invece ti obbliga al deposito della relazione tecnica per l'impianto di riscaldamento presso un ufficio del comune che potrebbe essere diverso da quello del DM 37/08 (in teoria dovrebbe essere sempre lo sportello unico dell'edilizia, ma a Roma questo cosiddetto sportello "unico" è diviso in almeno una decina di uffici diversi). è pure vero che a volte sono loro stessi che ti dicono che per piccoli impianti il deposito della relazione non serve, ma la legge dice che serve quindi...chi ha ragione?

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  19. ...è quella la domanda a cui non riesco a dar risposta, anche perchè non sono impiantista e la committente dovrebbe pagare un tecnico per la relazione, l'installaore non la farà mai secondo la legge...a questo punto mi conviene chiedere direttamente all'ufficio tecnico, che ne pensi??..

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    1. prova a chiedere, e poi dimmi quello che ti hanno risposto.

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    2. Architetto,
      Ho visto un po' il dl 63/2013 che oltre ad abrogare il dpr 59/09, all' art.8 in merito alla relazione tecnica fa cenno solo alle nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti ben definite, nessuna parola sugli edifici esistenti, quindi dovrebbe dettare legge il dm 37/08.
      Inoltre il dlgs 28/2011 ha abrogareto gli articoli 22 e 23 della 192 in merito a fonti rinnovabili e schermature per edifici esistenti. Dovrei solo verificare l'etag della caldaia e la trasmittanza degli infissi. Cosa ne pensa?

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    3. Ciao Luigi,
      interessanti i tuoi appunti: effettivamente sembra che tu abbia ragione. Devo studiare meglio questi elementi, ma sembra proprio che non vi sia più l'obbligo delle schermature solari nè delle fonti rinnovabili per l'ACS. In questo caso, se fosse confermato, dovresti solo verificare l'etag della caldaia, la trasmittanza delle superfici opache o trasparenti che sei andato a modificare, e sempre il controllo locale per ogni vano della temperatura ambiente per evitare i sovrariscaldamenti. Aggiornerò presto il post.

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    4. Comunque se non interpreto male, la legge 90/13 (conversione in legge del dl 63) ha disposto l'abrogazione del dpr 59/09 quando saranno pubblicati i decreti di cui all'art 4 comma 1 del d.lgs. 192/05 coordinato, dunque per ora il dpr 59/09 rimane in vigore, pur con i commi 22 e 23 abrogati.

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    5. Si ho riletto meglio anch'io e rimane in vigore il dpr59/09, ma gli articoli 22 e 23 li ha abrogati il dlgs 28/2011 quindi dovrei fare solo le ultime verifiche che descrivevi su!!!
      All'art.8 del dlgs 63/2013 in merito alla relazione tecnica fa cenno solo alle nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti ben definite, nessuna parola sugli edifici esistenti, quindi dovrebbe dettare legge il dm 37/08!!!..che ne pensi??

      In merito alla CILA invece, di cui ti accennavo sotto, che nel mio caso potrebbe essere stilata...a fine lavori è necessario consegnare un CRE/ultimazione lavori??..navigando ho trovato pareri diversi, ma essendo una mera comunicazione sebbene asseverata non dovrebbe richiedere ulteriori certificazioni. In quanto agli oneri, il comune di riferimento vorrebbe la medesima quota per la SCIA (con sta crisi), ma penso che mi fregano perchè non andrebbe pagato nulla!!...a Roma ho visto 250 euro!!...O.o

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    6. Secondo me la relazione tecnica da produrre rimane quella del dpr 59/09, ma va allegata ad un progetto redatto in conformità del dm 37/08, quindi va fatta la relazione ma non va depositata presso alcun ufficio. io almeno la vedo così.
      per la seconda domanda si, dovresti essere in CILA, a meno che gli infissi che vai a sostituire non fossero diversi per colore e/o partitura dagli originali, nel qual caso ricadresti in SCIA.

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    7. Gli infissi rimarrano dello stesso colore ma saranno in alluminio vetro-camera rispetto a quelli odierni in legno ed a vetro semplice, che intendi per partitura?. Ti chiedevo se a chiusura lavori c'e' bisogno di chiusura lavori e se e' giusto pagare oneri per la CILA.
      Se chiudo anche una porta o ne sposto una sono ancora in CILA?
      IN MERITO alla relazione, se nn va consegnata in comune quali controlli potrebbero verificare che nn e' stata stilata?
      Graxie

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    8. la cila a roma ha la reversale di base a 250 euro e basta: per la natura stessa dell'istanza non può in nessun caso essere onerosa, quindi non ha ulteriori oneri. Il fine lavori non è obbligatorio ma io lo faccio sempre, comunque puoi semplicemente denunciare la fine dei lavori senza aggiungere altro.
      anche il semplice spostamento di una porta lungo un muro, in teoria, ti fa andare in CILA.
      Sulla relazione, potrebbe farti storie chi un domani ti compra l'immobile. COnsidera che quando viene fatto il primo avviamento caldaia, se l'impianto è stato realizzato nuovo l'installatore ha l'obbligo di indicarlo, ed in base a ciò il comune effettua dei controlli a campione per verificare il rispetto della normativa. So che difficilmente guardano le carte, ma si limitano a verificare che l'impianto sia conforme (sostanzialmente, verificano se esistono le valvole termostatiche e controllano che la caldaia installata abbia una prestazione congrua).

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    9. Grazie,
      Per cio' che concerne gli infissi riesco a restare in CILA?

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    10. Se li sostituisci con altri identici in quanto a coloritura esterna e partitura (cioè dimensioni degli elementi apribili, es. finestra a due ante, porta-finestra con elemento orizzontale intermedio, etc) non hai bisogno di presentare alcun titolo.

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    12. Si...non ci sono interventi che modificano il vano ....neppure il modello ma nn so se telaio e vetri avranno le stesse dimensioni, in realtà dovrebbero visto le regole di estetica dei palazzi condominiali!!...che ne pensi?

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    13. Ho aggiornato il post rileggendo le varie modifiche: i commi cancellati, 22 e 23, riguardano solo l'ACS, quindi l'obbligo per i sistemi schermanti rimane. tuttavia riflettevo che un sistema schermante dell'irraggiamento solare può benissimo essere una tapparella, una persiana, una tenda solare esterna, insomma qualunque cosa che possa evitare che il sole batta direttamente sulla finestra. Magari è una interpretazione un po forzata, ma non credo sia sbagliata di fondo, anche perché il comma è molto vago.

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    14. Rileggevo il dpr 59/09, i commi 19 e 20 sono alquanto contraddittori:
      Il 19 parla di schermature sono per gli interventi ricadenti nell'art. 3 commi a, b, c, numero1 e quindi non c'entrerebbero i nuovi impianti per edifici esistenti.
      Il 20 magicamente fa apparire il numero2 e dice addirittura che il tecnico deve valutare puntualmente l' effetto delle schermature.........mistero!!!
      Nel mio caso ci sono tapparelle, come potrei effettuare tale valutazione??
      GRAZIE.

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    15. non mi sembra ci siano indicazioni precise su come effettuare la valutazione che ti serve: io scriverei semplicemente che la presenza della tapparella assolve la funzione di controllo solare, poi magari ci schiaffi il calcolo del fattore solare del tuo vetro in cui magari fai vedere che non è poi così tanto più alto di 0,5 e direi che basta. Il dpr in questione è molto contraddittorio, come la stragrande maggioranza della normativa italiana che si occupa di burocrazia.

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    16. W l'Italia!!:)....come fare la valutazione puntuale ce lo diranno alle prossime puntate cm in "Beautiful".
      E per il calcolo del fattore solare quali formule si usano o normativa?
      E' un dato che puo' fornire l'installatore?
      Grazie mille.

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    17. puoi fare riferimento alla tabella che linko direttamente nel post :)

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    18. Ops...nn l'avevo vista!!..:)
      Ho fatto le verifiche di rendimento con la mia caldaia classica...sembra che tutto porti ad acquistare necessariamente quella a condensazione...mi sa che la normativa è stata fatta apposta..perchè anche modificando i parametri non si rientra mai!!!..mistero...

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    19. Si ho notato anche io questa cosa. Secondo me, facendo i calcoli "completi" con le tabelle della norma uni (che poi qualcuno mi spiegherà perché le norme uni sono a pagamento): considera che nel post faccio i calcoli con i parametri dell'allegato G al decreto edifici, che sono parametri pessimistici: appunto magari con le tabelle della norma UNI, che però contemplano una casistica più approfondita, si possono ottenere risultati migliori anche con le caldaie non a condensazione.

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    20. Le norme sono le UNI 11300 parte 1, 2, 3, 4?...in quale parte e' indicata la formula del rendimento?

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    21. Non sono così addentro alla norma uni: se trovi il riferimento esatto però fammelo sapere.

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    22. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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    23. Ho trovato il riferimento, magari possiamo confrontarci:
      - UNI TS 11300-2 dal prospetto 17 in poi;
      e da quanto vedo rendimento di emissione,distribuzione e regolazione sono più alti di quelli dell'allegato G ma richiedono dei calcoli ulteriori...quello di generazione è simile!!
      Attendo opinioni.:)

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    24. La norma ha delle tabelle più ampie, come appunto scrivevo nel post: probabilmente, eseguire un calcolo con queste tabelle porta a valori migliori di quelli ottenibili con il metodo semplificato che descrivo nel post e dunque io farei così: si fa il calcolo semplificato per il sistema che si vuole realizzare e si valuta se e quanto il valore ottenuto è distante dal "limite" per l'impiego di caldaie a condensazione; se il valore è ragionevolmente vicino, potrebbe valere la pena rifare il calcolo con le tabelle della UNI per vedere se già solo applicando questi altri valori tabellari si riesce a stare nei parametri con una normale caldaia non a condensazione, e risparmiarsi quindi il maggior esborso.
      Rimangono secondo me validi gli altri discorsi: la caldaia a condensazione non richiede la realizzazione del camino, mentre le altre caldaie si; con la caldaia a condensazione si può accedere alle agevolazioni fiscali mentre con le altre no. Insomma secondo me conviene installare caldaie a condensazione e pace...

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    25. Scegliendo la caldaia a condensazione, lo scarico a parete deve rispettare delle distanze?...e gli scarichi della condensa acida?

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    26. Rispetterei anzitutto la distanza minima di 70cm dalle superfici finestrate degli altri, anche se la norma riguarda le canne fumarie vere e proprie. In teoria non ci sono altri limiti normativi da rispettare, in quanto appunto si tratta di una procedura in deroga. Gli scarichi della condensa si possono far defluire dell'impianto di scarico dell'immobile.

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    28. Caro architetto, ho letto la legge 90/2013 la quale all'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici", al comma 9 stabilisce che:

      "Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
      9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
      a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
      b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
      c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
      9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
      9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
      ....in pratica DAL 1 SETTEMBRE 2013 SE NON SONO IN UNO DEI TRE CASI NON POSSO METTERE LA CALDAIA A CONDENSAZIONE???....O VALE SEMPRE IL DISCORSO DI PRIMA E QUINDI POSSO INSTALLARE LA CALDAIA A CONDENSAZIONE ESTERNA CON SCARICO A PARETE??...SONO QUASI IN CONSEGNA DELLA SCIA E MI SI E' PRESENTATO QUESTO DILEMMA!!?!!
      LE CHIEDO ANCORA CORTESEMENTE, NON ESSENDOCI MODIFICHE PROSPETTICHE MA SOLO L'INSTALLAZIONE ESTERNA DELLA CALDAIA POSSO EVITARE DI DISEGNARE I PROSPETTI ESTERNI??
      GRAZIE.

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    29. Architetto l'installazioane della caldaia a condensazione comporta o non comporta l’installazione e/o la modifica dei condotti di esalazione/ventilazione – canne fumarie, (D.P.R. 26-8-1993 n. 412 - modificato dal D.P.R. 21-12-1999 n. 551)??...è scontato ma sto andando nel pallone!!!...:((

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    30. Effettivamente questa nuova legge ricambia ancora il panorama normativo (certo che se fanno una legge ogni tre mesi qui usciamo tutti pazzi) ed è a questo punto come dici tu: se rientri in uno dei casi di cui al comma 9bis allora sei obbligato ad installare la caldaia a condensazione; se non rientri nei casi, allora devi fare la canna fumaria fino a sopra il tetto, ma sempre ritorni all'obbligatorietà dei calcoli sul rendimento di caldaia per cui alla fine quella a condensazione è quasi una scelta obbligata.

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    31. Quindi non posso piu' scaricare a parete?...non sono in centro storico e la canna esterna si potrebbe fare, bisogna vedere....cm potrei giustificare lo scarico a parete adesso!!!!...
      Le chiedevo consiglio anche in merito ai prospetti...

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    32. Se alla fine fai la canna fumaria, devi rappresentare anche i prospetti, perché devi graficizzare tutti i vincoli normativi che ne sovrastano la progettazione.

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    33. ....avevo previsto caldaia a condensazione da esterno con lo scarico a parete, adesso non rientro in quei tre casi...l' appartamento e' al 5 piano ed il sesto e ultimo e' anch'esso della cliente e si configura cm terrazzo di copertura...cm posso giustificare cmq tale tipologia di progetto??O.o

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    34. intanto verifica che non ci siano vincoli paesaggistici, che spesso ci sono in zone insospettabili: potrebbe essere un facile grimaldello. In alternativa, ne parli serenamente col committente e decidete insieme cosa fare: calcola che realizzare una canna fumaria ha dei costi non indifferenti. Il progetto per realizzare una canna fumaria in linea di massima dovrebbe richiedere una DIA (modifica di prospetto esterno) ma molti municipi accettano la SCIA, cosa che mi sembra più logica.

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    35. ...quindi...se non sono in quei casi lo scarico a parete non posso farlo mai?...

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    36. l'impiantista sostiene che essendo un palazzo del 1967 in cui non c'è canna fumaria non è possibile installarne una per ogni unità immobiliare a meno che non se ne faccia una ramificata, ma non essendo stata prevista in progetto risulterebbe complicato...ecco perchè la caldaia a condensazione con scarico a parete è l'ideale...che ne pensi??

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    37. Beh certo farla internamente alla sagoma del fabbricato sarebbe impossibile, ma invece farla esternamente sarebbe possibile, salvo impedimenti di natura vincolistica: nel qual caso appunto saresti esentato dal doverla fare. Se vuoi evitare di farla, devi trovare una ragionevole motivazione tecnica che ti impedisce materialmente di farla (p.e.: la caldaia la puoi installare per non so quale motivo solo su una specifica parete; questa parete ha un balcone in aggetto perimetrale per cui fare la canna fumaria significherebbe bucare il balcone oppure fare una canna con troppe curve, per cui è tecnicamente sconveniente farla).

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    38. E le questioni di estetica non contano??...anche perchè ogni condomino ha un suo impianto autonomo senza canne fumarie fino a tetto.
      In realtà la canna sarebbe fattibile perchè il 6 piano come ti dicevo è della committente ma l'impiantista continua a dire che nonostante la legge lui installa caldaie a condensazione senza problemi...mistero!!

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    39. Conviene che cerchi nelle sentenze della magistratura: magari ne trovi qualcuna che ti può venire in contro sul punto.

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    40. ...mmm nn ho trovato nulla...con la caldaia a condensazione e scarico a parete sn necessari i prospetti?

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    41. Pensavo alla mia situazione e ho riassunto quanto segue:
      - Per ragioni di rendimento nel rispetto della normativa vigente e' necessario installare una caldaia a condensazione almeno 4 stelle;
      - per l'impossibilita' di locale interno dedicato la si deve installare all'esterno;
      - nel rispetto del decoro architettonico(tutelato anche dal codice civile) e per evitare ritorni dannosi in caldaia della condensa che si forma normalmente nelle canne fumarie esterne si preferisce lo scarico a parete;
      - ridotte sono le potenzialita' inquinanti;
      Secondo va bene il ragionamento a giustificare lo scarico a parete??...
      Grazie.

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    42. Il ragionamento fila...ma tanto sai qual'è il punto? che alla fine sei tu che dichiari, quindi alla fine il controllo su dettagli di questo tipo potrebbe anche essere blando.

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    43. Pensavo che potrei anche fare lo scarico a tetto, tramite i kit omologati per le caldaie a condensazione, i tubi in plastica arrivano fin dove si vuole. Nel mio caso il regolamento edilizio impone di scaricare i fumi sopra il livello del parapetto del terrazzo. Il tubo sarebbe distaccato dal parapetto stesso perche' c'e' una pensilina di copertura del balcone. In questo caso i prospetti esterni vanno fatti??
      Se nn ti chiedo troppo ti mando una foto sulla quale puoi darmi un consiglio diretto.
      Grazie mille

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    44. Secondo me i prospetti vanno comunque fatti, perché si inserisce un nuovo elemento architettonico. Puoi mandare quello che vuoi a info@architetticampagna.it

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    45. Ho trovato il riferimento...UNI 7129-3 prospetto 12 per le quote di sbocco nel mio caso...e valgono queste sopra il REU cm prescrive il comma 9 dell'art. 17bis della legge 90/2013...ed i regolamenti edilizi si devono adeguare.

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    46. Esatto: nella convivenza tra norme UNI e regolamenti locali, vale comunque quello più restrittivo.

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    47. Innanzi tutto complimenti vivissimi per il blog!
      A proposito di regolamenti locali, l'art. 59 del RE di Roma -condotti di fumo- .... è vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto..., non impedirebbe a priori lo scarico a parete delle caldaiette autonome, che le precedenti versioni della UNI 7129 consentivano invece a livello nazionale (fatte salve, appunto, diverse disposizioni locali..)
      In altre parole, le caldaiette di Roma, sarebbero praticamente tutte fuori "legge"? o mi sfugge qualcosa...

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    48. Forse un po' a sproposito nel presente blog, ma mi chidevo, nel caso, ad esempio, di lavori su fabbricato condominiale sul quale, perlomeno a Roma, si cambi il colore di facciata rientrando quindi in opere di risanamento conservativo (come chiarito dalla circolare esplicativa DPAU 9.3.12) e al contempo si proceda al rifacimento dell'impermeabilizzazione di un lastrico, vige l'obbligo del deposito della relazione ex legge 10 di cui all'art.8 del 192, ricadendo nella casistica di cui all'art.3 comma 2 lettera c numero 2 del medesimo.. se ho ben capito?
      Omettendo peraltro i casi in cui, alla data di entrata in vigore dei successivi decreti si parlerà entrata in vigore dei successivi decreti, si parlerà di riqualificazione energetica (art.2 comma 1 vicies-ter del 192) per interventi, in qualsiasi modo denominati, anche manutenzione ordinaria.. considerando peraltro che il rifacimento delle impermeabilizzazioni è un intervento estremamente diffuso e che, altrettanto spesso, è oltremodo difficoltoso rispettare i parametri di trasmittanza ecc. di legge, lascio solo immaginare le difficoltà operative alle quali saremo portati a confrontarci!..

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    49. alcuni articoli del regolamento edilizio di Roma sono considerati dagli stessi amministrativi "un po superati" anche perché è un documento che dal 1934 è stato aggiornato solo in alcuni punti. L'art.59 è spesso disatteso sia appunto per quanto riguarda le caldaiette ad uso personale, e sia per quanto riguarda la questione relativa al fatto che i condotti di fumo "non possono essere realizzati esternamente se prospicienti il suolo pubblico". In genere ci si limita a pretendere il rispetto della norma UNI e della normativa nazionale (sul tema, ho scritto un post specifico sulle canne fumarie, non molto tempo fa).
      Per quanto riguarda il secondo quesito, teoricamente l'obbligo di adeguamento alle norme sul contenimento energetico scatta o con il rifacimento degli intonaci (e quindi non con le semplici tinteggiature) o, in caso di lastrici solari, con il rfacimento completo di pavimentazione e massetto. Qui occorre regolarsi come meglio si crede: è chiaro che questa norma è stata scritta senza rendersi conto dell'impatto di questo obbligo sull'edilizia di pura manutenzione. In questi casi, secondo me deve decidere il committente come preferisce procedere, dopo che gli è stata descritta la situazione normativa.

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    50. Grazie per il sollecito riscontro..
      Il fatto che alcuni artt. del RE vengano disattesi come anche il fatto che cose non scritte vengano richieste (ad esempio, come leggevo sul blog CILA, che la prima camera da letto debba essere, a Roma, di 14 mq -personalmente ritengo che se una cosa non è vietata, è consentita...e mi è capitato di presentare 1 sola stanza da 12, senza obiezioni ma ovviamente non vuol dir niente, data la mutevolezza delle interpretazioni..- evidenzia solo la triste situazione in cui ci troviamo ad operare e che svilisce la professione..
      Bando allo sfogo e per tornare all'argomento, in caso di SCIA, nel rifacimento di impermeabilizzazione e relativo massetto-pavimentazione, personalmente, ritengo obbligo del tecnico presentare la relazione art.8 del 192 o ritieni si possa omettere quest'incombenza?

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    51. se fai la relazione dell'art. 8 senza poi fare opere di adeguamento energetico secondo me non ha senso. Comunque se fai opere che poi ripristinano l'esatto stato dei luoghi puoi anche andare in semplice CIL se l'immobile non è vincolato.
      Per quanto riguarda le satanze da 14mq, è una opinione solo di alcuni municipi, e va detto che il Dipartimento consente correttamente la realizzazione di appartamenti, nelle nuove costruzione, anche con una sola camera da 9mq.

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  22. buona sera, sono un ingegnere alle prime armi, mi è stato chiesto di fare una relazione tecnica per accertare che un cliente che abita in una palazzina composta da 12 appartamenti e con un impianto centralizzato con una caldaia a basamento da 80-160 kW non crei danni economici troppo elevati se passasse dal centralizzato ad autonomo.
    Gli appartamenti sono 3 per piano per un totale di 4 piani. L' area media di ogni appartamento è di 120 mq...
    praticamente nn sò da dove iniziare.
    se sapete darmi qualche spunto o formula in particolare ne sarei veramente grato.
    buona serata
    Gabriele

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    1. In realtà occorre dimostrare che non si squilibri l'impianto tanto da creare un maggiore esborso economico per gli altri compartecipanti al condominio. In questo caso occorre fare una indagine diretta, capire di preciso le caratteristiche dell'impianto, estrarre la potenza effettiva, capire il sistema di distribuzione e quindi ragionare da un punto di vista tecnico sugli eventuali disequilibri. Si potrebbe anche valutare se la potenza della caldaia è adeguata, facendo un calcolo (anche sommario) del fabbisogno energetico dell'edificio. UN metodo veloce per calcolare il fabbrisogno sarebbe fare l'APE di uno degli appartamenti e vedere che dati di consumo escono fuori, e da lì risalire a ritroso alla potenza necessaria. Oppure usi la formuletta dei 35W/mc ma che vale però per edifici costruiti fino ad un paio di decenni fa.
      Purtoppo ragionare sull'efficienza degli impianti esistenti non è facile, perché non si può capire al 100% come è fatto l'impianto (non puoi fare saggi distruttivi per capire l'effettiva sezione dei tubi nè per capire effettivamente dove passano) quindi occorre fare un lavoro empirico.

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    2. questo edificio ha 35 anni... posso usarla forse??? mi sapresti dire come si chiama questa formula???
      grazieeee

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    3. il nome scientifico è "calcoletto della serva" :-P in realtà è una media standard per edifici non particolarmente isolati. si applica al volume effettivamente riscaldato, quindi quello che deriva dalla superficie calpestabile di ogni appartamento per l'altezza interna utile, escluso lo spessore dei muri esterni ed escluso tutto ciò che - ovviamente - non è riscaldato.

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  23. Buongiorno a tutti! innanzi tutto un grande grazie all'Arch. Campagna, ma anche a tutti coloro che sono intervenuti.
    Io ho letto tutti i post..ma non riesco ad avere le idee chiare.
    Un mio cliente deve eseguire sostituzione infissi ( manutenzione straordinaria perchè di materiale e colore diversi dai precedenti) e sostituire una caldaia a gas metano con una caldaia a biomassa (pellet).
    Necessita di eseguire la pratica edilizia da manuale perchè deve accedere alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie (per sostituzione caldaia) e detrazioni per risparmio energetico ( 65% infissi).
    Non mi è chiaro se per questi interventi devo fare anche ( per il comune intendo, non per le agevolazioni fiscali per le quali ho le idee chiare) qualche calcolo energetico specifico, ma soprattutto se è necessario il progetto dell'impianto termico anche se faccio solo una mera sostituzione di caldaia.
    E lo può fare l'installatore? deve essere consegnato in comune?
    Grazie mille


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    1. Ciao Fiorella,
      l'idea che mi sono fatto è questa: i calcoli in base alla legge 10 e s.m.i. vanno fatti (in particolare con riferimento al 59/09) perché la legge li impone ma secondo me NON vanno consegnati in comune perché il DM 37/08 non lo prevede, a meno che la nuova caldaia non debba innestarsi in "canne fumarie ramificate". In questo caso, in teoria i calcoli possono essere fatti dall'installatore, anche perché siamo nel caso della sostituzione caldaia quindi i calcoli sono semplificati e limitati alla verifica di alcuni parametri di efficienza.
      per gli infissi, se non coprono più del 25% delle superfici disperdenti verso l'esterno (tipicamente negli appartamenti è molto meno) non bisogna fare nulla. Se al di sopra, occorre fare il progetto, in teoria.

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  24. Ciao Marco, ti ringrazio infinitamente :D. Speravo fosse così...l'unica cosa..ho letto la legge 63/2013 in merito all'art. 17 bis a cui si faceva riferimento anche in un post precedente..
    "9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto
    2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
    sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco
    sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
    regolamentazione tecnica vigente.
    9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei
    casi in cui:
    a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione
    energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di
    calore individuali che risultano installati in data antecedente a
    quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva
    ramificata;
    b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta
    incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
    dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
    c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a
    realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
    9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare
    generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica
    e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme
    UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di
    tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e
    successive integrazioni.


    Cioè..non ho capito bene..se questo mio cliente sostituisce una caldaia che non si immette in canna fumaria o camino, una volta sostiuita con quella a pellet( biomassa) deve necessariamente prevedere l'immissione dei fumi in canna fumaria fino a sopra il tetto?
    Quindi i lavori non sarebbero neanche effettuabili con CILA ma al massimo SCIA perchè la presenza di canna fumaria modifica il prospetto..
    Ho capito bene, l'unico modo per non immettere i fumi in canna fumaria fino al tetto è la sostituzione della caldaia con quella a condensazione, altrimenti è sempre obbligatorio?
    Non ci sto capendo nulla!
    Grazie ancora e buona giornata.
    PS:
    Sei veramente tempestivo !!!

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    1. Eh si in pratica è così: se sostituisci il generatore di calore, sei esentato dall'obbligo di canna fumaria ma contestualmente sei obbligato ad installare apparecchi ad alta efficienza. Oppure a realizzare la canna fumaria.

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  25. Salve, innanzitutto grazie all'Arch. Marco Campagna per il blog. Sono un tecnico e sto seguendo i lavori di manutenzione straordinaria di un appartamento per i quali il committente chiederà le detrazioni fiscali. Ho presentato la CIL, ma nonostante sia prevista la sostituzione della Caldaia con una a condensazione e la ridistribuzione dell'impianto, non ho allegato alla documentazione da presentare al comune il progetto dell'impianto termico. L'impresa che porta avanti i lavori ha convinto il committente della necessità di redigere un progetto per il rifacimento dell'impianto e poichè io sono un architetto, si sono rivolti ad un ingegnere specializzato negli impianti. Adesso dovrei integrare la documentazione presentata al comune con questi nuovi elaborati di progetto. Ma il mio dubbio è : era davvero necessario redigere tale progetto, considerando che si tratta di un normale appartamento composto da tre camere da letto, soggiorno, pranzo e cucina ? Ho sentito parlare del limite pari a 50 kw oltre il quale è obbligatorio far redigere un progetto ad un professionista abilitato, ma credo che per un appartamento tipo non si vada oltre i 35 kw....o sbaglio? Sono curioso di capire se tutto questo era necessario o poteva bastare la relazione del tecnico dell'impresa istallatrice dell'impianto termico. Grazie

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    1. Ciao, come ho spiegato nel post, se nel rifare l'impianto la nuova caldaia NON andrà a scaricare i fumi in una canna fumaria "ramificata" collettiva, allora il progetto non deve essere depositato al comune, ma va comunque redatto e tenuto dal committente. Tali imposizioni sono descritte nel DM 37/08, cioè non sono esplicitamente descritte ma ci si arriva per esclusione.

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  26. Salve Architetto.
    Anche io ho una domanda, per una sua indicazione.
    Un amica ha dismesso dal Suo appartamento la caldaia e da circa due stagioni termiche si riscalda utilizzando due monosplit che prima impiegava per il solo raffrescamento da circa 2,0 kW ciascuno. Produce ACS attraverso l'impiego di uno scaldabagno elettrico. Il comune l'ha informata che presto avverrà un'ispezione per la verifica dell'impianto termico e chiede il mio aiuto per capire come muoversi per produrre i documenti necessari.
    Innazittutto volevo capire se è necessario che vengano ricalcolati i parametri secondo L10, o se sufficiente come indicato per altri casi la semplice redazione di una relazione tecnica.
    Inoltre non riesco a capire se l'impianto costituito da due pompe di calore di capacità resa inferiore ai 4kW rientri o meno nella definizione di impianto termico, e quali siano i documenti che debbono essere prodotti per l'ispezione. Lei ha qualche indicazione da darmi?
    Ringrazio.
    Cordiali saluti

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    1. Salve, un impianto a pompa di calore elettrica deve rispettare sempre le linee-guida qui descritte. senz'altro non è obbligatorio il deposito del progetto al comune, perché per impianti appunto a pompa di calore mi pare che il limite al di sopra del quale sia obbligatorio sono 20.000 frigorie (potrei dire una castroneria, vado a memoria in questo momento) o comunque una capacità certamente lontanissima da quella di due monosplit da 2kW l'uno. Non saprei darle indicazioni per quanto riguarda il "rendimento medio stagionale" di un impianto elettrico (come premetto nel post, non sono un termotecnico), mentre le altre indicazioni dovrebbero essere rispettate (sistemi schermanti per le finestre - basta la presenza delle tapparelle per dimostrarla; sistemi di misurazione locale della temperatura - è implicito nel sistema a pompa di calore), dunque immagino che possa bastare ai tecnici una relazioncina in cui si sviscerano questi pochi punti. In relatà penso che verranno, vedranno che non c'è caldaia a gas, e se ne andranno.

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    2. Grazie Architetto. Molto chiaro.
      Seguirò la sua preziosa indicazione.
      Buon lavoro e complimenti.

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  27. Ciao Marco invece ci hai capito qualcosa sulla questione termoautonomo? Sembrava si fossero fatti passi avanti ma dal quel che ho capito il condominio ha sempre l'ultima parola .....:(

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    1. Non ho approfondito nello specifico, comunque mi sembra che adesso il distacco del singolo condomino può avvenire in modo unilaterale, senza assenso da parte del condominio. Rimane fermo il divieto di distacco se si creano squilibri all'impianto condominiale.

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  28. Buongiorno,

    innanzitutto grazie per il post, veramente ben scritto ed esaustivo. Vengo alla domanda: l'idraulico mi ha proposto di sostituire le tubazioni dell'impianto termico del mio appartamento in manutenzione straordinaria (appartamento in condominio di 33 appartamenti, con teleriscaldamento centralizzato) passando dal sistema monotubo al sistema MODUL con collettore e mandate e ritorni indipendenti per ogni radiatore. Per una modifica del genere il Comune (sono anche progettista) mi chiede una "legge 10 semplificata" con il calcolo di eta g; secondo Lei, posso presentare una relazione tecnica in cui dimostro che l'intervento non influenza il rendimento globale medio stagionale? Ringrazio anticipatamente per la risposta e Le rinnovo i complimenti.

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    1. Il sistema di distribuzione influisce sul rendimento generale, anche se ovviamente in minima parte. Penso possano accontentarsi della relazione come la descrivi.

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  29. Architetto salve,
    le scrivo dopo mesi per avere consiglio su una nuova questione. Dovrei redigere una variazione catastale postuma per dei lavori in un appartamento. I lavori regolarmente iniziati tempo fa con una SCIA (c'erano altri lavori) sono stati chiusi senza allegare la richiesta di variazione che andava per legge. In piu ho notato che un tramezzo spostato nel progetto di fatto e' ancora lì ma dimezzato per creare apertura tra due stanze. Questo si configurava come variante lieve in corso d' opera ma penso nn sia stata presentata per i costi che avrebbero fatto perdere il lavoro. Come sbrogliare la cosa?...grazie

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  30. Buonasera arch. Campagna,
    approfitto della sua disponibilità per chiederle un' altra informazione. Sto per chiedere una Dia per la ristrutturazione del mio appartamento ed ho chiesto al condominio il permesso per il distacco dal centralizzato. Qualora lo ottenessi vorrei mettere un impianto radiante di climatizzazione a soffitto con pompa di calore per riscaldamento raffrescamento e ACS. Mi hanno detto che l'installazione di un nuovo impianto mi obbliga all' installazione anche di un sistema per la produzione di energia da fonti rinnovabili quali pannelli solari. Sfruttando la pompa di calore l'energia aerotermica, posso evitare la loro installazione?
    Grazie.
    Saluti.
    Simona

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    1. la pompa di calore è considerata fonte rinnovabile, comunque l'obbligo del rinnovabile ci sarebbe sull'acqua calda sanitaria e non sul riscaldamento. Comunque l'obbligo a livello nazionale è stato tolto: a livello comunale è rimasto perché la delibera comunale si era adeguata alla normativa nazionale ma non è stata poi ulteriormente modificata per seguire gli aggiornamenti successivi. L'impianto radiante a soffitto funziona discretamente in estate e non molto bene in inverno. l'ideale è il posizionamento a pavimento.

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    2. Grazie per la tempestiva risposta. Conclusione: a Roma con la sola pompa di calore da 8 Kw per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento riesco a soddisfare l'obbligo del rinnovabile sull'acqua calda sanitaria. Giusto?
      Saluti.
      Simona

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  31. salve, un cliente ha istallato una stufa a pellets in un negozio al piano terra di un edificio di 3 piani. Non esiste un impianto di riscaldamento. Ora deve far passare la tubazione di scarico dei fumi all'esterno della facciata. Vorrei chiedere quale pratica c'è da consegnare in comune. grazie in anticipo

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    1. temo sia necessario creare una canna fumaria che porti i fumi fino al tetto del fabbricato, a meno che non vi siano particolari deroghe per la tipologia di impianto nello specifico. Comunque sarebbe necessario il deposito della legge 10 e, se serve la canna fumaria, anche l'autorizzazione urbanistica per realizzarla.

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    2. grazie, per autorizzazione urbanistica si intende la presentazione della SCIA?

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    3. si ma il titolo edilizio potrebbe essere diverso: dipende da come va fatta questa canna fumaria, se incide sulla facciata principale oppure no...insomma bisogna verificare.

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  32. Gentile arch. Marco Camoagna,
    innanzitutto mi complimento per l'ottimo lavoro svolto.
    Vorrei sottoporle la mia situazione: devo ristrutturare un villino monofamiliare nel Comune di Roma - Municipio X, il lavoro prevede il rifacimento completo di tutti gli impianti tecnologici, per cui anche dell'impianto termico, la sostituzione degli infissi con PVC 6 canmere e vetrocamera bassoemissivo, il rifacimento della copertura con .tetto ventilato, l'installazione di un impianto solare termico con ACS.
    Ho presentato regolare DIA all'inizio di Novembre 2014, dove ho il dubbio che siano state barrate le giuste caselle in merito agli impianti, sicuramente non è stato allegato alcun progetto ad essi relativo.
    Vorrei chiederle se potrebbe indicarmi quali sono i documenti che devo produrre o devo far produrre, eventualemente a chi, e di questi quali devo consegnare agli uffici competenti (quali?) e quando devo farlo.
    Il cantiere, che dovrebbe essere avviato il prossimo 2 febbraio, ha un direttore lavori ed un responsabile per la sicurezza.
    Grazie.

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    1. gli impianti domestici richiedono il progetto depositato solo in alcuni casi specifici: quello del riscaldamento in genere no, a meno che non sussistano particolari caratteristiche. Il progetto, inteso come progetto dell'impianto, invece è sempre necessario, ma nel caso in cui non sia obbligatorio depositarlo in comune, la legge prevede che possa essere redatto anche dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

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  34. Salve Arch. Campagna.
    Dovrei presentare al Municipio V (ex VI) il titolo abilitativo per una ristrutturazione. I lavori, oltre alla manutenzione straordinaria che ricade in CILA, comprendono anche la realizzazione di:
    - impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento con annessa caldaia a condensazione;
    - impianto a collettori solari da installare in terrazza condominiale per il quale il serbatoio di accumulo sarà installato all'esterno, sempre in terrazza;
    - impianto di condizionamento a pompa di calore/vmc;
    - addolcitore anticalcare.
    Vorrei cortesemente sapere, previo nulla osta condominiale per l'installazione dei pannelli solari, se tali interventi impiantistici ricadono comunque in CILA o se è necessario procedere con una SCIA. Questo perché non so se nella CILA rientra l'installazione del serbatoio di accumulo dei pannelli solari all'esterno. Qualora non fosse così prevederei, salvo problematiche relative al corretto funzionamento dell'impianto, di realizzare un locale tecnico interno all'immobile dove posizionare il serbatoio.

    Ultimo dubbio: nell'elaborato grafico, a parere suo, è opportuno, in questo caso, disegnare la pianta della copertura con l'indicazione dei pannelli solari?

    La ringrazio per la disponibilità.
    Saluti, Andrea Ribechini

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    1. La normativa romana non è del tutto chiara, comunque secondo me l'installazione di pannelli "non aderenti ed integrati con la superficie della copertura" non rientra tra le opere autorizzabili nè in CIL nè in CILA, dunque rientrano in SCIA o addirittura in DIA se si realizza il bollitore esterno. Se si è in SCIA è opportuno rappresentare il tetto dove si installerà l'impianto. Se la caldaia va a sostituire una esistente allora può non avere la canna fumaria fino al tetto.

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    2. Chiarissimo. Grazie mille per la delucidazione.

      Saluti.
      Andrea Ribechini

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    3. Chiarissimo. Grazie mille per la delucidazione.

      Saluti.
      Andrea Ribechini

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  35. Salve Architetto Campagna,
    mia madre si è distaccata da un impianto condominiale di riscaldamento ed ha quindi sostituito lo scaldabagno a gas con una caldaia a condensazione che produce acqua sanitaria ed acqua per l'impianto di termosioni distaccato.
    Ha l'obbligo di depositare il progetto del nuovo impianto al comune di Roma ?
    Il nuovo impianto è stato veramente realizzato circa 22 anni fa, in occasione di una ristrutturazione, mentre di recente è stato completato il distacco, con l'installazione della nuova caldaia.

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    1. a mio avviso - anche se al comune ritengono il contrario - il progetto avrebbe dovuto essere obbligatoriamente redatto ma non depositato al dipartimento, perché non prevede "canna fumaria collettiva ramificata". Se la caldaia ha sosituito una caldaia preesistente allora ok, ma se non c'era alcuna caldaia in precedenza, è probabile che sarebbe stato necessario fare la canna fumaria fino al tetto.

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  36. Buona sera Architetto, credo di aver individuato il post più idoneo al mio caso, sono un collega iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Palermo e la interpello perchè un mio cliente, nel suo appartamento ricadente nel Municipio IV di Roma, vuole sostituire la caldaia esterna esistente e alcuni condizionatori desueti. Vuole inoltre usufruire degli sgravi fiscali pari al 50% delle spese da sostenere per i lavori edili. Considerando che tale intervento rientra nelle categorie di lavori che usufruiscono di tali sgravi e necessitano di un titolo abilitativo presso l'Ente (in questo caso l'ufficio tecnico del comune di Roma), cosa dovrei redigere? C.I.L., C.I.L.A. o S.C.I.A.? La ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà darmi,
    Distinti saluti,
    Arch. Giuseppe Di Stefano

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    1. Ho risposto nell'altro post: il condizionatore può ricadere nell'attività libera se con potenza minore di 12kW, mentre per la caldaia è bene sentire il municipio se ritiene legittima quella preesistente. Il tutto fatti salvi eventuali vincoli.

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    2. Grazie per la sua pronta e precisa risposta, Le ho anche risposto nell'altro post. Ho chiesto al mio cliente se è in possesso di autorizzazioni antecedenti e mi ha detto che non ne ha, per cui pensavo di presentare una S.C.I.A. per nuova installazione di caldaia esterna e dei condizionatori. Se ha suggerimenti in merito sono bene accetti, grazie

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    3. ah comunque consideriamo che la Sicilia è regione autonoma e non è detto che abbia recepito le norme nazionali più recenti: può darsi che richiedano ancora la DIA per ogni tipo di opera.

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    4. L'immobile in questione si trova a Roma, Municipio IV, ho già scaricato la modulistica per la S.C.I.A. e per una semplice sostituzione di caldaia e condizionatori è richiesta una mole di documentazione e di asseverazioni al pari di una nuova edificazione. Mi sembra assurdo.

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  37. salve, vorrei segnalare che in merito alla questione dell'obbligo di integrazione di impianti di fonti rinnovabili nel caso di rifacimento di impianti termici previsto dalla delibera del comune di Roma, il D.lgs 28/2011, all'articolo 11, comma 7, dice: " 7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o
    comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo
    entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine,
    si applicano le disposizioni di cui al presente articolo."

    http://www.gse.it/it/Statistiche/Simeri/AreaDocumentale/Documenti%20Normativa/Dlgs_3marzo2011_FER_2020_in_GU.pdf

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  38. Gentile architetto, scrivo in relazione all'obbligo di deposito del progetto di rifacimento dell'impianto di climatizzazione/termico previsto nei casi di canne fumarie comuni ramificate. Al riguardo leggo l'art.11 del DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37, il quale afferma che

    "per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui
    all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del
    decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti."

    Invece, per "le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio."

    non sono affatto esperta in materia, ma mi sembra che la discriminante per la consegna ex-ante del progetto dell'impianto non sia tanto il fatto che la canna fumaria sia comune e ramificata, quanto che si sia di fronte ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente).

    http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-01-22;37!vig=

    http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380!vig=

    RispondiElimina
  39. pertanto, nei casi di "impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento", anche se "dotati di canne fumarie collettive ramificate", c'è l'obbligo di redazione del progetto, ma non di consegna ex-ante dello stesso. infatti, il comma 6 dell'art 11 del decreto 37/2008 dice che "Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11." e l'art 11 è quelo che ho riportato sopra. Art. 11.

    Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
    dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.

    1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa
    installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
    2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

    http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-01-22;37!vig=

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  40. in conclusione, dalla lettura del decreto 37/2008 mi sembrerebbe che nei casi di impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento (art. 1, comma2, lettera c del decreto), ci sia l'obbligo di avere un progetto dell'impianto, che va conservato dai committenti, ma tale progetto non vada necessariamente consegnato al comune contestualmente al progetto edilizio.

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    1. Come ho scritto nel post, secondo me il progetto NON va depositato, ma va sempre e comunque redatto e tenuto nelle disponibilità del committente, se NON c'è canna fumaria collettiva ramificata. Se invece c'è, allora il progetto va ANCHE depositato in comune.

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    3. Art. 5.

      Progettazione degli impianti

      1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
      lettere a), b), c)(impianti termici), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
      progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
      2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
      .....
      f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)(impianti termici), dotati di canne fumarie collettive ramificate

      E' vero, quidni, che c'è un obbligo di redazione del progetto, ma per quanto riguarda l'obbligo di depositare il progetto al comune si rinvia a quanto stabilisce l'art.11

      Art. 11.

      Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.

      1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c)(impianti termici), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
      2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.


      Mi sembrerebbe che l'obbligo di consegna del progetto contestualmente al progetto edilizio valga solo nel secondo caso. Nel primo caso (edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita') mi sembrerebbe che , entro 30 giorni dalla fine dei lavori, la ditta possa inviare "la dichiarazione di conformita' ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, oppure il certificato di collaudo degli impianti installati"

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    4. c'è divergenza di interpretazioni su cosa si intende esattamente per progetto redatto ai sensi dell'art. 5: alcuni ritengono, tra cui me, che non sia quello redatto ai sensi della legge 10 e smi, ma possa essere un semplice schema d'impianto. Su questo comunque non c'è chiarezza.

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    5. Grazie, il suo blog è molto utile

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  41. Sperando di non inserirmi a sproposito nella conversazione che seguo da tempo, ritengo utile precisare che l'obbligo (Capitolo 2 DM 29-6-2015 Requisiti minimi) di produrre la Relazione tecnica ex legge 10 sussiste per:

    --> tutti gli interventi di Riqualificazione energetica
    (quelli che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio, come isolamento /impermeabilizzazione coperture piane o a falde, sostituzione infissi, ecc. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio)

    --> la nuova installazione o ristrutturazione di un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria
    (per ristrutturazione dell'impianto si intende un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore, rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato)

    Uniche eccezioni, per gli impianti:

    --> la manutenzione ordinaria
    le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente

    --> la manutenzione straordinaria (ma questa è una mia personale interpretazione [con l'eccezione di cui al punto successivo] che desumo per differenza dall'obbligo esistente in caso di ristrutturazione degli impianti)
    gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico

    --> la sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista
    dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di inserire i calcoli e le verifiche previste nella relazione tecnica di progetto, sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili.

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    1. --> installazione pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW (art.8 D.Lgs 192)

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  42. Grazie molte e grazie all'architetto per il suo utilissimo contributo. Ad ogni modo, e scusatemi tanto se insisto, il comma 6 dell'articolo 5 del decreto 37/2008 dice che i progetti vanno depositati in base AI TERMINI STABILITI DALL' ARTICOLO 11. Per capire se e quando va depositato un progetto di impianto bisogna, quindi, guardare l'art. 11, che distingue le fattispecie in due casi (comma 1 e comma 2)

    Art. 5
    6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

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  43. e l'art 11 dice che (COMMA 1), nei casi di edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, O IL CERTIFICATO DI COLLAUDO degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

    (COMMA 2) Nei casi di interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (ristrutturazioni che comportano la modifica della destinazione d'uso, della volumetria o della sagoma), invece, il progetto dell'impianto va depositato CONTESTUALMENTE al progetto edilizio.

    http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-01-22;37!vig=

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  44. L'art.8 del Dlgs 192/05 e s.m.i. non sembra fare riferimento al DM 37/08 ma recita:
    Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia.
    ...
    La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

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  45. A mio avviso, il DM 37/08 e il d.gls. 192/05 parlano lingue diverse, anche perché intervengono in ambiti diversi. I punti chiari secondo me sono che: 1. quando si effettuano gli interventi indicati da Andrea, oltre che nel post stesso, il "progetto" è sempre quello ex legge 10; 2. a conclusione di un qualunque intervento sugli impianti, anche di manutenzione ordinaria (che quindi NON necessita il progetto legge 10) va trasmessa la dichiarazione di conformità, che deve contenere - laddove necessario - il "progetto" che NON necessariamente è quello della legge 10, perché deve rispettare le indicazioni dell'art. 5 DM 37/08 e cioè deve contenere gli schemi di impianto e una relazione descrittiva. Ciò perché lo "spirito" della certificazione d'impianto è diverso da quello della legge sul contenimento energetico. Temo vi stiate scontrando su questa distinzione: progetto legge 10 e progetto ex DM 37/08, che sono, a mio modesto parere, due cose diverse. Concordo comunque sul fatto che non ci sia chiarezza.

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  46. Concordo: le finalità delle norme sono diverse, come pure il significato da attribuire alla parola "progetto".
    Solo una piccola nota circa l'ultimo commmento perché la dichiarazione di conformità va prodotta solo a partire dalla dalla manutenzione stra-ordinaria in su degli impianti (DM 37, art.10 comma 1)

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    1. al comma 1 c'è scritto che sei esonerato dal progetto e dall'attestazione di collaudo: per prassi ti risulta che non sia richiesta la dico?

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  47. L'art.10 comma 1 dice inoltre che la manutenzione ordinaria degli impianti non comporta l'obbligo di cui all'art.8 comma 1, ossia quello di rivolgersi ad imprese abilitate, ergo niente Di.Co.
    Da notare comunque che le accezioni di manutenzione ordinaria, anche qui, non coincidono a seconda delle norme:

    --> DPR 380 ..integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti..

    --> DM 37 ..interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso..

    --> Codice civile ..interventi a carattere preventivo e periodico..

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    1. Si hai ragione tu, indicando che non necessariamente devi andare da un installatore qualificato implicitamente decade l'obbligo di DICO.

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  48. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  49. Se ho un caso di ristrutturazione impiantistica (sostituzione caldaia, sostituzione elementi di regolazione e distribuzione) in una villa monofamiliare, ho l'obbligo di mettere il solare termico per acs?

    Se sì, dove trovo i riferimenti in quanto nel DM 26/06/2015 non ne trovo traccia, ma altri colleghi mi dicono che è da inserire obbligatoriamente.

    La ringrazio.
    Cordiali saluti

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    1. sinceramente l'obbligo non mi risulta ma potrei sbagliarmi. sul decreto comunque ho scritto un post apposito più recente.

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  50. Indegherò ancora e nel caso nel farò sapere. Grazie molte!

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    1. in effetti l'obbligo c'era nella prima stesura del DPR 59/09, e la cosa sta scritta in questo stesso post, in uno dei testi barrati: con un decreto del 2011 però tale obbligo è stato tolto. è rimasto in una delibera comunale, ma che è stata anche quella superata dallo stesso decreto. Sul nuovo decreto non sono sicuro se ci sia o no.

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  51. Mi risulta che per le ristrutturazioni importanti di primo livello (punto 1.4.1.a del Decreto dei minimi), ossia interventi che interessano elementi e componenti integrati costituenti l’involucro con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente E comportano il rifacimento di un impianto (climatizzazione invernale e/o estiva), vige il D.Lgs. 28/2011 Decreto Rinnovabili che, all'art.11 con rimando all'ALLEGATO 3, specifica che "gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria" e della percentuale "della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento" pari al 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

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    1. Dunque l'obbligo scatterebbe nel momento in cui si effettuano nello stesso momento opere sulle superfici disperdenti e sugli impianti; e dunque nel caso in cui si effettui il solo rifacimento impiantistico non sia necessaria l'installazione di impianti da fonte rinnovabile. o no?

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  52. Sembra che, se non si interviene con una riqualificazione di più del 50% della superficie disperdente, l'eventuale installazione o rifacimento di un impianto estivo o invernale, non comporti gli obblighi di cui al D.Lgs 28/2011 Decreto rinnovabili.
    Vedi: http://www.acca.it/doc/Dlgs-192-tavola-sinottica.

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    1. grazie del contributo Andrea: anche io penso che sia come dici tu, ma in effetti nella norma non c'è chiarezza assoluta (strano!).

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  53. Buongiorno architetto, complimenti per il suo blog , punto di riferimento anche per chi come me si appresta da poco tempo all'esercizio della professione. Le scrivo poiché sto seguendo una ristrutturazione dove ho previsto un impianto di climatizzazione integrato nel progetto architettonico, successivamente verificato nella sua fattibilità da un ingegnere impiantista. Nello svolgersi dei lavori il committente ha richiesto che il chiller di alimentazione del suddetto impianto potesse essere posto in copertura per evitare l'eventuale ingombro sul balcone annesso alla proprietà. per fare questo è necessario un passaggio degli impianti sulla facciata interna alla chiostrina del condominio. A seguito di tale premessa le mie domande da porle alla sua cortese attenzione sono:
    - Posizionare il chiller dell'impianto in copertura è vincolato da una preventiva autorizzazione Comunale? (Naturalmente presupposto il parere positivo dell'assemblea condominiale).
    - Il passaggio degli impianti in facciata sono sottoposti anch'essi ad un autorizzazione preventiva?(Si tratta di tubazioni mandata e ritorno per il liquido, e il cavo di alimentazione della macchina).
    - IL ponteggio necessario ai lavori in oggetto sarà svincolato dall'autorizzazione edilizia già acquisita per la ristrutturazione dell'appartamento e quindi legato solamente all'acquisizione del POS e PiMUS.

    Ancora complimenti Fabio

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    1. per il posizionamento del chiller, servirà una apposita SCIA: se per i lavori interni avete già presentato una SCIA, potrete fare una variante, altrimenti dovrete fare una pratica a sè stante, molto probabilmente. Nella stessa pratica si inseriranno i passaggi impiantistici in facciata. il ponteggio può essere a parte ma sentite il comune come ritiene sia meglio.
      per il chiller, potrebbe essere necessaria una verifica della portanza strutturale del tetto, se parliamo di macchine molto grandi.

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    2. la pratica per il chiller comunque serve se superiamo i 12kW di potenza, altrimenti potrebbe rientrare nell'attività libera. per i passaggi impiantistici comunque secondo me serve sempre la SCIA, a meno che non si possano sfruttare elementi preesistenti.

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  54. Buongiorno, io non riesco a capire come muovermi in una palazzina indipendente per la sostituzione dell'impianto da gasolio a metano con sostituzione della caldaia e delle tubazioni, contestuale al rifacimento di un terrazzo con nuova stratificazione. Non mi è chiero cosa vada presentato in comune, serve la legge 10?L'interesse è quello di poter accedere alle detrazioni fiscali.Grazie di cuore se potrà chiarirmi le idee.

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    1. la legge 10 è sicuramente necessaria, e sarà indispensabile poi adeguare gli elementi che andrai a sostituire. Se poi il rifacimento è completo, dovrai regolarti di conseguenza.

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  55. Salve, approfitto di questa preziosa fonte di informazione per porre il mio quesito:
    Un appartamento di costruzione antecedente al 1930 che attualmente dispone solo di impianto idrico con cisterna e scaldino (e basta) , quali progetti richiede anche in funzione della richiesta della detrazione fiscale? Gli impianti sarebbero da fare ex novo comprendendo
    - impianto idro-termico con allaccio all'acquedotto (assumendo <50kw)
    - impianto elettrico
    - impianto gas con allaccio alla rete (assumendo <35kwh)

    Mi sono già rivolto a dei tecnici ma ottengo ogni volta risposte discordanti, perciò ho deciso di approfondire in autonomia. Queste sono le mie conclusione:
    1) trattasi di interventi di manutenzione straordinaria
    2) è richiesta la CILA al comune
    3) è richiesto il progetto dell'impianto termico

    Per progetto dell'impianto termico, non si intende la presentazione di planimetrie, diametri,ecc ma un "disegnino" con l'ubicazione dell'impianto a cura dell'installatore. Non andrebbe neanche presentato al comune ma andrebbe semplicemente conservato. Fermo restando che per ciascun progetto, incluso il gas, è richiesta la dichiarazione di conformità dell'installatore.

    Grazie a chi vorrà aiutarmi nel fare chiarezza.

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    1. secondo me non serve neanche la CILA; per il resto, è tutto conforme a quella che è l'interpretazione più intellegibile della normativa. Se comunque si va a chiedere, per esempio a Roma dicono che per la legge 10 è comunque obbligatorio anche il deposito: visto che una volta fatto, depositare il progetto non costa nulla, in genere lo faccio.

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  56. Aggiungerei, sempre a patto che i nuovi impianti non siano, anche solo parzialmente, posti all'esterno dell'unità immobiliare (no caldaie, fori di areazione, ecc..), casi in cui è invece necessario presentare una SCIA.
    Poiché il nuovo impianto termico è comunque definito come intervento di Riqualificazione energetica, va (come giustamente precisato) redatta la Relazione ex legge 10, nonché redatto l'AQE a fine lavori e depositato il nuovo APE in Regione..

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    1. il rifacimento dell'impianto in sè e per sè non necessita di titolo abilitativo, in quanto comunque è opera di manutenzione ordinaria: è chiaro che possono esserci elementi a corollario (caldaia, buchi esterni, etc) che richiedono un titolo edilizio.

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  57. Buon giorno architetto,
    Lei in una precedente risposta ha spezzato una lancia a favore del riscaldamento a pavimento rispetto a quello a soffitto.
    Faccio però notare che la la mancanza di ostacoli, come tappeti e mobili, la possibilità di immettere un fluido a temperature più alte senza sentire malessere ai piedi, il potre intervenire sulla serpentina senza toccare la pavimentazione e soprattuttola la bassa inerzia termica siano dei fattori che rendono il posizionamento a soffitto preferibile.
    Ho passato i 70 e le mie nozioni di fisica sono datate, dove sbaglio?
    Saluti, come dicono i giovani, solari.

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    1. i miei dubbi sono semplicemente di tipo termodinamico: un radiatore che sta a soffitto lavora male perché sfrutta in modo non ottimale i moti convettivi, ma la mia non è una chiusura totale, tant'è che questi sistemi li ho installati nelle mie ristrutturazioni, laddove le esigenze e le preferenze del cliente rendevano il sistema preferibile.

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  58. buona sera Marco,
    ho un quesito sulle valvole termostatiche.
    a quanto ho capito ad oggi Luglio/Agosto 2016 vi è l'obbligo di installarle sui radiatori in caso di rifacimento completo dell'impianto nuova caldaia compresa.
    mi chiedo però se sussista comunque l'obbligo di installare le valvole anche nel caso in cui ci si limiti a cambiare solo la caldaia e si mantengano i "vecchi" termosifoni di ghisa. come la vedi?grazie;)

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    1. in teoria cambiando solo la caldaia l'obbligo non dovebbe estendersi alle valvole termostatiche, anche se sarebbero comunque una utile soluzione per modulare meglio il consumo, soprattutto con caldaie moderne, efficienti e modulanti.

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  59. purtroppo parlando con più addetti nel settore termo-idraulico si riscontrano versioni sempre diverse, a volte contrastanti, poca chiarezza e ambiguità.
    solo oggi sono riuscito a trovare notizie ufficiali del Comune di Roma Dip. SIMU (http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1058596), che in pratica nel merito stabilisce quanto segue: obbligo di contabilizzatori di calore e valvole termostatiche entro il 31 Dicembre 2016 per tutti gli impianti termici centralizzati. per gli impianti autonomi invece c'è solo l'obbligo delle valvole termostatiche nei casi in cui: si ristrutturi l'impianto e/o si cambi anche solo la caldaia o comunque se la caldaia è stata sostituita dopo il 2007; impianti siti in fabbricati di nuova costruzione dal 2007 in poi; impianti siti in abitazioni ristrutturate dopo il 2007.

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  60. Gentilissimo architetto,

    durante la ristrutturazione del mio appartamento è sorta la necessità di rifare il massetto di tutto l'appartamento in quanto le nuove tubature dell'impianto idrico ed elettrico non ci stavano in maniera adeguata e così la ditta idraulica ci ha chiesto se vogliamo fare il riscaldamento a pavimento. Premetto che è stata presentata una cila per manutenzione straordinaria. Qualora volessimo procede cosa dovrà fare il nostro geometra? Presentare un prospetto tecnico dell'impianto? Fornire una integrazione alla pratica già presentata?
    Inoltre, alla fine del lavori è obbligatorio presentare in comune le conformità elettriche ed idrauliche?
    Grazie mille per l'aiuto che saprà darmi.

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    1. le conformità impianti sono sempre obbligatorie. la realizzazione dell'impianto a pavimento si configura come rifacimento dell'impianto, quindi va fatta una relazione legge 10 che va anch'essa depositata in comune, a fine lavori va redatto l'AQE a cura del DL e poi separatamente dovrete far eseguire l'APE da altro tecnico esterno.

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  61. Gentile arch. Marco Campagna,
    mi trovo ad affrontare la realizzazione d’impinato termoidraulico di un appartamento appena acquistato al grezzo da un mio amico, che si trova in provincia di treviso e in zona metanizzata.
    la mia prima proposta è stata un impianto radiante con generatore di calore a pompa di calore ma bocciata dal propietario vista la assoluta volontà di caldaia murale a gas con bollitore solare 250lt, impianto solare termico con 1 collettore solare e impianto di condizionamento dual split.
    Sono convinto che visto il Dlgs 28/2011, non si possa realizzare ma il termotecnico interpellato dal commitente ha garantito che “se l’impianto a split è a pompa di calore, si può ottemperare a tale normativa”.
    secondo lei è vero?
    premetto che la concessione edilizia e’ del 2015

    ringrazio anticipatamente

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    1. le pompe di calore sono considerati impianti ad energia rinnovabile, quindi sono autorizzabili. era questa la domanda?

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  62. Buongiorno Arch. Campagna,
    la ringrazio anticipatamente per la risposta che mi darà per questo mio dubbio
    che adesso le descriverò. Nell'arco di tempo giu-dic 2016 ho installato in casa
    un nuovo impianto termico ex novo dotato di: caldaia a condesazione, cappa, tubazioni
    per la distribuzione dell'acqua calda, termosifoni dotati di valvole termostatiche.
    Ho effettuato tali lavori nell'ambito di una manutenzione straordinaria che prevede
    anche altri lavori e che ho descritto e comunicato tramite PDC al mio comune.
    A questo punto cosa posso fare per detrarre nello specifico i costi di realizzazione di questo impianto termico:
    a) posso asseverare all'enea che questo impianto va a farmi risparmiare energeticamente in sostituzione
    di 2 scaldabagni ( 65% di detrazione),
    oppure posso far rientrare questo lavoro in lavori di manutenzione straordinaria (50%) ?
    Oppure magari nessuna delle due e mi sono perso qualcosa nell'informarmi.
    La ringrazio e le porgo i miei distinti saluti.

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    Risposte
    1. i requisiti per poter beneficiare della detrazione al 65% sono specificati nella relativa normativa, e solo in alcuni casi particolari l'intero impianto può essere incentivabile. certamente lo è la caldaia, se in sostituzione di un precedente generatore di calore non a condensazione. comunque generalmente può andare tutto nella detrazione al 50% ammesso che siano stati svolti all'interno di una più ampia ristrutturazione che già di base per legge può beneficiare di detta detrazione. per poterne usufruire però avrebbe dovuto fare i bonifici secondo la procedura indicata dall'agenzia delle entrate: se ha già finito i lavori e non ha seguito questa procedura, non credo possa applicare la detrazione sulle spese già sostenute.

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  63. buon giorno vorrei sapere se per la sola sostituzione di una caldaia a gas esistente su proprio camino indipendente bisogna mandare la certificazione anche al comune oppure basta averla a casa

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    Risposte
    1. trova riferimenti più precisi in quest'altro post più recente: http://architetticampagna.blogspot.com/2017/06/ristrutturazioni-e-adempimenti.html

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  64. Buonasera architetto e veramente complimenti!
    Bruttissima esperienza con la mia ristrutturazione nonostante che per essere sicura che andasse tutto bene mi sono rivolta ad un architetto con più di 40 anni di attività. Dopo più di un anno sono ancora fuori casa ed è in corso la perizia del tribunale (sono stata costretta ad adire le vie legali).
    Ma veniamo a noi: ho sempre saputo che i tubi dell'impianto di riscaldamento vanno coibentati per attenuare - tra l'altro - la dispersione termica. E' vero che, in caso di tubi in multistrato, la coibentanzione non è necessaria e che l'impianto può essere comunque considerato conforme e realizzato a regola d'arte? la ringrazio sin d'ora per la sua cortese risposta.

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    Risposte
    1. non c'è una risposta univoca a questa domanda o, meglio, la situazione va vista nel dettaglio. Generalmente è preferibile che le tubazioni siano coibentate, ma se l'assenza di coibentazione si traduce comunque in un riscaldamento dell'ambiente, senza dispersione termica, può non essere considerato sbagliato. Gli impianti di riscaldamento a pavimento in effetti sono tubi che passano nel pavimento rigorosamente non coibentati.

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  65. Buongiorno,
    devo sostituire due gruppi frigo (solo freddo) aventi potenza frigorifera pari a 200kW cadauno.
    I gruppi frigo sono a servizio di un’impianto di climatizzazione.
    È obbligatorio redigere il progetto firmato da un professionista abilitato?

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.