mercoledì 26 dicembre 2012

la certificazione energetica nelle ristrutturazioni

Tra le tante cose a cui bisogna prestare attenzione nelle ristrutturazioni edili, oltre a tutto il carrozzone di pratiche e burocrazia che sta strabordando dai limiti del'umanamente sopportabile, vi è anche la certificazione energetica. Eh si, perché forse non tutti lo sanno, ma la certificazione per gli edifici esistenti non deve essere prodotta solo in occasione dei passaggi di proprietà, ma anche in concomitanza di alcune tipologie di lavori edili di ristrutturazione, i quali possono verificarsi non così raramente durante le comuni ristrutturazioni.

Anzitutto, il riferimento normativo: parliamo del d.lgs. 192/05 e delle sue numerose successive modifiche ed integrazioni (qui ne trovate il testo coordinato in modo ragionato). Come al solito le leggi italiane non ci offrono una casistica netta di situazioni potenziali e relative modalità di comportamento, ma semplicemente una serie di dettami e richiami inviluppati nel decreto stesso che, per interpterazione diretta o per esclusione, dettano le condizioni in cui scattano gli obblighi normativi. Ovviamente quello che ne esce fuori non può che essere una interpretazione, date anche le non chiare definizioni normative. Per l'argomento in generale è importantissimo anche il DPR 59/09 (vi linko direttamente la pagina dell'ANIT dove trovate sia il testo del decreto che la loro ottima ed utilissima sintesi) che è il decreto attuativo della 192 (doveva essere fatto entro sei mesi, ci hanno messo quattro anni...).

L'articolo del 192 che norma la certificazione energetica è il 6: esso ovviamente comincia dicendo che la certificazione è sempre obbligatoria negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni integrali o dem-ric di fabbricati con SUL superiore a 1.000mq. Il comma 14 introduce gli obblighi realtivi all'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica: ciò lascerebbe presupporre che se interveniamo su un immobile privo di certificazione energetica non dovremmo attuare quanto sto scrivendo in questo post. Alcuni sostengono che invece se pure l'immobile ne fosse privo, nel fare le opere individuate al comma 14 dovremmo presentare anche la certificazione energetica pure se questa non era preesistente: io sono dell'idea che la legge vada letta in modo esatto, perché è leggendola in modo esatto che ci viene imposta (sarei grato a chi avesse interpretazioni "ufficiali" sul punto e le volesse condividere con tutti noi). Comunque se l'immobile è stato di recente compravenduto, quasi certamente avrà il certificato energetico: è anche per questo che di recente è stata esclusa la possibilità di presentare l'auto-dichiarazione per gli immobili in classe G (detto fra noi, alla Regione Lazio ad oggi ancora le accettano - dicembre 2012).

Dunque, ammesso che non stiamo facendo interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3 comma 2 lett. a (nel qual caso la certificazione è sempre obbligatoria), vediamo i casi (basta che ne sia verificato uno solo) descritti all''art. 6 comma 14 in cui è necessario aggiornare il certificato energetico:
  • a) riqualificazione energetica di più del 25% delle superfici verso l'esterno dell'immobile (non si fa distinzione tra opache e trasparenti);
  • b) inteventi migliorativi dell'impianto di riscaldamento o di acqua calda sanitaria che portino ad un beneficio energetico di almeno il 5%;
  • c) interventi di sostituzione di componenti di impianto o elementi impiantistici che possono ridurre (genericamente) la prestazione energetica.
Le lettere b e c in parte si sovrappongono, sinceramente non ne capisco molto il senso: sembrano scritte da persone diverse e poi messe insieme nello stesso articolo.
Il punto a) riguarda invece le opere edili sull'involocro ma anche sugli infissi esistenti. Ricordiamo che, secondo il DPR 59/09 quando è necessario toccare le superfici verso l'esterno dell'immobile, perchè magari deteriorate o perché avete deciso di rifarle, è sempre necessario adeguarle agli specifici parametri di contenimento energetico individuati nelle tabelle degli allegati. Il DPR tra l'altro dice esplicitamente che il solo rifacimento dell'intonaco esterno prevederebbe l'adeguamento ai parametri di contenimento energetico (il che mi sembra sinceramente uno sproposito: rifare l'intonaco, magari in un edificio in cui è deteriorato, ha un certo costo, ma fare un nuovo cappotto termico invece è molto più oneroso). In pratica, se facessimo il cappotto esterno al condominio dovremmo aggiornare la prestazione energetica di tutti gli immobili in esso contenuto, o quantomeno degli immobili che già hanno la certificazione energetica...mentre invece se per uno strano caso rifacessimo il cappotto esterno di una sola facciata di un edificio dovremmo aggiornare le certificazioni dei soli appartamenti che usano la parete ristrutturata come confine verso l'esterno.
Le lettere b) e c) lasciano presupporre che chi ha scritto la legge era indaffarato a fare ben altro: i due punti infatti dicono sostanzialmente la stessa cosa, anzi uno in parte contraddice l'altro. Comunque ci si rende subito conto che, a differenza della lettera a) in cui ci si ricade in condizioni ben determinate, nelle lettere b) e c) ci si può ricadere abbastanza facilmente: banalmente, basterebbe sostituire il generatore di calore del nostro impianto di riscaldamento con uno più recente per "ridurre la prestazione energetica" dei sistemi impiantistici, a meno che non lo si installi più potente di quello preesistente (cosa che comunque andrebbe giustificata dal tecnico progettista o dall'installatore).
la legge comunque cita un ulteriore punto d) in cui specifica che l'aggiornamento del certificato è facoltativo in tutti gli altri casi.

La certitficazione energetica, a leggere i dettami normativi, NON deve essere necessariamente prodotta nè aggiornata nel caso di rifacimento integrale degli impianti termici senza aumento di efficienza, ma vanno comunque rispettati i dettami del DPR 59/09 nelle caratteristiche tecniche dell'impianto e nelle prestazioni generali. Tra questi sembra rientrare - andando per esclusione - il caso del rifacimento di nuovo impianto termico a seguito di distacco dal centralizzato (questo mi sembra un controsenso: io avrei reso obbligatoria la certificazione in ogni rifacimento dell'impianto termico, semplificando anche il concetto), dato che generalmente l'impianto autonomo è meno efficiente di quello centralizzato (ma la cosa va verificata calcoli alla mano).
Ok, dopo le varie verifiche, se abbiamo visto che dobbiamo aggiornare il certificato, come dobbiamo farlo? Ovviamente, sempre seguendo le procedure di cui al DM 26/06/2009 che è il decreto applicativo che stabilisce le modalità operative del calcolo energetico ai fini della certificazione. Se la mia interpretazione dei paragrafi 4 e 5 dell'allegato A non è sbagliata, la certificazione energetica sia ai fini del passaggio di proprietà e sia ai fini dell'eventuale aggiornamento del certificato a seguito di opere di riqualificazione energetica può essere fatto sempre con il DOCET dell'ENEA, il che comunque mi sembra in linea con l'idea di voler rendere non eccessivamente onerose le procedure di certificazione energetica a seguito di ristrutturazione non integrale (lo stesso DM specifica che se si ricade nelle opere di cui all'art. 3 comma 2 lett a) del d.lgs. 192/05 allora si deve necessariamente eseguire una certificazione "completa").

Considerate che tutto ciò può non valere in quelle regioni che hanno legiferato in materia di certificazione energetica: la norma di riferimento nazionale infatti trova piena applicazione soltanto in quelle regioni che non hanno voluto/saputo introdurre un proprio regolamento (tipo il Lazio, quantomeno ad oggi 26 dicembre 2012). Last but not least, tutto ciò che è in questo post è frutto della mia personale interpretazione e può non essere la stessa interpretazione che ne danno le amministrazioni e le istituzioni, perciò usate le informazioni qui contenute a vostro rischio e pericolo. Come sempre, apprezzo molto commenti migliorativi o anche demolitivi di ogni cosa che scrivo ;-)


87 commenti:

  1. Ciao Marco, la sostituzione degli infissi in un appartamento nell'ambito di una Cia richiede la relazione tecnica della legge 10/91?
    Premetto che gli infissi vengono solo sostituiti e che non si verifica nessun cambio di dimensione o forma.
    In pratica dopo aver presentato la Cia e quasi terminato i lavori, i proprietari vorrebbero cambiare anche gli infissi.. come devo comportarmi..? rifaccio una Cia?In caso affermativo nelle tavole devo segnalare le finestre come demolizione e ricostruzione quindi con giallo/rosso o lo scrivo solo nella relazione?
    Ti ringrazio in anticipo

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    1. Secondo le indicazioni normative, sei soggetto all'obbligo della legge 10 se le superfici verso l'esterno che vai a modificare ammontano a più del 25% di tutte le superfici disperdenti verso l'esterno dell'immobile. Non credo che il totale delle superfici delle finestre arrivino a quella percentuale, a meno che tu non abbia enormi finestroni magari prospicienti un terrazzo.
      Se gli infissi che andrai a montare avranno identico colore ed identica partitura esterna rispetto ai preesistenti, allora non devi comunicare nulla (a meno che tu non sia in un edificio vincolato) e non c'è nemmeno bisogno di specificarlo nella pratica già presentata. nel caso volessi farlo, basterà indicarlo nella relazione tecnica dell'integrazione che gli vorrai fare. Se varia il colore e/o la partitura, allora dovresti presentare una SCIA perché la CILA non sarebbe sufficiente, e allora ti converrebbe prima chiudere la vecchia CILA e quindi presentare una nuova SCIA per le variazioni sugli infissi.

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    2. Leggendo sempre con estremo interesse questo blog, mi sembra però che, nel caso in esame, vada fatta una distinzione tra ciò che è l'obbligo di redazione dell'attestato di qualificazione energetica (in caso di interventi su più del 25% della superficie esterna dell'immobile) da quello che è invece l'obbligo della relazione tecnica (ex art 28 legge 10), di cui all'art 8 del dlgs 192-05, sempre obbligatoria, senza limiti d'intervento, o sbaglio?

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    3. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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    4. certo, la relazione ex legge 10 rimane sempre obbligatoria nel caso in cui si intervenga a livello energetico, mentre invece come si è visto l'APE non sempre è obbligatorio.

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    5. Salve volevo sapere se con realizzazione di demolizione e ricostruzione parziale delle tramezzature interne vi è l'obbligo di allegare l'AQE per l'agiblità comune?

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    6. ho descritto in un altro post la questione: l'AQE, se non ho capito male la norma, serve se le opere sono state soggette alla relazione "ex legge 10".

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  2. Gentilissimo Arch. Campagna,

    nel caso di un bene vincolato, ai fini di un contratto di locazione, è necessario redigere l'A.P.E. Dopo aver letto la L.90/2013, negli ambiti di applicazione si fa presente che sono esclusi i seguenti beni:

    3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
    a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;

    3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità'competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

    Ho preso visione del codice e all'articolo in oggetto si riporta:

    Capo II
    Individuazione dei beni paesaggistici
    Articolo 136
    Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

    1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro
    notevole interesse pubblico:
    a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
    naturale o di singolarita' geologica;
    b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
    disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si
    distinguono per la loro non comune bellezza;
    c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
    aspetto avente valore estetico e tradizionale;
    d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure
    quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
    quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

    Essendo l'immobile in oggetto non un bene paesaggistico, ma un bene culturale, credo a mio avviso rientri nella redazione dell'A.P.E., in quanto l'articolo fa parte del capo II inerente i beni paesaggistici oppure il seguente bene può rientrare nel comma c cioè nei complessi di cose immobili??cioè cosa si intende?
    sempre di complessi di piu' unità per esempio un convento in un'area paesaggistica vincolata?

    L' unità immobiliare ad uso ufficio in oggetto è in pieno centro storico e si colloca in un edificio, un tempo un convento, vincolato, ad oggi si presenta in parte residenziale e in parte ad uffici di rappresentanza.
    Eventualmente è necessario redigere l'A.P.E. a seguito non del contratto di locazione ma a seguito delle migliorie impiantistiche inerenti il condizionamento e il riscaldamento apportate dal locatario?Quindi un A.P.E. ai fini di una riqualificazione energetica?

    La ringrazio in anticipo

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    1. A leggere quanto riportato, l'APE non sembrerebbe obbligatorio per immobili vincolati, ma dato che si tratta di una semplice attestazione dello stato di fatto di un immobile, qualunque sia la sua prestazione energetica, secondo me conviene comunque farlo. L'APE per scopi diversi dalla vendita o dall'affitto va fatto o aggiornato solo nei casi specifici che descrivo nel post. In ogni caso gli immobili vincolati sono esentati dal dover subire adeguamenti energetici che ne comprometterebbero l'unicità.

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  3. Gentile Arch. Campagna,

    le invio il link dove è possibile scaricare il documento redatto dal Notariato in merito alla certificazione energetica pubblicato il 28 ottobre e nella nota a pag. 57 si parla proprio di beni soggetti a vincolo.

    http://www.notariato.it/it/primo-piano/notizie/archive/studio-657-ape.html

    Grazie ancora per la sua risposta

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  4. Buongiorno,
    un cliente mi chiede di preparare una pratica relativa a “realizzazione di nuovo intonaco perché mancante” su di un edificio individuato nel piano regolatore come "città da ristrutturare" - nuclei ex abusivi da recuperare - (interventi consentiti MO MS RC RE).
    Se interpreto bene ci troviamo nell’ambito di intervento del DLGS 192/2005 art 3 comma 2 lett. c) in quanto andiamo a fare “manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio” e scatterebbe quindi l’obbligo del rispetto dei limiti di trasmittanza per le strutture opache verticali (0,29 W/mq°K dal 2010 per zona climatica D). In sostanza saremmo costretti a fare un cappotto esterno invece di un semplice intonaco che comporterebbe tra l’altro anche la redazione degli AQE di tutte le u.i. interessate dall’intervento.
    Domani vado a chiedere in Municipio cosa ne pensano, intanto ti chiedo un parere in merito.
    grazie

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    1. non avevo letto questa domanda, mi dispiace. Non so cosa ti abbiano risposto poi al municipio, comunque teoricamente si, andrebbe fatto, ma al muncipio ti avranno detto probabilmente di no. scusa ancora.

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  5. Buongiorno,
    per una ristrutturazione di un appartamento al municipio VII (ex X) vorrei sostituire gli infissi (interni piu tapparelle esterne con uguale colore/partizioni) e installare una caldaia a gas (a condensazione per evitare colonna fumi). Mi chiedevo se è un intervento da poter fare con semplice CILA oppure se è consigliabile una SCIA, ed inoltre se per questo intervento è richiesta obbligatoriamente un APE.

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    1. se gli infissi mantengono stessa coloritura e partizione, non serve alcuna pratica edilizia; viceversa serve la SCIA. Se la caldaia va in sostituzione di una precedente, non serve nulla, viceversa anche qui serve la SCIA. Per questo tipo di interventi non mi risulta sia necessario redigere l'APE.

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    2. Per gli infissi il dubbio riguardava proprio le tapparelle esterne.. in quanto teoricamente andrei a intervenire sulle facciate esterne; per la caldaia invece, dovrebbe sostituire il vecchio boiler elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria, ed eventualmente avere la predisposizione per un futuro distacco dal riscaldamento centralizzato.

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    3. dunque se la caldaia è di nuova installazione ed è un elemento che ha rilevanza esterna, già solo per quella serve la SCIA: a questo punto ci si mettono dentro anche gli infissi, anche se le tapparelle, se sostituite con altre identiche alle originali per coloritura, rientrano sempre nella manutenzione ordinaria.

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  7. Grazie mille per le risposte! Un ultimo quesito.. dovendo impostare una scia per il caso di cui sopra, nel grafico cosa metto? un prospetto esterno con ante - post operam e l'indicazione della nuova caldaia? va presentata anche una documentazione fotografica??

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    1. in genere io faccio la rappresentazione del prospetto dell'intero stabile (anche molto stilizzata ed in scala anche 1:500) giusto per collocare spazialmente l'intervento, e poi rappresento in scala adeguata, tipo 1:100, la porzione di prospetto che riguarda l'appartamento. Un paio di immagini dello stato dei luoghi sono sempre necessarie, in caso di interventi esterni.

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    2. grazie mille! credo che farò anche io in questo modo.. ps. in genere per questo tipo di interventi fanno storie?? non ho mai presentato una scia.. nel caso in cui venga rigettato il progetto a cosa vado in contro come progettista?

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    3. mah per una situazione del genere potrebbero rigettare del tutto la pratica solo se si fosse in zona vincolata o cose del genere: al massimo potrebbero scrivere chiedendo l'integrazione documentale o la migliore rappresentazione di alcune cose se i disegni non fossero abbastanza chiari. Il progettista comunque si assume la responsabilità della rispondenza del progetto alle varie normative, dunque finchè si fa un progetto entro i parametri normativi, non si può rischiare nulla. il problema è che questi parametri sono spesso vaghi, esposti ad interpretazione se non del tutto oscuri. Penso comunque che al massimo si possa rischiare di perdere qualche settimana nell'eventuale produzione della documentazione ad integrazione.

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  8. Buongiorno arch. Campagna,devo fare una ristrutturazione in un locale commerciale per uso ufficio privato. Tra i lavori verrà realizzato anche l'impianto di climatizzazione aria fredda e calda. Attualmente non esiste alcun tipo di impianto di riscaldamento. Vorrei sapere se unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori devo presentare anche l'AQE. Ringrazio anticipatamente per la risposta . Cordialità

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  9. Buongiorno arch. Campagna,devo fare una ristrutturazione in un locale commerciale per uso ufficio privato. Tra i lavori verrà realizzato anche l'impianto di climatizzazione aria fredda e calda. Attualmente non esiste alcun tipo di impianto di riscaldamento. Vorrei sapere se unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori devo presentare anche l'AQE. Ringrazio anticipatamente per la risposta . Cordialità

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    1. in quest'altro post trova delle informazioni più specifiche: http://architetticampagna.blogspot.it/2013/01/rifare-limpianto-termico-di-casa.html comunque l'obbligo di deposito del progetto di un impianto di tipo fan-coil scatta al di sopra di una certa potenzialità (mi pare 40.000 frigorie ma vado molto a memoria): se c'è l'obbligo di deposito del progetto, c'è anche l'obbligo di redazione dell'attestato di qualificazione energetica a fine lavori. L'obbligo tuttavia potrebbe esserci comunque, anche per impianti con potenzialità inferiore non soggetti all'obbligo di deposito da DM 37/08, giacché il DM 59/09 non contempla dei casi in cui non è obbligatorio redigere il progetto in conformità al d.lgs. 192/05; e se va fatto il progetto in base a quest'ultima norma, allora è obbligatorio anche l'AQE.

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  10. Buongiorno architetto, ho ristrutturato il mio appartamento, 70mq, con CILA.
    Non ho sostituito gli impianti di riscaldamento, la caldaia autonoma è la stessa, ma ho installato 3 spalti A/C; non ho sostituito tapparelle e infissi, ho solo abbattuto parzialmente due tramezzi interni, rifatto il bagno e ritinteggiato. Devo presentare l'APE con la chiusura lavori? grazie mille per la risposta. IVANA

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  11. Buongiorno Architetto. Ma per produrre L'ape per un appartamento in condominio con riscaldamento centralizzato e scaldacqua a gas esclusivamente per acs, serve l'allegato G e far revisionare l'apparecchio privato? è istallato sul terrazzo.
    grazie

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    1. serve la documentazione della caldaia condominiale, e serve anche il modello dello scaldaacqua. Non è necessario che lo scaldaacqua sia in regola (anche perché non vanno revisionati), ma è bene che lo sia quella condominiale. Comunque queste valutazioni deve farle il tecnico che designerà per l'APE.

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    2. grazie mille e complimenti per il suo lavoro

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  12. Salve architetto, ho presentato una cila per modifiche interne e mi accingo a presentare la fine lavori. Nei moduli del mio comune richiedono di dichiarare se i lavori ultimati sono o non sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. 10/1991 e smi. Volevo sapere quali sono gli interventi assoggettati a tale legge e quali ulteriori certificazioni bisogna presentare.
    la ringrazio anticipatamente

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    1. la risposta la trovi in parte in questo stesso post, in parte in quest'altro, più recente: http://architetticampagna.blogspot.com/2015/10/il-nuovo-decreto-sullapplicazione-delle.html

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  13. Buonasera architetto, ho redatto una cila per spostamento tramezzature inerne, creazione di un nuovo bagno, sostituzione infissi e distacco riscaldamento centralizzato (con conseguente installazione di nuova caldaia a condensazione e relativi terminali). Ora sono in procinto di fare il fine lavori e ho il dubbio se dover presentare l'Ape, l'Aque o exlegge 10. La ringrazio anticipatamente per la sua risposta.

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    1. se è stato rifatto completamente l'impianto termico, era necessario depositare il progetto legge 10 prima dell'inizio dei lavori, ed alla fine dei lavori sarà necessario sia l'AQE, da fare a cura del DL, sia l'APE. Tuttavia, in base alle attuali regole sulle canne fumarie, non è sufficiente una caldaia a condensazione per esimersi dall'obbligo del dover fare la canna fumaria fino al di sopra del tetto del fabbricato (ho scritto un post apposito), nonché, nella relazione legge 10, non so come si potrà dimostrare il vantaggio del passaggio all'autonomo, visto che la legge lo osteggia molto.

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  14. Buonasera Marco,
    ho presentato una DIA per cambio di destinazione d'uso di un piccolo monocamera da ufficio a abitazione, senza opere, a parte la realizzazione dell'adduzione idrica e dello scarico per la cucina (il gas per la cucina era già predisposto e già presente la caldaia per il riscaldamento. Mi chiedo se a fine lavori devo presentare l'AQE o posso dichiarare la sua non necessità dal momento che non stono state eseguite opere che hanno modificato la prestazione energetica dell'immobile.
    Ti ringrazio per le tue sempre esaurienti risposte.
    E.P.

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    1. se non è stato depositato il progetto legge 10/91, magari perché non richiesto, allora non è possibile redigere alcun AQE.

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  15. Buonasera Architetto e complimenti per il blog!
    Sono agli inizi e avrei davvero bisogno del suo aiuto. Ho capito che in caso di ristrutturazione di almeno il 25% della superficie dell'involucro edilizio è necessario redigere l'ape e anche l'aqe. Non ho capito bene nel caso di un condominio: 1. il responsabile della redazione dell'ape in questo caso è l'amministratore? (oltretutto poiché è impossibile trovare UI identiche, bisogna farlo per singole UI) 2. l'aqe è invece a carico del D.LL. prima della consegna del certificato di agibilità..questo mi sembra assurdo..questo non è solo il caso di nuovi edifici? In caso di ristrutturazione delle facciate non credo venga rilasciato tale certificato! Grazie mille davvero. Un cordiale saluto. Rachele

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    1. l'AQE è solo l'atto finale di una progettazione energetica che è iniziata con una relazione legge 10, e serve a certificare, implicitamente, da parte del tecnico direttore lavori che le coibentazioni sono state fatte appunto rispettando il progetto presentato. L'APE è poi a carico del condominio.

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    2. Grazie mille per la gentile risposta! Solo una cosa..quindi anche in caso di tinteggiatura e rifacimento di intonaci della facciata il D.LL. avrebbe dovuto redigere la relazione legge 10? Se non lo avesse fatto il condominio è tenuto comunque a redigere l'Ape? Grazie ancora tanto!

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    3. il rifacimento intonaci nella precedente normativa (prima di settembre 2015) prevedeva l'obbligo dell'adeguamento energetico; oggi invece ciò avviene al di sopra di una certa quantità di intonaco rimosso (non ricordo esattamente quale, l'ho scritto in un altro post più recente relativa al nuovo decreto ministeriale). Redigere l'APE senza aver fatto la legge 10 non serve a molto.

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  16. Gentilissimo architetto,
    seguo da molto tempo il suo blog e la rigranzio per tutte le delucidazioni che ci regala.
    Le scrivo perchè devo inoltrare una pratica per una semplice manutenzione straordinaria, ma ho impostato una SCIA per via dei fori di aerazione/ventilazione di bagno e cucina e per spostamento dello scalda acqua su balcone. Volevo farle le seguenti domande:
    1. Devo indicare in pianta o prospetto la posizione dei fori e dello scalda acqua, visto che ancora non so precisamente dove verranno collocati?
    2. Visto che è prevista l'installazione di 3 split interni con un motore (sotto ai 12kW di potenza nominale) da inserire sempre sul balcone è necessario riportare anche questo?
    3. Questi interventi sul balcone (fori/scalda acqua/motore clima) sono da condsiderare come modifiche ai prospetti dell'edificio?
    4. Dato che si sostituiranno anche gli infissi con nuovi di uguali dimensioni e colore esterno (sotto il 25% sup. involucro), verrà sostituito lo scalda acqua è necessario un APE?
    la ringrazio anticipatamente per la sua risposta.
    Chiara

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    1. per la sostituzione infissi, è necessaria comunque la progettazione legge 10/91, la quale però se non ho interpretato male non va depositata presso il comune. gli interventi sul balcone vanno rappresentati più in prospetto che in pianta. il cdz si può omettere essendo attività libera, ovviamente il discorso cambia se ci sono vincoli.

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    2. grazie mille per la celere risposta!
      un ultimo quesito...nel modulo SCIA è presente la voce che da barrare "i lavori comportano modifiche ai prospetti dell'edificio", i suddetti interventi fori/scalda acqua vengono considerati modifiche prospettiche oppure si intende qualcosa di più invasivo urbanisticamente?
      grazie ancora

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  17. buongiorno, mi sembra che l'art.8 del dlgs 192-05 escluda il deposito della legge 10 solamente per:
    --> pompe di calore con potenza termica <15 kW
    --> sostituzione generatori di calore con portata termica <50 kW
    per tutti gli altri interventi (es. infissi) è previsto che vada depositata la relazione:
    ".. il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia."
    a cosa poi corrisponda la dichiarazione di inizio lavori..

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    1. in effetti letta così l'obbligo è praticamente per ogni cosa. Certo in caso di DIA potrebbe significare che il deposito deve essere fatto subito dopo i trenta giorni.

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  18. Salve a tutti , sono UN CTU e , relativamente ad un immobile pignorato del quale sto redigendo la perizia estimativa, vorrei sapere come fare di fronte alla necessita di redigere un un A.P.E. su un immobile che presenta un piano S1 abusivo ( ad uso abitazione ) per il quale si necessita il ripristino dei luoghi. Grazie

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    Risposte
    1. secondo me non è compito del CTU produrre l'APE, a meno che non sia esplicitamente richiesto. Comunque nella normativa relativa non mi sembra ci sia riferimento al fatto che l'APE implichi una verifica della legittimità dello stato dei luoghi.

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    2. Grazie della risposta. Da oltre in anno per i ctu è obbligatorio redigere l'A.P.E , essenziale x l'atto di trasferimenTo del bene pignorato, ove previsto dalla legge. Anche il notariato da indicazioni precise a tal proposito su quali immobili si rende obbligatorio. Ad ogni modo, da una ricerca eseguita in questi giorni, in attesa anchedi una sua risposta , ora sono certa che l'A.P.E. debba essere svincolato dalla legittimità edilizia-urbanistica dell'immobile. Grazie ancora .

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  19. Buongiorno e complimenti per il blog.
    Avendo ristrutturato un appartamento ma non avendo toccato nè infissi nè, caldaia sanitaria (l'impianto di riscaldamento è centralizzato) non devo presentare l'attestato ape vero?

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  20. Salve, ho qualche dubbio essendo alle prime armi. La relazione tecnica ex legge 10/91 modificata da legge 192/05 e poi da 311/06 e l'AQE le può redigere un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, senza nessun corso di certificazione energetica o attestato o iscrizione in appositi albi di certificatori? Mentre l'APE la può redigere solo chi ha l'attestato di certificatore energetico? Grazie dei chiarimenti e complimenti per il blog.

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    1. dipende dalla normativa delle singole regioni: nel Lazio un tecnico abilitato alla professione archittetto o ingegnere (non so se anche geometra) può redigere AQE e APE senza ulteriori attestati se non quello dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

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  21. Buongiorno architetto,
    ho presentato una CILA per demolizione e ricostruzione tramezzi interni, con adeguamento impianti in un appartamento di 50 mq.
    I lavori prevedono la sostituzione della caldaia, e degli infissi.
    In fase di fine lavori, in qualità di DL, sono tenuto a presentare solo l'AQE (oltre alla variazione catastale e al formulario rifiuti) o devo fare qualcos'altro?

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    1. se non si è depositata una relazione legge 10, perché espressamente non prevista, non è necessario nemmeno l'aqe, per come ho capito io.

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    2. Nel fine lavori richiesto dal SUET dice "Dichiarazione, del Tecnico incaricato, di esclusione per tipologia di intervento eseguito, inerente l'attestato di qualificazione energetica, in applicazione del D.Lvo 192/05 s.m.i;"...stando all'Art. 3 (Ambito di intervento) come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 311/06, al comma c) parla di .... nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti e/o sostituzione di generatori di calore.
      Stando a ciò che dice sembrerebbe che comunque se sostituisco la caldaia non posso dichiararne l'esclusione dell'intervento e che quindi l'aqe va fatto sempre (?!) anche se non è espressamente richiesta la legge 10. Dietro questo mistero non trovo chiarezza nelle norme!!

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    3. quel passaggio normativo è da ritenersi implicitamente abrogato con l'entrata in vigore del DM "requisiti minimi". di questo DM ne ho parlato qui: http://architetticampagna.blogspot.it/2015/10/il-nuovo-decreto-sullapplicazione-delle.html e vi troverai scritto che al punto 2.2.2 dell'allegato 1 al DM si dice che le verifiche nel caso di sostituzione del generatore di calore vanno fatte solo se si cambia il combustibile. l'allegato 1 lo trovi qui: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_requisiti_minimi_allegato1.pdf se sei sotto la soglia di potenza dunque non devi fare adempimenti, e quindi niente AQE. Io l'ho sempre interpretata così: se è diversamente, ho sempre sbagliato.

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  22. Buonasera,
    sto compilando la chiusura lavori di una CILA che ho presentato per eseguire lavori di frazionamento (anzi divisione come suggerisce il catasto) e mi viene chiesto di allegare l'AQE o la dichiarazione che esclusione per tipologia di intervento eseguito. Avendo separato i due impianti senza alterare l'impianto esistente ( la caldaia è rimasta la stessa in una frazione e nell'altra ricavata abbiamo solamente predisposto ad una nuova alimentazione ma ancora non vi è alcuna caldaia)mi viene da pensare che a livello energetico non ha subito variazioni. Dato che però, ormai ho imparato a fare i conti con le amministrazioni locali (Roma) non mi fido più purtroppo del mio istinto.
    Dunque chiedo, in questo mio caso dove ho predisposto una linea indipendente senza alterare l'esistente ne di una ne dell'altra frazione per il riscaldamento che è autonomo, ho predisposto l'allaccio al contatore del gas, ho separato i due impianti elettrici ... devo presentare l'AQE o basta la dichiarazione di esenzione?

    Altra domanda visto che se ne parla in questo articolo, la ex legge 10 la si deve presentare necessariamente previo inizio lavori? Inoltre le caratteristiche degli involucri si riferiscono solo della parte "potenziata" dell'unità o su tutta l'unità anche dove non si è intervenuto se non come semplice ristrutturazione?

    grazie

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    1. la legge 10 a Roma per prassi si trasmette dopo il deposito del titolo. secondo me nel tuo caso serve la relazione legge 10 perché il muro di separazione tra le due unità deve rispettare specifici parametri di contenimento energetico (0,8 W/mqK) e quindi serve il relativo aqe.

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  23. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  24. Salve Marco,
    quanto ho letto nel post precedente di Elisa mi ha fatto saltare sulla sedia. Anch'io ho frazionato un appartamento di 110 mq. per ricavarne due unità immobiliari separate; la prima, di mq. 65 ha sostanzialmente mantenuto lo stesso impianto e caldaia (con esclusione ovviamente della porzione frazionata); la seconda di mq.45 invece ha un impianto realizzato ex novo con nuova caldaia ecc. Non sono intervenuto sugli infissi esterni, che sono rimasti quelli precedenti, sono però stati istallati in entrambe le unità dei condizionatori per il raffrescamento estivo.
    A fine lavori pensavo di presentare solamente i due APE, anche perchè non ho fatto nulla riguardo la Legge 10. Se faccio così rischio?
    Grazie

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    1. per come ho capito io, avrebbe dovuto essere stata fatta la relazione legge 10 durante la fase di progettazione, e quindi l'AQE a fine lavori. Secondo una interpretazione di un avvocato con cui collaboro, l'assenza di questa documentazione comunque non incide sulla legittimità del titolo, ma si tratta comunque di una omissione sanzionabile. se i lavori non sono ancora chiusi, si è ancora in tempo per rimediare.

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  25. Buongiorno Marco,
    non riesco a capire la seguente cosa:
    in sede di presentazione del fine lavori per una CILA (manutenzione straordinaria di un appartamento) in cui sono stati sostituiti gli infissi, occorre presentare l'AQE??

    Grazie

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  26. Buongiorno Marco,
    è la prima volta che scrivo ma è da tempo che seguo il suo blog, essendo un giovane architetto alle prime armi mi è stato molto utile in varie occasioni, la ringrazio.
    Sto per consegnare una fine lavori di una CILA a Roma in cui sono stati demoliti e ricostruiti dei tramezzi e sostituiti gli infissi. Sul SUET mi viene richiesto di allegare l'attestato di qualificazione energetica oppure la dichiarazione della non necessità. Per la sostituzione degli infissi è necessario?
    Ho cercato informazioni su internet e chiesto a diversi Municipi, ma ognuno dice una cosa diversa... volendo fare la dichiarazione di non necessità, a quali punti mi devo riferire?
    "... che le opere non riguardano:
    - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
    - demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
    - ampliamento che risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
    - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
    - sostituzione di generatori di calore
    come definito nell'articolo 3, comma 2 del D. Lgs 192/2005."

    Se fa riferimento a questo decreto non dovrebbe essere obbligatorio, giusto? o c'è qualche nuova norma che dice che è obbligatorio l'attestato a seguito della sostituzione degli infissi? anche ai fini della detrazione?

    Grazie

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    1. secondo me anche per gli infissi è richiesto l'adempimento d.lgs. 192/05 quindi non si potrebbe dichiarare che l'intervento ne era esente. Comunque per espressa indicazione ministeriale - c'è un post apposito sulle faq relative al decreto requisiti minimi -, in caso di sostituzione infissi la relazione può essere sostituita dalla documentazione prodotta dall'installatore degli infissi: dunque per non sbagliare, in assenza di riferimenti chiari, invierei al SIMU la documentazione degli infissi e quindi trasmetterei l'AQE assieme al fine lavori. L'APE invece per espressa previsione di norma sulla sostituzione infissi non è richiesto, ma sarebbe richiesto implicitamente dal d.lgs. 192/05: tirerei una monetina e deciderei a chi dare ragione.

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  27. Buongiorno, intervengo anch'io per segnalare le mie perplessità in merito.
    L'obbligo dell'AQE è ormai diventato incomprensibile, infatti, prima dell'entrata in vigore dei decreti 25 giugno 2015 valeva per interventi su edifici esistenti (precedente art. 3, comma 2, lettera c, ora abrogato), limitatamente alle ristrutturazioni totali (art.8, comma 3 dell'allegato A alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, ora sostituite dai decreti 25 giugno 2015).
    Quindi al di fuori dell'ambito della ristrutturazione totale (concetto comunque già vago all'epoca, oggi i decreti parlano invece di ristrutturazione importante), l'obbligo dell'AQE per la sola sostituzione degli infissi, non sussisteva... ma poiché sembra che i nuovi decreti abbiano dimenticato di specificare per quali interventi si debba essere prodotto l'AQE, ci si chiede effettivamente cosa fare...
    Paradossalmente tale obbligo sussisterebbe quindi per qualsiasi intervento suscettibile di modificare la prestazione energetica dell'edificio (es. impermeabilizzazione del solaio di copertura, sostituzione infissi, sostituzione caldaia, installazione pompa di calore, ecc.) anche laddove non fosse invece richiesta la relazione di cui all'art.8 del D.Lgs 192/05 (es. sostituzione degli infissi con dichiarazione dell'installatore, pompa di calore sotto i 15 kW, ristrutturazione dell'impianto termico che non comporti modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore, ecc.)

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    1. difatti io mi regolo così oggi: la faccio sempre, tranne i casi in cui la relazione è espressamente non prevista.

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  28. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  29. Salve ARCH., volevo un'informazione per l'ultimazione lavori di una CILA nel Comune di Roma (mun. XV), che le sappia chiedono APE o AQE nel caso di spostamento tramezzature, sostituzione infissi e rifacimento impianti idrico, termico e elettrico? Grazie

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    1. per sostituzione infissi la normativa non è chiara: comunque formalmente l'obbligo di redazione della relzione legge 10 c'è, anche se è ammesso sostituirla con le certificazioni del produttore, e quindi implicitamente vi è anche l'obbligo di AQE. Per l'impianto termico stesso discorso: dipende da cosa è stato fatto, la sola sostituzione caldaia è esplicitamente esonerata dal dover fare relazione legge 10 e quindi AQE, ma se si è rifatto completamente l'impianto allora il discorso cambia.

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    2. Scusi ancora, ma che Lei sappia al Municipio XV alla chiusura chiedono AQE o L.10? dato che in relazione tra le opere ho indicato: rifacimento degli impianti tecnologici e sostituzione di infissi.
      Grazie ancora

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    3. Inoltre avevo presentato la cila senza DL ma mi hanno imposto di chiuderla e di inserire la DL e mi hanno comunicato che probabilmente mi avrebbero chiesto anche la certificazione energetica.

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    4. in ogni municipio si segue la norma nazionale, che prevede quello che ho scritto prima. se ha rifatto l'impianto, serve legge 10 e AQE per quello che ho capito io.

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  30. Buongiorno Marco.
    Mi trovo in un caso di frazionamento di appartamento in due senza alcun tipo di modifiche di involucro esterno nè di impianto di riscaldamento (condominiale), mentre per l'acs il proprietario in funzione di una vendita non ha installato caldaie/scaldabagno.
    Credo di essere quindi esclusa dalla redazione dell'AQE. Che ne pensa?
    Il proprietario in vista della vendita ha comunque richiesto ad un altro tecnico la redazione dell'APE.
    In fase di pratiche fine lavori al suet allego l'APE o compilo la dichiarazione di esenzione dall'AQE (ammesso che lo sia)?
    La ringrazio tantissimo per il lavoro che fa per noi!

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    1. secondo me nei frazionamenti la legge 10 va comunque fatta, limitatamente alla verifica del muro divisorio, che deve avere trasmittanza minore di 0,8W/mqK, dunque se serve la legge 10, automaticamente serve anche l'AQE.

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  31. Buongiorno Arch. Campagna, sono alla mia prima CILA su SUET e volevo avere un chiarimento riguardo alla redazione dell'APE per la fine lavori. Si tratta di un appartamento già con riscaldamento autonomo, in cui non è stata cambiata la caldaia, né gli infissi. Sono stati sostituiti i radiatori con dei nuovi ma dello stesso materiale e dimensione, e sono state sostituite le tubazioni solo per metterle sottotraccia. Da quello che capisco nella legge di riferimento, non dovrei redigere un nuovo APE. Lei come la vede? Grazie mille per la risposta.

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    1. il rifacimento delle tubazioni di distribuzione secondo me rientra nella casistica della manutenzione straordinaria dell'impianto che, benché appaia spropositato, richiederebbe la redazione della relazione legge 10, l'invio al SIMU, la redazione dell'AQE a fine lavori. Purtroppo nelle righe della legge non mi pare scorgere alcuna esclusione dagli obblighi anche per opere così modeste.

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  32. gent.le architetto Campagna ho un dubbio circa la necessità di redigere la certificazione energetica, ho presentato una cila in cui si è fatto solo la creazione di un tramezzo ed è stato parzialmente ristrutturato il bagno senza toccare le tubazioni, E' necessari farla ? Grazie mille per la risposta.

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    1. c'è un altro post in cui più specificatamente tratto questo tema, comunque se non vi è necessità di redigere la relazione legge 10, non vi è nemmeno necessità dell'AQE.

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  33. Buonasera, volevo chederVi se nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia, con detrazione fiscale del 50%, alla fine dei lavori bisogna allegare anche l'AQE. Il dubbio viene fuori leggendo l'art. 8 comma 2 del D.Lgs 192/2005 come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs 311/2006

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    1. per come ho capito io, se è stata presentata una relazione legge 10, è necessario redigere l'AQE, altrimenti no.

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  34. Buonasera Marco,

    credo di aver fatto la domanda anche su un altro post ma non me la ritrovo, quindi mi scuso anticipatamente per la ripetizione:
    Per realizzare un cappotto su palazzina degli anni 60 a Montespaccato, devo presentare una SCIA??grazie

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  35. Salve. Ho presentato una CILA a Roma per la ristrutturazione del bagno di un appartamento. Nuova piastrellatura e sostituzione della vasca con la doccia. Fine. Non è stato toccato nulla che possa variare le prestazioni energetiche dell'appartamento. Abbiamo soltanto sostituito lo scaldabagno elettrico con uno scaldacqua a gas. Sono obbligato a presentare l'attestato di certificazione energetica? Se NO come lo certifico? Ovvero: ai sensi di quale norma sarei esonerato? Grazie, Eugenio Alaimo

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  36. Buongiorno Eugenio, se non hai ancora avuto chiarimenti a proposito posso dirti che il tuo è uno dei casi più semplici sul quale intervenire.
    Avendo tu sostituito il sistema di produzione dell'acqua calda sanitaria ricadi nel caso di presentare l'AQE e la legge di riferimento è il DM 26/06/2009 che è il decreto applicativo che stabilisce le modalità operative del calcolo energetico ai fini della certificazione come già descritto dall'Arch. Marco Campagna. Dunque non sei esente e dovrai alla tua fine lavori allegare questo certificato siglato da te in qualità di Direttore dei lavori. Va presentato al comune o municipio a differenza invece dell'APE che consegnerai presso la regione del lazio.
    Buon lavoro

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    1. non avevo risposto al commento di Eugenio perché non sono del tutto convinto di questo. il d.lgs. 192/05 di fatto si disinteressa in qualche modo dagli impianti di produzione ACS, e questo potrebbe derivare il fatto che non siano soggetti a progettazione e quindi ad AQE. Questo certamente vale per l'interpretazione sulle emissioni fumi (dal che sarebbero quindi esclusi dal dover realizzare una canna fumaria) ma non sono sicuro se si rifletta anche sulla progettazione ex legge 10. Certo il DM requisiti minimi ne indica le prestazioni minime obbligatorie ed esclude la possibilità che possa essere coperta con impianti a bassa efficienza (boiler a resistenza), da qui si potrebbe invece capire che è soggetta anche a legge 10. Io non ho una risposta chiara, se puoi approfondire con riferimenti precisi, possiamo condividere delle riflessioni più approfondite.

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  37. Buongiorno Arch. Campagna,
    ho presentato una CILA per spostamento di bagno e cucina con demolizione e ricostruzione di un solo tramezzo. Gli infissi sono rimasti quelli esistenti. E' necessario presentare l'AQE per fare la fine lavori??

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    1. l'AQE è correlato alla relazione art. 8: se non è stata fatta la prima, il secondo a mio parere non ha senso.

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.